domenica 27 dicembre 2009

PROPOSTA DI LEGGE - Nuovo Ordinamento Polizia Locale

Valga per tutte, la pronuncia della Cassazione circa l'affermazione della competenza generale della Polizia Locale in materia di polizia giudiziaria mediante l'esclusione del limite dei soli reati che ledano interessi comunali (sentenze del 5 novembre 1992, n. 1869 e del 26 aprile 1994, n. 1193).
La giurisprudenza, inoltre, è intervenuta, più volte, a sancire il riconoscimento della legittimità dei sequestri operati dalla Polizia Locale, del fermo giudiziario e del fermo di identificazione ex art. 349 C.p.p., giungendo ad affermare che i ruoli superiori (coordinatori e lo stesso Comandante) sono ufficiali di'p.g. a competenza egualmente generale, dirimedo tutte le capziose controversie sollevate attorno alla mancanza di una esplicita mensione di costoro nel testo dell'art. 57 C.p.p..
Ma, certamente, la pronuncia di maggiore rilievo si è avuta con la sentenza n. 38119/09 con la quale la Cassazione, ribadendo il dovere di obbedienza del personale subalterno agli ordini impartiti dai superiori, ha riqualificato la Polizia Locale come forza pubblica formulando 1'"invito" al Legisla¬tore di potenziare e definire maggiormente i suoi poteri, non solo dal punto di vista amministrativo.
B) Funzioni e strutture
La presente Proposta di Legge raccoglie integralmente gli indirizzi espressi dalle Supreme Corti, adeguando l'articolato all'esigenza di uniformare il Nuovo Ordinamento alle istanze, sociale e giurisprudenziali emerse e maturate dai tempi dell'entrata in vigore della L. 65/86.
Per quanto attiene alla organizzazione dei Corpi e Servizi è, quindi, fondamentale il richiamo alle pronunce del Consiglio dì Stato (sent. del 4 settembre 2000, n. 4663 e sent. del 17 febbraio 2006) che hanno formalizzato la specificità istituzionale di tali organismi rispetto alla restante compagine dell'Ente Locale, formalizzandone l'autonomia, anche e soprattutto, dagli altri settori amministrativi, correggendo il sistema introdotto dal L. 142/90 e dal successivo T.U.E.L. 267/2000.
Al riguardo, di pari rilevanza è la figura del Comandante, che, individuato come figura apicale della struttura dallo stesso Consiglio dì Stato, diviene il garante di tale autonomia laddove la presente Proposta tende a precisare ulteriormente i suoi rapporti con il Sindaco e le altre Autorità, locali e sta¬tali.
In merito alle funzioni ed ai ruoli istituzionali esplicati dalla Polizia Locale, la definizione del loro carattere pubblicistico e di organo di polizia era già stata ribadita con sentenza del 12 agosto 1998, n. 1261, in occasione dell'annullamento della delibera del Comune di Roma che, equiparandoli ad un mero servizio, mirava a trasformare il Corpo in Istituzione para-aziendale.
Deve, peraltro, osservarsi come le più recenti pronunce del Consigli di Stato e, parimenti, quelli della Cassazione insistano sul requisito del modello militare della Polizia Locale e della sua strutturazione che, pur estraneo alle linee fondative della presente Proposta, vanta una notevole signi¬ficatività nel!'escludere ogni deriva amministrativistica o, peggio privatistica, sia all'interno dei Corpi e Servizi, sia all'esterno di essi, ovvero nella proliferazione di ausiliari, volontariato, ed altre forme "compartecipatve" alle funzioni di polizia locale da respingere nel loro insieme.
Rivista dai nuovi profili anche giurisprudenziali, la tematica delle funzioni va approfondita e chiarita, anzitutto sul piano definitorio per cui si è reso imprescindibile decidervi delle apposite dispo¬sizione munite del valore di norma interpretativa.
Premesso, allora, il mantenimento del meccanismo della delega statale per quel che concerne la fun¬zione di polizia giudiziaria e quella di pubblica sicurezza, in rigorosa conformità alla giurisprudenza della Consulta (sentenza 13-21 ottobre 2003, n. 313), la presente Proposta si occupa di ricollocare la polizia amministrativa nella dimensione conferitale dal Legislatore, costituzionale ma anche ordinario.
Orbene, anche a prescindere dalla non trascurabile circostanza che la L. 65/86, non soltanto an¬novera tale "funzione" tra quelle attribuite alla Polizia Locale ma non la menziona, addirittura, neppu¬re incidentalmente, in tutto il testo dei suoi quattordici articoli, è altrettanto evidente come le norme di riferimento, a cominciare dal nuovo art. 117 della Costituzione, alludano alla Regione o agli Enti Locali non estendendo mai la loro portata alla Polizia Locale e alla sua legislazione, ovviamente, speciale.

CAMERA DEI DEPUTATI XVI LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
Roma, il 9 dicembre 2009
"Nuovo Ordinamento della Polizia Locale"

Onorevoli Colleghi. - La sicurezza delle comunità e dei singoli cittadini rappresenta un bene primario degno di tutela costituzionale ed è noto come, da molti anni, si sia sviluppato un lungo per¬corso, culturale e giuridico che, dall'alveo dei bisogni collettivi tende a ridefinire la sicurezza come Diritto Sociale conferendogli le corrispondenti qualità e garanzie della legislazione ordinaria.
Tuttavia, questo percorso si presenta ancora incompleto e, talora, contraddittorio perchè sotto¬posto, per molti versi, alle urgenze di formulare delle risposte immediate all'insorgere di fenomeni di criminalità dì forte allarme sociale e, sotto altri profili, all'impatto con problematiche istituzionali la cui mancata soluzione determina il sacrificio di quelle esigenze di certezza nonnativa che sono il pila¬stro dello Stato di Diritto e, contestualmente, il coefficiente di redditività dell'azione pubblica.
L'esempio più significativo della criticità che vi deriva, si registra propriamente nel settore di maggiore attrito della domanda sociale di sicurezza, ovvero le problematiche del controllo del territorio e dei centri abitativi che versano in una condizione di quotidiana e costante sovraesposizione al dilagare dell'illegalità nelle sue forme più varie e proterve. Infatti, a fronte dei mutamenti intervenuti nelle rispettive compagini strutturali, relazionali, economico-produttive e, persino, demografiche dell'organizzazione sociale, obiettivi quali il controllo del territorio, le attività di prevenzione e contrasto della delinquenza, nonché, più generalmente, le politiche della sicurezza manifestano sintomi di inefficienza e dì disomogeneità.
In questa prospettiva, giuoca indubbiamente un ruolo rilevante, se non primario, la crisi della Polizia Locale, ancorata ad una legislazione ormai inattuale ma, soprattutto, divenuta, nel corso del tempo, oggetto di interventi e di modifiche che, in luogo di rafforzarne il funzionamento operativo, le strategie di impiego e le risorse, hanno finito per comprometterne e mortificarne la stessa identità isti¬tuzionale restringendone sempre di più gli spazi di presenza, di contesto e di vicinanza con la popolazione.
La presente Proposta di Legge, dunque, si prefigge di restituire alla Polizia Locale la sua più giusta e produttiva collocazione all'interno o, meglio al centro della questione-sicurezza muovendosi sul solco già tracciato dalla normativa del 1986 - di cui mantiene l'intitolazione e la forma di legge cornice - e, nel contempo, liberandone le potenzialità in armonia ai modelli europei della polizia di prossimità e delle autonomie locali nel quadro delle libertà democratiche.
A) Finalità e obiettivi
L'adozione del titolo "Nuovo Ordinamento della Polizia Locale" si motiva in ragione della in¬dividuazione del suo oggetto e, soprattutto della sua esclusiva destinazione a disciplinare le funzioni, le attività e lo stato giuridico, ovvero della categoria dei lavoratori già rubricata come polizia municipale della L. 7.3.1986, n. 65.
Ciò in quanto la grande maggioranza dei progetti di riforma attinenti a questo settore, sia di portata generale, che limiti ad alcuni istituti della previgente normativa, si è contraddistinta per po¬spone ad atri Oggetti ed obiettivi la stessa identità dei destinatari, attraverso il loro inglobamento, non poco assurdo, oltreché contrario ad ogni minimo rispetto del principio di legalità, in farraginose congerie di disposizioni e di materie sostanzialmente estranee alla Polizia Locale intesa nei termini e nei significati ad essa propri.
Riprodurre, allora, il modello ordinamentale, precorso dall'aggettivo "nuovo" non equivale soltanto a confermare la continuità sussistente tra la vecchia e la attuale normativa, bensì soccorre a riportare e reinscrivere la Polizia Locale nel suo naturale ambito legislativo, alla pari di ogni altro cor¬po giuridico disciplinante altrettante categorie, professioni e qualifiche.
Non di meno, l'estrema frequenza dei tentativi volti a destituire la Polizia Locale del suo ruolo istituzionale ed identitario, che vanta un radicamento secolare nell'ordinamento giuridico italiano è, purtroppo, l'espressione di un processo culturale più o meno recente, che ha condotto alla sedimenta¬zione di gravi pregiudizi, segnatamente ideologici, destinati, però, a tradursi in una normazione sempre più restrittiva.
E' questo, ad esempio, il caso della introduzione del limite temporale, imposto allo svolgi¬mento delle funzioni di polizia giudiziaria dall'art, 57 del Codice di procedura penale, così come l'estromissione della Polizia Locale dalla contrattazione pubblicistica riservata agli altri Corpi di polizia.
