giovedì 18 febbraio 2010

INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO - RESPONSABILITA’

EMERGENZA RIFIUTI: INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO, VERIFICA CAUSE E RESPONSABILITA’ CON ORDINANZA INTERISTITUZIONALE
Firmata dal Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, Ordinanza Interistituzionale per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
E’ quanto è emerso dall’incontro con l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità , avv. Pier Carmelo Russo, e le OO.SS, CGIL, CISL, UIL, UGL e SNALS-CONFSAL sulla vicenda riguardante l’ATO Simeto 3, provvedimento reso necessario al fine di per accertare le cause e le responsabilità della interruzione di pubblico servizio nella raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comprensorio interessato dall’ATO SIMETO 3. Il provvedimento scaturisce da una nota sulla vicenda trasmessa dal Prefetto di Catania al Presidente Lombardo dove si evince la gravità della situazione. L’Ordinanza n.1/2010 trova attuazione in applicazione dell’art.191 del Decreto Legislativo n.152/2006 il quale prevede che: “Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L’Ordinanza sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre giorni. L’assessore Pier Carmelo Russo ha illustrato alle OO. SS. i contenuti dell’Ordinanza che prevedono la costituzione di un Gruppo Interistituzionale composto da funzionari della Prefettura di Catania e da funzionari dell’ARRA, dell’ARPA, dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dell’assessorato regionale dell’economia; nonché la previsione di adempimenti accertativi e sostitutivi sulla gestione del servizio nel quadro dei controlli esistenti, sulla gestione della riscossione anche attraverso soggetti autorizzati dalla Regione Siciliana, sulla valutazione del livello impositivo prevedendo eventuali integrazioni, sull’intervento nei bilanci comunali per l’integrazione alla copertura dei costi relativi ai servizi (Corte dei Conti Regione Campania n.40/2009), sulla verifica della regolarità nell’approvazione dei bilanci comunali ex art.172 del Decr. Lgs.vo 152/2006, sulla verifica delle procedure per il rispetto del “patto di stabilità” ex legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nonché sulle cause e responsabilità determinanti l’interruzione di pubblico servizio. Ha sottolineato l’Assessore Russo che dall’intervento sostitutivo delle Regione le somme mancanti saranno coperte con fondi del bilancio regionale, così come già previsto per il comprensorio del Simeto 3 con la disponibilità di 1 milione di euro in favore delle maestranze per la copertura delle retribuzioni di gennaio 2010. Ugl Sicilia, presente con il Capo Struttura, Franco Fasola e con il Responsabile regionale Dipartimento politiche economiche e del lavoro, Giuseppe Messina, ha riconosciuto il coraggio del Governo regionale nel trovare drastico rimedio ad una gestione precaria del servizio pubblico nel territorio catanese ed ha ottenuto ampie assicurazioni che le cause e responsabilità che saranno accertate afferiscono esclusivamente alla cattiva e spregiudicata gestione amministrativo-contabile dell’ATO Simeto 3 e dei Comuni interessati. Per Giovanni Condorelli – Segretario Generale di UGL SICILIA – l’Ordinanza del Presidente Lombardo segna un percorso virtuoso e coraggioso, primo in Italia per efficacia. Per Ugl Sicilia – prosegue Condorelli – il provvedimento è condiviso nella misura in cui le spettanze saranno rimesse entro qualche giorno ai circa 550 lavoratori dell’Ato Simeto 3 e gli adempimenti ispettivi riguarderanno la gestione contabile del servizio senza ripercussioni sui livelli occupazionali che, peraltro, saranno garantiti come sottolineato dall’Assessore Pier Carmelo Russo. La nostra O.S. ha spinto nei mesi scorsi sull’approvazione di una legge organica di settore che stabilizzi i lavoratori e fissi regole certe e uguali per tutti sulla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e di riscossione del tributo. Apprezziamo la dichiarazione del Governo – sottolinea il Segretario Generale siciliano - circa la presentazione di un DDL nei prossimi giorni in ARS per l’avvio di un dibattito che auspichiamo responsabile e celere per consegnare alla Sicilia uno strumento legislativo che garantisca un servizio efficace ed efficiente per il pagamento di una tassa di smaltimento equiparata ad un servizio di qualità. La Sicilia non può più permettersi di bruciare più di 300 milioni di euro in sei mesi per le anticipazioni già riconosciute dalla Regione Siciliana agli ATO in Sicilia. Auspichiamo – conclude Condorelli – che l’Ordinanza possa trovare applicazione in tutte quelle situazioni in essere che evidenziano criticità nella raccolta e smaltimento dei rifiuti con arretrati nel pagamento delle spettanze ai lavoratori, serve restituire serenità e legalità ad un settore per troppo tempo governato senza regole.
Fonte: UGL -Sicilia

