mercoledì 17 novembre 2010

La Mediazione - Nuove opportunità per gli Architetti

Il D.M. n. 180 del 4 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 4.11.2010, regolamento attuativo previsto dall'art. 16 del D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione civile e commerciale. Apre le porte della mediazione anche agli architetti, offrendo nuove opportunità di lavoro.
Il regolamento appena emanato, infatti, apre le porte della mediazione anche agli architetti che dopo un adeguato percorso formativo – potranno svolgere l’attività di mediazione presso gli organismi accreditati al Ministero di Giustizia.
Obiettivo del Ministero della Giustizia è quello di “deflazionare” l’arretrato in materia civile e commerciale (oltre 5.000.000 di contenziosi) delegando alla conciliazione stragiudiziale ed ai professionisti conciliatori la risoluzione di parte di tali controversie pendenti, nonché, naturalmente, creare un argine permanente all’emergere dei nuovi contenziosi giudiziari.
Tra le novità di rilievo, si annoverano : l’obbligatorietà della conciliazione in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, controversie stradali, danno da responsabilità medica, danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari; la previsione della durata massima della procedura non superiore a quattro mesi; l’esecutività dell’accordo finale della conciliazione previa omologa del tribunale; la formazione dei conciliatori affidata in via esclusiva agli enti accreditati presso il Ministero della Giustizia; le esenzioni fiscali per gli atti e l’attribuzione di un credito di imposta per le spese delle parti.
Una volta raggiunto l'accordo davanti al mediatore (il quale non è un giudice e, come tale, non emette un giudizio, ma offre solo la sua competenza e la sua collaborazione alle parti al fine di addivenire alla conciliazione), il relativo verbale viene omologato dal Tribunale acquistando piena efficacia esecutiva.
A.D.R. Camera Caritatis, organismo di conciliazione, indipendente e neutrale, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione giusta PDG del 07 luglio 2010 del Ministero della Giustizia ed è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia, si è già attivata con corsi di formazione destinati anche agli architetti.
Per i professionisti che vorranno iscriversi nell’istituendo elenco dei consulenti tecnici di fiducia di A.D.R. Camera Caritatis, sarà applicato un prezzo di favore per la partecipazione al corso di Alta Formazione per Mediatori Professionisti organizzato a Palermo dal 07 al 18 Dicembre 2010.
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“MEDIATORE PROFESSIONALE”
Per informazioni più dettagliate
non esitare a contattarci
329 3759778 - 328 3730688
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La Mediazione - Nuove opportunità di lavoro

Il D.M. n. 180 del 4 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 4.11.2010, regolamento attuativo previsto dall'art. 16 del D. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione civile e commerciale, ha completato il quadro normativo spianando la strada alla mediazione ormai pronta per l'esordio fissato nella prossima primavera. Dal 20 marzo 2011 scatterà così una forma di mediazione di tipo “obbligatorio” come condizione di procedibilità nel processo che andrà ad affiancarsi ad altri due tipi di conciliazione, quella volontaria e quella affidata al giudice. Prima di poter avviare un processo, quindi, sarà necessario avere terminato un procedimento di mediazione mediante il ricorso ad uno degli enti (pubblici o privati) che sono iscritti ad un registro presso il Ministero della Giustizia, così come peraltro già succedeva per la conciliazione societaria. Tale obbligo è sancito per almeno il 70% delle cause civili. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. Il giudice inoltre, a processo iniziato, anche in sede di appello, potrà, discrezionalmente e se lo ritenere opportuno, invitare le parti a procedere alla mediazione, tenuto conto dello stato del procedimento, della natura della causa e della condotta delle parti.
Il regolamento appena emanato, infatti, apre le porte della mediazione a tutti quelli che dopo un adeguato percorso formativo – potranno svolgere l’attività di mediazione presso gli organismi accreditati al Ministero di Giustizia.
Obiettivo del Ministero della Giustizia è quello di “deflazionare” l’arretrato in materia civile e commerciale (oltre 5.000.000 di contenziosi) delegando alla conciliazione stragiudiziale ed ai professionisti conciliatori la risoluzione di parte di tali controversie pendenti, nonché, naturalmente, creare un argine permanente all’emergere dei nuovi contenziosi giudiziari.
A.D.R. Camera Caritatis, organismo di conciliazione, indipendente e neutrale, specializzato nella risoluzione delle controversie in ambito nazionale ed internazionale, iscritta al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione giusta PDG del 07 luglio 2010 del Ministero della Giustizia ed è accreditata tra i soggetti/Enti abilitati a tenere corsi di formazione con PDG n. del 28 giugno 2010 del Ministero della Giustizia, si è già attivata con corsi di formazione.
Per tutti quelli che vorranno partecipare al percorso di “Alta Formazione per Mediatori Professionisti” organizzato a Mazara del Vallo il 07 – 10 – 11 – 14 – 17- 18 -21 Dicembre 2010, sarà data l’opportunità di accreditarsi gratuitamente al Ministero di Giustizia come “mediatori professionisti” per il tramite di A.D.R. Camera Caritatis.
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venerdì 1 ottobre 2010

BOLLATURA DEI LIBRI E DEI REGISTRI

Alla conclusione di ciascun anno è buona norma per le imprese ed i professionisti verificare il pieno rispetto delle regole di tenuta delle “scritture contabili”, intese sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Al fine di effettuare gli opportuni controlli è importante ricordare che, a far data dal 25 ottobre 2001 [1], la maggior parte delle scritture contabili non deve più essere sottoposta alla cosiddetta “bollatura” o vidimazione iniziale. Come vedremo di seguito, il venir meno di tale obbligo interessa solo le scritture contabili la cui vidimazione iniziale era prevista sostanzialmente da tre disposizioni legislative:
E' inoltre obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo):
• formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - d.l.gs n.22/1997 artt.12 e 18 - d.m. n.145/1998
• registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - d.p.r. n.691/1982 e d.m. 22/02/1984
• registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - legge n.264/1991 art.6
• registro di contabilità lavori pubblici d.p.r. 554/1999 art. 183
La vidimazione e bollatura dei libri giornali, inventari e fiscali non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Le imprese sono comunque obbligate a tenere tali libri e a numerare progressivamente le pagine entro l'anno solare, prima di essere utilizzati.
La bollatura dei libi sociali della società di capitali è rimasta obbligatoria.
La legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilita limitata; pertanto, la bollatura di tale libro per le srl non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Competente alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti (bollatura gratuita) e per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti è competente anche l‘ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la unità locale.
N.B.
Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009).

Per la vidimazione di ogni registro devono essere corrisposti il diritto di segreteria di Euro 10,00 (indipendentemente dal numero di pagine) e una marca da bollo da Euro 14,62 ogni 100 facciate o frazione di 100 (da applicare sull'ultima pagina del registro).
Nei libri rilegati bisogna riportare sulla copertina la denominazione dell‘impresa (se ci sono più imprese con la medesima denominazione occorre indicare anche il codice fiscale) e il tipo di libro. Nei libri a modulo continuo o a fogli mobili bisogna riportare tali dati su tutte le pagine.
Le marche da bollo devono essere applicate sull‘ultima pagina utile intestata e numerata.
I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l‘indicazione dell‘anno e della tipologia di “sezionale“ su tutte le pagine.
I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.
Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel registro delle Imprese occorre presentare la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA e della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l‘ubicazione della sede legale.
MODELLO L2
Il modello L2 va compilato indicando tutti i dati identificativi dell‘impresa.
Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di diversi libri riferiti alla medesima impresa. Può essere presentato da un incaricato dell‘impresa.
Si raccomanda di indicare il numero telefonico del richiedente, nell‘apposito campo del modello.
DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ogni libro o registro. Il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. ____________ intestato alla Camera di Commercio Competente, indicando nella causale “diritti di segreteria - bollatura libri“. Al modello occorre allegare il tagliando attestazione del versamento. La Camera del Commercio di Trapani accetta c/o gli sportelli inforCenter anche pagamenti con il Bancomat o con Carta di Credito.
Il formulario dei rifiuti trasportati è esente dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D.Lgs. n. 22/97).
N.B. L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
IMPOSTA DI BOLLO
LIBRO GIORNALE ED INVENTARI
L‘imposta di bollo è pari ad € 29,24 ogni 100 pagine o frazione per seguenti soggetti:
 Imprenditori commerciali;
 Società di persone;
 Società cooperative;
 Mutue assicuratrici;
 G.E.I.E.;
 Società estere;
 Associazioni e fondazioni;
 Enti morali.
L‘imposta di bollo è pari ad € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall‘adempimento dalla bollatura, per i seguenti soggetti:
 Società per azioni;
 Società in accomandita per azioni;
 Società a responsabilità limitata;
 Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
 Consorzi ed aziende di enti locali;
 Enti pubblici.
ALTRI LIBRI
L‘imposta di bollo è pari ad € 14, 62 ogni 100 pagine o frazione.
MODALITA‘ DI VERSAMENTO
Le marche da bollo devono essere applicate nell‘ultima pagina numerata, verranno poi annullate dall‘ufficio. La Camera del Commercio di Trapani applica anche il bollo virtuale che può essere pagato c/o gli sportelli inforCenter con il Bancomat o con Carta di Credito.
ESENZIONE TOTALE DALL‘IMPOSTA DI BOLLO