Ma è anche il caso della disciplina dettata in tema dì dotazione dell'arma, che ne consente l'uso esclusivamente per cause di difesa personale, oppure quello della qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza che rappresenta un'anomalia per lo stesso ordinamento italiano osservandosi come, persino la vetusta Legge 31.8.1907, n. 690 non contemplasse se non qualifiche piene anche nei confronti delle guardie comunali e provinciali.
In vero, si tratta di disposizioni che non trovano riscontro in alcun altro sistema legislativo europeo e, probabilmente, a livello internazionale, cui si aggiungono ulteriori orientamenti legislativi di¬retti a compromettere la medesima natura di organi di polizia di tali strutture incidendo direttamente sul merito e sulla qualità delle loro attribuzioni istituzionali.
In questa prospettiva si inquadra teorizzazione della equivalenza, più o meno assoluta, della Polizia Locale alla polizia amministrativa con conseguente riduzione di tutti i suoi compiti o mansioni prettamente burocratiche, assimilabili alle ordinarie attività dell'Ente di appartenenza e, come tali, estranee a qualunque inerenza con l'ambito, giuridico ed operativo, delle Forze dell'ordine.
Le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, pur mantenute formalmente ai Corpi e servizi di Polizia Locale, dovrebbero essere considerate in dimensione accessoria ed ancillare rispetto alle materie di competenza comunale e provinciale e, per l'effetto, incompatibili con la generalità dei reati e degli illeciti previsti dalle leggi penali.
La qualcosa, stante la copiosa elaborazione dottrinale giuspubblicistica che mira a privare la c.d. "polizia amministrativa regionale e locale" di ogni contenuto e finalità di polizia vera e propria, provoca contraddizioni al limite del paradosso. Infatti, se per certi versi si tende a negare alla Polizia Locale le sue prerogative istituzionali, per altri versi alcune recenti disposizioni in fatto di nuovi poteri dei Sindaci, le riattribuiscono compiti, peraltro rilevanti, di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, seppur in veste complementare all'iniziativa statale.
Si determina, così, una condizione di palese schizofrenia legislativa che, non soltanto lede vieppiù l'identità delle strutture e della categoria dei lavoratori di polizia locale, ma danneggia gravemente l'interesse comune dei cittadini e dei contribuenti che vorrebbero una polizia del territorio efficiente, affidabile e munita di certezza normativa circa i poteri e i doveri che essa sia chiamata a svolgere.
Da questo punto di vista, occorre comunque constatare come, ancora una volta, la giurisprudenza, tanto penalistica, quanto amministrativistica, abbia esplicato un ruolo di supplenza intervenendo a correggere le storture più vistose della normativa vigente e dei suoi "ritocchi" interpretativi. .
Valga per tutte, la pronuncia della Cassazione circa l'affermazione della competenza generale della Polizia Locale in materia di polizia giudiziaria mediante l'esclusione del limite dei soli reati che ledano interessi comunali (sentenze del 5 novembre 1992, n. 1869 e del 26 aprile 1994, n. 1193).
La giurisprudenza, inoltre, è intervenuta, più volte, a sancire il riconoscimento della legittimità dei sequestri operati dalla Polizia Locale, del fermo giudiziario e del fermo di identificazione ex art. 349 C.p.p., giungendo ad affermare che i ruoli superiori (coordinatori e lo stesso Comandante) sono ufficiali di'p.g. a competenza egualmente generale, dirimedo tutte le capziose controversie sollevate attorno alla mancanza di una esplicita mensione di costoro nel testo dell'art. 57 C.p.p..
Ma, certamente, la pronuncia di maggiore rilievo si è avuta con la sentenza n. 38119/09 con la quale la Cassazione, ribadendo il dovere di obbedienza del personale subalterno agli ordini impartiti dai superiori, ha riqualificato la Polizia Locale come forza pubblica formulando 1'"invito" al Legisla¬tore di potenziare e definire maggiormente i suoi poteri, non solo dal punto di vista amministrativo.
B) Funzioni e strutture
La presente Proposta di Legge raccoglie integralmente gli indirizzi espressi dalle Supreme Corti, adeguando l'articolato all'esigenza di uniformare il Nuovo Ordinamento alle istanze, sociale e giurisprudenziali emerse e maturate dai tempi dell'entrata in vigore della L. 65/86.
Per quanto attiene alla organizzazione dei Corpi e Servizi è, quindi, fondamentale il richiamo alle pronunce del Consiglio dì Stato (sent. del 4 settembre 2000, n. 4663 e sent. del 17 febbraio 2006) che hanno formalizzato la specificità istituzionale di tali organismi rispetto alla restante compagine dell'Ente Locale, formalizzandone l'autonomia, anche e soprattutto, dagli altri settori amministrativi, correggendo il sistema introdotto dal L. 142/90 e dal successivo T.U.E.L. 267/2000.
Al riguardo, di pari rilevanza è la figura del Comandante, che, individuato come figura apicale della struttura dallo stesso Consiglio di Stato, diviene il garante di tale autonomia laddove la presente Proposta tende a precisare ulteriormente i suoi rapporti con il Sindaco e le altre Autorità, locali e statali.
In merito alle funzioni ed ai ruoli istituzionali esplicati dalla Polizia Locale, la definizione del loro carattere pubblicistico e di organo di polizia era già stata ribadita con sentenza del 12 agosto 1998, n. 1261, in occasione dell'annullamento della delibera del Comune di Roma che, equiparandoli ad un mero servizio, mirava a trasformare il Corpo in Istituzione para-aziendale.
Deve, peraltro, osservarsi come le più recenti pronunce del Consigli di Stato e, parimenti, quelli della Cassazione insistano sul requisito del modello militare della Polizia Locale e della sua strutturazione che, pur estraneo alle linee fondative della presente Proposta, vanta una notevole significatività nel!'escludere ogni deriva amministrativistica o, peggio privatistica, sia all'interno dei Corpi e Servizi, sia all'esterno di essi, ovvero nella proliferazione di ausiliari, volontariato, ed altre forme "compartecipative" alle funzioni di polizia locale da respingere nel loro insieme.
Rivista dai nuovi profili anche giurisprudenziali, la tematica delle funzioni va approfondita e chiarita, anzitutto sul piano definitorio per cui si è reso imprescindibile decidervi delle apposite disposizione munite del valore di norma interpretativa.
Premesso, allora, il mantenimento del meccanismo della delega statale per quel che concerne la funzione di polizia giudiziaria e quella di pubblica sicurezza, in rigorosa conformità alla giurisprudenza della Consulta (sentenza 13-21 ottobre 2003, n. 313), la presente Proposta si occupa di ricollocare la polizia amministrativa nella dimensione conferitale dal Legislatore, costituzionale ma anche ordinario.
Orbene, anche a prescindere dalla non trascurabile circostanza che la L. 65/86, non soltanto annovera tale "funzione" tra quelle attribuite alla Polizia Locale ma non la menziona, addirittura, neppure incidentalmente, in tutto il testo dei suoi quattordici articoli, è altrettanto evidente come le norme di riferimento, a cominciare dal nuovo art. 117 della Costituzione, alludano alla Regione o agli Enti Locali non estendendo mai la loro portata alla Polizia Locale e alla sua legislazione, ovviamente, speciale.
In ossequio alla letterali e tassatività della Norma Giuridica, dunque, deve necessariamente ritenersi che i contenuti ed il senso di cotali attribuzione si esauriscano nei poteri e funzioni degli Enti destinatari e, specialmente in quelle delle Regioni le cui incombenze di "polizia amministrativa regionale e locale 1 attengano unicamente a compiti organizzativi, dì coordinamento e di finanziamento delle attività dei Corpi e Servizi ma non tocchino alcuna delle reali funzioni di polizia ad essi spettanti,
per loro titolarità o per delega statale.
Eguali valutazioni vanno formulate nei confronti del Sindaco e dei suoi rapporti con la Polizia Locale: le recenti modifiche operate sull'art. 54 del T.U.E.L. in ordine alle varie competenze della neologistica "sicurezza urbana" investono esclusivamente costui nel ruolo di Ufficiale del Governo e nelle sue relazione di dipendenza dal Prefetto ma non implicano alcuna imperatività istituzionale o, peggio, di subalternità mediata, della Polizia Locale ad organi diversi da quelli previsti dalla normativa ordinamentale. Senza contare che, essendo il Presidente della Provincia privo delle funzioni e degli obblighi di Ufficiale del Governo, in diverso avviso sì verificherebbe una grave sperequazione di trattamento tra Corpi comunali e Corpi provinciali, malgrado appartengano allo stesso contesto normativo.
Ciò contribuisce a chiarire anche i termini e la medesima natura delle tante e variegate forme di coordinamento, cooperazione, collaborazione e simili con le quali, alcuni disegni di legge pretenderebbero di sistematizzare condizioni permanenti di subordinazione ed ausiliarietà della Polizia Locale ad altri organi ed Autorità, cancellandone, incostituzionalmente, l'autonomia.
Infatti, pur valorizzando l'obiettivo del coordinamento tra i diversi Corpi di polizia, questo rap¬presenta l'esito e non la premessa o il presupposto di una riforma che deve, in via prioritaria, potenziare le funzioni e i ruoli della Polizia Locale affinché la collaborazione interforze sia produttiva, equior- dinata e non si trasformi in vassallatico operativo o, finanche, normativo.
La presente Proposta, pertanto, pone alla base delle funzioni della Polizia Locale quella di p.g. con la previsione di agenti ed ufficiali muniti delle prerogative individuate dalla Cassazione e, in definitiva, dalla prassi quotidiana.
