martedì 2 dicembre 2008

Rivendica Sindacale - Mansioni Superiori

Gabriele Giuseppe e Iemmola Leonardo
Componenti R.S.U. c/o Comune di Mazara del Vallo
Cell. 329/3175898 – 329/3175896
E – Mail: ggabriel@tiscali.it

Al Sig. Sindaco
Ai Componenti la Giunta Municipale
C/O Ufficio di Gabinetto
Al Direttore Generale
e p.c. Al Dirigente del 1° Settore
“ Al Dirigente del 2° Settore
“ Al Dirigente del 3° Settore
“ Al Dirigente del 4° Settore
“ Al Dirigente del 5° Settore
“ Al Dirigente del 6° Settore
“ Al Dirigente del 7° Settore
“ Al Comandante di P.M.
- L O R O S E D I -

Oggetto: Mansioni Superiori – Direttiva n° 1 del 15/11/2004 del Direttore Generale
A volte siamo costretti a riflettere su cose o scelte di vita, sulle quali poniamo delle riserve, probabilmente per paura di sbagliare prevedendone le conseguenze.
Da poco al Comune di Mazara del Vallo sono stato rieletto, per la terza volta, quale componente la RSU. E mi onoro ancora una volta di potere rappresentare i problemi che viviamo quotidianamente noi lavoratori, alcuni dei quali si trascinano da così tanto tempo che potevo già riscontrarli sin dalla mia prima candidatura. Eppure dovrebbero essere problemi già superati da tempo, perché la provvida “norma” ci consentiva e ci consente la possibilità di superarli così come sono stati superati in quasi tutti gli altri Comuni.
Mi riferisco all’annosa quanto irrisolta questione relativa allo svolgimento di mansioni superiori. Questione vissuta nel nostro Ente come un temibile spauracchio che costringe i Dirigenti/Segretari Generali ad ignorarla, come se il problema non esistesse, celando la reale situazione lavorativa di propri collaboratori, promettendo in compenso incentivi alla produttività che in molti casi servono solo a tamponare il crescente malumore dei dipendenti che vedono di fatto “sfruttata” la propria professionalità ed il proprio vissuto culturale, costretti a “tacere” pena il rischio di ritrovarsi a subire un tangibile demansionamento di fatto. La parte politica, d’altro canto, si è ben guardata dall’affrontare il problema per risolverlo stante che datore di lavoro è il Dirigente e nessuna responsabilità potrebbe farsi ricadere sull’organo politico, salvo a ricordarsene al momento delle competizioni elettorali quando si “spende” la promessa di una sicura soluzione del problema.
Ma invero, come dicevo, la normativa vigente da tempo ha affrontato la questione: già la l. 127/97 – Bassanini bis, confermava la volontà di porre rimedio al fenomeno degenerativo del mansionismo consolidato nel tempo. Infatti, come sostenuto da illustri commentatori del D. Lgs. N. 29/93 “la portata del fenomeno degenerativo del mansionismo nel pubblico impiego è stata, però, tale da costringere il legislatore ad adottare misure per arginare il fenomeno delle difformità striscianti, generatrici di aspettative spesso frustrate, nonché per liberare le pubbliche amministrazioni da quella che è stata definita "l’ipocrisia degli organigrammi e delle funzioni” (V.P.G. Alleva, Lo jus variandi. Commento al d.lgs. n. 29/93 di Carinci, Ed. Giuffrè, 1994, p. 942.)
In questo contesto, la previsione normativa degli articoli 56 e 57 d.lgs. n. 29/93 ha rappresentato una prima vera risposta organica al problema del "mansionismo" nel pubblico impiego. In prosieguo con la nuova classificazione delle funzioni e con la possibilità di sviluppo professionale sia all’interno della categoria di inquadramento (sviluppo orizzontale) che, soprattutto da categoria a categoria (sviluppo verticale di carriera), è stato individuato lo sbocco giuridico per il riconoscimento della qualifica superiore in caso di esercizio di mansioni superiore nei casi e con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva. Anche se la soluzione della progressione verticale di carriera è ben diversa nella forma allo scatto automatico della qualifica superiore prevista dall’art. 2103 c.c., l’analogia è molto stretta, come molto simile è nella sostanza il risultato raggiunto.
Infine l’art. 8 del CCNL 14/09/2000 disciplina le “mansioni superiori” e l’art. 52 del Decreto Lgs n° 165/2001 detta la “disciplina delle mansioni”.
Proprio la lettura di tale ultima norma consentiva da tempo al nostro Ente di risolvere serenamente e legittimamente l’annosa problematica dello svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte di diversi dipendenti, mansioni superiori delle quali comunque il Comune di Mazara si è per molto tempo avvantaggiato raggiungendo obiettivi altrimenti lontani, atteso che da oltre un decennio non si sono avute procedure assunzionali significative. Dallo svolgimento di tali mansioni superiori il Comune ha comunque tratto vantaggio con un “arricchimento” indebito che è contemplato all’art. 2041 cod. civ. come fonte di risarcimento.
Orbene, il citato art 52 del Decreto Lgs n. 165/2001 al comma 1° fornisce la corretta chiave di lettura di tutto il problema. Tale norma deve essere puntualmente rispettata, ma fornisce le modalità per contemperare la tutela dell’Ente e quindi l’interesse pubblico, con l’interesse del lavoratore che di fatto e per tanto tempo ha svolto mansioni superiori dando ed acquisendo una professionalità che l’Ente non può e non deve disconoscere perché altrimenti violerebbe i principi cardine normativamente sanciti in tema di Organizzazione e disciplina degli Uffici e Dotazioni organiche”. La tematica della “dotazione organica” e del “fabbisogno di personale” si collega, infatti, alla rivalutazione della “risorsa umana” tanto dal punto vista qualitativo quanto dal punto di vista quantitativo con l’acquisizione della consapevolezza della importanza fondamentale della risorsa umana nell’ambito di organizzazioni che devono erogare servizi come il Comune
Infatti già in tema di programmazione del fabbisogno di personale la valorizzazione e l’ottimizzazione della risorsa umana come fattore produttivo per il migliore funzionamento degli uffici è anch’essa un obbligo di legge:
• Art. 39 comma 1° - L. 449/1997: (art. 6 D.Lgs. 165/2001) “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento degli uffici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”
• Art. 91 comma 2° - D.Lgs. 267/2000: “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale
In un’interpretazione dinamica della dotazione organica quest’ultima risulta costituita dalle unità di personale in servizio + le nuove figure risultanti dai processi di valorizzazione + le unità di personale di cui si prevede l’assunzione poiché non è possibile acquisirle attraverso processi di valorizzazione delle risorse disponibili – le vecchie figure superate dai processi di valorizzazione delle risorse presenti.
Quindi nell’impostare la dotazione organica complessiva si devono in primo luogo ed obbligatoriamente valorizzare le risorse umane esistenti anche perché la loro valorizzazione e riqualificazione consente all’Ente di acquisire le professionalità necessarie con un minore onere rispetto al ricorso al mercato esterno talchè ne viene anche rispettato il principio di “economicità”.
Si tratta quindi di gestire e sviluppare le professionalità esistenti (In questo senso anche il CCNL 31.03.99 – Sistema di classificazione del personale)
• Lo sviluppo delle professionalità esistenti e quindi la valorizzazione del potenziale umano di cui l’A.C. dispone si può facilmente ottenere in svariati modi (Formazione - Riqualificazione a seguito di percorsi formativi strutturati - Riqualificazione a seguito di progressione verticale).
Ecco che arriviamo alla soluzione del nostro problema dell’esercizio di mansioni superiori, che in verità non è solo un problema dei lavoratori, ma ancor di più un problema dell’Ente poiché se l’Ente ricorresse al mercato esterno senza valorizzare le risorse presenti andrebbe palesemente contro quelli che sono i principi cardine dell’organizzazione nelle PP.AA. e che sono chiaramente ribaditi nelle norme sopra citate. Non potrebbe l’A.C. ricorrere alle assunzioni disconoscendo le professionalità che già sono presenti e di cui da anni si avvale, sebbene senza alcun riconoscimento né giuridico né economico. Peraltro per molti dipendenti l’Amministrazione non avrebbe neanche la necessità di assumere l’onere dell’effettuazione di percorsi formativi poiché gli stessi per i titoli culturali posseduti e per l’esperienza pluriennale maturata all’interno dell’Ente diventano un potenziale immediatamente utilizzabile o meglio un potenziale già di fatto usato che non si può disconoscere.
Per tutto questo, i lavoratori, atteso che è noto che questa amministrazione sta procedendo alla rideterminazione della dotazione organica ed alla programmazione del fabbisogno di personale, “gridano” il loro diritto affinché siano immediatamente adottati tutti i provvedimenti necessari affinché si attivino immediatamente le procedure di progressione verticale previa verifica della rispondenza dei criteri per la progressione verticale fissati nel vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli uffici e dei Servizi al fine di assicurarsi che gli stessi siano effettivamente mirati a valorizzare e riconoscere reali “professionalità esistenti” di cui a tutt’oggi questa Amministrazione beneficia e non ad assicurare un avanzamento di carriera a pochi eletti filogovernativi. Ciò sarebbe contro la legge e contro il contratto.
Per quanto sopra detto e considerate le legittime richieste ed aspettative dei tanti lavoratori che ancora svolgono mansioni superiori all’interno del Comune, suona “beffarda” e per certi versi “incomprensibile” la direttiva n° 1 del 15/11/2004 emanata dal Segretario Generale nonché Direttore Generale Dott. Domenico Tuttolomondo che mi è stata portata a conoscenza dal responsabile dell’ufficio cui sono assegnato.