venerdì 12 febbraio 2010

FORMAZIONE PROFESSIONALE - PIANO REGIONALE 2010


La Commissione regionale per l'impiego, presieduta dal dirigente generale Patrizia Monterosso, ha approvato all’unanimità la “Graduatoria Provvisoria” relativa al Piano Regionale per l'Offerta Formativa (PROF) 2010 – Linea 1, presentato dall'Assessore Regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Mario Centorrino. Diverse le innovazioni contenute nel Piano come l’abbattimento del monte orario complessivo che passa da 1.938.277, costituenti il Piano 2009, a 1.923.268; taglio giustificato dall’Amministrazione regionale per via delle iniziative corsuali non attivate nell’anno 2008. Inoltre, si precisa che nessun nuovo ente ha trovato finanziamento nel PROF 2010 così come nessuno degli enti già presenti nel Piano ha ottenuto alcun incremento. Sono stati apportati tagli al costo complessivo della manovra relativa al Piano che passa da 253,3 Meuro (2009) al 242,3 Meuro con un abbattimento pari al 4%. Assicurazioni sono state fornite alle OO.SS. circa la garanzia dei livelli retributivi del personale dipendente degli enti anche in presenza del testé citato taglio. Introdotta, inoltre una nuova articolazione del piano dei conti economico-finanziario riferito alle attività progettuali che prevede che la voce di costo del personale dipendente rientri tra i Costi Diretti A.1 il cui parametro orario medio registra complessivamente un incremento del 2,7% rispetto al parametro orario medio riferito al costo del personale per l’anno 2009. Secondo l’Assessore Centorrino gli effetti di tale manovra e l’incremento medio del parametro orario permetteranno agli enti di applicare l’adeguamento contrattuale, auspicato dalle OO.SS., sugli stipendi rapportato alle effettive capacità gestionali dei gestori di ottimizzare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività formative. Il Dirigente Generale, altresì, ha reso noto che sono disponibili 5.000.000,00 di economie accertate, tali somme potranno essere impegnate a favore di quegli enti che nel 2007 hanno avuto riconosciuto per decreto la maggiore spesa del personale, precisando che nel Pisno sono stati recepiti i trasferimenti di personali tra diversi Enti in presenza di verbale di accordo sindacale. Riconosciamo ed apprezziamo - dichiara Giuseppe Messina, Responsabile regionale politiche del lavoro ed economiche di Ugl Sicilia - i notevoli sforzi profusi dalla Amministrazione regionale, dal Dirigente Generale Patrizia Monterosso, dal Capo di Gabinetto, Nino Emanuele, nell’aver dato attuazione alle regole contenute nelle “Linee Guida” sottoscritte con il Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, il 29 settembre 2009; dubbi però permangono in ordine all’impatto sui bilanci degli enti degli effetti legati al livellamento del parametro di finanziamento ed alla introduzione della voce allievi nella parametrazione del costo ora/allievo. Perplessità permangono – prosegue Messina – in ordine alla efficacia di alcune misure compensative come l’abolizione delle fideiussioni per il personale a tempo determinato, il blocco a € 4.13 dell’indennità allievi, l’eliminazione dei compensi in favore dei docenti esperti componenti delle commissioni esami inerenti alla L. 24/76; nonché le rendicontazioni affidate a personale interno all’Assessorato e non delegato a revisori esterni. Tutte misure che avranno diverso impatto sugli enti e che penalizzeranno innumerevoli gestori che si troveranno costretti a porre rilievi già nella cosiddetta fase delle “osservazioni al Piano” ed a preparare richieste di integrazioni alle poste di bilancio, peraltro in situazioni già di pesante indebitamento. A nostro avviso – conclude Messina – l’avvio del progetto di cui all’Avviso 1 e l’attivazione dei progetti esecuti a valere sulla cosiddetta “Linea 2” dell’Avviso 12 potrebbero mitigare gli effetti e garantire un efficace contenimento dei maggiori costi di personale, evitando inutili conflitti verso gli Enti e verso l’Assessorato. Cogliamo con favore il risultato rassegnato alla CRI, in sede di sottocommissione, dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione che ha comunicato le somme visualizzate nel capitolo di competenza del Fondo di Garanzia destinate agli operatori della formazione professionale. Negli esercizi finanziari 2009 e 2010 sono stati appostati rispettivamente 720 mila ed 1.000.000,00 di euro. Il giudizio sui contenuti del PROF 2010 nel complesso risultano favorevoli – dichiara Giovanni Condorelli Segretario Generale Ugl Sicilia – per l’impronta innovativa contenuta nel Piano e per i contenuti riportati che in larga misura attuano ciò che è stato sottoscritto con le OO.SS. nelle “Linee Guida”. Le perplessità, su alcuni nuovi meccanismi introdotti e sui tagli apportati, però permangono nella misura in cui si paventa il rischio che il taglio del 4% e l’abbattimento del parametro possa incidere sulle retribuzioni del personale dipendente che mette a rischio l’applicazione degli incrementi retributivi dovuti per effetto del nuovo CCNL, tutti temi discussi e ampiamente condivisi con l’Assessore Centorrino, in data odierna, nel corso di un cordiale incontro con la delegazione di Ugl Sicilia rappresentata dal Segretario Generale, Giovanni Condorelli, dal Capo struttura, Franco Fasola e dal Responsabile regionale politiche del lavoro ed economiche, Giuseppe Messina, alla presenza del Dirigente Generale, Patrizia Monterosso.