Per l'effetto, tutte le altre mansioni di polizia del commercio, edilizia, stradale, sanitaria e così via, si riconducono al rango di servizi, pur specialistici o specializzati da espletarsi nell'esercizio della funzione, primaria ed unitaria, di p.g. come, del resto avviene per ogni altra tipica attività di polizia, ivi comprendendovi l'ambito delle sanzioni amministrative o degli illeciti depenalizzati, ai sensi dell'art. 13, quadro comma. L. 24.11.1981, n. 689.
C) Diritti e doveri
La presente Proposta di Legge dedica il dovuto spazio allo stato giuridico del personale.
In particolare, anche allo scopo di porre fine alla caotica compresenza di Corpi e Servizi composti da graduati militari, da soggetti aventi le denominazioni professionali più eterogenee e da figure rimodulate sui livelli contrattuali, nazionali e decentrati, si prevede l'introduzione del modello organizzativo della Polizia di Stato, peraltro adottato dagli altri Corpi civili di polizia, nonché adottandi da quelli in fase di smilitarizzazione.
Fermo restando che, in virtù della parificazione, solo embrionale nella L. 65/86 e resa completa dalla presente Proposta, tra Corpi e Servizi comunali e Corpi provinciali, viene sancita l'uniformità giuridica tra tutti i lavoratori della Polizia Locale, la contrattazione collettiva va adeguata ai dettami del Nuovo Ordinamento.
A tal fine, anche per la Polizia Locale si prevede l'applicazione del regime di diritto pubblico operante nel contratto di polizia che ormai costituisce lo schema unico per gli organi e Corpi ad ordinamento civile ed in alcuni casi, ha trovato impiego persino in settori professionali (es. i funzionari civili dell'Amministrazione penitenziaria) esulanti da strutture di polizia in senso stretto.
Peraltro, onde evitare il protrarsi di pericolosi equivoci circa Veffettiva natura pubblicistica della contrattazione, la presente Proposta contiene l'indicazione delle procedure e dei requisiti di legge richiesti da questa tipologia negoziale.
Non di meno, considerandosi la complessità del transito dal pregresso regime di diritto privato si dispone l'articolazione bifasica della riforma, per cui all'atto dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento e per un periodo non superiore ai tre anni, sarà introdotto un regime temporaneo di permanenza nella contrattazione originaria con applicazione immediata, però, della disposizione di cui all'art.70, secondo comma, del D.Lgs. 165/01 che separa il trattamento economico e giuridico della Polizia Locale e dei Segretari comunali dalle tipologie contrattuali collettive riservate, in via generale, a tutte le altre categorie dei dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali.
Ne consegue che presso l'A.R.A.N. viene istituito l'apposito Comparto della Polizia Locale e, nel contempo, si crea l'Agenzia di rappresentanza della stessa Polizia Locale formata dai delegati delle rispettive organizzazioni sindacali.
La presente Proposta, infine, provvede a normare l'impianto dei diritti e dei doveri del personale, disegnati sulle peculiarità delle funzioni istituzionali che esso svolge, promuovendo, altresì, la redazione di codici deontologici sulla scorta delle Convenzioni comunitarie ed internazionali.
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. La presente legge, in applicazione del principio di autonomia affermato dall'art. 114, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai Comuni ed alle Province da attuarsi in forma singola, ovvero associativa.
2. A tal fine, la presente legge détta disposizioni sulla istituzione dei Corpi e servizi di Polizia Locale nonché sui compiti e le attività che questi svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ovvero per conferimento diretto dello Stato e della Regione, secondo le rispettive potestà legislative, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
3. La presente legge disciplina, altresì, lo stato giuridico degli appartenenti ai Corpi e ser¬vizi della Polizia Locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e modalità di tutela dell'autonomia, identità e dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. In applicazione dei principi sanciti dalla Risoluzione n. 34/169 del 17 dicembre 1979 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e successive Carte e Convenzioni internazionali che stabiliscono i codici di comportamento per gli operatori incaricati di far rispettare la legge, nell'adempimento delle funzioni di polizia previste dagli ordinamenti interni degli Stati, il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al rispetto dell'incolumità, della integrità fisi¬ca e psichica, della libertà, della dignità, dell'onore e della riservatezza di ogni persona, ricorrendo all'impiego di interventi o manovre coercitivi solo nei casi strettamente necessari.
Art. 2 (Corpi e servizi di Polizia Locale)
1. I Comuni e le Province istituiscono Corpi e servizi di Polizia Locale assicurando le re¬lative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni previste dalla presente legge.
2. I Corpi di Polizia Locale, comunali e pro¬vinciali, si identificano come organi di po¬lizia del territorio ad ordinamento civile. Con la istituzione di un Corpo di Polizia Locale si origina una entità organizzativa, unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative dell'Ente dì pertinenza, costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale e che al vertice di que¬sta forma di aggregazione unitana è posto un Comandante. Ne deriva che il Corpo di Polizia Locale non è una struttura intermedia, ovvero una sezione di una struttura o settore amministrativo più ampi all'interno della compagine comunale o provinciale, con l'effetto di non poter essere posta alle dipendenze del dirigente che sovraintenda a tale più ampia struttura.
3. I Corpi ed i servizi di cui ai due commi precedenti, sono i destinatari ed i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.
4. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile ed indelegabile, a qualsivoglia titolo, ad altre entità o soggettività, pubbliche o private, seppur nelle forme della ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale e volontaristica.
5. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione fra gli organi della Polizia Locale e quelli delle polizie statali.
Art. 3 (Consorzi)
1. I Comuni che dispongano di un numero inferiore ai cinque addetti al servizio di poli¬zia locale provvedono ad istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica dei Consorzi. In deroga a quanto stabilito dall'art. 31, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante la specialità della materia, i Consorzi di polizia locale sono obbligatori.
2. La Regione, di concerto con i Comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dell'associazionismo consortile,
3. Al Consorzio di polizia locale che, nel caso di specie, appartiene alla tipologia dei con¬sorzi di funzioni, sono preposti un Consi¬glio, composto dai Sindaci dei Comuni as¬sociati, ed un Presidente eletto e rinnovato con cadenza triennale, tra i membri del Consiglio.
Art. 4 (Funzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)
1. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui al prece¬dente art. 1, sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei Corpi e servizi della Polizia Locale nell'ambito delle ri¬spettive competenze, adottando, nel merito, i provvedimenti pertinenti ai loro compiti di vigilanza sull'espletamento delle relative attività istituzionali.
2. Il Sindaco, nella esclusiva qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni d'indirizzo al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio in adempimento dei compiti e degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
3. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono autorizzare, previa concertazione con il Comandante del Corpo o con il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, la collaborazione di unità di personale con le altre Forze di polizia, limitatamente a sin¬gole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne venga compiuta motivata richiesta da parte del Prefetto.
4. Secondo il disposto dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione che disciplina le forme di coordinamento tra Stato e Regioni, il Sindaco ed il Presidente della Provincia non possono stipulare accordi individuali di qualsivoglia tipologia con le autorità statali
nelle materie che formano oggetto di riserva regionale. Ai sensi della presente legge, gli stessi ratificano gli accordi e le intese assunti fra lo Stato e la Regione di appartenenza mantenendo il diritto di veto alla loro attuazione ove sussistano fondate motivazioni ostative di ordine logistico, finanziario e sociale.
5. In applicazione dei principi di tassatività della legge e di ripartizione delle pubbliche funzioni, le disposizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 6 del D.L. 23.5.2008, n. 92, convertito nella L. 24.7.2008, n. 125, attengono esclusivamente alle competenze individuali del Sindaco come Ufficiale del Governo ed esulano, ad ogni effetto, dai rapporti istitu¬zionali tra questo e le strutture della Polizia Locale che trovano la loro unica fonte nor¬mativa nel presente Ordinamento.
Art. 5 (Comandante del Corpo e Responsabile del Servizio)
1. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti comunali e provinciali nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Sindaco ed al Presidente della Provincia. Ove sia istituito un Servizio di Polizia Locale, ovvero nel caso dei Consorzi intercomunali, questo è diretto da un Responsabile che ne risponde al Sindaco o al Presidente del Consorzio secondo le rispettive attribuzioni.
2. Il Comandante del Corpo ed il Responsabile del Servizio hanno piena autonomia organizzativa ed operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e coordinamento dei servizi e del personale addetto cui gli stessi sovrintendono. A tal fine, essi impartiscono ordini dotati di valore cogente.
Posto il ruolo gerarchi co-funzionale rivestito dal Comandante e dal Responsabile del Servizio, in virtù della riqualificazione della Polizia Locale in Forza Pubblica, il dovere di obbedienza del personale subai- terno agli ordini impartiti dai superiori è presidiato, nelle ipotesi di violazione, dalle sanzioni disciplinari e dalla norma penale.
4. Nel caso di operazioni di servizio o di inca¬richi comunque eccedenti le mansioni ed i 3. compiti di istituto ordinari, il Comandante o il Responsabile del Servizio esprimono parere vincolante alle richieste rivolte loro dal Sindaco. In nessun caso, per i principi di equi ordinazione tra Enti Locali e Regioni e di reciprocità fra Autorità statali e locali, gli stessi possono essere destinatari di direttive, ordini o mansionari emanati da altri organi.
Art. 6 (Fonti legislative e regolamentari)
1. Il presente Ordinamento ha la forma della Legge-Quadro al fine di preservare inte¬gralmente l'autonomia normativa delle Regioni e quella regolamentare dei Comuni e delle Province, nell'esercizio delle rispetti- 2 ve potestà e competenze secondo i dettami ed i criteri della gerarchia delle fonti di legge.