A cosa mira questa Direttiva?
§ Al Segretario Generale per “mettersi il ferro dietro la porta” e far rimbalzare ogni responsabilità sui Dirigenti quasi che non conosca la situazione di questo Ente in merito allo svolgimento di mansioni superiori da parte di diversi dipendenti?
§ Ad invogliare i dipendenti interessati ad attivare contenziosi garantendoci già che ci sarà spianata la strada poiché non si procederà a nominare legali esterni per difendere le ragioni del Comune? Se così è ringraziamo di cuore per questa notizia, ma sarebbe stato molto più leale dirci chiaramente se ciò vuol dire che l’Ente intende definire la questione in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione davanti l’U.P.L.M.O. riconoscendoci le differenze retributive per mandarci il giorno dopo a svolgere le stesse mansioni o se intende invece conciliare e poi declassificarci di fatto con effetto immediato onde non creare danno economico all’Ente. Mi chiedo poi se danno ci sia considerato che decine di lavoratori con le loro “mansioni superiori” hanno consentito a questo Ente di erogare ai cittadini servizi che altrimenti non sarebbero stati certamente resi e che non si potrebbero erogare se tutti i dipendenti interessati alle mansioni superiori tornassero dall’oggi al domani, come ribadisce il Segretario Generale, a svolgere le mansioni che rientrano nella categoria e nel profilo professionale di formale inquadramento.
§ Non vorrei infine, che questa Direttiva fosse invece finalizzata a giustificare la mancata nomina di un legale esterno per qualche dipendente che in sede giudiziale non si è visto riconoscere le differenze retributive per mansioni superiori ed ora sta proponendo impugnazione. Mi auguro che non sia così e che “accontentato il dipendente di turno”, la direttiva venga poi rimodulata riconoscendo l’interesse pubblico alla nomina di un legale per la difesa delle ragioni dell’Ente. Se così fosse….. avremmo proprio toccato il fondo…….
Infine, mi sembra molto strano che il Segretario Generale, nel richiamare la normativa in tema di mansioni superiori non abbia fatto alcun cenno al suddetto art 52 comma 3 del Decreto Lgs. N. 165/2001 laddove si specifica che “Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.” Ed al successivo comma 5 ove viene chiarito che “il Dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”
Infatti, a tutela della dignità della prestazione individuale e contro il rischio di strumentalizzazioni nell’affidamento delle mansioni superiori che ledono l’interesse pubblico, il legislatore ha previsto la coesistenza di tre requisiti per considerare prevalenti le mansioni superiori affidate al lavoratore: quella qualitativa (devono essere di grado più elevato di specializzazione e di maggiore impegno professionale), quelle quantitative (devono essere assorbenti in termini di impegno profuso), quella temporale (devono impegnare la maggior parte della giornata lavorativa )..
Il superamento del "mansionismo", è, dunque ottenuto con la realizzazione della flessibilità organizzativa mediante il principio dell’equivalenza delle mansioni (evidenziato in qualche modo dal Segretario Generale nella sua direttiva) e la valorizzazione del personale, attraverso la logica dell’incentivazione retributiva a fronte del riconoscimento al personale di percorsi di carriera funzionali ai bisogni organizzativi dell’ente (cui il Segretario Generale non fa assolutamente cenno nella direttiva). Ci si chiede se sia una semplice dimenticanza ovvero sia un voluto e chiaro messaggio che non c’è alcuna intenzione di attivare procedure di progressione verticale tanto più che si sta assistendo al proliferare di provvedimenti che agevolano, incentivano, stabilizzano il personale precario senza che si mostri alcun interesse per la legittima aspirazione alla progressione di carriera per lavoratori dipendenti da anni al servizio dell’Ente e vittime di una mala- politica e di una mala-gestione .
Le disposizioni normative citate consentono di contemperare la valorizzazione di autonomia organizzativa e le esigenze di sviluppo professionale dei lavoratori ma necessitano, com’è ovvio, di una saggia gestione.
In questo senso viene a galla l’esigenza di dotarsi di concrete e trasparenti metodologie di valutazione delle prestazioni e dei risultati del lavoratore nonché la necessità di una responsabile politica finanziaria per la realizzazione di una concreta e realistica politica di sviluppo delle risorse umane con l’occhio rivolto ai bisogni della comunità, senza personalismi e inutili demagogie e con l’unico obiettivo di contemperare, nel rispetto delle norme, l’interesse pubblico con l’interesse della classe lavoratrice che, si ribadisce, rimane il più importante fattore produttivo che non va disperso e mortificato ma, per dirla come il decreto lgs n. 165/2001, ottimizzato e valorizzato.
Per tutto quanto sopra esposto si chiede una revisione della direttiva impartita dal Segretario Generale che sia responsabilmente chiara ed univoca poiché tutti i lavoratori devono sapere cosa l’Ente pretende da loro e cosa devono fare sul posto di lavoro per mantenere la propria dignità senza ledere gli interessi dell’Ente.
Si chiede inoltre un immediato formale incontro con il Sig. Sindaco e con il Segretario Generale nel corso del quale vengano formalizzati gli eventuali impegni dell’Amministrazione per un’imminente rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno che tenga effettivamente conto delle professionalità presenti all’interno dell’Ente programmando reali possibilità di carriera attraverso oculate gestioni delle procedure di progressione verticale.
E’ sicuramente una sfida che si deve sostenere e che metterà a prova la cultura organizzativa del nostro Ente attraverso tutti i protagonisti: amministratori, sindacati, dirigenti. Una sfida nella quale dobbiamo tutti cimentarci con serietà ed umiltà, ognuno per il proprio ruolo, con la consapevolezza che si persegue un obiettivo comune che è quello di assicurare quell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa tanto decantata ma spesso non raggiunta nonostante , in un’ottica moderna, dinamica e costruttiva, la normativa vigente spesso metta a disposizione gli strumenti adeguati per raggiungere tali obiettivi. La verità è che si sono pretese da noi prestazioni professionali superiori a quelle dovute promettendoci una verticalizzazione poi mai attivata. La responsabilità è proprio di coloro che non hanno attivato le procedure di progressione verticale.
NOI SPERIAMO CHE QUESTA AMMINISTRAZIONE SIA DIVERSA. CONTIAMO SULLA SENSIBILITA’ DI UN SINDACO GIA’ SINDACALISTA. NOI SPERIAMO CHE LUI SIA L’UOMO GIUSTO, AL MOMENTO GIUSTO, AL POSTO GIUSTO PER PORRE DEFINITIVAMENTE FINE AL FENOMENO DEGENERATIVO DEL “MANSIONISMO” CHE MORTIFICA I LAVORATORI E CREA “MALESSERE ORGANIZZATIVO”.
Non è con le Direttive improvvise che si migliora il clima organizzativo, ma con il confronto ed uno sguardo rivolto al futuro senza disconoscere il passato, perché quel passato per molti dipendenti è cosparso di sacrifici, impegno, spirito di dedizione al proprio lavoro al servizio della comunità locale e che non può cancellarsi con una pagina di “direttiva” sebbene a quella direttiva noi lavoratori prestiamo tutto il rispetto che merita perché proveniente dalla più alta funzione gestionale del nostro Ente, da una menager.
Non vogliamo direttive ambigue: chiediamo lealtà perché il nostro lavoro è il nostro futuro.
In ultimo, ribadisco che la superiore richiesta come tutte quelle che il sottoscritto esprime in quanto componente R.S.U., nonché Dirigente Sindacale CISL, rientrano nell’attività sindacale, libera espressione delle istanze dei lavoratori e pertanto diffido il Direttore Generale a non intimidirmi quando conferisco con lui in qualità di R.S.U. richiamandomi al “dovere di subordinazione” Ricordo che tale dovere incombe sulla mia persona solo nella qualità di dipendente del Comune e quanto svolgo l’attività lavorativa all’interno dell’Ente. Quando mi pongo come parte sindacale, ricordo al Direttore Generale che si tratta di un confronto “alla pari” e mi sono riconosciute tutte le prerogative sindacali. Pertanto mi auguro sinceramente che per il futuro ci sia un atteggiamento diverso onde non vedermi costretto ad attivare ogni tutela per la difesa delle prerogative sindacali ex art 28 Statuto dei lavoratori.
Il Componente R.S.U.
Rag. Giuseppe Gabriele
Il sottoscritto Iemmola Leonardo, componente la R.S.U. dichiara, con la propria sottoscrizione, di condividere in pieno quanto sopra rappresentato dal collega e fraterno amico Giuseppe Gabriele confermando che la richiesta di attivazione delle procedure di progressione verticale emerge a gran voce dalla base che reclama l’opportunità di cimentarsi in una selezione di verticalizzazione consapevole dei propri sacrifici, della disponibilità e senso di responsabilità da anni concretamente dimostrata all’Amministrazione del Comune di Ma zara e della professionalità acquisita che vorrebbe avere ancora la possibilità di mettere a disposizione della comunità mazarese.
Il Componente R.S.U.
Iemmola Leonardo
P.S.: Le presente viene inviata ai Dirigenti con preghiera di portarla a conoscenza del Personale in forza ai relativi settori, rappresentando che la CISL FPS Organizzazione Sindacale cui noi aderiamo è pronta ad adire l’autorità giudiziaria per vedere tutelate le Vostre legittime rivendicazioni, nel caso in cui Voi Amici lavoratori vi sentiste lesi.