Fonte - UGL Sicilia

domenica 7 febbraio 2010

Class action nel settore pubblico


E’ già operativa (dal 1° gennaio 2010) la class action nel settore pubblico. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 dicembre 2009 ha varato in forma definitiva il decreto legislativo che regola la proposizione di azioni collettive “class action” a fronte di inefficienze della Pubblica Amministrazione in attuazione alla riforma Brunetta (articolo 4 Legge 4 marzo 2009, n. 15).
L’obiettivo della class action nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico a favore degli utenti, dall’attuazione di queste misure infatti non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La class action in questo settore ha l’obiettivo di coinvolgere gli utenti dei servizi pubblici nella valutazione dei prodotti resi dalle pubbliche amministrazioni consentendo loro di agire in giudizio nei confronti di queste ultime, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici, dalla trasgressione delle carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità degli stessi o dei consumatori.
Questa forma di "class action" nel settore pubblico, va intesa come un sollecito ripristino dell'efficienza dei servizi resi alla collettività, avvantaggia la trasparenza sull'attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici nonchè il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.
Concessionari e amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di mettersi in regola in maniera preventiva evitando l’azione giudiziaria: è prevista una diffida di 90 giorni per adottare misure adeguate; trascorso tale termine senza che si sia ancora provveduto o qualora sia stato fatto parzialmente, il soggetto coinvolto può rivolgersi all’autorità giurisdizionale. Per garantire una elevata performance delle pubbliche amministrazioni nei confronti della collettività, si consente,quindi, nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
Le azioni vertenziali saranno pubblicizzate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
In caso di accoglimento della domanda, il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di provvedere entro un congruo termine.
La sentenza passata in giudicato va comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli organismi del nucleo di valutazione e misurazione della performance dei pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e Organismo indipendente), con l’obbligo per l’ente implicato di accertare i soggetti che hanno concorso a cagionare l’omissione o il ritardo e di adottare i provvedimenti di competenza. In alcuni casi, si potrà chiedere al giudice di dare attuazione alla sentenza anche nominando un commissario.
La class action nel settore pubblico avrà efficacia con termini differenziati, partendo dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, seguendo dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici, ed infine dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


Peppe Gabriele


Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009)


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Art. 1
(Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire)


1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle autorità amministrative indipendenti, dagli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi. Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
2. Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
3. L’udienza di discussione del ricorso è fissata d’ufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente intervengono nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

Art. 2
(Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)


1. Il ricorso di cui all’articolo 1 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell’azione di cui all’articolo 1, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Nell’ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all’articolo 1, il giudice di quest’ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimento o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all’articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest’ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti è perento.
3. Il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 1 comunica immediatamente al giudice l’eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.


Art. 3
(Procedimento)



1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.
2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l’onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell’articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall’esito di tali procedure.
4. I ricorsi di cui all’articolo 1 sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.


Art. 4
(Sentenza
)


1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. ___, alla procura regionale della Corte dei conti, nonché agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
5. L’amministrazione accerta i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.


Art. 5
(Ottemperanza
)



1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 2009, n. nonché alla procura regionale della Corte dei conti.