2. In applicazione del principio della leale collaborazione tra Enti ed Amministrazioni Pubblici, il presente Ordinamento mira ad armonizzare le diverse sinergie concorrenti alla realizzazione delle Politiche della Sicurezza con i principi della differenziazione e dell'adeguatezza affermati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.
Capo II COMPITI E FUNZIONI DEI
CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 7 (Compiti istituzionali generali)
1. I Corpi ed i Servizi di cui all'art. 1 della presente legge esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
Essi tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi vigilando sull'osservanza.
2. delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti
ne dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari su quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle Comunità.
Gli stessi operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro be¬ni provvedendo alla prevenzione e repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando, altresì, soccorso in caso di calamità ed infortuni.
Art. 8 (Compiti istituzionali particolari)
I Corpi ed i Servizi dì Polizia Locale, a struttura comunale e provinciale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'Ente Locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi. Gli stessi espletano, altresì, i seguenti compiti:
a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifi¬ca convivenza di tutte le componenti comunitarie e sociali;
b) vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, comunale e provinciale operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità;
c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riguardo alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico ed architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'Ente di appartenenza;
d) attività di controllo in materia ambientale urbana, se riferita ai Corpi e servizi comunali, extraurbana ovvero rurale, ittico-venatoria e della caccia, se riferita ai Corpi provinciali;
e) compiti di vigilanza e gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le at¬tività istituzionali del Comune e della Provincia:
f) attività di collaborazione con gli organi della Protezione civile dello Stato e degli Enti Locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiolo- giri, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale; g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, sia locali che statali.
Art. 9 (Definizioni)
Ai fini della presente legge ed allo scopo di conferire certezza giuridica alle funzioni esercitate dagli organi di Polizia Locale, si riportano e si adottano le seguenti definizioni:
a) per "polizia giudiziaria" devono intendersi le attività e le procedure di repressione di tutti i reati, consumati e tentati, ivi compresi le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi secondo i principi di cui al Capo 1, sezione 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) per "pubblica sicurezza" deve intendersi l'attività di prevenzione dei reati, ovvero delitti e contravvenzioni, e degli illeciti amministrativi che si attua mediante l'applicazione di provvedimenti privi di finalità sanzionatoria che incidono sui diritti di libertà, personale e reale, dei cittadini;
c) per "polizia amministrativa" deve intendersi l'insieme degli atti di tutela di interessi e di beni che si identificano nelle licenze, nelle autorizzazioni e conces¬sioni, nei provvedimenti di protezione dei beni culturali e nei servizi sanitari: trattasi di una locuzione priva di ogni valore giurìdico e, parimenti, estranea alla nozione dì "polizia";
d) per "polizia amministrativa regionale e locale" si intendono le stesse attività di cui a] punto c); per quanto di pertinenza alle funzioni dei Corpi e Sei-vizi di Polizia Locale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001, con tale locuzione si definiscono i compiti esclusivamente organizzativi residuati alla Regione in ordine al coordinamento logistico, strumentale e di formazione professionale del personale;
e) per "sicurezza urbana", di cui all'art. 6 del decreto-legge 23.5.2008, n. 92, con¬vertito nella Legge 24.7.2008, n. 125, e di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. Interno 5.8.2009, deve intendersi il complesso dei provvedimenti, egualmente non di polizia, riservati al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo e volti ad intervenire su situazioni di incuria, degrado ed isolamento ambientale, nonché intralcio alla viabilità ed all'utilizzazione degli spazi pubblici, ovvero atti di esclusiva natura sociale, assistenziale e strumentale.
Art. 10 (Funzioni di Polizia Giudiziaria)
Ai sensi dell'art. 55, primo comma, del Codice di procedura penale, gli organi della Polizia Locale esplicano attività di investigazione, di informazione nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e di coercizione, personale e reale, dovendo, a tali fini, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; gli stessi organi, operano d'iniziativa, ovvero su disposizione o delega dell'A.G., nei limiti territoriali dell'Ente di appartenenza.
Per il principio di tipicità degli atti e in relazione al divieto di frazionabilità delle pubbliche funzioni, l'espressione "reato" va intesa nel significato onnicomprensivo delle violazioni di cui al primo comma, punto a), del precedente art. 9, salvo le limitazioni per specifiche materie formalmente e tassativamente previste dalla legge. Agli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale sono conferite unitariamente competenze generali di polizia giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione e dell'art. 56, primo comma, del Codice di procedura penale, la Polizia Locale svolge funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria. Secondo quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, del decreto-legge del 27.7.2005, n. 144, gli ufficiali e "gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi della Polizia Locale sono
tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati, inerenti le funzioni di cui all'art. 55, primo comma, C.p.p. e non possono esserne di¬stolti ad alcun titolo da parte dell'Ente di pertinenza o di altra Autorità.
Art. 11 (Funzioni di Pubblica Sicurezza)
Gli appartenenti ai Corpi e Servizi della Polizia Locale, nei limiti territoriali di cui al primo comma del precedente articolo, esplicano attività di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, nonché dei Regolamenti di polizia emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Comune e dalla Provincia. Per il principio di tipicità degli atti e per quello della non frazionabilità delle pubbliche funzioni, da considerarsi integralmente vigenti e richiamati anche nel caso di delega da parte dello Stato o di Enti ad esso equiordinati, la funzione di pubblica sicurezza conferita agli organi della Polizia Locale ha i requisiti della generalità, dell'autonomia operativa e della responsabilità individuale dell'esercente i relativi compiti di istituto.
Nell'ambito delle specifiche operazioni disposte in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 4, terzo comma della presente legge, le attività svolte dal personale della Polizia Locale sono coordinate dal Questore e dal Comandante del Corpo o loro delegati, nel rispetto della struttura gerarchica dei Corpi e Servizi.
Art. 12 (Funzioni di Polizia Stradale)
La Polizia Locale, comunale e provinciale, svolge compiti di vigilanza, controllo dei veicoli e prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell'Ente di appartenenza, secondo le disposizioni del Codice della Strada, del suo Regolamento di esecuzione, delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché dei regolamenti locali. Per quanto concerne i servizi di polizia stradale nei centri abitati, ferma restando la Competenza del Ministero dell'Interno in
ordine al coordinamento generale stabilito dall'art. 11, terzo comma, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, la locuzione "salvo le attribuzioni dei comuni" contenuta nella medesima disposizione va interpretata nel significalo di "competenza esclusiva" degli stessi Enti e, per l'effetto, dei Corpi e Ser¬vizi di Polizia Locale di loro pertinenza. L'eventuale attività sussidiaria svolta da personale appartenente a Corpi di polizia statale ad ordinamento civile può essere ri¬chiesta dal Sindaco e programmata di concerto con l'Autorità competente, determinandone i limiti temporali ed operativi. Le funzioni di agente ed ufficiale di Polizia Stradale sono esercitate, nelle rispettive at¬tribuzioni, dal personale della Polizia Locale munito delle qualifiche di Agente ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura penale, nonché di Agente ed Ufficiale di Pubblica Sicurezza secondo le disposizioni della presente legge.
Poste l'indelegabilità ad altri soggetti, pubblici o privati, delle qualifiche di cui al comma precedente e l'incidenza sui diritti soggettivi determinata dallo svolgimento di poteri autoritativi, sanzionatori e coercitivi inerenti l'accertamento e la prevenzione di condotte illecite o pericolose, è vietato il conferimento di qualunque mansione relativa ai servizi di polizia stradale a personale estraneo ai Corpi di polizia in generale ed ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, in specifico.
Il personale destinato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale della Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e del Registro dei veicoli rubati e dei documenti rubati o smarriti. I veicoli in servizio di polizia stradale sono muniti obbligatoriamente di collegamenti in rete telematica al fine di consentire l'immediata acquisizione di dati informativi in corso di operazioni di istituto. L'attività di polizia stradale espletata dalla Polizia Locale deve essere improntata alla massima trasparenza e visibilità degli interventi, privilegiando la prevenzione delle violazioni e della sinistrosità mediante la presenza costante degli operatori su strada. 11 funzionamento di apparecchiature meccaniche ed elettroniche per la rilevazione delle infrazioni alla disciplina della viabilità è sottoposto a diretto controllo del personale addetto. La legge regionale emana norme di comportamento e di correttezza, professionale ed operativa, relativamente allo svolgimento di tali servizi.
Art. 13 (Servizi specialistici)
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, il personale della Polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, repressione e vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale ed ambulantato, della sanità e della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento ed esazione riservate agli organi statali.
6. Al fine di ottimizzare le attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente Locale, i Regolamenti comunali e provinciali dispongono l'istituzione di appositi nuclei ed uffici preposti all'espletamento di tali servizi allestendo, contestualmente, corsi di formazione ed aggiornamento nelle specifiche materie ivi indicate.
7. Deve considerarsi specialistico il servizio di vigilanza territoriale adempiuto dall'Agente o dall'Unità di Quartiere, stante la complessità delle mansioni e la necessità di una articolata formazione professionale del per¬sonale da impiegarvi. Ad eguali incombenti deve sottoporsi la istituzione di Nuclei di Polizia Giudiziaria operanti presso gli Uffici del Giudice di Pace.