L‘esenzione totale dall‘imposta di bollo si applica per:
 I formulari dei rifiuti trasportati;
 Le cooperative edilizie iscritte nel registro Prefettizio. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993;
 Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tutte le cooperative sociali sono O.N.L.U.S. (art. 17 D.Lgs. 460/97);
 Le associazioni e le fondazioni di volontariato. Devono presentare copia dello statuto dov‘è riportato che l‘associazione non ha scopo di lucro.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
TASSA FORFETARIA (PER SPA, SAPA, SRL, SOCIETA‘ CONSORTILI PER AZIONI O A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI FRA ENTI TERRITORIALI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 142/90 SOSTITUITA DAL D.LGS. 267/2000)
Con riferimento al pagamento della tassa di concessione governativa è opportuno ricordare che, in caso di bollatura facoltativa del libro giornale e del libro inventari, è stabilito il pagamento di una tassa di € 51,65 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine. Con riferimento, invece, alla disciplina prevista per le società di capitali, come già ricordato in precedenza, è previsto ] un versamento annuale pari ad € 309,87 indipendentemente dal numero di registri contabili utilizzati e dal numero di pagine che li compongono (tale importo sale a € 516,46 per i soggetti con capitale sociale o fondo di dotazione che al 1° gennaio risulta superiore a € 516.456,90).
Il versamento va effettuato, per l‘anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul c/c postale________ intestato alla Agenzia delle Entrate – Competente - bollatura e numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, e per gli anni successivi, con delega bancaria entro il termine di pagamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione“Erario“,
Va allegata al modello L2 la copia del modello F24 attestante l‘avvenuto pagamento.
La tassa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell‘Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l‘applicazione della tassa annuale forfetaria:
- infatti non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

L‘importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall‘ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell‘anno di riferimento; le misure della tassa sono:
 € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
 € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Poiché l‘importo della tassa dipende dall‘ammontare del capitale sociale al 1 gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1 gennaio non incidono sull‘importo della tassa dovuto per l‘anno in corso, bensì sull‘importo della tassa dovuta per l‘anno successivo.
Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell‘IVA dovuta per l‘anno precedente.
Non può essere pretesa la prova dell‘avvenuto pagamento alle società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza.
TASSA ORDINARIA (PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA‘ DI PERSONE, COOPERATIVE, CONSORZI EX ART. 2612 C.C., PROFESSIONISTI, SOCIETA‘ COOPERATIVE A RESPONSABILITA‘ LIMITATA, MUTUE ASSICURATRICI)
Il versamento ammonta ad € 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Può essere effettuato sul c/c postale ______________, intestato ad Agenzia delle Entrate - alla Agenzia delle Entrate – Competente Per Territorio - bollatura e numerazione libri sociali oppure tramite modello F23, oppure con applicazione di marche di concessione governativa.
Se il versamento viene effettuato con modello F23, una copia dello stesso va allegata al modello L2.
Se il versamento viene effettuato tramite c/c postale, il tagliando attestazione va apposto sull‘ultima pagina del libro da bollare.
ESENZIONE DALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
Sono esenti totalmente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le Cooperative sociali e le associazioni di volontariato, che pagano solo i diritti di segreteria camerali.
Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa. Tale tassa ammonta quindi ad € 16,75 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
Sono esenti anche il formulario per i rifiuti trasportati ed il registro di carico/scarico rifiuti.
SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
L‘omesso versamento della tassa di concessione governativa da parte delle società di capitali - tassa annuale forfetaria - è soggetto all‘applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima con un minimo di € 103.
Per evitare l‘applicazione della sanzione è possibile sanare l‘omissione con il ravvedimento peroso entro un anno dalla violazione, versando:
 la tassa annuale comprensiva degli interessi al tasso legale – attualmente 3,00% annuo - (calcolati in base ai giorni) con le stesse modalità previste per l‘adempimento originariamente omesso;
 la sanzione, ridotta ad un ottavo del minimo (ossia al 12,50% della tassa) se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero ridotta ad un quinto del minimo (ossia al 20% della tassa) se il ravvedimento è effettuato oltre 30 giorni ma entro un anno dall‘omissione.
PRINCIPALI LIBRI DA BOLLARE
REGISTRI OBBLIGATORI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri sociali obbligatori per SPA, Cooperative, SRL (art. 2421 c.c.)
 Libro dei soci (non più richiesto per le Srl);
 Libro delle obbligazioni;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
 Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se previsto);
 Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.
Per le srl in base all' art. 2478 c.c., oltre ai libri previsti dall’art. 2214 devono essere tenuti:
 Libro dei soci;
 Libro delle decisioni dei soci;
 Libro delle decisioni degli amministratori;
 Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.
Questi libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.
Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali
L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente.
L’elencazione seguente non è esaustiva. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro.
 Registro operazioni di cambio ( legge n. 1 del 05/01/1956); esente da bollo e tassa CCGG;
 Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961); esente da bollo e tassa CCGG;
 Libro giornale degli incarichi (legge n. 264 del 08/08/1991); tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990);
 Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942);
 Registro di contabilità dei lavori pubblici;
 Registro dei fidi;
 Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997); esente da bollo, tassa CCGG e diritti di segreteria;
 Registro di carico/scarico rifiuti; sono dovuti i diritti di segreteria di € 25 da versare sul conto corrente n. __________ intestato alla CCIAA Competente. La vidimazione di tali registri, è di competenza delle Camere di Commercio a decorrere dal 13/02/2008, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 4/2008 art. 2 co. 24bis “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (pubblicato su G.U. n. 24 del 29.01.2008);
 Registro dei programmi.
L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 16 giugno 2008 – pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 – in vigore dal 1° luglio 2008.
BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO
Libri contabili previsti dal codice civile
La bollatura facoltativa è prevista per i libri contabili previsti dal codice civile per i quali la legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001:
 Libro giornale;
 Libro sezionale del libro giornale;
 Libro inventari;
 Libro sezionale del libro inventari.
Nota bene: il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono essere usati come prova in giudizio.
registri IVA e gli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi
Con la modifica dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 2, è stata in qualche modo decretata l’abrogazione dell’obbligo di bollatura per tutti i registri (compresi i bollettari) tenuti agli effetti dell’IVA.
Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell’articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972:
a) è stato soppresso l’obbligo di bollatura di tutti i registri IVA;
b) è rimasto l’obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine;
c) è rimasta l’esenzione dall’imposta di bollo;
d) è stato autorizzato l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, secondo le modalità dettate dall’Amministrazione finanziaria.
- Registro IVA acquisti;
- Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse);
- Registro IVA acquisti CEE;
- Registro IVA vendite CEE;
- Registro dei corrispettivi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Registro prima nota cassa;
- Registro unico IVA;
- Registro unico IRPEF;
- Registro riepilogativo (circolare ministeriale N. 27 del 21/11/1972);
- Registro fatture in sospeso;
- Registro di carico registratori fiscali;
- Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);
- Registro merci in conto deposito;
- Registro prima nota cassa;
- Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
- Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
- Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
- Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
- Registro editori;
- Registro delle esportazioni in conto deposito;
- Registro dei codici;
- Corrispondenza e copie fatture;
- Registro delle movimentazioni finanziarie;
- Registro IVA multiaziendale;
- Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
- Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
- Registro dei trasferimenti intracomunitari diversi da cessioni o acquisti;
- Registro delle dichiarazioni d‘intento;
- Registro campioni gratuiti (omaggi);
- Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
- Registro merci in conto lavorazione;
- Registro merci in conto prova;
- Registro merci in visione;
- Registro rimanenze merci;
- Registro merci ricevute;
- Registro merci in comodato;
- Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
- Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;
- Registro delle somme ricevute in deposito;
- Registro incassi e pagamenti;
- Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
- Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
- Registro degli acquisti da raccoglitori;
- Registro degli imballaggi non restituiti;
- Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA;
- Registro delle variazioni;
- Registro di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale.
Bollatura presso Ufficio Regolazione del mercato (Camera di Commercio)
 Registro amidi e zuccheri;
 Registro oli commestibili (oliva e grassi vegetali);
 Registro di lavorazione e di carico/scarico tenuto dai produttori di olio d‘oliva;
 Bollettario acido acetico.
Bollatura presso uffici INAIL o INPS
 Registro matricola;
 Libro paga;
 Registro delle presenze.
Bollatura presso ufficio A.S.L.
 Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
 Registro degli infortuni.
Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura)
 Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli
 preziosi, cesellatori, orafi;
 Registro delle operazioni giornaliere per attività di recupero crediti;
 Registro delle operazioni giornaliere per fabbricanti e commercianti di armi,
 esercenti fabbriche e depositi di esplodenti;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dagli autodemolitori;
 Registro delle operazioni giornaliere tenuto dalle agenzie matrimoniali.
Bollatura presso l'ufficio commercio del Comune
 Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
 Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
 Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.
Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate
 Registro di inquinamento atmosferico;
 Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
 Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato;
 Registro dei lavori edili.
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ FALLITE
Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa, purchè permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. circolare n. 108/E del 3/5/96).
Le società di capitali dichiarate fallite sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, poiché durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma solo il registro previsto dall’art. 38, co. 1 12 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) preventivamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.
SOCIETÀ TRASFORMATE
Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell’imposta in via ordinaria (€ 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1 gennaio dell‘anno successivo alla trasformazione.
Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell‘anno successivo a quello della modifica.
Normativa di riferimento
• Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001): Primi interventi per il rilancio dell’economia. Art. 8
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 ottobre 2001 – Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 174/E del 31 ottobre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 104/E dell’ 11 dicembre 2001.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 30 gennaio 2002 – Risposte a quesiti. Punto 8.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 12 marzo 2002 – Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 1 agosto 2002 - Art. 8 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 22 gennaio 2003 – Articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383 – Numerazione dei registri contabili – Istanza di Interpello.