Art. 6
(Monitoraggio)

1.La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Art. 7
(Norma transitoria
)


1.Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fatti verificatisi successivamente al:
a) 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali;
b) 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali;
c) 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici;
d) 1° ottobre 2010, per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici di cui alle lettere a), b) e c), che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


Art. 8
(Invarianza finanziaria)


1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

venerdì 5 febbraio 2010

Finanza Agevolata - Agevolazioni alle Imprese


Oggi la gestione finanziaria è per le PMI una criticità assoluta.
Bisogna individuare l'opportuno mix tra capitale di rischio e capitale di terzi senza trascurare la possibilità di avvalersi della leva dei finanziamenti pubblici che costituiscono un importante volano dello sviluppo delle nostre realtà.
La finanza agevolata può aiutare le imprese a realizzare in modo più economico investimenti grazie alle numerose opportunità di contributi e agevolazioni messe a disposizione a livello regionale, nazionale e comunitario.
Tuttavia, tali opportunità spesso scoraggiano chi si avvicina a questo mondo per la prima volta, a causa della loro complessità, per il linguaggio utilizzato e per il continuo rinvio ad ulteriori normative.
Per finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti a favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di progetti in termini di copertura del fabbisogno finanziario, affiancando l’impresa durante tutte le fasi necessarie per l’ottenimento delle agevolazioni, siano esse comunitarie, nazionali o regionali.
Le fonti della finanza agevolata sono:
Legislazione comunitaria: Il legislatore di Bruxelles prevede un’ampia serie di strumenti di finanza agevolata (programmi, quadri strutturali, ecc.), sia direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (e quindi direttamente utilizzabile dalle imprese) sia indirettamente gestita dal legislatore nazionale (Governo o Regioni).
Legislazione nazionale: Il Governo Italiano per mezzo dei vari ministeri promulga continuamente una serie di leggi, decreti e regolamenti riferiti a politiche di agevolazioni delle imprese.
Legislazione regionale: Le Regioni attuano delle politiche di intervento a favore delle piccole e medie imprese attraverso la pubblicazione di numerose leggi regionali di aiuto.
La finanza agevolata interessa soggetti operanti sia nel privato che nel pubblico. Tutti i settori di attività sono agevolabili: dall'agricoltura, alle attività produttive, ai servizi, al turismo.
Gli imprenditori, chi intende costituire una nuova società, i giovani, i non occupati e le donne che intendono avviare un'attività autonoma, i dirigenti e i quadri che si occupano di pianificazione aziendale, di ricerca e di innovazione, rappresentano sicuramente un uditorio molto interessato alle opportunità offerte dalla finanza agevolata.
Ma la finanza agevolata offre interessanti opportunità anche a chi opera nel terzo settore, nel mondo dello spettacolo, nelle ong, nel variegato mondo dell'associazionismo ambientale, culturale, sindacale e nella cooperazione internazionale.
Gli stessi mondi della scuola, dell'università, della ricerca "pura" hanno a che fare con la finanza agevolata. Si pensi ad esempio ai programmi europei di scambio per studenti e ricercatori.
Amministratori e dirigenti di enti locali e regionali (comuni, comunità montane, parchi etc.) hanno tutto da guadagnare da un corretto utilizzo della finanza agevolata, nell'interesse dello sviluppo dei territori e degli ambiti di competenza a loro assegnati. Nel settore pubblico gli aiuti possono toccare un ambito molto vasto di interventi: dal sostegno ai gemellaggi internazionali alla realizzazione o miglioramento di aree protette; dalla realizzazione di infrastrutture turistiche agli interventi formativi sul personale, etc.
La finanza agevolata interessa anche ai c.d. intermediari, commercialisti e consulenti che affiancano le imprese e gli enti e che hanno quindi la necessità di restare costantemente aggiornati al fine di offrire un servizio migliore.
La finanza agevolata può essere utilizzata intelligentemente anche come strumento di marketing: un'azienda che vende software può informare tempestivamente i propri clienti di un bando che agevola l'innovazione informatica.
Per quanto riguarda le imprese, la finanza agevolata sostiene sopratutto i seguenti "assi" di investimento e di spesa:
• la creazione di nuove imprese, gli investimenti iniziali, le prime spese di gestione;
