venerdì 1 ottobre 2010

BOLLATURA DEI LIBRI E DEI REGISTRI

Alla conclusione di ciascun anno è buona norma per le imprese ed i professionisti verificare il pieno rispetto delle regole di tenuta delle “scritture contabili”, intese sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Al fine di effettuare gli opportuni controlli è importante ricordare che, a far data dal 25 ottobre 2001 [1], la maggior parte delle scritture contabili non deve più essere sottoposta alla cosiddetta “bollatura” o vidimazione iniziale. Come vedremo di seguito, il venir meno di tale obbligo interessa solo le scritture contabili la cui vidimazione iniziale era prevista sostanzialmente da tre disposizioni legislative:
E' inoltre obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo):
• formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - d.l.gs n.22/1997 artt.12 e 18 - d.m. n.145/1998
• registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - d.p.r. n.691/1982 e d.m. 22/02/1984
• registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - legge n.264/1991 art.6
• registro di contabilità lavori pubblici d.p.r. 554/1999 art. 183
La vidimazione e bollatura dei libri giornali, inventari e fiscali non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Le imprese sono comunque obbligate a tenere tali libri e a numerare progressivamente le pagine entro l'anno solare, prima di essere utilizzati.
La bollatura dei libi sociali della società di capitali è rimasta obbligatoria.
La legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilita limitata; pertanto, la bollatura di tale libro per le srl non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti (bollatura gratuita) e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l‘ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la unità locale.
N.B.
Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009).

Per la vidimazione di ogni registro devono essere corrisposti il diritto di segreteria di Euro 10,00 (indipendentemente dal numero di pagine) e una marca da bollo da Euro 14,62 ogni 100 facciate o frazione di 100 (da applicare sull'ultima pagina del registro).
Nei libri rilegati bisogna riportare sulla copertina la denominazione dell‘impresa (se ci sono più imprese con la medesima denominazione occorre indicare anche il codice fiscale) e il tipo di libro. Nei libri a modulo continuo o a fogli mobili bisogna riportare tali dati su tutte le pagine.
Le marche da bollo devono essere applicate sull‘ultima pagina utile intestata e numerata.
I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l‘indicazione dell‘anno e della tipologia di “sezionale“ su tutte le pagine.
I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.
Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l‘ubicazione della sede legale.
MODELLO L2
Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell‘impresa.
Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Può essere presentato da un incaricato dell‘impresa.
Si raccomanda di indicare il numero telefonico del richiedente, nell‘apposito campo del modello.
DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni libro o registro. Il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. ____________ intestato alla Camera di Commercio Competente, indicando nella causale “diritti di segreteria - bollatura libri“. Al modello occorre allegare il tagliando attestazione del versamento. La Camera del Commercio di Trapani accetta c/o gli sportelli inforCenter anche pagamenti con il Bancomat o con Carta di Credito.
Il formulario dei rifiuti trasportati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D.Lgs. n. 22/97).
N.B. L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
IMPOSTA DI BOLLO
LIBRO GIORNALE ED INVENTARI
L‘imposta di bollo è pari ad € 29,24 ogni 100 pagine o frazione per seguenti soggetti:
 Imprenditori commerciali;
 Società di persone;
 Società cooperative;
 Mutue assicuratrici;
 G.E.I.E.;
 Società estere;
 Associazioni e fondazioni;
 Enti morali.
L‘imposta di bollo è pari ad € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall‘adempimento dalla bollatura, per i seguenti soggetti:
 Società per azioni;
 Società in accomandita per azioni;
 Società a responsabilità limitata;
 Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
 Consorzi ed aziende di enti locali;
 Enti pubblici.
ALTRI LIBRI
L‘imposta di bollo è pari ad € 14, 62 ogni 100 pagine o frazione.
MODALITA‘ DI VERSAMENTO
Le marche da bollo devono essere applicate nell‘ultima pagina numerata, verranno poi annullate dall‘ufficio. La Camera del Commercio di Trapani applica anche il bollo virtuale che può essere pagato c/o gli sportelli inforCenter con il Bancomat o con Carta di Credito.
ESENZIONE TOTALE DALL‘IMPOSTA DI BOLLO