Breve Vademecum per Creare un'Impresa


Diventare imprenditore rappresenta lo sbocco professionale per un numero crescente di persone. Per creare un'impresa economicamente sana non sono però sufficienti le sole capacità personali, l'impegno, le idee. L’imprenditore è una persona che rischia e che è consapevole che le sue scelte possono in futuro non essere più coerenti con i bisogni del mercato. Capacità di resistenza all’ansia, alle frustrazioni, allo stress, clienti che non pagano, fornitori che non consegnano, prodotti che non si vendono, banche che chiedono improvvisamente la restituzione di prestiti e non da ultimo lo spauracchio delle illecite richieste di “tangenti” da parte di organizzazioni criminali può scoraggiare la nascita di un’impresa. Chi gestisce una attività autonoma si scontra quotidianamente con questo tipo di problemi e deve essere in grado di affrontarli e gestirli.
L’idea di fare impresa può nascere da molte cose, anche da quelle che apparentemente sembrano banali. L’idea può nascere:
o da un hobby o interessi coltivati nel tempo libero;
o dall’esperienza maturata come lavoratore dipendente, trasformando il rapporto di lavoro in collaborazione professionale;
o da un'invenzione, un prodotto originale che per le sue caratteristiche può interessare un certo numero di clienti.
L'idea imprenditoriale rappresenta l'inizio del percorso necessario ad avviare un'attività in proprio. E' necessario verificare se ci sono le condizioni necessarie affinché il progetto imprenditoriale si possa realizzare.
Per incamminarsi in un progetto imprenditoriale è necessario valutare la coerenza tra il potenziale business cui essa tende e le caratteristiche del futuro imprenditore per poter individuare gli eventuali fattori di successo o di criticità ed i profili professionali e personali necessari. In sostanza ciò che si deve verificare è:
1) l'esistenza di un mercato potenziale per il prodotto o servizio oggetto dell'idea, ovvero l'esistenza di un bisogno da soddisfare per un numero sufficientemente ampio di consumatori;
2) la potenzialità competitiva insita nell'idea, attraverso un esame comparativo tra i possibili prodotti concorrenti, volto ad evidenziare per ciascuno di essi gli eventuali punti di forza e di debolezza e ad individuare le potenzialità che l'iniziativa potrebbe cogliere una volta divenuta operativa;
3) la disponibilità delle risorse, umane d economiche, necessarie per la sua realizzazione;
4) la sua potenziale redditività.
Il sogno di molte persone è ancora quello di intraprendere il cammino del lavoro autonomo, ma le difficoltà in cui ci si imbatte durante la fase di progettazione e avvio di impresa costituiscono un grande ostacolo allo sviluppo dell'imprenditorialità stessa.
Per creare un’Impresa occorre presentare una denuncia di inizio attività al Comune ove si pensa di individuare la sede dell'attività o dove risiede il titolare, in caso di attività svolta in forma itinerante..
La denuncia serve per ottenere il “certificato d'inizio attività” che verrà rilasciato dal Comune – Ufficio Commercio - e dovrà essere consegnato alla Camera di Commercio al fine di ottenere l'iscrizione camerale.
Documentazione da presentare alla camera di Commercio competente per territorio:
Modulo di denuncia di inizio attività.
Nel caso di attività svolte in locali, nel modulo occorre dichiarare:
- il rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche
- la conformità alle norme igienico-sanitarie dei locali
- l'aver acquisito, nei casi in cui richiesto, il parere di compatibilità ambientale
- il tipo di attività svolta
- il numero dei soci
- l'elenco dei macchinari e/o attrezzature
LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
L'avvio di una qualsiasi attività economica prevede l'attribuzione di un numero identificativo alle imprese individuali (partita IVA).
Il numero viene attribuito dal Ministero delle Finanze per il tramite del Registro delle imprese della C.C.I.A.A, grazie ad un collegamento telematico con gli archivi ministeriali.