Capo III (Profili organizzativi e strutturali)
Alt. 14 (Legislazione regionale)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, provvede a svolgere i seguenti compiti:
1. elaborazione dei criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corpi e Servizi di Polizia Locale operanti nel territorio di sua pertinenza, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo i relativi standards;
2. costituzione ed organizzazione delle gestioni associative intercomunali dei Servizi di Polizia Locale, nella forma consortile obbligatoria, espletando le relative procedure di concertazione logistico-operativa con i Sindaci dei Comuni interessati;
3. coordinamento tra i singoli Corpi e Servizi dì Polizia Locale, comunali e provinciali, nonché tra la Polizia Locale e le Autorità amministrative e di polizia dello Stato;
4. direzione organizzativa e gestionale dei supporti tecnici e logistici inerenti la dotazione, messa in opera e redditività dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei Corpi e Servizi;
5. controllo contabile e gestionale, nonché verifica del conseguimento degli obiettivi, dei fondi erogati per le finalità di cui alla lettera d), nonché per V allocazione programmata degli uffici e strutture dei servizi e comandi della Polizia Locale;
6. determinazione delle caratteristiche delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei segni distintivi e del logo regionale adottato per i veicoli, per l'identificazione dei siti di servizio e per i mezzi di casermaggio;
7. organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi comprendendovi l'istituzione della Scuola Regionale di Polizia Locale ed il coordinamento delle attività di questa con le Università e gli Istituti parificati presenti sul territorio;
stipula degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della L. 26 marzo 2001, n. 128, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui air art. 4 della presente legge; i) monitoraggio sistematico dell'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale predisponendo un Documento di Programmazione, all'inizio ed al termine dell'esercizio di gestione annuale dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti; j) programmazione e finanziamento degli interventi diretti a migliorare e potenziare le attività ed il funzionamento dei Corpi e servizi della Polizia Locale nell'ambito delle politiche della sicurezza inerenti la polizia di prossimità. A tal fine, per assicurare il più efficace ed ef¬ficiente controllo territoriale, la Regione incentiva la istituzione delle Unità o Nuclei degli Agenti di quartiere presso i Comuni di sua pertinenza, allestendo appositi corsi specialistici destinati al personale che vi è addetto. Per il conseguimento degli obiettivi individuati nel presente articolo, la Regione provvede ad istituire il Dipartimento della Polizia Locale delegandogli le relative funzioni.
La Regione provvede, altresì, ad istituire il Consiglio Regionale di Polizia Locale, formato dai rappresentanti dei Corpi e Servizi, comunali e provinciali presenti sul territorio di appartenenza, determinandone la compo- 2. sizione, il funzionamento, i compiti e poteri mediante apposito Regolamento.
Art. 15 (Regolamenti comunali e provinciali)
Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regio¬nale, i Comuni e le Province adottano propri Regolamenti di polizia locale disciplinando, in particolare:
2. l'ordinamento del Corpo o del Servizio;
3. le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi, nonché della 3. organizzazione degli uffici e dei nuclei
per lo svolgimento di servizi specialistici nelle materie di cui all'art. 13 della presente legge;
4. le procedure di accesso ai Corpi o Servisi le norme di comportamento durante l'espletamento delle mansioni di istituto;
5. la disciplina dell'armamento, ai sensi dell'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127 e con i criteri generali posti dall'art. 18 della presente legge;
6. l'individuazione degli standards minimi per l'edilizia di allocazione degli uffici, dei Comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate;
7. l'individuazione delle tipologie di servizi da svolgere in uniforme o in ambiti civili;
8. la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti le funzioni di polizia locale ed il divieto di assegnare al personale addetto incarichi di natura diversa da quelli indicati agli artt. 7 e 8 della presente legge;
9. la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da espletare presso altri Enti Locali.
Il Comune e la Provincia, con proprio Regolamento devono stabilire:
1. il contingente numerico degli addetti ai Corpi e servizi dei rispettivi Enti Locali, secondo principi di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, nonché ai tassi di incidenza dei fe¬nomeni criminali e di criticità della sicurezza comunitaria;
2. il tipo di organizzazione del Corpo o del Servizio, ivi compreso quello a gestione consortile.
Le disposizioni contenute nel comma precedente vanno adottate nel rispetto dei criteri organizzativi di cui al successivo articolo.
Art. 16 (Organici e Figure Professionali del personale di Polizia Locale)
1. Nella organizzazione dei Corpi e Servizi di Polizia Locale devono adottarsi i seguenti criteri generali:
1. presenza di un addetto a tempo indeterminato e di uno a tempo indeterminato part-time ogni 400 abitanti in Comuni con popolazione inferiore alle 5000 unità;
2. presenza di un addetto a tempo indeterminato e di due addetti a tempo indeterminato part-time ogni 400 abitanti in Comuni con popolazione inferiore alle 5000 unità sottoposti a notevoli incrementi stagionali e turistici;
3. i Corpi sono formati da un Comandante e da un numero minimo di dieci operatori a tempo indeterminato, ai di sotto del quale viene costituito un servizio.
2. La legge regionale fissa le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l'orario diurno e notturno. I Regolamenti comunali e provinciali disciplinano la creazione di pattuglie mobili con uso dei veicoli di servizio.
3. Al fine di garantire l'omogeneità strutturale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale su tutto il territorio nazionale, le legislazioni regionali adottano uniformemente il seguente inquadramento delle figure professionali:
- Comandante
- Dirigenti
- Commissari
- Ispettori
- Sovrintendenti
- Assistenti
- Agenti
4. Gli Agenti ed Assistenti costituiscono la struttura operativa di base della Polizia Locale, svolgendo mansioni prettamente esecutive. Assistenti e Sovrintendenti possono essere destinatari di incarichi speciali inerenti il coordinamento ed il comando di uno o più agenti in servizio operativo. Gli Ispettori svolgono specifiche mansioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, esercitando funzioni di indirizzo, direzione e coordinamento di unità operative, seppur in via informale e non continuativa. I Commissari svolgono funzioni normali e continuative di direzione degli uffici e comando di strutture operative complesse esercitando mansioni di coordinamento e controllo dei ruoli subalterni.
10. Dirigenti, muniti della relativa qualifica dirigenziale ne rivestono integralmente il ruolo e le prerogative.
11. Comandante è la figura apicale del Corpo ed è inquadrato nella corrispondente categoria prevista per il personale dell'Ente.
8. La legge regionale può aggiungere la figura
professionale dello Specialista di Vigilanza Locale, inquadrandola in un ruolo speciale dei Sovrintendenti. Nel caso dei Servizi, comunali ed intercomunali, di Polizia Locale, il Responsabile, che non rappresenta una figura professionale di ruolo, bensì si definisce come un incarico funzionale, deve essere munito della qualità di Ispettore, conseguita presso il Comune di appartenenza, ovvero in uno dei Comuni dell'associazione consortile.
9. Con le sole eccezioni del ruolo di Assistente e Sovrintendente, conseguibili per anzianità e delle riqualificazioni previste in sede di Disposizioni transitorie e finali, ai ruoli della Polizia Locale si accede con le seguenti modalità:
- per i Comandi e Dirigenti è previsto l'accesso per concorso pubblico con ri¬serva di posti per il personale interno;
- per i Commissari e gli Ispettori è previsto l'accesso tramite concorso interno.
- Al personale proveniente dai ruoli interni dei Corpi di polizia locale va comunque assicurata, nei posti messi a concorso per i ruoli superiori, una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontarie per eventuali carenze di organico sono definite dalle Regioni.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della Polizia Locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già precedentemente conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267, provvedendo, contestualmente, a bandire una ses¬sione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti. - Ferma restando l'applicabilità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e svolgere funzioni proprie alla polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società ed agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato ed associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di ac¬certamento delle violazioni alla disciplina della sosta di autoveicoli e mo¬toveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore, rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale in¬frazione agli operatori della Polizia Locale.
Art. 17 (Qualità funzionali)
In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei Corpi e Servizi della Polizia Locale è munito delle seguenti qualità:
- dì Pubblico Ufficiale, estesa a tutti gli addetti ;
- dì Agente ed Ufficiale della Forza Pubblica;
- di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita ad Agenti, Assistenti e Sovrintendenti e di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, riferita agli Ispettori, Commissari, Dirigenti e Comandanti;
Agente di Pubblica Sicurezza ed Ufficiale di Pubblica sicurezza secondo il medesimo criterio distintivo del punto
Art. 18 (Norme generali sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia)
2. L'armamento in dotazione al personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale che espleta funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze e tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.
3. L'armamento in dotazione alla Polizia Locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche standard del tipo di cui all'art. 10, primo comma, del D.P.R. 5.10.1991, n. 359.
4. Per l'espletamento di servizi esterni, ovvero di prossimità, la dotazione dello stesso personale comprende lo sfollagente munito delle caratteristiche di cui all'art. 11, primo comma, del medesimo D.P.R. 359/91.
5. Con Regolamento emanato dal Ministero dell'Interno si determinano:
1. i requisiti psicofisici per l'attitudine all'uso dell'arma da fuoco;
2. le norme concernenti la gestione e custodia dell'armamento in dotazione;
3. i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.
6. I regolamenti comunali e provinciali provvedono a:
1. istituire i poligoni di tiro ed i corsi tecnici per l'uso di armi;
2. programmare ed eseguire i prescritti esami medici e psicodiagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;
3. predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;
4. allestire i locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza ed agibilità.
La Regione, con proprio regolamento, provvede alla dotazione dei mezzi di autotutela diversi dall' arma da fuoco e dallo sfollagente, ovvero kay defender, giubbetti antiproiettile di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La stessa Regione provvede, altresì, alla istituzione di appositi corsi inerenti le tecniche di difesa personale 5. senza uso di armi.
7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto del- 6. l'art. 30, secondo comma, D.P.R. 359/91.
