martedì 30 giugno 2009

L’imprenditore agricolo - Agevolazioni imprenditorialità giovanile

Per il Codice Civile (ai sensi dell’art. 2135 C.C., come modificato dal D. Lgs. 228/2001), è imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

In particolare si intendono “connesse” le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto:
- prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

- fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.Esempi di attività connesse possono essere: produzione e vendita diretta di olio, vino, miele, funghi, formaggi, ecc.
Due casi particolari sono costituiti da:
- attività agrituristica (quando cioè un imprenditore agricolo offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando in prevalenza prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali): questa è considerata agricola se è secondaria rispetto all’attività principale e di carattere stagionale;
- vendita di prodotti agricoli al di fuori del luogo di produzione: può essere effettuata solo dopo aver fatto una apposita comunicazione al Comune competente per territorio. Ciò non comporta necessariamente l’acquisizione della natura di imprenditore commerciale anziché agricolo: l’inquadramento nell’una o nell’altra figura sarà legato alla prevalenza del reddito commerciale o agricolo.
L'imprenditore agicolo professionale
Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 99/2004, la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale è stata sostituita con quella dell' imprenditore agricolo professionale ovvero colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo e delle proprie energie "lavorative" e che ricavi dalle stesse attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Questi requisiti sono ridotti al 25% nel caso di attività svolta in zone svantaggiate. A tale soggetto, iscritto nella competente sezione previdenziale e assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione diretta e creditizia già previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola devono iscriversi nel registro delle imprese. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dell'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.
Le società agricole
Devono essere denominate società agricola, anche nella ragione sociale, quelle società che abbiano come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.
Le società agricole si distinguono in:
- società di persone in cui almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; nel caso di società in accomandita, il socio accomandatario.
- società cooperativa in cui almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica, comprese le cooperative di aziende agricole.
- società di capitali in cui almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Le agevolazioni:

La piccola proprietà contadina
Sono concesse agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina (legge 604/1954).Per formazione si intende l'acquisto di fondi rustici idonei alla formazione di una piccola proprietà a favore di coltivatori diretti non proprietari di terreno. I terreni sono idonei quando la loro superficie coltivabile è rapportata alla capacità lavorativa del nucleo famigliare. Per arrotondamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici con lo scopo di aumentare la dimensione aziendale. Le agevolazioni consistono nel pagamento delle imposte di registrazione in misura fissa (€. 129,11), nel pagamento dell'imposta catastale all'1% sul prezzo dichiarato nell'atto di acquisto e nell'esenzione dall'imposta di bollo.
Per aver diritto alle agevolazioni, è necessario:
-
possedere la qualifica di coltivatore diretto al momento dell'acquisto o impegnarsi ad ottenerla entro tre anni;
- non aver venduto nel biennio precedente all'acquisto fondi rustici o terreni di superficie superiore ad 11.000 m2;
- l'idoneità del fondo alla formazione o all'arrotondamento della proprietà contadina;
- impegno a condurre direttamente il fondo almeno per 5 anni successivi alla data dell'acquisto, senza venderne o affittarne alcuna parte.
Per poter accedere a tale agevolazione, i beneficiari devono produrre all'ufficio competente la seguente documentazione:
-
modello di domanda regolarmente compilato;
- stato di famiglia o autocertificazione;
- copia dell'atto di acquisto o preliminare di vendita regolarmente registrato;
- copia dell'atto notarile o copia dei certificati catastali a dimostrazione dei beni preposseduti;
- dichiarazione rilasciata dall'I.N.P.S, o autocertificazione, attestante il possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Scarica la legge 604/19954 (36.08 KB)
L'imprenditorialità giovanile in agricoltura
E' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente un'età non superiore a 40 anni. Per favorire il ricambio generazionale è stata emanata la legge 441/98 che ha la finalità di promuovere e valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e, in modo particolare, il primo insediamento dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.
Possono accedere agli aiuti:

- giovani agricoltori che si insediano come imprenditori a titolo principale subentrando nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento o come contitolari o corresponsabili nella conduzione stessa;
- i giovani agricoltori che subentrano come successori al precedente proprietario;
- le società semplici, in nome collettivo e cooperative a condizione che almeno i due terzi dei soci abbia meno di 40 anni e rivesta la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
- i giovani che si insediano , con le modalità innanzi descritte, come agricoltori a tempo parziale a patto che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, conservazione e manutenzione dello spazio naturale, ecc., purché questo non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro non superi la metà di quello dell' imprenditore;
- le società di capitali aventi per oggetto la conduzione di aziende agricole ed i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscono oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di amministrazione sono costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
Sono ammesse a finanziamento il primo insediamento dei giovani agricoltori, la formazione, la ristrutturazione fondiaria, l' acquisizione di nuove quote di produzione ed i servizi di sostituzione.
Le disposizioni fiscali.

Gli atti relativi ai fondi rustici oggetto di successione o donazione a giovani agricoltori, infatti, sono esenti dall'imposta di successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e sono e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa.Le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori.L'acquisto o la permuta di terreni da parte di giovani agricoltori sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75%.
Relativamente alla ristrutturazione fondiaria l'aiuto è erogato dall'ISMEA, che finanzia fino al 60% iniziative di acquisto ed ampliamento di aziende agricole, in particolare quelle connesse al raggiungimento o ampliamento di una unità minima produttiva definita dalla regione secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato e l'impiego di manodopera nonché presentazione di un piano di miglioramento aziendale e di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione. L'ISMEA può inoltre realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo il regolamento Ce 1257/99, a favore dei giovani agricoltori, anche con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali e partecipare al programma per il prepensionamento in agricoltura.
Le aziende condotte da giovani agricoltori che non riescono ad accedere agli aiuti destinati al miglioramento possono accedere alla garanzia fideiussoria sul 20% delle disponibilità della sezione speciale del Fondo Interbancario di garanzia.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2007 sono stati pubblicati i decreti attuativi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria 2007).
Per Saperne di più:
Scarica la legge n. 441/1998 (80.15 KB).
Scarica il Decreto per borse di studio per la frequenza di master universitari da parte di giovani imprenditori agricoli (40.82 KB).
Scarica il Decreto per contributi a copertura delle spese sostenute per i servizi di sostituzione, assistenza e consulenza in favore di giovani imprenditori agricoli (42.7 KB).
Scarica il Decreto per procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura proposti dalle piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori (143.34 KB).
Scarica il Decreto di istituzione di un premio indirizzato alle quindici migliori esperienze imprenditoriali giovanili in agricoltura (42.44 KB).

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