Tra i principali atti che il potenziale imprenditore deve porre in essere per avviare la
sua attività economica, vi sono:
a. l'attribuzione della partita IVA;
b. l'assegnazione del codice fiscale;
c. l'iscrizione al Registro delle Imprese;
d.la tenuta delle scritture contabili.
Si ricorda, comunque, che in non pochi casi esistono delle procedure specialistiche da
adottare quando, ad esempio, si decide di operare in un particolare settore o di esercitare una specifica attività. Saranno gli uffici camerali a fornire al neo imprenditore tutte le necessarie informazioni.
Partita IVA
Occorre comunicare all'Ufficio competente (è quello provinciale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante) l'evento di avviamento di un'attività d'impresa o di esercizio di un mestiere, arte o professione rientrante nel campo di applicazione dell'imposta.
Codice fiscale
È stato istituito per la realizzazione dell'anagrafe tributaria a cui devono essere iscritte
le persone fisiche, nonché le persone giuridiche, società, associazioni ed altre organizzazioni prive di personalità giuridica.
All'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese, il competente Ufficio della Camera di Commercio attribuisce direttamente il numero di codice fiscale collegandosi con il Ministero delle Finanze.
Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese, di cui all'art.2188 del codice civile, ha lo scopo di rendere pubblica l'esistenza di un'impresa, l'attività da questa esercitata e gli eventi giuridicamente rilevanti che intervengono nella sua vita.
L'iscrizione non è obbligatoria per le società di persone, ma serve a distinguere tra società regolari ed irregolari. Le società regolari godono dei seguenti vantaggi: maggiore autonomia patrimoniale in caso di insolvenza e presunzione di conoscenza
da parte dei terzi di quanto scritto nell'atto costitutivo.
L'iscrizione al Registro delle Imprese avviene presentando, da parte del soggetto interessato, apposita domanda, scritta sulla specifica modulistica ministeriale, all'Ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l'impresa ha sede, corredata dalla documentazione richiesta.
L'iscrizione è eseguita entro dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda,
salvo che i termini non vengano interrotti per carenze documentali, e consiste nell'inserimento nella banca dati Unioncamere delle informazioni sull'impresa contenute nel modello di domanda.
Il Registro è suddiviso in cinque sezioni:
1. Sezione ordinaria, in cui devono iscriversi gli imprenditori individuali che per le caratteristiche dell’attività che intendono esercitare non rientrano nella categoria dei “piccoli imprenditori”, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi esterni e le società consortili, i Gruppi Europei di Interesse Economico, gli enti pubblici che hanno per oggetto principale un'attività economica, le società estere e le aziende speciali degli enti locali.
2. Sezione imprenditori agricoli;
3. Sezione piccoli imprenditori;
4. Sezione società semplici;
5. Sezione annotazione degli artigiani;
Tenuta delle scritture contabili
La contabilità obbligatoria riguarda il libro degli inventari, che contiene la situazione
patrimoniale con la valutazione delle attività e delle passività sia dell'impresa che dell'imprenditore, e il libro giornale, che registra in ordine cronologico le operazioni
economiche dell'impresa.
La contabilità deve essere tenuta sistematicamente, con regolarità e secondo la disciplina ragionieristica. La contabilità irregolare dà luogo a sanzioni amministrative e, in caso di fallimento, è reato penale; in sede processuale, non fa prova a favore dell'imprenditore. La redazione del bilancio d'esercizio è obbligatoria e annuale; il bilancio, tuttavia, è reso pubblico presso le Camere di Commercio solo per le società di capitali e cooperative. Le società più piccole possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis C.C.).

INFOIMPRESE
E´ un servizio gratuito che permette di accedere alle informazioni presenti nel Registro Imprese di tutte le Camere di Commercio italiane, attraverso la consultazione online del sito http://www.infoimprese.it/.
DATI CHE E´ POSSIBILE OTTENERE
I dati anagrafici relativi alle imprese vengono aggiornati quotidianamente e riguardano in particolare:
Denominazione
Sede legale
Altre sedi
Attività
Le schede informative di ogni impresa possono eventualemente contenere informazioni supplementari riguardo la descrizione dei settori merceologici, la specificazione dell´attività, le classi di fatturato ed altro ancora, a seconda di quali informazioni supplementari l´impresa abbia voluto fornire.
MODALITA´ DI RICERCA
Il database che contiene queste informazioni è consultabile attraverso un motore di ricerca che offre la possibilità di effettuare sia una ricerca semplice sia una ricerca avanzata:
Ricerca semplice: è sufficiente inserire il nome dell´impresa, oppure il tipo di prodotto o servizio. Facoltativamente è anche possibile indicare il luogo in cui opera l´impresa, inserendo la regione, la provincia (sigla), il comune o il CAP.
Ricerca avanzata: permette di cercare un´impresa tra quelle iscritte ad uno dei seguenti Albi Abilitanti:
Impiantisti: spuntare la voce e scegliere il tipo di impianti dal menu a tendina
Imprese orafe: spuntare la voce e scegliere il settore di attività (vendita, fabbricazione, importazione)
Imprese di pulizia: spuntare la voce
Inoltre con la ricerca avanzata è possibile eseguire una ricerca navigando nelle categorie ISTAT. I settori di attività economica in cui navigare sono quelli della codifica ISTAT Ateco 91.

L’obiettivo dell’InforCenter ° 4, in armonia con gli obiettivi comuni della rete provinciale Innocente, è quello dello sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Trapani nell'ambito del progresso socio-economico locale.
La crescita delle imprese nel suo complesso, infatti, potrebbe essere fine a se stessa se non fosse accompagnata da un progresso sociale, in cui un vasto insieme di soggetti, tra cui i lavoratori e i consumatori, trae beneficio dallo sviluppo.
L’InforCenter non è solo un soggetto burocratico, erogatore dei soli servizi previsti normativamente, ma piuttosto tende a porsi , in armonia con la mission della Camera di Commercio, come una istituzione che deve consolidare e qualificare sempre più il proprio ruolo strategico di “motore” dello sviluppo territoriale e caratterizzare in senso più incisivo la propria funzione di “casa delle imprese”.
La sua “mission” è quella di contribuire alla modernizzazione del sistema istituzionale ed alla competitività delle imprese, per consolidare ulteriormente il proprio ruolo nelle politiche di sviluppo dell’economia locale, e, altresì, nei processi di riqualificazione della intera Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo primario di fornire un servizio ad alto valore aggiunto all'intero territorio.
Come l’”Orologio sidereo” illustrato in foto ha permesso per secoli ai naviganti, anche illetterati e incapaci di usare strumenti, di orientarsi e di "trovare l'ora" di notte illustrando l’antica "regola della Stella Polare", così questi post vuogliono essere solo una semplice e breve guida per tutti coloro che si accostano ai nostri servizi. L’intento è quello di fornire un orientamento di base in riferimento ad una normativa che si evolve continuamente lasciando spesso l’utente disorientato ed a volte scoraggiandolo dall’intrapren-dere la splendida avventura che è la “creazione d’impresa”. Ogni ulteriore informazione saremo lieti di offrirla presso l’InforCenter di Mazara.
Giuseppe Gabriele
I servizi erogati per conto di InfoCamere
InfoCamere, è la società che si occupa di tutti i servizi informatici, organizzativi e di supporto necessari al sistema delle Camere di Commercio per la tenuta delle informazioni di carattere pubblico e per le applicazioni di gestione. InfoCamere ha realizzato in particolare la rete telematica che unisce le 103 Camere di Commercio e le loro 300 sedi distaccate, nonché il Registro delle Imprese, il primo in Europa ad essere stato istituito in modalità informatica direttamente dal legislatore. InfoCamere ha la propria sede operativa a Padova mentre la sede legale si trova a Roma.
Firma digitale:
La firma digitale può essere definita l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale. E' associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che attestano con certezza l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità dello stesso.
L'elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che InfoCamere, nel suo ruolo di Ente Certificatore, rilascia al titolare di un dispositivo di firma. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la chiave pubblica attribuitagli al momento del rilascio, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore InfoCamere).
Il certificato digitale di un titolare, una volta entrato a far parte dell'elenco pubblico dei certificati tenuto dall'Ente Certificatore, garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità del titolare.
Chiunque desideri verificare la validità di un documento firmato potrà farlo anche con la funzione presente nel sito dell'Ente Certificazione e ricevere così informazioni sul firmatario di un documento informatico.