8. Per i fatti connessi al servizio ed all'uso dell'arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione dell'art. 53 del Codice penale. La stessa 7. scriminante trova applicazione nei casi in
cui, fuori servizio, l'arma è, comunque, usata nell'adempimento dei doveri inerenti i compiti di cui al primo comma del presente articolo. In entrambe le ipotesi, si applicano gli artt. 27 e 28 della L. 22.5.1975, 8. n. 152.
Art. 19 (Trattamento economico, previdenziale e assistenziale)
- Al personale dei Corpi e Servizi della Polizia Locale compete il trattamento economi¬co spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato ed organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati all'art. 16, terzo comma, della presente legge.
- Allo stesso personale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per quello
della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pen¬sionabile.
- Con imputazione sui bilanci di spesa degli Enti Locali di appartenenza, il personale della Polizia Locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'Ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
- I Comuni e le Province provvedono, altresì, alla corresponsione della indennità di posi¬zione, spettante ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che, vantando i requisiti
- dell'emolumento fisso e continuativo o ricorrente, di cui all'art. 15, L. 1077/59, egualmente pensionabile, nonché l'indennità di risultato che non è pensionabile.
Al personale della Polizia Locale che svol¬ge compiti di polizia è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la Regione. In materia previdenziale ed assicurativa alla Polizia Locale viene estesa la legislazione statale vigente per i Corpi di Polizia ad ordinamento civile ed in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. 30.4.1997, n. 165 e successive modificazioni. Allo stesso personale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalle disposizioni della L. 23.11.1998, n. 407, concernenti le vittime di fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.
Per i procedimenti civili e penali intentati a carico di appartenenti ai ruoli della Polizia Locale, in relazione ad eventi verificatisi nel corso od a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e di onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di ap¬partenenza.
Art. 20 (Ente Nazionale di Assistenza e di Promozione Locale)
Con Decreto del Capo dello Stato ed entro un anno dalla entrata in vigore della pre¬sente legge, è istituito l'Ente Nazionale di Assistenza e Promozione Sociale (E.N.A.P.S.) riservato al personale della Polizia Locale, in servizio ed in pensione. L'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e persegue le seguenti finalità:
13. provvedere all'assistenza, materiale e morale, degli orfani e dei congiunti dei dipendenti deceduti in servizio;
soccorrere economicamente gli apparte¬nenti ai Corpi e Servizi, nonché i loro familiari nel caso di malattia,indigenza o altro stato di bisogno;
14. istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, viaggi turistici, centri ed impianti sportivi, ludoteche e luoghi di intrattenimento peri figli dei dipendenti;
15. organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio o a riposo, soggiorni in località turistiche in Italia ed all'estero;
16. organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-uni versi tari da pre¬scegliersi individualmente, corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in con¬gedo;
17. conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.
2. Sono organi dell'Ente il Presidente, il Con¬siglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea degli iscritti.
3. E Presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e designa il Segretario Nazionale. L'Assemblea degli iscritti elegge a maggioranza due Vicepresidenti ed il Consiglio di Amministrazione che, a sua volta, nomina i componenti il Comitato Esecutivo. Le procedure elettive dell'Assemblea sì svolgono mediante votazione telematica.
4. Salvo ulteriori variazioni contenute nello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici membri ed il Comitato Esecutivo da otto. Gli organi dell'Ente durano in carica per quattro anni. Con l'eccezione del Presidente e del Segretario, tutte le altre cariche sono assunte da perso¬nale, in servizio o in pensione proveniente dai ruoli della Polizia Locale.
5. L'Ente si avvale di uffici regionali, comunali e provinciali gestiti, in egual misura, da personale delle amministrazioni locali, ov¬vero dei Corpi e Servizi della Polizia Locale.
Art. 21 (Contrattazione collettiva)
1. Il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale è sottoposto al regime del contratto collettivo di diritto pubblico nella specie del contratto di polizia, assumendone confor¬memente i requisiti e le procedure di formazione
1. In applicazione della tipologia negoziale di cui al comma precedente e, conseguentemente, allo scopo di conferirle le caratteristiche giuridiche richieste dall'ordinamento normativo, la contrattazione relativa al personale della Polizia Locale deve essere recepita in un Decreto del Presidente della Repubblica e ricevere obbligatoriamente la sua copertura finanziaria con legge del Parlamento.
2. La procedura di formazione del contratto si articola nelle seguenti fasi:
1. gli accordi sindacali vengono stipulati da una delegazione composta, per la P.A., dal Ministro della Funzione Pubblica che la presiede, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro del Tesoro, ovvero dai sottosegretari rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai sindacati della Polizia Locale maggiormente rappresentativi;
2. successivamente al raggiungimento dell'Accordo, questo viene trasfuso in un D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
3. viene promulgata la legge ordinaria per l'approvazione delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
1. In applicazione delle disposizioni generali degli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri inerenti la copertura finanziaria di cui ai due commi precedenti, è equamente ripartita fra lo Stato e le Regioni.
2. Ogni Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci dei Comuni e delle Province di pertinenza territoriale quote proporzionali alla loro entità, la contribuzione concorrente a determinare la sua partecipazione finanziaria agli oneri concordati con lo Stato.
Art. 22 (Regime transitorio)
1. Al fine di assicurare ed agevolare il superamento dalla attuale disciplina di diritto privato, cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della Polizia Locale, ai sens degli arti. 3, primo comma, e 70, secondo comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nel primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un regime giuridico transitorio a parziale modifica della previgente normativa.
1. In applicazione conforme alla previsione separata dalla contrattazione collettiva concernente il personale sottoposto alle norme della L. 7.3.1986, n. 65 e la categoria dei segretari comunali, di cui all'art. 70, terzo comma, rispetto a quella propria alla gene¬ralità dei dipendenti degli Enti Locali, di cui all'art. 70, quarto comma, d.Lgs. 165/01, viene istituito presso l'A.R.A.N. il Comparto della Polizia Locale.
2. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione fra l'A.R.A.N. - Funzione Pubblica e le rappresentanze sindacali del personale dei Corpi e Servizi è, altresì, istituita l'Agenzia di Rappresentanza della Polizia Locale o A.R.Po.L., composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni e sigle.
3. All'interno dell'Agenzia sono ricomprese le organizzazioni munite, nel minimo, del 2% della rappresentatività complessiva, calco¬lata esclusivamente sul personale della Polizia Locale iscritto alle organizzazioni sin¬dacali a livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2% possono asso¬ciarsi tra di loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle ri¬spettive identità di sigla.
4. Per il triennio di cui all'art. 1, è mantenuta la contrattazione decentrata che cessa con il transito a regime contrattuale pubblicistico.
Art. 23 (Istruzione, formazione e aggiornamento. Diplomi universitari)
L In applicazione di quanto previsto dall'art. 14, primo comma, lettera g), delle presente legge ed al fine di garantire la formazione e Taggiornamento del personale della Polizia Locale, ogni Regione istituisce apposite strutture didattiche permanenti dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati. L'organizzazione del sistema scolastico pre¬vede l'articolazione in Accademie per gli agenti, assistenti e sovrintendenti ed Istituti superiori per gli ispettori, commissari e dirigenti. Una specifica sezione degli Istituti comprende il Centro Studi di alta strategia manageriale riservata ai comandanti. Le scuole di Polizia Locale hanno la loro sede centrale nel capoluogo della Regione. Sono incentivate, con il concorso degli Enti Locali, le localizzazioni periferiche di poli didattici presso il capoluoghi di provincia e presso i Comuni dotati di Corpi e Servizi di ampia composizione numerica del personale addetto.
Ogni struttura e polo didattici godono di autonomia statutaria e regolamentare. Le Regioni, con propria legge, dettano i criteri standard per il funzionamento e l'ottimizzazione delle attività ivi svolte. Le prestazioni dei docenti esterni sono disciplinate nella forma del contratto di collabo¬razione professionale a tempo determinato e valgono come punteggio per il curriculum accademico dei titolari di insegnamento. Le Regioni stipulano apposite convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici triennali, per conseguire diplomi universitari, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, stabilendo, altresì, la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per gli appartenenti alla polizia locale, nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecni¬co-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche. Le Regioni possono stipulare altresì accordi e convenzioni con fondazioni private, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale sia costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizìa nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento presso le scuole di Polizia Locale.