• gli investimenti produttivi (macchinari, attrezzature) e le scorte (queste ultime quasi sempre subordinate alla presenza di investimenti strumentali e in misura percentuale non rilevante rispetto all'investimento complessivo);
• gli investimenti immobiliari destinati all'attività aziendale;
• le attività di ricerca e di sviluppo precompetitivo di prodotto e/o di processo;
• le attività finalizzate all'internazionalizzazione dell'impresa (missioni commerciali all'estero, partecipazione a fiere, apertura di filiali all'estero, creazione e/o rafforzamento di joint venture, partecipazione a gare di appalto internazionali;
• le attività di marketing (spesso subordinate alla contemporanea presenza di investimenti in altri ambiti);
• le attività formative a favore dei propri dipendenti;
• l'ottenimento di certificazioni di qualità;
• le spese per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela ambientale.
Nel settore del no profit, della cultura, dello spettacolo e dell'associazionismo in genere, spesso si riscontra la presenza di agevolazioni che contribuiscono a finanziare direttamente l'attività specifica del beneficiario.
Per gli enti locali e in particolar modo per i comuni, esistono agevolazioni per ogni ambito di attività. Ad esempio, contributi per progetti legati a riqualificazioni urbane, ad iniziative culturali, all'ambito bibliotecario, al miglioramento ambientale, etc
I vari “tipi” di agevolazioni:
Contributo in conto capitale: consiste nel classico contributo “a fondo perduto”. Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l’erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento.
Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate).
Contributo in conto esercizio (gestione): corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l’imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l’intero importo. Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto.
Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell’agevolazione.
Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell’ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’istituto finanziatore.
Mutuo agevolato: consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell’agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
Contributo in conto canoni: è paragonabile a un contributo in conto interessi, l’agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato.
Concessione di garanzia: in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
Bonus fiscale: In pratica si tratta di un contributo in conto capitale a tutti gli effetti (compreso l’aspetto fiscale), che viene erogato sotto forma di detrazione dall’importo spettante dall’ammontare delle varie imposte che l’azienda deve pagare sul proprio conto fiscale, cioè, l’impresa riceve un contributo sotto forma di “bonus” fiscale. Esso consente all’impresa di non pagare le imposte come IRPEG, IVA, IRPEF ed anche quelle dovute a titolo di sostituto d’imposta che confluiscono sul suo conto fiscale fino al raggiungimento dell’ammontare del bonus.
Il bonus deve essere utilizzato entro 5 anni dalla sua concessione. Il bonus è considerato un vero e proprio contributo in conto capitale anche a fini fiscali.
Credito d’imposta: il contributo viene concesso come credito d’imposta non rimborsabile. Esso può essere fatto valere al momento del pagamento di IVA, IRPEF, IRPEG ed altri versamenti effettuati in acconto o saldo di tutte le imposte indicate nella circolare 219/e del 18 settembre 1999. Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per un importo pari all’agevolazione ricevuta. Questo tipo di agevolazione non è considerata un ricavo
In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, diventa fondamentale per tutte le imprese poter reperire e gestire le risorse finanziarie in linea con l'evoluzione dei mercati e trovare fonti finanziarie alternative ai normali canali attraverso le molteplici forme di agevolazione previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Gli strumenti di Finanza Agevolata assumono un ruolo chiave e si pongono come un fondamentale vantaggio competitivo per l’azienda.
I più importanti parametri nel mondo del finanziamento agevolato:
  • l'ESN (Equivalente Sovvenzione Netto)
  • L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)
essi nascono dalla volontà dell'Unione Europea di fare sì che le agevolazioni erogate dagli Stati membri alle proprie aziende, siano tra loro omogenee e che non avvengano squilibri che alterino l'assetto di pari opportunità voluto dalla UE per la libera concorrenza.