· CNS (Carta Nazionale Servizi)
Con decreto interministeriale del 9 dicembre 2004 (Ministro dell'Interno, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, Ministro dell'Economia e delle Finanze), sono state emanate le regole tecniche e di sicurezza per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), regole che devono essere rispettate dalle Amministrazioni che emettono la CNS.
L'Amministrazione deve individuare i servizi da rendere disponibili in rete mediante CNS e, stipulando accordi con le Regioni, può stabilire la predisposizione delle Carte con le funzionalità di tessera sanitaria (vedi il caso CRS Lombardia), consentendo in questo modo ai cittadini di accedere ai servizi offerti collegandosi in rete con le strutture sanitarie del territorio.
Con la CNS il cittadino può usufruire dei servizi pubblici on-line, evitando lunghe code agli sportelli degli uffici pubblici.
Con il decreto del 9 dicembre, si chiude così il quadro normativo relativo alle modalità di produzione della CNS sul territorio. Infatti, utilizzando il software reso disponibile dalle banche e le poste, la CNS potrà essere utilizzata anche per i pagamenti on-line alla Pubblica Amministrazione.
Ogni CNS emessa contiene un certificato di autenticazione che, attivato tramite il codice PIN fornito dall'Ente emettitore, consente l'autenticazione in rete. La CNS rilasciata dalle Camere di Commercio normalmente contiene anche il certificato di firma digitale, il certificato di sottoscrizione (conforme al DPR 445/2000 e successive modificazioni).
La CNS può essere richiesta da chiunque sia maggiorenne, anche cittadini stranieri in possesso del Codice Fiscale rilasciato dall’Anagrafe Tributaria e di un documento di identità valido
E' un documento PERSONALE, quindi non se ne può trasferire la titolarità (es. dimissioni dalla carica) ed è UNICA.
La CNS con firma digitale non è legata al ruolo che la persona ricopre all'interno delle singole società, per cui se una persona ha cariche in diverse società richiederà la CNS indicando l'appartenenza ad una sola di queste imprese ma, ovviamente, potrà utilizzare la sua CNS per firmare i documenti di qualsiasi impresa nella quale ricopra delle cariche.
La CNS della CCIAA di Trapani può essere richiesta con diverse modalità operative:
Direttamente dalla persona interessata recandosi di persona e munito di un documento di identità valido, non scaduto (Carta di identità; Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Libretto di pensione, Porto d’armi così come prioritariamente previsto dall’art. 35 del DPR 28/12/2000, n°445) presso gli sportelli abilitati attivando la cosiddetta “modalità “ready card”
Le operazioni di rilascio della CNS con questa modalità possono essere effettuate anche presso lo l’Agenzia InforCenter n° 4 di Mazara del Vallo.
Rilascio gratuito:
La CCIAA rilascia una CNS gratuitamente a favore di ciascuna società di persone o di capitali che abbia la propria sede legale in provincia di Trapani. Unica condizione è che la società sia in regola con il pagamento del diritto annuale.
Il rinnovo dei certificati emessi o l’eventuale richiesta di CNS aggiuntive o susseguenti (es in caso di cambio del Legale rappresentante) sono a pagamento.
Rilascio a pagamento:
Carta + Certificato Autenticazione + Certificato Sottoscrizione: € 25,00 di diritti di segreteria
· Business Key
Business Key è una chiave USB evoluta che non necessita di installazione e permette di avere sempre con sè la propria azienda. Permette di firmare digitalmente e utilizzare i propri documenti ufficiali estratti dal Registro Imprese.
Business Key è una chiave veramente innovativa, perché coniuga il massimo della tecnologia con il massimo della praticità:
• è un dispositivo di firma elettronica "portabile" e pronto per l'uso
• non necessita di alcuna installazione
• è pronta per l'accesso ad Internet e per l'autenticazione sicura ai siti di e-Government:
1. e-Government sicuro: Grazie al browser Internet (FireFox) il titolare della Business Key può accedere in modo sicuro ai siti web delle Pubbliche Amministrazioni, inserendo la chiavetta e digitando semplicemente il codice segreto d’accesso.
2. Browser con gestione sicura password: con questa specifica funzione è possibile memorizzare in modo sicuro - cifrandole - le user-id e password utilizzate per accedere a diversi servizi on line (es. home banking).
3. Configurazione Rete: consente di configurare l’accesso ad Internet secondo i parametri del computer che si sta utilizzando.
4. Browser FireFox attraverso il riconoscimento del certificato digitale di autenticazione
• consente di avere sempre a portata di mano documenti ufficiali estratti dal Registro Imprese::
1. Idocumenti depositati presso il Registro delle Imprese relativi alla tua impresa:
2. Visura Registro Imprese.
3. Bilancio.
4. Statuto.
5. Cariche d’impresa ricoperte dal titolare.
6. Software per l’aggiornamento on line dei documenti Registro Imprese.
• può contenere documenti riservati personali, protetti perché criptati;
• consente una gestione sicura delle "user-id e password" dei siti web grazie all'utilizzo della crittografia
• consente il salvataggio e ripristino di dati e delle applicazioni grazie alle funzioni di "Backup Utility"
• contiene applicazioni d'appoggio (videoscrittura, foglio di calcolo, visualizzatore di documenti PDF, antivirus, eccetera) per gli imprenditori che, spostandosi, possono avere bisogno di utilizzare i più diffusi personal computer.
E-mail certificata
L'e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni. La posta elettronica o e-mail (acronimo di Electronic Mail) è un mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet. Il principale vantaggio dell'e-mail è l'immediatezza.
I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
InfoCamere ha iniziato con CNIPA la sperimentazione della Posta Certificata fin dalla prima definizione delle specifiche ed oggi è presente nell'Elenco Pubblico dei Gestori accreditati.
Il servizio di Posta Elettronica Certificata offerto da InfoCamere è Legalmail.
Detto servizio può essere richiesto anche presso l’Agenzia InforCenter n° 4 di Mazara del Vallo
Rilascio delle carte tachigrafiche
I soggetti interessati
La nuova normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrino nei seguenti requisiti:
• guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di PMA (Peso Massimo Autorizzato) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto;
• operino sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea;
• effettuino trasporti nazionali o internazionali;
• siano lavoratori dipendenti o artigiani;
• siano italiani o stranieri;
• compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi.
I tempi di guida e di riposo previsti dal Reg. (CEE) 3820/85. la regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere.
Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode).
Il cronotachigrafo digitale, comporta un controllo più efficace dei tempi di guida e di riposo, che permette di migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli autisti. Si tratta di un apparecchio di semplice utilizzo per il conducente, che garantirà elevate prestazioni per le imprese nella gestione dei dati relativi al proprio parco veicolare ed ai propri autisti.
In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il citato decreto ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali Autorità:
1) per il rilascio delle carte tachigrafiche;
2) per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
3) per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza attribuita con DM 11 marzo 2005 dell’attività istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione ai centri tecnici da parte del MAP e del rinnovo annuale di tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto.
In riferimento a detta materia all’Infoceter va ioltratta l’istanza per il rilascio delle carte tachigrafiche
La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l’utilizzo dell’unità veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale. Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare. Le carte sono rilasciate dalle Camere di commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali Autorità di rilascio in Italia (DM 361 del 31 ottobre 2003).