giovedì 23 settembre 2010

Servizi Segreti – Top secret

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è il complesso dei soggetti che si può definire come la comunità dell'intelligence nell'ambito delle "nuove" strutture d'informazione e sicurezza italiane. Istituito con la legge 124/2007 che ha riformato la Comunità intelligence italiana che già operava da oltre 30 anni in forza della legge 801/1977.
Sono stati ridisegnati organi, funzioni e compiti del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, che risulta ora composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva, funzioni di alta direzione e responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, l’apposizione e la tutela del segreto di Stato, la nomina e la revoca del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nonché la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Il Presidente del Consiglio può delegare tutti i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva all’ Autorità delegata, individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) costituisce l’organismo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro competenze, e il cui titolare, il Direttore generale del DIS, è il diretto referente. Il DIS è destinatario di specifici e più incisivi compiti rispetto a quelli assegnati alla Segreteria Generale del CESIS dalla legge 801/77, specie in materia di raccordo informativo, così da assegnare al Dipartimento un ruolo di centralità nell’ambito del Sistema.
Per la gestione dell’intero settore il Presidente del Consiglio si avvale di un organo collegiale, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la cui composizione e le cui attribuzioni solo in parte ricalcano quelle del precedente CIIS, annoverando ora funzioni deliberative sugli indirizzi generali e sulle finalità fondamentali della politica dell’informazione per la sicurezza.
Le competenze delle due Agenzie, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sono ripartite secondo l’ambito territoriale della minaccia, temperato da una competenza per materia in taluni settori, a differenza di quanto previsto dalla legge 801/77 il cui criterio era ancorato alla sola competenza per materia.
Per lo svolgimento di operazioni per scopi istituzionali, è consentito agli addetti delle Agenzie di avvalersi, con le limitazioni previste dalla legge, dello strumento delle garanzie funzionali. Si tratta di un articolato sistema di regole finalizzato a rendere esenti gli agenti di AISE e AISI da responsabilità penale per le condotte che possono configurare ipotesi di reato.
In materia di segreto di Stato, la legge di riforma ha introdotto una nuova disciplina ispirata al bilanciamento delle esigenze di sicurezza dello Stato con quelle di garanzia dei cittadini.
Il controllo politico sull’attività del Sistema è affidato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) cui spetta il compito di verificare in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. La legge ha conferito al Comitato incisivi poteri di controllo e funzioni consultive, imponendo inoltre al Presidente del Consiglio specifici obblighi di comunicazione nei confronti del Comitato stesso.
Quattro, in sintesi, le principali linee d'intervento della riforma introdotta dalla legge 124/2007:
a) la semplificazione e la riorganizzazione degli apparati, con un chiarimento delle responsabilità e delle catene di comando;
b) la predisposizione di un sistema di garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi;
c) la riforma della disciplina del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza;
d) il potenziamento degli strumenti di controllo del Comitato parlamentare e della Corte costituzionale.
Per eventuali approfondimenti consultare il sito www.sicurezzanazionale.gov.it, il sito internet dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Si riporta una sintesi della riforma attuata con la legge 124/2007.
Responsabilità politica
La responsabilità politica è un concetto giuridico, politico e filosofico in base al quale si determina se un soggetto operante nello stato ed investito di una carica politica debba o meno rispondere “ed eventualmente a chi” delle scelte politiche compiute
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• coordinamento della politica informativa e di sicurezza
tutela del segreto di Stato
Ministro della difesa:
• responsabile del SISMI (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ministro dell’interno
responsabile del SISDE (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ora (legge 124/2007)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• apposizione, conferma dell’opposizione e tutela del segreto di Stato
• nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI
• determinazione delle risorse finanziarie
• coordinamento delle politiche per l’informazione per la sicurezza
I Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa sono tempestivamente e con continuità informati da AISE e AISI per i profili di rispettiva competenza.
Organi collegiali
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Le funzioni di segretario del Comitato erano svolte dal Segretario generale del CESIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza e proposta sugli indirizzi generali e sugli obbiettivi della politica di informazione e sicurezza
• parere sulla nomina dei vertici, dei capi reparto degli organismi di informazione e sicurezza e sui regolamenti in materia di personale.
Ora - (legge 124/2007)
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dall’Autorità delegata
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Direttore generale del DIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi generali e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza
• elaborazione degli indirizzi generali e sugli obbiettivi da perseguire
• delibera sulla ripartizione dei fondi e sui bilanci di DIS, AISE e AISI
• è sentito per la nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI e sui regolamenti previsti dalla legge
Coordinamento
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Segreteria generale del CESIS
• dipendeva dal Presidente del Consiglio dei ministri
• funzioni di supporto al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS)
• organo individuato con direttiva presidenziale quale strumento per coadiuvare il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e per conferire indirizzo unitario all’attività del settore
• esercitava, attraverso l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), compiti di tutela amministrativa del segreto
Ora (legge 124/2007)
Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza e verifica i risultati delle attività svolte da AISE e AISI
• è informato costantemente delle operazioni di competenza di AISE e AISI e trasmette al Presidente le analisi prodotte dal Sistema
• raccoglie informazioni, analisi e rapporti provenienti da AISE e AISI, dalle forze armate e di polizia, dalle pubbliche amministrazioni e da enti di ricerca
• elabora analisi globali da sottoporre al CISR, analisi strategiche o relative a particolari situazioni e progetti di ricerca informativa
• promuove e garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie e le forze di polizia
• vigila, attraverso, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto
• impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di DIS, AISE e AISI, ed elabora con AISE e AISI il piano di acquisizione delle risorse umane, materiali e strumentali
• cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale
• esercita, attraverso l'Ufficio centrale ispettivo, il controllo sull'AISE e sull'AISI verificando la conformità delle rispettive attività alle leggi, ai regolamenti e alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
• provvede all'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi di settore, e vigila anche sulla loro sicurezza, sulla loro tenuta e gestione, tramite l'Ufficio centrale degli archivi
• provvede alla formazione di base e continuativa e all'aggiornamento del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, attraverso la Scuola di formazione
Strutture operative
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)
• dipendeva dal Ministro della difesa
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia, aggressione, svolgendo a tali fini anche compiti di controspionaggio
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero
• svolge attività in materia di controproliferazione concernenti materiali strategici e quelle di informazione per la sicurezza, al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni sul territorio nazionale solo in collaborazione con l’AISI, quando siano connesse ad attività che l’AISE svolge all’estero
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)
• dipendeva dal Ministro dell’interno
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attentasse e contro ogni forma di eversione
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica
• svolge attività di informazione per la sicurezza, all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni all’estero solo in collaborazione con l’AISE, quando siano connesse ad attività che l’AISI svolge all’interno del territorio nazionale
Segreto di Stato
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Il segreto di Stato copriva gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione potesse arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non potevano essere oggetto del segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
Ora (legge 124/2007)
Il segreto di Stato copre gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non possono essere coperti dal segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
• fatti di terrorismo
• fatti costituenti i delitti di strage comune e con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato
• associazione di tipo mafioso
• scambio elettorale di tipo politico-mafioso
Limite temporale
Introdotto il limite temporale di 15 anni, prorogabile di altri 15.
Dopo 15 anni dall’apposizione o dalla conferma dell'opposizione del segreto di Stato, chiunque abbia un interesse può richiedere al Presidente del consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l’accesso oppure dispone una o più proroghe con un provvedimento motivato (durata complessiva massima di 30 anni).
Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano gravi ragioni di eccezionale gravità e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
Garanzie funzionali
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Non erano previste "garanzie funzionali
Ora (legge 124/2007)
Non sono punibili i dipendenti di AISE e AISI che, in presenza di determinati presupposti e in base a una specifica procedura posta a garanzia dei diritti dei cittadini, pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata
Organo di controllo parlamentare
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato parlamentare di controllo (COPACO)
• costituito da 4 deputati e da 4 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite
• controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla legge 801/1977
• poteva richiedere al Presidente del Consiglio e al CESIS informazioni esclusivamente sulle linee essenziali delle strutture e dell’attività di SISMI e SISDE
• poteva formulare proposte e rilievi
• veniva informato di ogni conferma dell’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio
• era ammessa per prassi la possibilità di ascoltare in audizione i vertici o gli appartenenti agli organismi, dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio o del Sottosegretario di Stato con delega ai Servizi