Erogare una somma a fondo perduto ad un'impresa operante in un paese con bassa pressione fiscale o erogare la stessa cifra ad un'altra impresa operante in un paese con un'alta pressione fiscale comporta dei benefici, al netto delle tasse, che non sono equiparabili;
Da qui nasce l'esigenza di definire un parametro unico, un minimo comune denominatore che consenta di paragonare tra loro gli aiuti che sono concessi in ambienti a differente fiscalità e differenti costi di approvvigionamento del denaro.
Con l'ESN e l'ESL è possibile riportare tutte le forme di aiuti collegati all'investimento, indipendentemente dal paese in cui saranno erogati, ad una stessa unità di misura che consenta di confrontarli tra loro o con tetti di intensità predefiniti.
L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è il valore dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento, dove, per rendere omogenei e confrontabili i valori, tutti i flussi devono essere attualizzati a una medesima data.
L'Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) è il valore dell'agevolazione ricevuta attualizzata al netto delle imposte attualizzate. In altre parole l'ESN è quello che rimane all'impresa della sovvenzione ricevuta, una volta che sono state pagate le tasse.
Procedure di erogazione delle agevolazioni:
Il D.L. 31 marzo 1998 n.123 ha definito con precisione i procedimenti ed i moduli organizzativi per l’attribuzione delle agevolazioni.
Procedura automatica: questo tipo di procedura si applica quando non è necessaria, per effettuare l’intervento, un’istruttoria di carattere tecnico, economico o finanziario. Questo tipo di intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, ovvero nel corso dell’esercizio precedente.
Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
Procedura valutativa: La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalla legge, anche le spese sostenute nell’anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente.
A differenza della procedura automatica in quella valutativa l’ente erogatore non valuta solo il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità, ma procede ad una vera e propria istruttoria sul merito del progetto e sulla sua validità tecnica, economica e finanziaria: in questo caso sono prese in considerazione la redditività, le prospettive di mercato ed il piano finanziario per la realizzazione dell’iniziativa.
All’interno della procedura valutativa si possono distinguere due procedure:
Procedimento a graduatoria: si caratterizza per prevedere nel bando di gara una dettagliata esposizione dei contenuti, delle risorse, dei termini iniziali e finali di presentazione della domanda. La selezione delle domande è basata su parametri oggettivi predeterminati, attraverso una valutazione comparata, all’interno di specifiche graduatorie.
Procedimento a sportello: si caratterizza per l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. In caso le risorse siano insufficienti le agevolazioni vengono assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate.
REGIME "DE MINIMIS" - La regola del "de minimis"
Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di stato, la Commissione ha quindi introdotto una regola denominata “de minimis” (ossia regola del “valore minimo”). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l’ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria).
Prima di fare domanda su una legge sottoposta al regime di “de minimis” è fondamentale che l’azienda accerti se nei tre esercizi precedenti alla domanda abbia già ricevuto agevolazioni pubbliche e, in caso positivo, quale ne sia stato l’ammontare e se le stesse agevolazioni fossero sottoposte o meno alla regola del “de minimis” (in caso positivo bisogna verificare di non aver già raggiunto, nel medesimo periodo, il massimale di 200.000 Euro).
Fondamentale è poi il rispetto del principio generale della non cumulabilità tra gli strumenti agevolativi implicante il fatto che, per uno stesso tipo di investimento, non è possibile richiedere agevolazioni su più strumenti.
È infine opportuno verificare che, nella legge su cui si intende presentare una domanda di agevolazione, non esistano altri vincoli o requisiti di non cumulabilità (anche più restrittivi di quelli stabiliti a livello comunitario) con altri leggi o strumenti sia comunitari che nazionali o regionali.
Recentemente, la Commissione europea ha portato a 500 mila euro la soglia "De minimis" per gli aiuti di stato, riferita al totale delle agevolazioni in qualsiasi forma ottenute dall’impresa in un periodo di tre anni (dal 01/01/2008 al 31/12/2010).
La misura, approvata in tempi rapidissimi per aiutare il sistema produttivo europeo ad affrontare l'attuale difficile situazione economica, fa parte di un pacchetto di interventi di supporto alla competitività delle imprese.