I Servizio Offerti dall'IforCenter n° 4

La mission dell’InforCenter è quella di curare gli interessi generali del sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo locale, la trasparenza e la regolazione del mercato, garantendo il raccordo del sistema delle imprese con le amministrazioni pubbliche.
I Servizi che l’inforCenter offre alle imprese, si possono dividere in due grandi gruppi:
- i servizi amministrativi
- i servizi di supporto
I primi sono quelli che gli imprenditori sono obbligati a richiedere alla Camera per avviare o modificare qualunque tipo di attività.
I secondi sono invece servizi che l’ente camerale è in grado di svolgere per sostenere la crescita dei soggetti economici del territorio di competenza.
I SERVIZI AMMINISTRATIVI
La Camera di Commercio registra e certifica i principali eventi che caratterizzano la vita dell’impresa. Tra gli archivi camerali, il più importante è il Registro delle imprese, una vera e propria anagrafe aziendale. Tutte le imprese iscritte sono chiamate a versare un diritto fisso entro giugno di ogni anno.
Chi svolge specifiche attività deve inoltre iscriversi in specifici Albi, Ruoli, Elenchi. Per alcune attività particolari o per il commercio con l’estero devono essere richiesti alla Camera determinati atti, certificati, autorizzazioni o licenze. Registro delle imprese
Il Registro delle Imprese è stato istituito dall’art. 2188 c.c. a norma del quale “è istituito il Registro delle Imprese per le iscrizioni previste dalla legge”.
Dopo un periodo transitorio, durato oltre 50 anni, con Legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stata data attuazione al Registro delle Imprese.
Il Registro delle Imprese è entrato in funzione il 19 febbraio 1996, presso le Camere di Commercio, con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Il Registro delle Imprese è suddiviso in:
- Protocollo, con funzione di gestione della fase di presentazione degli atti agli sportelli del registro
- Sezione ordinaria, dedicata ai soggetti per i quali il codice civile prevede l’obbligo di iscrizione
- Sezione speciale, cui devono iscriversi gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici, nonchè dedicato all’annotazione degli artigiani iscritti all’Albo
Soggetti obbligati all’Iscrizione nel Registro delle Imprese
Sono tenuti all’iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:
- Imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.)
- Società (art. 2200 c.c.)
- Consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.)
- Società consortili (art. 2615-ter c.c.)
- Enti pubblici economici aventi per oggetto esclusivo o principale attività com-merciale (art. 2201 c.c.).
- Società estere con sede in Italia
Sono tenuti all’iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:
- Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
- Piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)
- Imprese artigiane (L. n. 443/1985)
- Società semplici (art. 2251 c.c.)
Soggetti non obbligati all’Iscrizione nel Registro delle Imprese
I seguenti soggetti, in quanto non svolgenti attività di impresa, non sono tenuti agli obblighi di iscrizione:
- Professionisti
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Venditori porta a porta
- Esercenti attività occasionali o saltuarie e artistiche
- Imprese agricole con volume di affari inferiore a € 10.329,13
- Azienda coniugali
- Associazioni tra imprese, professionisti e agricoltori
- Enti non commerciali, salvo che svolgano una attività economica strumentale a quella istituzionale; nel qual caso sono obbligati all’iscrizione nel REA
- Società di muto soccorso
Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è il codice fiscale; nel caso si tratti di impresa individuale sarà quello del titolare.Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea)
Il R.E.A. completa e integra le informazioni del Registro delle Imprese. I dati forniti dal R.E.A. sono quelli relativi all'inizio, alla modifica, sospensione o cessazione dell'attività, quelli dell'apertura, modifica o cessazione di unità locali, le nomine e cessazioni di responsabili tecnici, l'indicazione dell'attività prevalente e altro ancora.
Le denunce da effettuare al R.E.A. devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato. La normativa di riferimento è data dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 1995 e da quello stabilito dal regio decreto del 1934 sul Registro Ditte.
Al momento dell'iscrizione di un'impresa o della prima unità locale di un'impresa con sede fuori provincia, l'ufficio del Registro delle Imprese assegna automaticamente un numero che identifica l'impresa nella denuncia dei dati R.E.A..
Oltre ai dati economici delle imprese, il R.E.A. raccoglie le informazioni relative alle associazioni che pur non essendo imprese e quindi non esercitando un'attività a scopo di lucro, svolgono un'attività economica secondaria e strumentale allo scopo principale dell'associazione (come per esempio la gestione di un bar o l'organizzazione di avvenimenti sportivi). Per denunciare al R.E.A. tali attività economiche occorre che esse siano rivolte all'esterno, non devono, dunque, essere iniziative solo per i soci.
Albi Ruoli ed Elenchi
Hanno il compito di raccogliere i nominativi di coloro che sono abilitati professionalmente a esercitare una specifica attività.
Gli Albi hanno il compito di raccogliere i nominativi di coloro che sono abilitati professionalmente a esercitare una specifica attività.
I vari tipi di Albi
Albo delle imprese artigiane;
Albo dei Mandatari Commissionari Astatori;
Albo Imbottigliatori;
Albo degli imprenditori agricoli
Albo tecnici degustatori vini doc e docg;
Albo dei vigneti doc. docg e elenco delle vigne I.G.T.;
Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Alla Camera di Commercio compete la tenuta di ruoli ed elenchi professionali nei quali devono essere iscritte specifiche categorie di operatori economici o di professionisti. Compilati da apposite Commissioni costituite presso la Camera di Commercio, hanno la duplice funzione di abilitare e far conoscere coloro che sono ritenuti idonei a esercitare una professione o un'attività d'impresa.
I vari tipi di Ruoli ed Elenchi
Ruolo dei Conducenti di Veicoli e Natanti;
Ruolo dei Mediatori;
Ruolo dei Mediatori Marittimi;
Ruolo dei Periti ed Esperti;
Ruolo degli Agenti di Commercio;
Elenco degli Ottici
Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici
Elenco degli operatori agrituristici
Elenco degli spedizionieri
Elenco Provinciale dei Raccomandatari Marittimi;
Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti olio d'Oliva;
Registro Esercenti il Commercio:
Autorizzazioni e Licenze
Presso la Camera di Commercio le imprese dovevano richiedere autorizzazioni e licenze per panificazione, macinazione, produzione e/o deposito all’ingrosso di margarina e grassi alimentari.