Ora (legge 124/2007)
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)
• costituito da 5 deputati e da 5 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dall’incarico
• il presidente è scelto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione
• maggiori poteri di controllo che si traducono in una serie di obblighi di comunicazione da parte del Governo e si esplicano anche in direzione dell’Autorità giudiziaria, attraverso la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
• potere di svolgere periodicamente audizioni del Presidente del Consiglio, dell’Autorità delegata, del Direttore generale del DIS, dei Direttori di AISE e AISI, dei Ministri componenti il CISR e, in casi eccezionali, anche di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. In tal caso, il Presidente del Consiglio può opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può anche ascoltare ogni persona non appartenente al Sistema in grado di fornire elementi utili ai fini del controllo parlamentare
• esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli schemi di regolamento previsti dalla legge 124/2007, sui relativi provvedimenti di integrazione o modifica, e sugli schemi di decreto concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di DIS, AISE e AISI
• ogni 6 mesi, il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato una relazione sull’attività di AISE e AISI, contenente tra l’altro un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
Fonte: http://www.sicurezzanazionale.gov.it

lunedì 30 agosto 2010

E’ incostituzionale? la soppressione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari

L’art. 7, commi 31 ter – 31 octies, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosicché il Ministro dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
La continuità amministrativa del servizio viene assicurata dagli uffici e dal personale "ex Ages". Il Signor Prefetto del Capolugo della Regione di competenza, come da disposizione Ministero dell'Interno n. 7116/M/1(7) uff. Affari territoriali del 31/07/2010, succede alle competenze dell'ex CdA della Sezione.
Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011.
Il Ministero dell’Interno, con D. M. 31 luglio 2010, ha disposto l’istituzione di un’apposita unità di missione nell’ambito del Gabinetto del Ministro con il compito di provvedere entro il 31 agosto 2010 alla ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché delle complessive risorse di personale dell’Agenzia stessa e delle relative sezioni regionali.
Sul territorio l’unità di missione si raccorda con i Prefetti dei capoluoghi di regione che a livello territoriale succedono, avvalendosi dei relativi uffici e personale, ai soppressi Consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell’Agenzia.
L’unità di missione, cui faranno direttamente capo le attività gestionali dei soppressi organi dell’Agenzia è presieduta dal Prefetto dott. Umberto Cimmino ed è composta da cinque Dirigenti dei Ministeri dell’Interno, dell’Economia, e della Pubblica Amministrazione e Innovazione
E’ bene ricordare che l’Agenzia venne istituita dalla riforma Bassanini con la Legge 127/1997, che riformò lo status dei segretari attraverso la soppressione del parere preventivo di legittimità del segretario sulle proposte di deliberazione e la costituzione dell’Agenzia autonoma, che avrebbe gestito invece del Ministero dell’interno il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali, così eliminando la dipendenza diretta dei segretari dalle Prefetture e rafforzando la dipendenza funzionale da sindaci e presidenti di provincia.
Durante i dodici anni di funzionamento dell'Agenzia dei segretari è stata introdotta un'importante riforma costituzionale, quella del Titolo V, che ha rafforzato a livello costituzionale l'autonomia organizzativa degli enti locali e la loro potestà regolamentare ( l.cost. 3/2001). Di seguito una elaborata e complessa giurisprudenza costituzionale ha stabilito che se da un lato le leggi dello Stato - sull'onda della "consueta" emergenza dei conti pubblici - potevano imporre limiti all'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali ovvero l'obbligo di raggiungere determinati obiettivi finanziari, come nel caso del Patto di stabilità, dall'altro lato lo Stato non poteva dettare specifiche limitazioni su particolari voci di spesa, come quelle sul personale, in modo da comprimere eccessivamente l'autonomia organizzativa di enti territoriali, come le Regioni. Non c’è da stupirsi, perciò, che prima o poi la Corte costituzionale sia chiamata ad esprimersi sui profili di costituzionalità della riforma de quo. Non dimentichiamo che in forza dell'art. 5 della Costituzione «la Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento» Mi chiedo se si stia andando nel giusto senso!
Nell’ultimo decennio i segretari comunali e provinciali, sono stati investiti in pieno dal sistema di spoil system ed hanno compiuto uno sforzo significativo per adeguare la propria professionalità al fabbisogno di managerialità delle amministrazioni locali e sono diventati una categoria all'avanguardia dei processi di modernizzazione del lavoro pubblico.
Resta interamente da capire l’evoluzione normativa sullo status dei segretari comunali e provinciali e se su di essa può influire la soppressione dell’Agenzia oppure se quest’ultima scelta del legislatore resterà ininfluente e dettata esclusivamente dallo scopo di tagliare i costi della struttura.

sabato 28 agosto 2010

Honda CBR 1000 RR Fireblade – Quanto ti amo?


