martedì 23 giugno 2009

Il Tribunale della funzione pubblica - Unione Europea

Composizione:
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici designati dal Consiglio, per un periodo rinnovabile di sei anni, previo invito a presentare candidature e parere di un comitato composto di sette personalità tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nonché di giuristi in possesso di notorie competenze.
Nella nomina dei giudici, il Consiglio vigila affinché sia garantita una composizione equilibrata del Tribunale su una base geografica il più possibile ampia tra i cittadini degli Stati membri e per quanto riguarda i sistemi giuridici nazionali rappresentati.
I giudici del Tribunale designano tra loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni.
Il Tribunale si riunisce in sezioni composte di tre giudici. Tuttavia, una causa può essere rinviata dinanzi al Tribunale riunito in seduta plenaria, qualora ciò sia giustificato dalla difficoltà o dall'importanza delle questioni di diritto. Inoltre, in casi che devono essere determinati dal suo regolamento di procedura, il Tribunale potrà statuire in sezione a cinque giudici o a giudice unico.
I giudici nominano un cancelliere per un mandato di sei anni.Il Tribunale dispone di una propria cancelleria, ma si avvale dei servizi della Corte di giustizia per le sue ulteriori esigenze amministrative e linguistiche.
Competenza:
Il Tribunale rappresenta, in seno all'istituzione giurisdizionale comunitaria, l'organo giurisdizionale specializzato nell'ambito del contenzioso del pubblico impiego dell'Unione europea, competenza che è stata precedentemente esercitata dalla Corte di giustizia, poi, dalla sua creazione risalente al 1989, dal Tribunale di primo grado.
Esso è competente a pronunciarsi in prima istanza sulle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti ai sensi dell'art. 236 CE, il che rappresenta, di conseguenza, circa 150 cause l'anno, per un personale delle istituzioni comunitarie che rasenta le 35 000 persone. Tali controversie riguardano non solo le questioni relative ai rapporti di lavoro propriamente detti (retribuzione, evoluzione della carriera, assunzione, provvedimenti disciplinari ecc.), ma altresì il regime di previdenza sociale (malattia, vecchiaia, invalidità, incidenti sul lavoro, assegni familiari ecc.).
Esso è altresì competente per le controversie relative a taluni specifici dipendenti, in particolare il personale di Eurojust, Europol, della Banca centrale europea e dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Per contro, esso non può pronunciarsi sulle controversie tra le amministrazioni nazionali e i loro dipendenti.
Le decisioni emanate dal Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado limitata alle questioni di diritto.
Procedimento:
Il procedimento dinanzi al Tribunale è disciplinato da alcune disposizioni dello Statuto della Corte, in particolare da quelle contenute nell'allegato I di quest'ultimo, nonché dal suo regolamento di procedura, entrato in vigore il 1° novembre 2007.
In linea di principio, il procedimento consta di una fase scritta e di una fase orale.
La fase scritta del procedimento
Un ricorso scritto da un avvocato e indirizzato alla cancelleria determina l'apertura del procedimento. Il cancelliere notifica il ricorso alla controparte. Quest'ultima dispone di un termine di due mesi per presentare un controricorso.Il Tribunale può decidere che sia necessario un secondo scambio di memorie scritte.
Ogni persona che possa dimostrare un interesse alla definizione di una controversia sottoposta al Tribunale nonché le istituzioni della Comunità e gli Stati membri sono legittimati a intervenire nel procedimento. L'interveniente presenta una memoria, diretta al sostegno o al rigetto delle conclusioni di una delle parti, alla quale queste ultime possono successivamente replicare. L'interveniente può anche presentare le sue osservazioni al momento della fase orale del procedimento.
La fase orale del procedimento:
Durante la fase orale di regola ha luogo un'udienza pubblica. Nel corso di quest'ultima i giudici possono formulare quesiti ai rappresentanti delle parti e, se del caso, alle parti stesse. Il giudice relatore predispone una relazione preparatoria d'udienza che contiene gli elementi essenziali della causa e indica i punti sui quali le parti devono concentrare le loro difese orali. Tale documento è posto a disposizione del pubblico nella lingua processuale.
I giudici deliberano sulla base del progetto di motivazione predisposto dal giudice relatore.La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.
Le spese del giudizio:
Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito. Per contro, il Tribunale non si accolla le spese dell'avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro, dal quale le parti devono farsi rappresentare. Tuttavia, una parte che non è in grado di sostenere le spese del giudizio può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio.
La composizione amichevole delle controversie:
In qualsiasi fase del procedimento, e fin dal deposito del ricorso, il Tribunale può tentare di agevolare una composizione amichevole delle controversie.
Il procedimento sommario:
Un ricorso presentato al Tribunale non ha l'effetto di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. Il Tribunale può tuttavia disporre la sospensione della relativa esecuzione o prescrivere altri provvedimenti provvisori. Il presidente del Tribunale o, se del caso, un altro giudice - in qualità di giudice del procedimento sommario - statuisce in merito a una siffatta domanda mediante ordinanza motivata.
Possono essere accordati provvedimenti provvisori solo qualora ricorrano tre condizioni:1. il ricorso di merito deve apparire fondato prima facie ; 2. il richiedente deve dimostrare l'urgenza dei provvedimenti in mancanza dei quali subirebbe un danno grave e irreparabile ;3. i provvedimenti provvisori devono tener conto della ponderazione degli interessi delle parti e dell'interesse generale.
L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica assolutamente la decisione del Tribunale nella causa di merito. Peraltro, essa può essere impugnata dinanzi al presidente del Tribunale di primo grado.
Il regime linguistico:
La lingua utilizzata per il ricorso, che può essere una delle 23 lingue ufficiali dell'Unione europea, sarà la lingua processuale della causa.
Per le discussioni che hanno luogo in occasione della fase orale del procedimento è prevista la traduzione simultanea, in base alle esigenze, nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea. I giudici deliberano senza interprete in una lingua comune, il francese.
Schema del procedimento
Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
- Fase scritta del procedimento
Ricorso
Notifica del ricorso al convenuto da parte della cancelleria
Comunicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C)(Pubblicazione ufficiale dell'oggetto e delle conclusioni del ricorso, disponibile in tutte le lingue circa sei settimane dal giorno in cui il Tribunale è stato adito)*
Controricorso [eccezione d'irricevibilità]
[Replica e controreplica]
Il giudice relatore prepara la relazione preliminare
Riunione di sezione
[Mezzi istruttori]
Domanda di gratuito patrocinio]
[Provvedimenti provvisori]
Attribuzione della causa a una sezione e designazione del giudice relatore
- Fase orale del procedimento
Udienza
Relazione preparatoria d'udienza (Documento predisposto dal giudice relatore che contiene gli elementi essenziali della causa e indica, se del caso, i punti sui quali le parti devono concentrare le loro difese orali)**
Deliberazione dei giudici
Sentenza* o ordinanza* (in caso di ordinanza non si passa mai alla fase orale)
In tutte le fasi del procedimento, il Tribunale può tentare di agevolare una composizione amichevole delle controversie
Le tappe facoltative del procedimento sono indicate tra parentesi quadre.
* Tali documenti sono disponibili su Internet: sito web della Corte (www.curia.europa.eu), base EUR-Lex (a partire dal sito www.europa.eu).
** Questi documenti sono disponibili in un espositore ubicato in prossimità della sala d'udienza nonché presso il servizio Stampa e informazione della Corte di giustizia, su richiesta.
Gli altri documenti non sono resi pubblici.



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