Art. 24 (Doveri e norme di comportamento. Procedure e sanzioni disciplinari)
a) 1 doveri, al cui rispetto sono obbligati gli appartenenti ai Corpi e Servizi della Polizia Locale si identificano con quelli comuni al personale del pubblico impiego previsti dalla relativa legislazione, ovvero dovere di imparzialita, di fedeltà, lealtà, riservatezza ed esclusività intendendo, con questa, l'obbligo di dedicare all'ufficio tutta la pro¬pria capacità lavorativa, intellettuale e ma¬teriale, nonché il dovere di subordinazione.
b) Posta la natura giuridica della Polizia Locale
come entità ad ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità dei compiti di istituto e delle funzioni pubbliche esercitate, il dovere di subordinazione acquista le caratteristiche, formali e sostanziali, del dovere di obbedienza, alla pari di tutti i corpi militari e di polizia anche ad ordinamento civile. Per l'effetto ed esclusivamente nei confronti dei superiori gerarchici, il personale della Polizia Locale non può rifiutarsi di eseguire gli ordini che gli vengono imparti¬ti. 11 dovere di subordinazione e di obbedienza trova i suoi limiti, ai sensi dell'art. 17 del T.U. 10.1.1957, confermato dall'art. 66 della L. 1.4.19981, n. 121, nella stretta pertinenza dell'ordine al servizio svolto, della sua non eccedenza dai compiti di istituto e della non lesività della dignità personale di coloro i quali è diretto e della sua legittimità.
c) Il sistema sanzionatorio per le infrazioni commesse dal personale della Polizia Locale riproduce le disposizioni di cui al D.P.R. 25.10.1981, n. 737, ai sensi del quale si prevedono, in ordine di gravità, il richiamo orale, il richiamo scritto, la pena pecuniaria nella forma di ore o giorni detratti dal servizio, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione. La cancellazione dai ruoli della Polizia Locale può essere effettuata unicamente a seguito di sentenza definitiva di condanna per gravi reati non colposi, a seguito di una condanna passata in giudicato che comporti l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici o della inflizione di una misura di si- .V La sospensione dal servizio, per un periodo massimo di quattro mesi può essere dispo¬sta unicamente in presenza di una pena accessoria provvisoria applicata, ai sensi dell'art. 140 del Codice penale, dal Giudice delle indagini preliminari o da altra A.G. competente in relazione alla fase processuale. d) Le sanzioni e le misure previste dal comma precedente sono adottate unicamente a seguito di procedimento disciplinare che deve assicurare il contraddittorio, il pieno esercizio dei diritti di difesa tecnica e personale, nonché la separazione tra organo della contestazione ed organo deliberante. Per quanto compatibili con lo stato giuridico della Polizia Locale, si applicano le disposizioni degli artt. 12 - 21 del D.P.R. 737/81. E' prevista l'applicabilità del condono disciplinare da parte degli organi ammini¬strativi competenti. e) In pendenza di procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatoli di qualunque natura, salvo il caso di misure cautelari. E' altresì, vietata l'applicazione di ogni provvedimento co¬munque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi impugnatorie si siano definitivamente conclusi. f) Ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 97, la condanna ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione o lo sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, nella sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del successivo procedimento disciplinare.
Art. 25 (Consiglio Nazionale di Polizia Locale)
1. E' istituito il Consiglio Nazionale della Polizia Locale quale organismo consultivo del Ministero dell'Interno, della Conferenza delle Regioni, dei singoli Presidenti e Con- sigli regionali, dei Presidenti e Consigli provinciali, dei Sindaci e Consigli comunali e dei Comitati Provinciali della Sicurezza. Il Consiglio ha sede nella Capitale, sedi periferiche presso ogni Regione ed Ente Lo¬cale munito di un Corpo o Servizio di Polizia Locale. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, di organizzazione di servizi e di politiche della sicurezza. Il Consiglio Nazionale è composto dall'Assemblea, da un Comitato Direttivo, da un Presidente e due Vicepresidenti, da un Segretario nazionale e da un ufficio di segreteria. L'assemblea è composta da un Comitato paritetico (dalle Organizzazioni Sindacali e Associative di Categoria) ope¬ranti sul territorio nazionale o da loro delegati. Il Presidente ed 1 Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea che designa anche i componenti il Comitato Direttivo. Il Presidente ed il Comitato Direttivo nominano il Segretario nazionale. Presso le Regioni e le Province si adotta, proporzionalmente, la stessa struttura del Consiglio Nazionale. Nei Comuni sono presenti uffici di collegamento con i Consigli provinciali, salvo i casi di Enti di grandi dimensioni che dispongono di strutture comunali autonome e conformi al modello nazionale. 1 pareri tecnici emessi dal Comitato paritetico e le deliberazioni dei Consigli, nazionale e locali sono obbligatori, per i soggetti e gli organi individuati al primo comma del presente articolo. Gli stessi pareri, ove concernano materie di pertinenza della organizzazione dei servizi, di questioni di stato giuridico ed economico, nonché di impiego del personale in mansioni od operazioni di particolare rilevanza, hanno valore vincolante nei confronti'delle Amministrazioni che vi provvedano. Art. 26 (Oneri finanziali) Salvo quanto previsto dalle precedenti disposizioni della presente legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale dei Corpi e Servizi e della Polizia Locale, sono ripartiti tra Regioni, Province e Comuni in equa proporzione secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.
a) Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concerta¬zione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.
b) Le modalità di finanziamento di parte dei beni strumentali e dei processi formativi per il personale della Polizia Locale sono definite con apposito decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
c) Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, nonché per i piani coordinati di controllo del territorio che prevedano la partecipazione di contingenti dei Corpi e servizi di polizia municipale, rispettivamente previsti dal comma 439 della L. 296/06 e dagli artt. 17, primo comma, e 18, primo comma, della L. 26.3.2001, n. 128, gli oneri finanziari sono interamente a carico dello Stato, ferma re¬stando la competenza esclusiva della Regione a stipulare i relativi accordi.
Art. 27 (Norme transitorie e finali)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni locali provvedono ad attuare la riqualificazione del personale della Polizia Locale mediante il transito nei nuovi ruoli previsti dal precedente art. 16.
L'adeguamento delle preesistenti qualifiche del personale e quelle determinate dalla presente legge è definito con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica.
Con Decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e della Funzione Pubblica sono determinati i livelli retributivi ed indennitari del personale sottoposto alla riqualificazione di cui al primo comma. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Province provvedono ad istituire, ovvero integrare gli organici dei Corpi e Servizi di loro pertinenza, in applicazione dei criteri e parame¬tri di cui al precedente articolo 16.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni emanano le nor¬me e disposizioni legislative in materia di polizia locale di cui al precedente articolo 14.
Art. 28 (Abrogazioni e modifiche normative)
8. La Legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive modificazioni sono abrogate.
9. Sono, altresì, abrogati:
1. il D.M. 4.3.1987, n. 145;
2. il primo comma, alla lettera m), del D.M. 24.3.1994, n. 371;
3. il comma 132 ed il comma 133 dell'art. 17 della L 15.5.1997, n. 127;
4. il comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 modificato dall'art. 6, L. 24.7.2008, n. 125;
5. il terzo comma alla lettera b), dell'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
6. le norme assicurative e previdenziali in contrasto con la presente legge;
7. ogni altra disposizione altrimenti incom¬patibile;
10. Sono modificate o integrate le seguenti norme:
1. all'articolo 9, primo comma, della L. 1.4.1981, n. 121, dopo le parole "forze di polizia" vengono inserite le parole "anche locali";
2. all'articolo 16, secondo comma, della L. 121/81, dopo le parole "dello Stato", so¬no aggiunte le parole "nonché dei Corpi e Servizi della Polizia Locale";
3. all'articolo 57, primo comma, del Codi¬ce di procedura penale, alla lettera b), dopo le parole "tale qualità" sono ag¬giunte le parole "i Comandanti, i diri¬genti, i commissari e gli ispettori della Polizia Locale";
4. all'articolo 57, secondo comma, del Co¬dice di procedura penale, alla lettera b), le parole "le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio", sono
sostituite dalle parole "i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della Polizia Locale";
5. all'articolo 3, primo comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, dopo le parole "di Stato" sono aggiunte le parole "nonché i Corpi e Servizi della Polizia Locale";
6. all'articolo 109, secondo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dopo le parole "lettera d", sono aggiunte le parole "e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della Polizia Locale";
7. al comma 439 della L. 296/06, "Finanziaria 2007", dopo le parole "le regioni", le parole da "e gli enti locali" fino a "n. 266" sono sostituite intera¬mente dalle parole "con oneri economici ad esclusivo carico dello stato".

Auguri Buone Feste

E’ Natale
E' Natale ogni volta
che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta che non accetti
quei princìpi che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E' Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E' Natale ogni volta che riconosci
con umiltà i tuoi limiti
e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere
per donarlo agli altri

Madre Teresa di Calcutta

Natale è un momento di riflessione profonda, di ripensamento e di rinascita…
Auguro che questo Natale possa portare serenità e gioia, ma soprattutto che possa avvicinarci gli uni agli altri con umiltà e, soprattutto, senza pregiudizi, spingendoci tutti al perdono ed alla ricerca della verità. Natale non è un giorno, ma ogni giorno, ogni momento della nostra vita, perché in ogni istante abbiamo l’opportunità di diventare uomini nuovi.
Peppe Gabriele




L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZONI - Riforma Brunetta

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL MINISTERO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI (ANCI)
PER - LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLA PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO PUBBLICO LOCALE: L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZONI DEL D.LGS. BRUNETTA NEI COMUNI
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di seguito anche “Ministro” e il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), d’ora innanzi congiuntamente definiti “le Parti” o, singolarmente, “la Parte”
VISTO
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale il Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Pubblica Amministrazione e Innovazione al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta”;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente le modalità di realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni;
- la Legge 4 marzo 2009 n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti."