L‘esenzione totale dall‘imposta di bollo si applica per:
 I formulari dei rifiuti trasportati;
 Le cooperative edilizie iscritte nel registro Prefettizio. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
 Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tutte le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. (art. 17 D.Lgs. 460/97);
 Le associazioni e le fondazioni di volontariato. Devono presentare copia dello statuto dov‘è riportato che l‘associazione non ha scopo di lucro.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
TASSA FORFETARIA (PER SPA, SAPA, SRL, SOCIETA‘ CONSORTILI PER AZIONI O A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FRA ENTI TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 142/90 SOSTITUITA DAL D.LGS. 267/2000)
Con riferimento al pagamento della tassa di concessione governativa è opportuno ricordare che, in caso di bollatura facoltativa del libro giornale e del libro inventari, è stabilito il pagamento di una tassa di € 51,65 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. Con riferimento, invece, alla disciplina prevista per le società di capitali, come già ricordato in precedenza, è previsto ] un versamento annuale pari ad € 309,87 indipendentemente dal numero di registri contabili utilizzati e dal numero di pagine che li compongono (tale importo sale a € 516,46 per i soggetti con capitale sociale o fondo di dotazione che al 1° gennaio risulta superiore a € 516.456,90).
Il versamento va effettuato, per l‘anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul c/c postale________ intestato alla Agenzia delle Entrate – Competente - bollatura e numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, e per gli anni successivi, con delega bancaria entro il termine di pagamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione“Erario“,
Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 attestante l‘avvenuto pagamento.
La tassa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell‘Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l‘applicazione della tassa annuale forfetaria:
- infatti non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