Certificazioni
Secondo il Codice civile, il certificato è il documento che attesta l’esistenza di un’impresa, pubblicizzando tutti i dati soggetti ad iscrizione. Alle Camere di Commercio, che costituiscono la parte della pubblica amministrazione dedicata alle imprese, spetta la funzione di rilasciare a richiesta certificati. Nel mondo degli affari le certificazioni camerali contribuiscono alla circolazione di informazioni certe e quindi allo sviluppo regolato del mercato.
La certezza dell’informazione non va, tuttavia, confusa con la verità dell’informazione. Talvolta, infatti, i certificati rilasciati dalle Camere di Commercio riguardano le registrazioni basate sulle dichiarazioni degli interessati, in questo caso si presume che i fatti o le situazioni certificati siano veri fino a che non venga provato il contrario. Quando le registrazioni vengono effettuate a seguito di accertamenti condotti dalla Camera di Commercio, la certezza è identificabile anche con la verità dell’informazione, nel senso che si ha in assoluto la presunzione di veridicità dell’informazione.
Le Certificazioni anagrafiche (tra cui la Certificazione antimafia); le Visure; i Certificati relativi a registri abilitanti; i Certificati relativi al Ruolo dei periti e degli esperti e i Certificati relativi all’Albo delle imprese artigiane sono le principali certificazioni che la Camera di Commercio rilascia all’impresa, sulla base di modelli ministeriali predeterminati e a seguito del pagamento dei diritti di segreteria da parte del richiedente.
Atti e certificati per l’estero
Le Camere di Commercio svolgono funzioni di regolazione e controllo in materia di commercio con l’estero emettendo diversi tipi di certificati.
Certificato di origine. Viene rilasciato alle imprese italiane che commerciano con paesi non appartenenti all’Unione Europea, che ne facciano richiesta. Il documento attesta esclusivamente l’origine della merce e accompagna i prodotti esportati in via definitiva.
Carnet Ata. Con validità massima di 12 mesi, viene rilasciato per l’esportazione temporanea di campioni commerciali (o animali), merci e strumenti professionali destinati a esportazioni o a mostre e fiere, senza pagare alla frontiera imposte e diritti doganali. Non è richiesto nei paesi dell’Unione europea, salvo che si raggiunga uno di questi attraverso la Svizzera.
Carnet Tir. Consente agli autotreni l’attraversamento delle frontiere senza uscita doganale. Il documento ha validità solo nei paesi aderenti alla Convenzione sul trasporto internazionale di merci. Il Carnet Tir è rilasciato nei limiti di disponibilità fissati dall’Iru di Ginevra, previa valutazione dei requisiti di sicurezza economica posseduti dal richiedente.
Marchio Ine. Serve per l’esportazione dei vini verso gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Le Camere di Commercio, dopo aver svolto adeguate istruttorie, trasmettono le domande presentate dalle ditte all’Istituto per il commercio estero (Ice).
I SERVIZI DI SUPPORTO
La complessità dello scenario interno e internazionale e le nuove regole che esso impone rendono indispensabile l’ampliamento della rete di servizi per le imprese. In quanto rappresentanti degli interessi locali, le Camere di Commercio possono svolgere una serie di attività di supporto agli imprenditori: servizi di informazione, aggiornamento, assistenza, promozione. Tali servizi sono assicurati direttamente dall’ente camerale o indirettamente attraverso le Aziende speciali.
Regolamentazione del mercato
Per aiutare le imprese ad affrontare la rete delle relazioni produttive e commerciali, le Camere di Commercio hanno messo a punto alcuni servizi, che per semplicità possiamo chiamare di «regolamentazione» del mercato. L’obiettivo è quello di adeguare le normative e le procedure all’evoluzione delle attività economiche del territorio.
Brevetti e marchi.
Presso gli Uffici della Camera si possono depositare le domande e i documenti necessari a ottenere il brevetto per invenzioni, modelli di utilità o ornamentali e marchi di impresa. Il servizio serve per tutelarsi di fronte a copie o riproduzioni, ma anche per proteggere le denominazioni su alcuni mercati esteri.
Brevetto italiano
Definizione di brevetto:
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull' oggetto del brevetto, viene attribuito al soggetto che brevetta il diritto esclusivo di realizzare l'oggetto del brevetto nonché viene attribuito al medesimo soggetto il diritto di disporne e di commerciarlo, viene attribuito a detto soggetto anche il diritto di vietare a terzi di produrre il bene oggetto del brevetto, di usarlo, di commerciarlo, venderlo o importarlo.
Norme di riferimento:
La disciplina italiana sulle tre differenti tipologie di brevetti è contenuta: negli articoli da 2584 a 2591 c.c. e nel Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (più volte modificato, da ultimo dal D. Lgs. 19/3/1996, n. 198 ) relativamente ai brevetti per invenzioni industriali, negli articoli da 2592 a 2594 c.c. e nel Regio Decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (modificato, da ultimo dalla L. 14/2/1987, n. 60) relativamente ai brevetti per modelli di utilità e brevetti per modelli e disegni ornamentali
Brevettabilità
Sono brevettabili:
- e invenzioni industriali - L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.
- modelli di utilità - Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.
- modelli ornamentali - Il modello ornamentale è un trovato che conferisce ai prodotti industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi.
- le nuove varietà vegetali - La nuova varietà vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
- le topografie di prodotto a semiconduttori - La topografia di prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.Durata del brevetto
Per ognuna di queste tipologie il monopolio temporaneo che viene conferito, ha durata differente; infatti, esso decorre dalla data di presentazione della domanda e dura:
- 20 anni per le invenzioni;
- 15 anni per i modelli ornamentali;
- 10 anni per i modelli di utilità,
- 15 anni per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso);
- 0 anni per le topografie di prodotti a semiconduttori: per questi beni, i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano dalla prima delle seguenti date:- la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale; - la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.
Condizioni per la brevettabilità:
Al fine di ottenere un brevetto è necessario che l'invenzione presenti determinate caratteristiche:
- novità: l'invenzione non deve essere nota al pubblico; deve cioè esulare dallo stato della tecnica.
- attività inventiva: cioè l'invenzione, per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- industrialità: il "trovato" deve essere suscettibile di utilizzazione/fabbricazione nel settore industriale.
Le procedure da seguire per ottenere il brevetto:
Per ottenere un brevetto è necessario presentare una domanda redatta su appositi modelli. La domanda va consegnata ad una Camera di Commercio che funge da ufficio ricevente per conto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (via Molise, 19 - 00187 Roma).
Nel caso in cui la domanda si riferisca ad invenzioni sarà necessario allegare una descrizione sintetica del progetto, una descrizione analitica del progetto le rivendicazioni ed infine i disegni. Nel caso in cui invece la richiesta si riferisce a dei modelli sarà necessario allegare una descrizione del progetto, i disegni o le riproduzioni fotografiche o dai campioni.
N.B.: in entrambi i casi va allegata la certificazione di pagamento delle tasse di concessione governativa.
La domanda potrà essere presentata direttamente dall'inventore ovvero da un rappresentante in nome e per conto dell'interessato. Se l'interessato decide di nominare un rappresentante, nel caso in cui la domanda riguardi invenzioni o modelli di utilità, tale rappresentante dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei consulenti tenuto dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.
La domanda sarà sottoposta ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni assolutamente inderogabili; alla scadenza di tali 90 giorni il titolare potrà anche decidere di rendere la domanda accessibile anticipatamente.
Esame della domanda da parte dell'Ufficio
L'ufficio competente, dopo un esame di natura tecnica e amministrativa, esprime:
- parere positivo
- parere negativo
- richiesta di chiarimenti, cui l'interessato dovrà perentoriamente rispondere entro 60 giorni (tale termine, in - particolari condizioni, può essere prorogato fino a sei mesi).
Avverso la decisione definitiva dell'Ufficio il proponente, dissenziente, potrà presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell'ufficio.
Casi di nullità e decadenza del brevetto
La nullità del brevetto sopravviene nei casi di:
- mancanza dei requisiti richiesti;
- oggetti di brevetto che sono per legge esclusi dalla brevettabilità (art. 12, c. 2, L. inv.);
- descrizione non sufficientemente chiara e completa;
- oggetto che si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- mancanza dei requisiti di diritto del titolare.
La decadenza del brevetto consegue a:
- mancato versamento delle tasse entro i termini;
- mancata attuazione del trovato ovvero sua attuazione in misura insufficiente al fabbisogno del Paese
- entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
Tasse di Concessione Governativa
E' prevista una tassa di concessione governativa da versare all'atto della presentazione della domanda e una tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto
N.B.: all'atto della presentazione della domanda va pagata la tassa annuale per i primi tre anni.
Elenco ufficiale dei protesti cambiari e archivio nazionale dei protesti.
Le Camere di Commercio curano la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei protesti cambiari per il mancato pagamento di tratte accettate, vaglia e assegni bancari. La pubblicazione è quindicinale e si riferisce a protesti levati in provincia. Gli Uffici Protesti delle Camere di Commercio rilasciano visure dei protesti dell’ultimo quinquennio (con ricerca sull’intero territorio nazionale), forniscono statistiche mensili sui protesti cambiari e il nominativo del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto.
Il servizio è rivolto a banche, società finanziarie, professionisti, imprese, individui che desiderino verificare l’affidabilità di un’azienda, di una persona fisica o documentare la propria affidabilità.
Rilevazione dei prezzi e pubblicazione dei listini. Le Camere di Commercio rilevano e pubblicano settimanalmente i prezzi all’ingrosso di alcuni prodotti. Sempre presso gli uffici camerali si possono ottenere dichiarazioni di conformità dei prezzi e visti di deposito dei listini.
Assistenza ambientale
È un servizio diretto a fornire assistenza sulle tematiche e problematiche ambientali. In particolare, offre informazioni sulle normative nazionali e internazionali e sugli adempimenti amministrativi in materia di gestione rifiuti, emissioni sonore, recupero dei residui industriali, finanziamenti in campo ambientale. Fornisce, inoltre, indicazioni sugli operatori del settore: aziende autorizzate alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, laboratori di analisi. Tutte le imprese che producono e smaltiscono rifiuti devono presentare annualmente, presso le Camere di Commercio, il «MUD», che certifica l’impatto dei processi produttivi aziendali sull’ambiente («Modello unico di dichiarazione in materia ambientale», introdotto dalla legge 70/94).
Promozione
È un settore in cui il sistema camerale risulta particolarmente dinamico. Una attività capillare per valorizzare le risorse agricole locali, in termini di prodotti e di servizi: dalla realizzazione di fiere, mostre, incontri e convegni di settore alla partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero; dalla organizzazione di premi, concorsi di qualità, incontri e missioni alla pubblicazione di ricerche economiche, di prodotti editoriali e audiovisivi, alla progettazione di campagne di immagine territoriale.