- lo Schema di Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, di seguito “Decreto”;
- le modifiche allo Schema di Decreto apportate nel corso della Conferenza Unificata del 29 luglio 2009;
- i protocolli d’intesa in materia di innovazione tecnologica e Pubblica Amministrazione stipulati tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e l’ANCI, ovvero, alla data odierna, i protocolli d’intesa con i vari Comuni Italiani così come pubblicati sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO
- che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, è delegato ad esercitare funzioni di impulso e promozione delle politiche di innovazione volte a migliorare la qualità dei servizi pubblici verificandone l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, anche realizzando programmi di sostegno all'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, basati sullo sviluppo e la condivisione delle conoscenze e del capitale umano e sulla creazione di condizioni favorevoli ai processi di innovazione;
- che l’ANCI, come definito nello Statuto dell’Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e dunque assicura un’azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rappresenta;
- che la nuova normativa rende indispensabile nelle pubbliche amministrazioni un complesso processo di revisione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione della performances, nonché degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività;
- che nelle amministrazioni locali l’attuazione delle disposizioni in materia di “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” (Titolo II) e in materia di “Merito e Premi” (Titolo III) recate dallo Schema di D. Lgs avviene mediante adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi;
- che le amministrazioni locali, nell’ esercizio delle proprie potestà normative e regolamentari, dovranno adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2010 alle disposizioni recate dallo schema di Decreto legislativo secondo quanto previsto dall’art. 15 bis e dall’art. 30 bis del medesimo e
dovranno altresì adeguare, ai sensi dell’art. 63, comma 4 bis, i propri contratti decentrati al nuovo quadro normativo entro il 31 dicembre 2011;
- che, in virtù del disposto di cui all’art. 13, comma 1 bis, dello schema di D. Lgs la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui allo stesso art. 13 esercita le proprie funzioni nei confronti delle autonomie locali previe definizione di Protocolli di collaborazione tra l’ANCI e la Commissione medesima;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 1 Finalità e obiettivi
Il presente Protocollo intende dettare linee di intervento finalizzate all’attuazione da parte dei Comuni dei contenuti del Decreto delegato attuativo della legge delega n. 15/2009, al fine di realizzare un’amministrazione più vicina al cittadino, efficiente ed aperta al confronto con gli attori sociali; nonché un’amministrazione permeata della cultura della trasparenza e dell’integrità. In particolare, l’attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di una cultura del merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell’intera amministrazione, attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performances.
Con l’obiettivo di realizzare un adeguamento tempestivo ed efficace alle previsioni del provvedimento nonché coerente con le caratteristiche specifiche delle amministrazioni locali, è indispensabile una azione operativa – progettuale, organica e complessiva, realizzata attraverso un coordinamento tra l’ANCI ed il Dipartimento della Funzione Pubblica.
A tal fine, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dello stesso dettato normativo che assegna all’Associazione il compito di sottoscrive uno specifico Protocollo d’intesa con la Commissione nazionale di cui all’articolo 13, sostiene l’ANCI nello svolgimento di specifici compiti istituzionali finalizzati all’attivazione immediata del processo di adeguamento dei Comuni ai contenuti del Decreto.
In particolare il “Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione” e l’ “ANCI” convengono di attuare il presente Protocollo implementando tre specifiche linee d’azione così definite.
1. Ridefinizione dei modelli di valutazione delle performances e Ranking dei Comuni Tale linea d’azione è dedicata alla definizione ed implementazione di un sistema sperimentale di misurazione e valutazione della performance dei Comuni ed alla definizione di un sistema di ranking fra gli Enti, nonché alla definizione di meccanismi di valutazione della performance individuale e organizzativa dei dirigenti e del personale.
Tale percorso:
- punta a definire un sistema di misurazione e valutazione della performance della pubblica amministrazione in cui sia fondamentale la rilevazione della qualità e quantità dei servizi erogati nonché la rilevazione dell’effettiva soddisfazione dei destinatari dell’attività e dei servizi;
- punta a definire, in via sperimentale, un set di indicatori e parametri oggettivi e misurabili che costituiscono la base per il ranking e che sono articolati per fasce demografiche;
- passa per una “certificazione” dei modelli elaborati;
- punta alla definizione di un sistema di definizione delle risorse destinate alla incentivazione della produttività presso ciascun ente agganciato alla classificazione dell’Ente nel sistema del ranking;
2. Orientamento e supporto metodologico nella fase di adeguamento degli assetti organizzativi Tale linea d’azione riguarda il sostegno ed il supporto alle amministrazioni nel processo di adeguamento delle proprie discipline ordinamentali al nuovo quadro normativo.
Tale percorso mira a fornire un supporto interpretativo e metodologico tempestivo e concreto alle amministrazioni, con particolare riferimento ai piccoli Enti, attraverso la individuazione di:
- modelli organizzativi e soluzioni procedurali coerenti con le specificità organizzative degli Enti e con le relative dimensioni demografiche;
- ipotesi applicative dei nuovi istituti di valorizzazione del merito e della produttività definiti nella normativa di riforma del lavoro pubblico che siano conformi alle caratteristiche specifiche delle amministrazioni locali;
3. Monitoraggio dell’attuazione degli adempimenti del Decreto La terza linea d’azione concerne il monitoraggio dell’attuazione da parte degli Enti delle disposizioni previste dal Decreto, secondo le modalità e nel rispetto della tempistica definita dalla norma.
In particolare, nell’ambito di questa linea si provvederà al monitoraggio delle attività poste in essere dagli Enti ed alla relativa raccolta di dati che siano omogenei e confrontabili.
ART. 2 - Modalità di attuazione/Fase sperimentale
Il presente Protocollo verrà attuato mediante la realizzazione di una prima fase di sperimentazione.
La sperimentazione è così articolata:
• definizione dei modelli di sistema di valutazione della performance omogenei ed integrati con gli strumenti di pianificazione delle attività e controllo dei risultati previsti dalla normativa di riferimento per i comuni.
• definizione del sistema di indicatori e parametri per il ranking dei Comuni;
• certificazione dei modelli da parte del Comitato di cui all’art. 5
• adozione operativa del modello di sistema di valutazione delle performances presso un campione di comuni;
• elaborazione da parte del Comitato di cui all’art. 5 della classificazione degli Enti partecipanti nel sistema di ranking
L’adesione alla sperimentazione avviene su base volontaria anche nel corso della realizzazione della stessa; i modelli e le procedure adottati dai Comuni che aderiscono alla sperimentazione sono considerati conformi alle disposizioni del Decreto secondo quanto previsto dall’art. 15 bis e 30 bis dello stesso.
La fase di sperimentazione si conclude entro il 31 dicembre 2010. Al termine, la Commissione di cui all’art. 4 provvederà a redigere una dettagliata Relazione in cui sono descritti gli esiti della sperimentazione stessa, i modelli di valutazione certificati e le relative modalità di implementazione.
ART. 3 - Modalità di attuazione/Fase a regime
Al termine della fase sperimentale, i modelli e le procedure certificati sono codificati nel Protocollo di cui all’articolo 13, comma 1 bis, del Decreto. La Commissione di cui all’art.4 provvede a diffondere l’applicazione dei modelli presso tutti i Comuni associati e al monitoraggio dell’applicazione degli stessi. A tal fine, può segnalare i casi di mancato adeguamento agli adempimenti previsti nel decreto alla Commissione nazionale per la valutazione di cui all’articolo 13 del Decreto, nonché al Comitato di vigilanza di cui all’articolo 5.
ART. 4 - Commissione Nazionale ANCI
E’ costituita presso l’ANCI una Commissione con il compito di gestire la fase di sperimentazione e di porre in essere le altre linee di azione indicate all’art. 1. In particolare, la Commissione provvederà:
• alla individuazione del campione di Enti che partecipano alla fase di sperimentazione;
• alla elaborazione dei modelli di valutazione della performance e dei modelli per il ranking dei Comuni;
• al coordinamento delle attività relative alla sperimentazione;
• al coordinamento delle attività di supporto agli Enti per l’adeguamento normativo e procedurale alle disposizioni del Decreto;
• alla raccolta dei dati relativi allo stato di attuazione presso gli Enti delle disposizioni del Decreto;
• alla predisposizione dello schema di Protocollo tra l’Anci e la Commissione di cui all’art. 13, comma 1 bis del Decreto, collaborando alla relativa implementazione;
Nello svolgimento di tali attività la Commissione si coordina con il Comitato di cui all’art. 5. A tal fine provvede all’invio dei modelli di valutazione e gestione della performance al Comitato per la relative certificazione e con cadenza almeno semestrale fornisce al Comitato report circa lo stato di avanzamento della fase di sperimentazione e delle attività di supporto alle amministrazioni locali nell’adeguamento dei propri ordinamenti.
La Commissione è costituita da un numero di componenti non superiore a 6. La Commissione può avvalersi di un supporto tecnico esterno.
Commissione centrale di cui all’art. 13 del Decreto. In particolare, collabora con la Commissione al fine di realizzare analisi comparative delle performances delle pubbliche amministrazioni e per la diffusione dei relativi dati; collabora altresì nella promozione di iniziative di confronto aperto con i cittadini, le imprese, le associazioni di categoria e nelle attività di diffusione delle best practices.
ART. 5 - Comitato di vigilanza
Per l’attuazione del presente Protocollo è costituito un Comitato di vigilanza composto da 1 membro designato dal Ministro per la Funzione Pubblica, 1 membro designato dalla Commissione centrale per la valutazione di cui all’art. 13 del Decreto, i restanti nominati tra i membri della Commissione di cui all’art 4, sino ad un numero massimo complessivo di componenti pari a 6. Il Comitato provvede:
- alla certificazione dei modelli di valutazione e del sistema di ranking fra i Comuni.
- alla individuazione dei criteri per la raccolta ed elaborazione dei dati da parte della Commissione di cui all’art. 4 relativi allo stato di adeguamento degli enti;
Il Comitato, inoltre, provvede all’invio, con cadenza semestrale, di una Relazione al Presidente dell’ANCI, al Ministro per la Funzione Pubblica e alla Conferenza Stato Città di cui al D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281 in cui saranno sintetizzate le risultanze del monitoraggio dello stato di avanzamento dell’adeguamento delle amministrazioni locali.
ART. 6 - Risorse e Durata
Per l’attuazione del programma di interventi oggetto del presente Protocollo si rovvederà in parte con risorse appositamente stanziate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il presente Protocollo avrà durata sino al 31 dicembre 2012. Le parti si riservano di concordare appositi rinnovi.
Roma, 9 ottobre 2009
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
Sergio Chiamparino