domenica 14 giugno 2009

Diritto penale - Dolo

In diritto penale, il dolo è il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti. Lo stabilisce l'art. 42 del codice penale secondo cui nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Si ha dolo quando il soggetto agisce con coscienza e volontà (rappresentazione e realizzazione dell'evento voluto da parte dell'agente). Coscienza e volontà che devono ricadere su ogni elemento costituente il fatto tipico.
Le forme della colpevolezza elencate nell’art 43 cp sono > Dolo > Colpa > Preterintenzione (caso particolare di responsabilità oggettiva, responsabilità senza colpa, al quale il codice dedica anche il comma III art. 42 “La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione’)
Il dolo configura il rapporto psicologico più stretto tra l’autore e il fatto secondo il criterio formale di imputazione subiettiva dell’illecito
L’art. 43 c.p. sembra ammettere la concezione dell’evento in senso giuridico evento dannoso o pericoloso, che è 11 risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delltto L’articolo tenderebbe a unificare dolo e colpa: anche nei fatti dolosi vi è una violazione di regole precauzionali e questo è il nucleo essenziale, che definisce i reati colposi
Oggetto del dolo non può che essere il fatto, il reato, sotto ogni suo profilo di tipicità:
> L’autore del fatto deve conoscere gli elementi di fattispecie e rappresentarsi la violazione del precetto derivante dal non avere rispettato il comando della norma penale
> l’agente deve conoscere anche le circostanze concrete nelle quali si svolge l’azione Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo di seguito descritte.
La figura del dolo intenzionale ricorre quando il soggetto mira a realizzare con la sua azione o omissione l'evento tipicizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta). Ad esempio un soggetto esplode alcuni colpi di pistola all'indirizzo di un altro individuo al fine di provocarne la morte. La realizzazione del fatto illecito è causa della condotta, ne costituisce la finalità obiettiva. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la volontà.
Ricorre la figura del dolo diretto quando l'evento non è l'obiettivo dell'azione od omissione dell'agente, il quale tuttavia prevede l'evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore. In dottrina si fa l'esempio di un armatore che provochi l'incendio di una delle sue navi al fine di ottenere il premio dell'assicurazione, pur sapendo che dalla sua condotta discenderà come conseguenza certa o altamente probabile la morte dell'equipaggio.
Nel dolo diretto il soggetto conosce tutti gli elementi che integrano la fattispecie di reato e prevede come sicuro o altamente probabile che la sua condotta porterà ad integrarli. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la previsione.
Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto, si ha quando l'agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della Colpa Cosciente. L'Agente decide di agire "costi quel che costi", accettando il rischio del verificarsi dell'evento.
Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell'evento, ben distante dal dolo eventuale, l'agente prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito. Un esempio è dato da Tizio che guida a tutta velocità la macchina e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.
Il dolo alternativo è un'altra forma di dolo indiretto e si ha quando l'agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto. Ad esempio Tizio spara a Caio volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo. Tizio si rappresenta come conseguenza della sua azione più eventi tra loro compatibili.
Il dolo generale, che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da una intenzione differente. Es. esiste dolo generale di omicidio nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e solo in quel momento si uccide.
Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione.
Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l'agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.
- L’accertamento del dolo La Cassazione ha ribadito che deve essere rigoroso e completo, deve investire tutti gli elementi di fattispecie.
Non basterebbe quindi l’inadempimento di certi doveri Si veda l’esempio del sindaco di società assenteista, che si trova coinvolto nella bancarotta della società come corresponsabile dell’amministratore anche per fatti di distrazione. Il sindaco non ne era a conoscenza né poteva impedirli, in capo al sindaco il dolo non può essere accertato
Il dolo è necessario ed è richiesto anche nei reati omissivi dove occorre la possibilità di conoscere la situazione da cui deriva il dovere di agire Es. nell’omissione di soccorso (art. 593 cp).
Se anche per distrazione non ci si accorge dell’esistenza della persona in pericolo, la mancanza di consapevolezza esclude l’esistenza del dolo.
Il dolo è escluso:
nel caso di errore sul fatto che costituisce reato e questo può trattarsi di:
errore di fatto: erronea percezione della realtà;
errore di diritto: erronea interpretazione di norme giuridiche se inevitabile
nel caso si ritenga erroneamente di trovarsi in presenza di una causa di giustificazione

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