Perchè l'IforCenter n° 4 della Camera di Commercio


Il governo del territorio si è via via fatto più complesso, la società cambia, l’economia si trasforma e le Istituzioni devono sapere interpretare costantemente e con urgenza questi cambiamenti, per sostenerli, indirizzarli, concretizzarli.
Si parla tanto in questi giorni di declino dell’Italia, delle quote dell’export, della produttività. Sicuramente ci sono aspetti del nostro sistema produttivo su cui dovremmo riflettere e tante iniziative da intraprendere. Ogni anno in Italia si iscrivono più di 400.000 nuove aziende al Registro delle Imprese. Circa 230.000 tra queste rappresentano avventure imprenditoriali completamente nuove, promosse da giovani e sempre più da donne.
Tanti cittadini ogni giorno scelgono la forma dell’impresa per realizzare le proprie aspirazioni e sempre più le piccole e medie imprese si organizzano in gruppi per essere più competitive sui mercati. L’impresa è dunque una grande risorsa per il benessere comune poiché crea le condizioni per la promozione degli individui, delle famiglie e della società, innanzitutto attraverso il lavoro.
L’impresa “moderna” è “territorio aperto”, descritto non da confini circoscrizionali, ma da una rete di rapporti di collaborazione e compartecipazione con le Istituzioni pubbliche che, in un’ottica moderna e dedicata e nel rispetto dei principi Costituzionali di sussidiarietà, intesa come costante ricerca dell’integrazione con le realtà associative e gli enti che operano istituzionalmente sul territorio,siano capaci di assecondare l’evoluzione della società, dando voce e fornendo strumenti adeguati alle aspettative dei giovani e rispondendo adeguatamente ai bisogni dei cittadini e delle imprese.
Le Camere di Commercio, al pari delle Università, fanno storicamente parte della ricchezza istituzionale di questo Paese, un riferimento costante nel tempo per cittadini e imprese fin dall’epoca dei Comuni. Le Camere non sono solo istituzioni antiche, ma anche organizzazioni pubbliche moderne, collegate a rete, semplificate, globalizzate sul territorio, in termini di competitività complessiva, di crescita della qualità della vita, di sintesi degli interessi economici locali.
Anche e soprattutto i Comuni, le realtà più vicine ai propri cittadini, devono responsabilmente inserirsi in quest’ottica di collaborazione interistituzionale volta alla crescita ed al benessere comune. Il Comune di Mazara, pertanto, ha voluto essere attore di quest’avventura di integrazione interistituzionale che guarda al cittadino, ai suoi bisogni ed al suo benessere come l’obiettivo principe della sua azione quotidiana, pronto a sostenere ed agevolare tutti coloro che intendono scommettere su un’attività di impresa che certamente contribuisce alla crescita economica di questo territorio. E’ per questo che, da un’azione sinergica con il dott. Giuseppe Pace Presidente della C.C.I.A.A. di Trapani, è nata l’Agenzia InforCenter della Camera di Commercio a Mazara, fortemente voluta dall'Amministrazione Macaddino che ne ha supportato la creazione fornendo locali comunali nella centralissima Piazza della Repubblica e personale comunale qualificato che, alle dipendenze funzionali della Camera di Commercio di Trapani, garantisce quotidianamente un servizio efficiente professionale. Il responsabile dell’InforCenter rag. Gabriele Giuseppe e gli addetti Sig.ra Ottoveggio Milva, Sig.ra Noto Puma Anna e Sig. Gunnella Giovanni, tutti dipendenti comunali, sono divenuti così punto di riferimento costante per tutti coloro che già imprenditori intendono rafforzare o migliorare la propria posizione sul mercato e per tutti coloro, soprattutto giovani e donne, che nel lanciarsi nell’avventura di impresa confermano la capacità, l’inventiva e l’alacrità della nostra gente Mazarese. Tutto ciò è motivo di orgoglio per una Amministrazione che dimostra ancora una vota di essere moderna e vicina al tessuto sociale.