martedì 16 giugno 2009

Nomina del Capo del Governo - Pubblico Comparato

Nomina del Capo del Governo
AUSTRIA - Il Cancelliere federale (Bundeskanzler) è nominato dal Presidente federale che di diritto è libero nella scelta della persona, ma di fatto deve tener conto dei rapporti di maggioranza all’interno del Consiglio Nazionale.
È eleggibile alla carica di Cancelliere, Vice Cancelliere o Ministro federale chiunque sia eleggibile al Consiglio Nazionale. Non è necessario che il Cancelliere o gli altri membri del Governo appartengano al Consiglio Nazionale.
Su proposta del Cancelliere, il Presidente nomina gli altri membri del Governo federale. Dopo aver prestato giuramento davanti al Presidente federale, il Governo entra in carica e assume le sue piene funzioni senza che sia necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale.
L’atto di nomina del Cancelliere federale o dell’intero Governo è controfirmato dal nuovo Cancelliere..
FRANCIA
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e pone fine alle sue funzioni all'atto della presentazione delle dimissioni del Governo.
Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni.
La nomina del Primo ministro è una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica che non necessità di controfirma.
La nomina del Primo Ministro è tuttavia di fatto condizionata dalla maggioranza espressa dall’elettorato. Può quindi verificarsi che il Presidente della Repubblica ed il Primo Ministro siano espressione di maggioranze diverse (c.d. "coabitazione").
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.
(artt. 6, 8, 9 e 19 Cost.)
GERMANIA
Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale. È eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto deve essere nominato dal Presidente federale.
Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestag può eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giorni successivi alla votazione.
In assenza di elezione entro questo termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere il Bundestag.
(art. 63 Cost.)
REGNO UNITO
Il Primo ministro è nominato dal Sovrano sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Comuni.
La nomina ricade necessariamente sul leader del partito che nelle elezioni politiche consegue la maggioranza nella Camera dei Comuni che in tal modo costituisce un interlocutore condizionante per la scelta del Sovrano, la cui posizione rimane rigorosamente imparziale.
Una situazione potenzialmente critica si determina invece quando le elezioni non esprimano una chiara maggioranza (il c.d. hung Parliament). .
SPAGNA
La proposta di un candidato alla Presidenza del Governo spetta al Re, previa consultazione dei gruppi parlamentari.
Il candidato proposto si presenta al Congresso dei Deputati per esporre il programma politico del Governo ed ottenere la fiducia.
Ottenuta la fiducia, il Re procede alla nomina del Presidente del Governo.
(art. 99)
Poteri del Capo del Governo

AUSTRIA
La Costituzione stabilisce espressamente che i massimi poteri amministrativi della Federazione, se non attribuiti al Presidente federale, spettano al Cancelliere, al Vice Cancelliere e agli altri Ministri federali che costituiscono il Governo federale presieduto dal Cancelliere (art. 69, comma 1).
In caso di impedimento del Presidente federale, le relative attribuzioni passano immediatamente al Cancelliere federale. Se però si prevede che l’impedimento duri più di venti giorni o che il Presidente non possa svolgere ulteriormente il suo incarico, le funzioni presidenziali sono espletate da un Collegio composto dal Presidente, dal secondo Presidente e dal terzo Presidente del Consiglio Nazionale (art. 64 Cost., comma 1).
Se la Costituzione non dispone diversamente, tutti gli atti del Presidente federale sono adottati su proposta del Governo o di un Ministro da esso autorizzato, e non sono validi senza la controfirma del Cancelliere o del Minsitro competente.
Il Cancelliere propone al Presidente la promulgazione delle leggi, controfirma la promulgazione e cura la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
FRANCIA
Il Primo ministro:
• dirige l’azione del Governo;
• è responsabile della difesa nazionale
• assicura l’esecuzione delle leggi
• esercita il potere regolamentare
• nomina agli impieghi civili e militari
• può delegare alcuni suoi poteri ai ministri
• può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati superiori
della difesa nazionale
• a titolo eccezionale, può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza di un Consiglio dei ministri, in virtù di una delega espressa e di un ordine del giorno determinato.
(art. 21 Cost.)
GERMANIA
Il Cancelliere federale:
• propone al Presidente federale la nomina e la revoca dei ministri (art. 64 Cost.);
• determina le direttive politiche del Governo e ne assume la responsabilità (art. 65 Cost.);
• guida l’attività dei Ministri secondo un regolamento stabilito dal Governo federale ed approvato dal Presidente federale (art. 65 Cost.);
• può proporre al Presidente federale lo scioglimento del Bundestag nel caso in cui una mozione di fiducia presentata dallo stesso Cancelliere federale (o la questione di fiducia posta su di un progetto di legge, art. 81, comma 1, Cost.) non venga approvata dalla maggioranza dei membri del Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora il Bundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale (art. 68 Cost.).
REGNO UNITO
Il Primo ministro:
• nomina e revoca i ministri;
• determina la politica generale del Governo, attraverso Cabinet, e ne è responsabile;
• garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo;
• dirige, promuove e coordina l’attività dei ministri;
• rappresenta il canale esclusivo di comunicazione con il Sovrano a cui può chiedere, assumendone l’esclusiva responsabilità, lo scioglimento anticipato della Camera dei Comuni;
• fissa, attraverso il portavoce del Governo nella Camera dei Comuni (Leader of the House of Commons), l’ordine del giorno della Camera dei Comuni;
• propone al Sovrano un’ampia serie di nomine nelle magistrature superiori, nella pubblica amministrazione, in vari enti ed istituzioni pubbliche e nella Chiesa Anglicana (c.d. patronage). Analogamente, segnala i nominativi da insignire con onorificenze civili e decorazioni.
SPAGNA
Il Presidente del Governo:
• dirige l’azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri del Governo, senza pregiudizio della competenza e della responsabilità diretta di questi ultimi nella loro attività di amministrazione;
• propone al Re la nomina e la revoca dei ministri;
• controfirma gli atti del Re;
• può chiedere al Re di presiedere una seduta del Consiglio dei Ministri;
- può porre la questione di fiducia, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sul programma o su una questione di politica generale;
• può proporre, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, lo scioglimento del Congresso, del Senato e delle Cortes Generali, che sarà decretato dal Re; non può essere proposto lo scioglimento se è stata già depositata una mozione di censura e prima che sia trascorso un anno dal precedente scioglimento;
• può proporre ricorso di incostituzionalità innanzi al Tribunale Costituzionale;
• propone al Re l’indizione del referendum, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.
(artt.62, 64, 92, 98, 100, 112, 115, 162)

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