Scarico giù le marce come fossero corde arpeggiate dalle dita di un chitarrista, ed intanto spingo con il gas ed il Dual Stage Fuel Injection System rimbomba, si sente la melodia delle bielle, delle valvole “in titanio” che armoniosamente caricano e scaricano la pressione di pistoni che pompano dentro i cilindri. Un susseguirsi di movimenti perfetti, costruiti da mani sapienti. Stacco la sesta marcia e si vola via come fosse un razzo in decollo.
A questa velocità non c’è nulla che potrebbe rimanere intatto anche ad una sola semplice scivolata.
L’asfalto caldo scorre sotto le mie scarpe, sento l’odore della di morte.
Sfioro la leva del freno, come si fa con il seno di una donna che quasi ci sta. Provo la stessa ebbrezza, lo stesso gusto di osare qualcosa di proibito. La moto non reagisce in modo brusco, ma si abbassa lievemente in avanti, quasi ad accogliermi meglio. È un invito all’unione perfetta (sento che ti amo e ti amerò per sempre). Il led luminoso indica un regime del motore sempre più elevato ed ogni volta che scalo una marcia, i pistoni pompano dentro i cilindri. La velocità cala, si approssima una curva tosta. Cambio posizione sulla sella, mi affaccio sul vuoto della strada, ormai senza più vertigine. La moto s’inclina, so che devo tirare più dentro la punta della mia scarpa se non voglio che tocchi terra. Mi abbasso ancora con la forcella che affonda, una mano tocca il freno, l’altra sfiora appena la frizione. Sento la ruota posteriore scomporsi un pò, è il momento di aprire il gas. Lo faccio con calma (guai a scatenare la belva se sbagli col gas sono cazzi amari), la moto ritrova il suo assetto ottimale. Inizio la risalita con la ruota posteriore in piena trazione, mi godo una lieve, impercettibile, derapata.
Adesso vedo il contagiri schizzare in alto, superati gli ottomila, il rumore degli scarichi cambia (coppia massima), diventa un ruggito che accompagna un salto inconsapevole nell’assoluto (ho scatenato la bestia 178 CV disponibili a 12.000 giri). Ad oltre 300 indicati sto già pensando alla prossima curva. Ho giusto il tempo di lanciare uno sguardo al tachimetro per leggere 316 kmh, poi mi attacco mani e piedi ai freni. Mi aspetta un tornante da brivido. Ogni volta che arrivo a questo punto mi assale una piccola incertezza. È solo un attimo ma so che potrebbe essermi fatale. Decido di dargli dentro, intanto col pensiero incrocio le dita sperando che la Fireblade non mi abbandoni. Salto con la ruota d’avanti in aria, appena uscito dalla curva. Mi fanno male i polsi ma sono felice come un bambino per l’impennata.
Non ho il tempo di esaltarmi che mi aspetta un’altra curvona, una di quelle curve che se sbagli l’ingresso non puoi fare più nulla, se non sperare che il guard rail non faccia troppo male.
Mi infilo in piena accelerazione, proprio nel punto in cui l’asfalto è più nero. La moto si schiaccia sotto il peso della centrifuga, sento sulla schiena ogni singola asperità del terreno. Non oso guardare il tachimetro, so che non è possibile pensare di affrontare una curva a questa velocità: non è razionale. Con gli occhi conto ogni centimetro che mi separa dal guard rail esterno. Misuro la distanza che resta alla fine della curva e la confronto continuamente con la mia distanza dal guard rail. Le note di Lo Zoo 105 “Minchia Paura …. Minchia Panico” rimbombano nella mia mente, ma la mano destra non ha nessuna intenzione di mollare l’acceleratore. La moto percepisce la mia indecisione e mi risponde con brevi oscillazioni, penso che questa moto ha un’anima, penso che la amo più di ogni altra cosa, sento il mondo precipitare e non capisco più nulla. Esisto soltanto io e la moto, vedo il guard rail, sento i battiti del mio cuore, la curva, il mio respiro dentro il casco ed una sensazione accecante s’impadronisce di me. Quando tutto finisce mi ritrovo solo al centro del rettilineo, con la moto lanciata alla massima velocità, e mentre plana sull’asfalto mi trasporta in una nuova dimensione, in un mondo che apparentemente sembra tutto mio.
P.S. Diciamolo che “si tratta di un sogno”, altrimenti il maresciallo della stradale mi ritira la patente … ed a tutti, vorrei CONSIGLIARE DI USARE LA MASSIMA PRUDENZA NELLE STRADE, demandando sogni e decolli esclusivamente in piste omologate …. Rispettiamo i limiti di velocità e quando siamo in moto continuiamo a volerci bene ed a rispettare il nostro prossimo….. BY

sabato 17 luglio 2010

La Conciliazione Obbligatoria

Il Governo, con il Decreto Legislativo n° 28 del 04 marzo 2010 (attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) ha disciplinato la mediazione delle controversie prevedendo, fra le altre cose, la delega sulla conciliazione, un filtro obbligatorio per alleggerire il carico dei Tribunali civili su di cui ad oggi pesano moltissime cause.
Dalle liti di condominio all’eredità, dal 20/03/2011 data di entrata in vigore del provvedimento, sarà obbligatorio tentare di trovare una mediazione che nelle intenzioni del Governo serve a frenare al ricorso del Tribunale.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire un tentativo di conciliazione prima di poter adire un giudice.
LA CONCILIAZIONE (MEDIATION) è una procedura in cui un terzo professionista neutrale, imparziale e specificamente preparato, assiste le parti in lite aiutandole a trovare una soluzione negoziata che sia soddisfacente per entrambe.
I vantaggi della conciliazione sono evidenti e tangibili, in quanto consente la risoluzione della vertenza per via negoziale, garantisce l'estrema riservatezza verso i terzi, contiene al massimo i costi sia in termini economici che di tempo, ma soprattutto aiuta le parti a mantenere i loro rapporti per il futuro.
Questo tentativo (o meglio “mediazione”) si promuove con domanda ad un organismo di mediazione pubblico o privato a scelta della parte fra quelli iscritti in un apposito registro c/o il Ministero della Giustizia e segue un procedimento molto snello e informale.
Dal tentativo di Conciliazione:
- se le parti trovano un accordo e “conciliano”, sarà redatto un apposito verbale che dovrà essere omologato dal tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale sarà titolo per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
- e le parti non trovano un accordo, il conciliatore redige dunque un verbale nel quale da' atto del mancato accordo e formula una propria proposta di conciliazione.
Il contenuto di questa proposta giocherà un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario poiché se la sentenza del giudice corrisponderà interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del conciliatore sarà condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.
Il tempo massimo della conciliazione è fissato in 4 mesi, trascorso il quale il processo può iniziare.
Il procedimento conciliativo, non è soggetto ad alcuna formalità, ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.
L’obiettivo del conciliatore è quello di raggiungere un accordo amichevole di definizione della controversia tra le parti: la speranza è che il vantaggio di trovare una soluzione, o comunque un compromesso accettabile in tempi così rapidi trasformi quello che sembra una scommessa in un’operazione di successo.
Per arrivare a questo, il governo ha previsto un largo uso di incentivi, prevedendo agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 51.000 euro, e le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.
A far data dal 20/03/2011 tante cause si dovranno chiudere o con una stretta di mano o con un arrivederci in tribunale ed avrà un ruolo sempre più importante il Conciliatore, una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale, in grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negoziazione e di facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale.


mercoledì 14 luglio 2010

Madiatori - Conciliatori Professionisti

Non perdere questa occasione: diventa
“Mediatore e/o Conciliatore Professionale

Il corso risponde ai parametri dettati dal D.M. 180/2010ed è finalizzato alla formazione di Media/Conciliatori professionisti, tramite l’insegnamento teorico – pratico delle varie fasi della conciliazione stragiudiziale delle controversie e della gestione dei conflitti. La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall’azione in giudizio. Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.
Il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare alla conciliazione stragiudiziale, in caso di lite civile o commerciale, è in costante crescita: lo strumento processuale mostra in maniera sempre più marcata i propri limiti funzionali e strutturali. Con il cambiamento normativo, avrà un ruolo sempre più importante il Conciliatore.
Per poter svolgere questa funzione, è richiesta una formazione specifica, a integrazione della propria preparazione professionale.
Sbocchi professionali;
• Conciliatore presso gli Enti di Conciliazione al Ministero della Giustizia
• Conciliatore presso le Camere di Commercio
• Conciliatore presso Associazioni di categoria e Sindacati
• Inserimento presso Camere di Conciliazione in ambito Bancario o presso studi professionali
• Inserimento nel settore delle Telecomunicazioni o all’interno di holding e multinazionali.
Non perdere tempo approfittane!
Durante le tue vacanze investi su te stesso!
Strutturazione del corso - 52 ore full immersion;
da tenersi a Mazara del Vallo - PROSSIMAMENTE