L‘importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall‘ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell‘anno di riferimento; le misure della tassa sono:
 € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
 € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Poiché l‘importo della tassa dipende dall‘ammontare del capitale sociale al 1 gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1 gennaio non incidono sull‘importo della tassa dovuto per l‘anno in corso, bensì sull‘importo della tassa dovuta per l‘anno successivo.
Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente.
Non può essere pretesa la prova dell‘avvenuto pagamento alle società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza.
TASSA ORDINARIA (PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA‘ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI EX ART. 2612 C.C., PROFESSIONISTI, SOCIETA‘ COOPERATIVE A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, MUTUE ASSICURATRICI)
Il versamento ammonta ad € 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Può essere effettuato sul c/c postale ______________, intestato ad Agenzia delle Entrate - alla Agenzia delle Entrate – Competente Per Territorio - bollatura e numerazione libri sociali oppure tramite modello F23, oppure con applicazione di marche di concessione governativa.
Se il versamento viene effettuato con modello F23, una copia dello stesso va allegata al modello L2.
Se il versamento viene effettuato tramite c/c postale, il tagliando attestazione va apposto sull‘ultima pagina del libro da bollare.
ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Sono esenti totalmente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le Cooperative sociali e le associazioni di volontariato, che pagano solo i diritti di segreteria camerali.
Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa. Tale tassa ammonta quindi ad € 16,75 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Sono esenti anche il formulario per i rifiuti trasportati ed il registro di carico/scarico rifiuti.
SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
L‘omesso versamento della tassa di concessione governativa da parte delle società di capitali - tassa annuale forfetaria - è soggetto all‘applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima con un minimo di € 103.
Per evitare l‘applicazione della sanzione è possibile sanare l‘omissione con il ravvedimento peroso entro un anno dalla violazione, versando:
 la tassa annuale comprensiva degli interessi al tasso legale – attualmente 3,00% annuo - (calcolati in base ai giorni) con le stesse modalità previste per l‘adempimento originariamente omesso;
 la sanzione, ridotta ad un ottavo del minimo (ossia al 12,50% della tassa) se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero ridotta ad un quinto del minimo (ossia al 20% della tassa) se il ravvedimento è effettuato oltre 30 giorni ma entro un anno dall‘omissione.
PRINCIPALI LIBRI DA BOLLARE
REGISTRI OBBLIGATORI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri sociali obbligatori per SPA, Cooperative, SRL (art. 2421 c.c.)
 Libro dei soci (non più richiesto per le Srl);
 Libro delle obbligazioni;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto);
 Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.
Per le srl in base all' art. 2478 c.c., oltre ai libri previsti dall’art. 2214 devono essere tenuti:
 Libro dei soci;
 Libro delle decisioni dei soci;
 Libro delle decisioni degli amministratori;
 Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.
Questi libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.
Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali
L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente.
L’elencazione seguente non è esaustiva. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro.
 Registro operazioni di cambio ( legge n. 1 del 05/01/1956); esente da bollo e tassa CCGG;
 Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961); esente da bollo e tassa CCGG;
 Libro giornale degli incarichi (legge n. 264 del 08/08/1991); tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990);
 Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);
 Registro di contabilità dei lavori pubblici;
 Registro dei fidi;
 Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997); esente da bollo, tassa CCGG e diritti di segreteria;
 Registro di carico/scarico rifiuti; sono dovuti i diritti di segreteria di € 25 da versare sul conto corrente n. __________ intestato alla CCIAA Competente. La vidimazione di tali registri, è di competenza delle Camere di Commercio a decorrere dal 13/02/2008, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 4/2008 art. 2 co. 24bis “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (pubblicato su G.U. n. 24 del 29.01.2008);
 Registro dei programmi.
L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri contabili previsti dal codice civile
La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili previsti dal codice civile per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001:
 Libro giornale;
 Libro sezionale del libro giornale;
 Libro inventari;
 Libro sezionale del libro inventari.
Nota bene: il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio.
registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi
Con la modifica dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 2, è stata in qualche modo decretata l’abrogazione dell’obbligo di bollatura per tutti i registri (compresi i bollettari) tenuti agli effetti dell’IVA.
Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell’articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972:
a) è stato soppresso l’obbligo di bollatura di tutti i registri IVA;
b) è rimasto l’obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;
c) è rimasta l’esenzione dall’imposta di bollo;
d) è stato autorizzato l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, secondo le modalità dettate dall’Amministrazione finanziaria.
- Registro IVA acquisti;
- Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse);
- Registro IVA acquisti CEE;
- Registro IVA vendite CEE;
- Registro dei corrispettivi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Registro prima nota cassa;
- Registro unico IVA;
- Registro unico IRPEF;
- Registro riepilogativo (circolare ministeriale N. 27 del 21/11/1972);
- Registro fatture in sospeso;
- Registro di carico registratori fiscali;
- Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);
- Registro merci in conto deposito;
- Registro prima nota cassa;
- Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
- Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
- Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
- Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
- Registro editori;
- Registro delle esportazioni in conto deposito;
- Registro dei codici;
- Corrispondenza e copie fatture;
- Registro delle movimentazioni finanziarie;
- Registro IVA multiaziendale;
- Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
- Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
- Registro dei trasferimenti intracomunitari diversi da cessioni o acquisti;
- Registro delle dichiarazioni d‘intento;
- Registro campioni gratuiti (omaggi);
- Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
- Registro merci in conto lavorazione;
- Registro merci in conto prova;
- Registro merci in visione;
- Registro rimanenze merci;
- Registro merci ricevute;
- Registro merci in comodato;
- Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
- Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;
- Registro delle somme ricevute in deposito;
- Registro incassi e pagamenti;
- Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
- Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
- Registro degli acquisti da raccoglitori;
- Registro degli imballaggi non restituiti;
- Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA;
- Registro delle variazioni;
- Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.
Bollatura presso Ufficio Regolazione del mercato (Camera di Commercio)
 Registro amidi e zuccheri;
 Registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali);
 Registro di lavorazione e di carico/scarico tenuto dai produttori di olio d‘oliva;
 Bollettario acido acetico.
Bollatura presso uffici INAIL o INPS
 Registro matricola;
 Libro paga;
 Registro delle presenze.
Bollatura presso ufficio A.S.L.
 Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
 Registro degli infortuni.
Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura)
 Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli
 preziosi, cesellatori, orafi;
 Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
 Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi,
 esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.
Bollatura presso l'ufficio commercio del Comune
 Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
 Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
 Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.
Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate
 Registro di inquinamento atmosferico;
 Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
 Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
 Registro dei lavori edili.
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ FALLITE
Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).
Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, poiché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall’art. 38, co. 1 12 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.
SOCIETÀ TRASFORMATE
Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell’imposta in via ordinaria (€ 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1 gennaio dell‘anno successivo alla trasformazione.
Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell‘anno successivo a quello della modifica.
Normativa di riferimento
• Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001): Primi interventi per il rilancio dell’economia. Art. 8
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 ottobre 2001 – Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 174/E del 31 ottobre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 104/E dell’ 11 dicembre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002 – Risposte a quesiti. Punto 8.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 12 marzo 2002 – Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 1 agosto 2002 - Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 22 gennaio 2003 – Articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei registri contabili – Istanza di Interpello.