martedì 2 febbraio 2010

RIFORMA DELLA P.A. - COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Torniamo a parlare nuovamente della riforma Brunetta sulla P.A. giacché, lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 254 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che è entrato in vigore lo scorso 15 novembre.

RIFORMA DELLA P.A. CAMBIANO LE COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Il dirigente d'ufficio potrà decidere per sanzioni fino a 10 giorni di sospensione. All'Ufficio per i procedimenti disciplinari compete l'assegnazione delle sanzioni superiori ai 10 giorni di sospensione e fino al licenziamento senza preavviso. In tal caso, il responsabile deve trasmettere entro 5 gg. la segnalazione all'ufficio (e contestualmente anche all'interessato), che provvederà a contestare l'addebito al dipendente entro i successivi 40 gg. ed a convocarlo con preavviso di 20 gg. Tutto il procedimento si dovrà concludere entro 120 gg. Contro tali sanzioni non ci si potrà più avvalere dei collegi arbitrali o degli arbitri unici previsti dal CCNL, bensì solo dal giudice ordinario, previa impugnazione entro 20 gg. presso l'ufficio di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro. In alternativa si potrà far ricorso alla "conciliazione preventiva" non obbligatoria, ad esclusione del licenziamento.
In tal caso, la richiesta andrà fatta ed il procedimento dovrà concludersi entro 30 gg. dalla contestazione, ma in seguito, non la si potrà più impugnare davanti al giudice. La comunicazione al dipendente interessato potrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegna a mano o fax o raccomandata. In caso di false testimonianze o di rifiuto di testimoniare (colleghi presenti al fatto) gli stessi potranno essere sospesi fino a 15 gg.
Ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto Lgs. N. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del Decreto Lgs n. 150/2009, la contestazione dell’addebito risulta nulla quando è posta in essere da organo incompetente. Si pensi a taluni funzionari che pur svolgendo funzioni Dirigenziali in base ad un incarico conferito dal Sindaco, restano pur sempre dei dipendenti della Pubblica Amministrazione appartenente al personale dei livelli e non rivestono “qualifica dirigenziale” atteso che, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Decreto Lgs n. 29/1993 “L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami”. Il suddetto dettato normativo è peraltro applicabile anche per i dipendenti degli enti locali della Regione siciliana “Vedasi Circolare 1 aprile 2003, n. 4”. (G.U.R.S. del 24 aprile 2003 - n. 19) dell’Assessorato degli enti Locali Regione Siciliana
Pertanto, se il soggetto che ha avviato il procedimento disciplinare, pur ricoprendo un incarico dirigenziale non ha la qualifica di Dirigente, non è applicabile il primo periodo del comma 2 dell’art. 55 bis D. Lgs 165/2001, bensì il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo in base al quale “Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale (omissis) il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.” ed il comma 4 prevede che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2 (omissis).”
Conseguentemente, in stretto ossequio a quanto disposto dalla predetta normativa, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, la contestazione dell’addebito, la convocazione per il contraddittorio, l’istruzione e la conclusione del procedimento disciplinare rientravano nell’esclusiva competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Detto Ufficio per i procedimenti disciplinari deve contestare l’addebito e condurre il procedimento disciplinare secondo quanto stabilito al comma 2 del citato art. 55 bis e nel rispetto dei termini ivi previsti. In particolare detto ufficio deve contestare l’addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa senza indugio e comunque non oltre venti giorni da quando ha avuto notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti e punibili.
Si rileva a tal fine: - che ex art 55 bis comma 3 del D. Lgs 165/2001 “Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale (omissis) trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato”.
Se per i casi più gravi interviene direttamente l'ufficio disciplinare, per le azioni di un collaboratore che comportino una sanzione compresa tra il richiamo scritto e la sospensione fino a dieci giorni i compiti dei dirigenti sono divenuti delicatissimi, perché questi sono chiamati ad agire in prima persona. L'importanza degli obblighi impone all'ente oneri di formazione per mettere i dirigenti in condizione di operare nel pieno rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa dei collaboratori, esercitando però in pieno le proprie prerogative e responsabilità.
È possibile decidere che ogni dirigente si organizzi in autonomia, nell'ambito della propria unità organizzativa, dotandosi di personale amministrativo di supporto che svolga funzioni di segreteria quando si deve avviare un procedimento disciplinare di minor gravità. In queste ipotesi, però, c'è il rischio che nello stesso ente le procedure disciplinari e le decisioni assunte nei confronti di dipendenti che abbiano commesso lo stesso tipo di infrazione siano esercitate con modalità diverse, giungano a provvedimenti non coerenti e diano origine a disparità di trattamento con il rischio di contenziosi. Il decreto mette al riparo il dirigente per le determinazioni assunte nell'esercizio dell'azione disciplinare, salvo i casi di dolo o colpa grave. Ma resta il danno derivante da un annullamento giurisdizionale di un provvedimento per altri versi giustificato.
A mio parere sarebbe opportuno che l'ente metta a disposizione del personale con qualifica di dirigente un ufficio di staff per il supporto in materia disciplinare. Si potrebbe in questo modo garantire uniformità di procedure e, pur nell'ambito della sua autonomia decisionale, il dirigente potrà avvalersi del supporto di collaboratori che, avendo la visione generale dei provvedimenti disciplinari emessi in tutti i settori dell'ente, potranno fornirgli elementi per giungere a una uniformità di giudizio. Questa struttura di supporto potrà anche essere individuata nello stesso ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che è chiamato a svolgere il ruolo di autorità disciplinare nei casi di maggiore gravità ma che, in questi casi, fungerebbe da «responsabile del procedimento», mentre al dirigente competeranno tutti gli atti a rilevanza esterna. Questa ipotesi presenta indubbi vantaggi di economicità ed efficienza, evitando di duplicare strutture e personale addetto alla stessa attività. Al contempo consente di mettere in relazione l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e il dirigente, fin dal primo momento in cui questi viene a conoscenza di una violazione dei doveri di un collaboratore.