A chi è rivolto il corso il corso;
A tutti i laureati (anche con laurea triennale) nonché notai, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro iscritti all’albo. Il corso potrà essere seguito da un numero massimo di 30 partecipanti, come previsto dall’Articolo 1 del D.M. 24 luglio 2006.
I corso offerto ad un prezzo allettante che comprende il materiale didattico e la possibilità di essere accreditati al Ministero di Giustizia.
Al termine del corso verrà rilasciato materiale didattico in formato cartaceo o su supporto magnetico. In seguito alla valutazione finale ed al buon esito della stessa, verrà rilasciato Attestato finale, che consentirà ai partecipanti di assumere la qualifica di "Conciliatori Professionisti"
Per avere informazioni più dettagliate
non esitate a contattarci - Cell. 328 3730688 - 329 3759778
NOTE
1. I programmi su esposti sono suscettibili di modifiche qualora se ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità; le modifiche apportate non potranno essere mai sostanziali, ma dovranno consistere in semplici adeguamenti logistico – operativi
2. I Docenti potranno essere sostituiti o integrati; dovranno, comunque, rispondere sempre alle caratteristiche per cui il corso è stato istituito ed essere in possesso delle necessarie competenze professionali atte a garantire l’ottimale esercizio della docenza.
3. Il corso si terrà qualora si raggiunga un numero minimo di 20 partecipanti;
PROGRAMMA - Corso per Media - Conciliatori professionisti
Il percorso formativo, ai sensi del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e del Decreto Dirigenziale del 24 luglio 2006 del Ministero della Giustizia, si articola in complessive 52 ore ed in 6 moduli . Il corso è rivolto ad Avvocati, dottori Commercialisti, Notai e Laureati anche con diploma triennale, nonchè per tutti gli iscritti in albi professionali.
Il Corso sarà tenuto da docenti universitari abilitati presso il Ministero della Giustizia.

LEZIONI – INCONTRI
I modulo: la crisi del sistema Giudiziario ed i rimedi proposti dal legislatore. Le tendenze della politica legislativa in Italia. Definizioni terminologiche e differenze : ADR, Conciliazione, Transazione, Arbitrato, Negoziazione, Mediazione. I precedenti della conciliazione nella legislazione Italiana.
II modulo: la nascita e la diffusione, nei paesi anglosassoni, delle ADR, come strumenti di risoluzione alternativi alla giurisdizione. La natura ed i tipi di ADR e la loro efficacia. Le esperienze internazionali ed i principi comunitari in materia di ADR. La direttiva Europea e la legge delega sulla mediazione; l’esperienza italiana pregressa.
III modulo: La normativa del d.lgs. n.28/2010: definizioni; i diritti disponibili; le materie obbligatorie e facoltative; la mediazione amministrata; la mediazione delegata; l’amministrazione obbligatoria; la mediazione pattizia. I benefici fiscali della conciliazione. I compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione. La procedura di conciliazione e rapporti con la tutela contenziosa; le fasi della procedura di conciliazione e la conservazione dell’imparzialità ed autorevolezza percepita. Esercitazione pratica in aula su di un tema proposto dal docente.
IV modulo: La tutela dei diritti disponibili in materia societaria e le relative controversie del rito societario. La preparazione del media-conciliatore nella fase preliminare e nello studio della documentazione e del caso proposto. La fiducia che gli antagonisti devono avere nel conciliatore. La fase esplorativa e l’atteggiamento comunicativo del mediatore. L’ascolto attivo e gli spunti da cogliere sin dal primo incontro. Il rapporto con i legali di fiducia delle parti. Simulazione in aula della fase congiunta, della fase riservata e di quella finale. Esercitazione pratica di ciascuna delle fase di mediazione .
V modulo: Le tecniche di conciliazione. Le tecniche di comunicazione e la comprensione della comunicazione non verbale, gestuale e del corpo. Il silenzio e l’ascolto attivo. La gestione delle emozioni forti. Il saper domandare e le varie tecniche. Le tecniche di conduzione dell’accordo conciliativo. L’uso delle informazioni raccolte nella fase riservata. Feedback come strumento di crescita attiva delle parti. L’uso della creatività e della verifica auto valutativa delle proposte e degli accordi.
VI modulo: Redazione verbale di conciliazione. Redazione dei vari tipi di verbali e di accordo conciliativo ed esame delle problematiche in relazione all’accordo ed al verbale. Simulazione in aula. Test finale di valutazione, a risposta multipla, sugli aspetti normativi e sulle tecniche di Conciliazione.

giovedì 1 luglio 2010

Sportelli Multifunzionali fino al 31 luglio

COMUNICATO STAMPA
UGL SICILIA: SPORTELLI MULTIFUNZIONALI, PROROGATO SERVIZIO PUBBLICO AL 31 LUGLIO
TRA LUCI ED OMBRE

Garantito fino al 31 luglio 2010 il servizi pubblico erogato dai 252 Sportelli Multifunzionali operanti nel territorio siciliano. E’ la risultante dell’approvazione in Aula, il 30 giugno u.s., del disegno di legge nn.434-385-382/bis-stralcio/A con 43 voti favorevoli su 43 votanti su 44 presenti.
Nella sostanza si tratta della proroga di 30 giorni dell’art.51, comma 7 della legge regionale n.11 del 12/05/2010 - dichiara Giuseppe Messina – Responsabile regionale Dipartimento politiche economiche e del lavoro- con il quale era stato autorizzato, fino al 30/06/2010 l’utilizzazione dei soggetti operanti negli Sportelli Multifunzionali ex art.1, comma 4, della legge regionale n.13 del 29/12/2009. Apprezziamo lo sforzo del governo prima e del parlamento dopo nel prorogare con apposita leggina l’attività degli Sportelli Multifunzionali che garantiranno la copertura della retribuzione pregressa di giugno e lo stipendio di luglio a circa 1800 operatori. Quello che non ci convince affatto è cosa accadrà dal 1° agosto 2010, allorquando scadrà anche la proroga di due mesi, prosegue Messina e l’ARS sospenderà i lavori parlamentari per la chiusura estiva prevista dal 6 agosto p.v.. E poi non sarebbe stato più saggio trovare la copertura per altri 2 mesi (30/09/2010) come aveva promesso l’Assessore regionale al lavoro Leanza? O non sarebbe stato meglio garantire il servizio pubblico fino al completamento dell’anno solare (31/12/2010), come chiesto più volte da UGL Sicilia anche attraverso proposte e documenti consegnati sia al Presidente Lombardo che all’Assessore Leaza? E poi ha senso spostare su fondi europei la platea degli operatori degli Sportelli Multifunzionali senza alcuna garanzia sul mantenimento dei livelli occupazionali allorquando sarà ultimato il periodo di copertura triennale? Non si comprendono le vere ragioni di – sottolinea Messina – dichiarazioni rese durante il dibattito in aula che dipingono il comparto dei Servizi formativo, che eroga servizi di pubblica utilità, come macchiato da clientelismo quando dalla voce di altri parlamentari si inneggia alla difesa degli Avvisi 1 e 2 che introducono, nella sostanza, altri 10 nuovi Enti nella gestione delle attività erogate dagli S.M. Se dovesse risultare a verità, come dichiarato da un parlamentare ieri sera in Aula, che: “il provvedimento è già all’esame della Corte dei Conti che entro i primi di luglio dovrà esprimersi e a quanto pare credo che il provvedimento sia apprezzato favorevolmente dalla Corte dei Conti, per cui non si incederà più sui fondi regionali, ma si inciderà solo ed esclusivamente sui fondi comunitari” per Ugl Sicilia servirà necessariamente un accordo Regione Siciliana e Parti sociali (OO.SS. e Associazioni Enti Gestori) attraverso il quale al personale utilmente allocato negli Avvisi 1 e 2 si conceda una “aspettativa” per il periodo di tre anni, al compimento del quale gli operator interessati (personale a tempo indeterminato) possano rientrare negli enti gestori di appartenenza, come già avvenuto per il personale a suo tempo impegnato nel Progetto Coorap attraverso un preciso accordo sottoscritto il 17/06/2010 tra le parti sociali e la Regione.
Del resto, il Parlamento ha autorizzato, negli anni scorsi, con fondi prelevati dal bilancio della regione, l’attività degli Sportelli Multifunzionali, in attesa di una riforma del mercato del lavoro che tarda ad arrivare inspiegabilmente. E’ pur vero – continua Giovanni Condorelli, Segretario Generale di Ugl Sicilia- che non ci convince né l’iter parlamentare né la discussione in aula che è stata accesissima con diversi parlamentari della maggioranza che appoggia il governo regionale che si sono apertamente dichiarati ostili alla garanzia dei livelli occupazionali di 1800 onesti lavoratori, seppur abbiano poi votato il testo finale. E’ una vera farsa quella che si è perpetrata ieri sera tra gli scranni di Sala D’Ercole – prosegue il Segretario Generale – la sensazione che si è colta è stata quella di un film già visto, datato nel tempo, dove alcuni protagonisti si perdono nella scialba dialettica. Dal 2008 si discute di riforma del sistema della formazione professionale e del mercato del lavoro ma sistematicamente si riavvolge un film dalla stessa trama, chiacchiere e chiacchiere. E’ ora di gridare basta con questo gioco allo sfascio. Lo scivolone registratosi in occasione dell’approvazione del ddl nn.434-385-382/bis-stralcio/A sulla proroga degli Sportelli Multifunzionali - conclude Condorelli - è un segnale inequivocabile di una sofferenza dichiarata di parte della politica siciliana che, confusa, stenta a dare incisività al ruolo istituzionale per la quale è stata eletta.
Palermo, 01 luglio 2010

lunedì 21 giugno 2010

Progressioni verticali - L’ANCI si esprime sul decreto Brunetta.

Interviene l’ANCI con il documento datato 4 febbraio “linee guida per l'applicazione del dlgs 150/2009” nel quale afferma che le progressioni verticali, negli enti territoriali, sono possibili con le vecchie regole fino a quando gli Enti non avranno adeguato i propri regolamenti interni alla novella normativa e, comunque, fino al termine ultimo del 31/12/2010.
Il tema è particolarmente sentito nella P.A. e spesso i burocrati, poco elastici lo interpretano in maniera molto restrittiva. Nel documento de quo si afferma che tra le disposizioni vigenti che risultano ancora applicabili rientra la programmazione triennale delle assunzioni (nella quale occorre aver previsto le progressioni verticali nel 2010). Inoltre, ci tengo a puntualizzare che, non risulta abrogato espressamente l’art.91, 3 comma del D.Lgs. 267/2000 che, per particolari figure professionali, prevede ancora concorsi interni.
“Per i Comuni la riforma Brunetta è una opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per questo l’ANCI si è subito organizzata per affrontarla e non subirla come calata dall’alto, ma accompagnando i Comuni ad un percorso condiviso.”. Lo ha detto il Segretario generale ANCI, Angelo Rughetti, nel suo intervento introduttivo al convegno ‘Lavoro pubblico e riforma - La rilevazione delle performances dei Comuni’, in corso di svolgimento a Roma.
Il segretario generale ANCI ha ricordato come, il giorno dopo l’entrata in vigore del dlgs Brunetta, ANCI e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione hanno firmato uno specifico protocollo di intesa, da cui poi è scaturito il progetto Performance e Merito che intende proprio favorire l’applicazione della riforma ‘Brunetta’ nei Comuni.
La pubblica amministrazione non è un comparto omogeneo “fatto tutto di fannulloni o di personale inadeguato, come alcuni media si sforzano di dipingere”. Si tratta, invece, di un mondo abbastanza variegato che va studiato con attenzione, facendo i dovuti distinguo.
Di seguito riporto parte di un articolo pubblicato su ITALIA OGGI del 03/04/2010
Secondo l'Anci, le progressioni verticali negli enti territoriali, esse sono ancora possibili nel 2010 per due ragioni:
In primo luogo, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento di ciascun ente alla riforma, comunque considerato obbligatorio, si applicano, fino al 31 dicembre le «disposizioni vigenti» alla data di entrata in vigore del decreto. Tra tali disposizioni, secondo l'Anci, rientra la programmazione triennale delle assunzioni, per la parte che abbia previsto progressioni verticali nel 2010.
In secondo luogo, nota l'associazione, non risulta abrogato espressamente l'articolo 91, comma 3, del dlgs. 267/2000, che disciplina i concorsi interni.
In senso contrario, si deve osservare che il programma delle assunzioni è un atto amministrativo: esso deve, dunque, rispettare il principio di legalità e subordinazione alla legge.
La quale ha sostituito alle progressioni verticali il concorso pubblico con riserva. Dunque, la programmazione che abbia previsto nel 2010 concorsi interni è da considerare necessariamente abolita. In secondo luogo, l'articolo 91, comma 3, è evidentemente implicitamente abrogato dall'eliminazione dei concorsi interni. Per altro, esso comunque non è più dal 2001 norma vigente: esso venne, infatti, disapplicato dall'articolo 9 del Ccnl 5 ottobre 2001. Vediamo gli ulteriori punti del decalogo proposto dall'associazione.
Trasparenza. L'Anci evidenzia che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del dlgs 150/2009 risulta immediatamente obbligatoria. Infatti, la trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni, non derogabile. Oggetto della valutazione. La valutazione dei dipendenti sia di qualifica dirigenziale, sia privi di tale qualifica, ricorda l'Anci, è già da tempo prevista nel sistema locale, anche in via di prassi.
Vi sono alcuni elementi di novità degli oggetti da valutare: per dirigenti e posizioni organizzative sono da definire obiettivi individuali, che concorrono al risultato; per il personale delle qualifiche sono necessari obiettivi individuali o anche di gruppo. Uno specifico elemento da considerare per la dirigenza (trasponibile anche ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali ove manchi la dirigenza) è la capacità di diversificare le valutazioni. Ambiti della valutazione. L'Anci ritiene applicabile anche agli enti locali la previsione secondo la quale la valutazione ha a riferimento non solo la prestazione lavorativa individuale, ma anche le strutture amministrative di vertice (come autonomamente definite da ciascun ente) e l'amministrazione nel suo complesso.
Per gli enti di piccole dimensioni, le linee guida ammettono che talvolta la valutazione individuale possa coincidere, di fatto, anche con la valutazione della struttura di vertice, se essa coincida con un singolo dipendente. La valutazione dell'ente nel suo complesso, secondo l'Anci, sarà possibile solo una volta operativi i protocolli di intesa per estendere anche agli enti locali i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 13. Soggetti valutatori. Le linee guida affermano che gli articoli 13 e 14 nella sostanza non risultano operanti per comuni e province. In quanto alla commissione di cui all'articolo 13, si è detto prima che occorreranno i protocolli di intesa tra associazioni degli enti locali e stato. Per quanto concerne l'articolo 14, esso disciplina gli organismi indipendenti di valutazione, ma tale norma vale solo per le amministrazioni statali, incidendo sulla disciplina del dlgs 286/1999, norma che non trova applicazione nell'ordinamento locale. Pertanto, presso comuni e province potranno continuare a svolgere la funzione di valutazione i nuclei. Strumenti di programmazione.
L'Anci conferma la inapplicabilità dell'articolo 10 del dlgs 150/2009, in tema di piano della performance e relazione sulla performance: relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e referto sulla gestione, infatti, sono documenti programmatici, da sempre presenti nell'ordinamento locale, che svolgono le medesime funzioni.
Dirigenza.
Gli enti sono obbligati ad adeguare al più presto l'ordinamento alla riforma, in particolare per assicurare il procedimento di evidenza pubblica richiesto per il conferimento e la revoca degli incarichi. L'Anci ricorda come non sia possibile considerare gli incarichi dirigenziali connessi ad un rapporto di fiducia con gli organi di governo.
Le linee guida ritengono applicabile ancora, nonostante la riforma, l'articolo 110 del dlgs 267/200, con argomentazioni tuttavia non del tutto persuasive. Solo per gli enti con dirigenza varranno le modifiche alla procedura per le sanzioni disciplinari.
Fonte: ITALIA OGGI