Marittimi - corresponsione dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98

CIRCOLARE N. 1/2010
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/98 ARTT. 1 E 2 E MODULISTICA
Alle Capitanerie di Porto
Agli Armatori ed ai Marittimi dell’Isola
Con precedente Avviso pubblicato nell’apposito sito, il Dipartimento degli Interventi per la Pesca ha reso noto lo stato di attuazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale 33/98, riservandosi successivamente di rendere noti i modelli delle istanze dirette all’ottenimento delle previste indennità.
Di seguito si allegano, pertanto, gli schemi di domanda da presentarsi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Circolare nel sito del Dipartimento degli Interventi per la Pesca, all’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi per la Pesca, per il tramite delle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
Verranno considerate valide agli effetti della presentazione anche le istanze indirizzate all’Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, purché presentate per il tramite delle Capitanerie di Porto.
Si precisa che il pagamento verrà effettuato nella forma del vaglia cambiario, salvo diversa indicazione comunicata dall’istante con apposita richiesta da allegare all’istanza presentata, come da modello allegato.
Palermo lì 02 febbraio 2010 Firmato


IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Calogero Giammaria Sparma)


ALLEGATI

ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO


Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO di ……………………

OGGETTO: Istanza per la corresponsione dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto……………….., nato a …….. il ……… e residente in ………….. Via…………n. ……., Codice Fiscale ……………, nella qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa di pesca ……………… Partita IVA …………., con sede in ……………., Via ………….., armatore dell’unità di pesca n. ……………, denominata ……………T.S.L. ………GT……….. n. UE ………………..


C H I E D E

La corresponsione delle indennità previste dall’art. 1 della l.r. 33/98 e, all’uopo, dichiara, sotto la propria personale responsabilità che il natante suddescritto, iscritto nel Compartimento Marittimo di ………….., risultava in armamento per complessivi giorni ………nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2009;
Alla presente si allega copia fotostatica del Ruolino di equipaggio relativo all’unità di pesca.
Ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che il documento allegato alla presente istanza risulta conforme all’originale in possesso del sottoscritto.
______________ lì, _________


ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI PER LA PESCA
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO


Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO di ……………………

OGGETTO: Istanza per la corresponsione dei benefici di cui agli artt. 1 e 2 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto ……………….., nato a …………. il ………….., residente in …………..Via …………n. ……, Codice Fiscale……………..............


C H I E D E

La corresponsione delle indennità previste dagli artt. 1 e 2 della l.r. 33/98 e, all’uopo, dichiara,
sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere stato imbarcato sul/sui natante/i ……………………………………………..
iscritti nei Compartimenti Marittimi siciliani, nel periodo compreso tra il 1°gennaio ed il 30 giugno 2009, per complessivi gg…………….;
2. di aver effettuato nell’arco dell’anno 2009 almeno n. 181 giorni di navigazione.
Alla presente si allega copia fotostatica del Libretto di navigazione/Foglio di ricognizione e del
documento di identità.
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i documenti allegati alla presente istanza
risultano conformi all’originale in possesso del sottoscritto.
___________ lì; ____________


All’Autorità marittima di ______________________
Per il Tramite di ________________________
Mandato di Assistenza e Rappresentanza
Il sottoscritto________________________ delega il Patronato _______________ a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa al contributo di cui alla l.r. 33/98.
Inoltre, ai sensi del D.L. 196/2003, consente il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi
i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari
del Patronato.
Delega per la trattenuta delle quote sindacali
Il sottoscritto _________________autorizza il servizio amministrativo-logistico presso la Direzione Marittima competente ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di contributo ex l.r. 33/98, la trattenuta di euro _________ a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione Sindacale nazionale _________________ presso ______________ codice IBAN _____________________.

_______________, lì _______________

Firma ___________________________________

Timbro del Patronato e firma dell’operatore autorizzato a ricevere il mandato
Timbro e firma dell’Organizzazione Sindacale


ALL’ASSESSORATO REGIONALE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento Interventi per la Pesca
Via Degli Emiri, 45 - PALERMO

Per il tramite della CAPITANERIA DI PORTO
di PALERMO/CATANIA

OGGETTO: Modalità di pagamento dei benefici di cui all’art. 1 della l.r. 33/98.
Il sottoscritto, ………………..nato a ……………….. il ………….Codice Fiscale …………………., residente in via/piazza……………………………. n. ……. C.A.P. …………. Città ………………., armatore dell’unità di pesca n. ………………., denominata ………………………… T.S.L. …………… GT …………… Numero UE …………….., con riferimento all’istanza presentata per l’ottenimento dei benefici di cui alla l.r. 33/98,

C H I E D E

Tale indennità venga erogata secondo la seguente modalità:
Assegno circolare non trasferibile intestato all’impresa/società e da inviare presso …………………….. Bonifico in conto corrente bancario intestato all’impresa/società:
in essere presso la banca ……………………………….. IBAN…………………………… BIC …………………
_____________ lì, ____________