Pena di morte - Omicidio legalizzato

Ronnie Lee Gardner: ha deciso di morire fucilato nel carcere di Salt Lake City (Utah)
Una modalità d’altri tempi e che Ronnie aveva scelto il 23 aprile scorso: il 17/06/2010 il governatore dello Utah “Gary Herbert” ha respinto l’ultima richiesta di clemenza presentata dai suoi avvocati «Il caso di Gardner è stato esaminato da numerosi tribunali in modo completo ed equo», con questa motivazione.
Pochi giorni prima un’altra istanza era stata respinta dal Board of Pardons and Parole (comitato che esamina le richieste di grazia) dello Utah. Lo Utah ha abolito le esecuzioni per fucilazione nel 2004 ma coloro che erano già stati condannati in quella data hanno conservato il diritto di scegliere come andare al creatore, se con l’iniezione letale o con un plotone d’esecuzione.
La fucilazione, ormai rarissima, segue un preciso rituale. Il condannato viene legato a una sedia. Cinque volontari, rappresentanti delle forze dell’ordine, si sistemano a otto metri da lui armati di fucili Winchester caricati con una cartuccia calibro 30: solo uno ha l’arma caricata a salve. Un obiettivo in tessuto bianco viene appuntato all’altezza del cuore del detenuto, la testa viene coperta con un cappuccio e i boia fanno fuoco, senza sapere chi tra loro causerà la sua morte.
Ronnie Lee Gardner era stato condannato a morte nel 1985 per duplice omicidio. Pochi mesi prima aveva ucciso, durante un litigio, il barista Melvyn Otterstrom. Poi, al processo, tentando di scappare dal tribunale ha colpito a morte uno dei giudici, Michael Burdell. La famiglia di questi, contraria alla pena di morte, aveva appoggiato la richiesta di clemenza presentata dai legali (e respinta dalla Corte Suprema), ma la famiglia del barista si è opposta.
Negli USA era da 14 anni che non veniva eseguita una condanna mediante fucilazione, e dal 1976, anno in cui è tornata in vigore la pena di morte sono 1.216 di cui: 1.042 per iniezione letale, 157 con la sedia elettrica, 11 con camera a gas, 3 per impiccagione, 3 per fucilazione.

La pena di morte è l'attuazione del principio etico-giuridico in base al quale lo Stato può decidere legittimamente di togliere la vita ad una persona.

Il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana il 30 novembre 1786 con l'emanazione del nuovo codice penale toscano (Riforma criminale toscana o Leopoldina) firmato dal granduca Pietro Leopoldo (divenuto poi Leopoldo II del Sacro Romano Impero), influenzato dalle idee di pensatori come Cesare Beccaria; tale giornata è festa regionale in Toscana.
In Italia, gli stati preunitari prevedevano la pena di morte, che nel 1889 fu tuttavia abolita dall'ordinamento del Regno d'Italia con il codice Zanardelli. Reintrodotta dal fascismo per i più gravi delitti politici nel 1926, e per quelli comuni nel 1930, fu definitivamente sostituita con un decreto legislativo dell'agosto 1944, dopo la caduta del fascismo, dall'ergastolo. La Costituzione italiana, ribadendone all'articolo 27 il divieto e riaffermando il principio secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ha lasciato in vigore la pena di morte solo per i casi previsti dalle leggi militari di guerra; anche questi casi sono però definitivamente caduti nel 1994.
Nel 2007 è stata completamente espunta dalla Costituzione anche con riferimento alle leggi militari di guerra.
Oggi nella nostra Italia tutto è ammesso ….. si pensi che Spatuzza u tignusu, pluriomicida, pluristragista che scioglie i bambini nell'acido, che mangia panini mentre agita l'acido che scioglie, sol perché è un pentito viene osannato sulle piazze…. E forse riuscirà, raccontando minchiate e fantasiose puttanate, a salvarsi il culo dal dal 41 bis e dagli ergastoli che gli sono stati inflitti.
Gli americani degli USA definiscono il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis (praticato esclusivamente in Italia) peggiore della pena di morte. Così lo considera il giudice Sitgraves "la coercizione" del carcere duro imposto ai detenuti per mafia "non è da considerarsi collegata a nessuna sanzione legalmente imposta o punizione e quindi costituisce una tortura".
Con queste motivazioni viene motivata la mancata estradizione di Rosario Gambino perchè secondo il giudice "sarebbe arrestato e rinchiuso in un carcere disegnato per obbligare fisicamente e psicologicamente i criminali come lui a rivelare informazioni sulla Mafia".
Per Maggiori approfondimenti: http://vistidalontano.blogosfere.it/2007/10/usa-si-a-pena-di-morte-e-guantanamo-no-al-41bis.html
Nel dicembre 1995, Raffaele Cutolo venne assoggettato al 41 bis, e così commentò: "Le condizioni in cui è costretto a vivere un uomo sottoposto al regime del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, sono indegne per un paese civile; meglio la pena di morte che una vita dove è proibito fare e ricevere telefonate, parlare con altre persone se non con un familiare una volta al mese per un’ora, cucinarsi e svolgere qualsiasi attività ricreativa, culturale o sportiva".
Il diritto romano prevedeva la pena di morte, ma per i cittadini romani concedeva una speciale garanzia: una condanna a morte emanata in base all'imperium del magistrato, non poteva essere eseguita senza concedere al condannato la facoltà di fare appello ai comizi centuriati tramite l'istituto della provocatio ad populum. Cicerone che, da console, in occasione della Congiura di Catilina aveva fatto eseguire condanne a morte senza concedere la provocatio ad populum, fu condannato all'esilio a seguito della Lex Clodia.
Nella Bibbia sono elencate situazioni in cui nelle leggi, che Dio dà a Mosè per esporle al popolo ebraico, si stabilisce la pena capitale come punizione per determinate colpe: ad esempio, nell'Antico Testamento è scritto: « Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. » (Esodo 21,12)
Nell'Antico Testamento (Genesi, 2,12-15), esistono alcuni passi in cui Dio condanna la vendetta umana, minacciando punizioni peggiori («sette volte» e «settanta volte sette») per chi avesse ucciso Caino e Lamech.
Pensatori cristiani come Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino sostengono la liceità della pena di morte sulla base del concetto della conservazione del bene comune. L'argomentazione di Tommaso d'Aquino è la seguente: « Come è lecito, anzi doveroso, estirpare un membro malato per salvare tutto il corpo, così quando una persona è divenuta un pericolo per la comunità o è causa di corruzione degli altri, essa viene eliminata per garantire la salvezza della comunità » (Summa theologiae II-II, q. 29, artt. 37-42.)
Il Catechismo della Chiesa Cattolica (1997) parla della pena di morte all'interno della trattazione sul quinto comandamento, "Non uccidere"
La pena di morte non ha alcun tipo di influenza sul tasso di criminalità, infatti i dati statistici ci insegnano che nei paesi dove è applicata, la criminalità non è diminuita, anzi in alcuni casi è addirittura aumentata.
A mio avviso la pena di morte è una pena inutile, una pena che oltre ad andare contro il diritto fondamentale della nostra esistenza, il diritto alla vita, lede una serie di disposizioni normative di carattere internazionale approvate anche dai paesi che sistematicamente applicano la pena capitale come pena "ordinaria".
Facendo una attenta analisi, infatti, la pena di morte e lesiva dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948 non è un trattato internazionale ma, come si esprime nel suo preambolo, è un ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni, pertanto si afferma che non sia produttiva di norme giuridicamente obbligatorie; essa ha comunque una notevole importanza perché viene richiamata nel Preambolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed anche nel Patto internazionale dei diritti civili e politici. Da ciò è chiara l'anti-giuridicità della pena di morte.
Ronnie Lee Gardner, sicuramente era un assassino, ma in questo modo i “maestri di giustizia” si sono posti sul suo stesso piano. Anche loro sono diventati assassini, e lo giustificano con “giustizia è fatta” o frasi simili. Bisognerebbe dare a tutti un’altra possibilità perché la pena deve far riflettere, lo scorrere inesorabile del tempo a vuoto fa più male perché non c’è alternativa che arrendersi a questo tempo, tempo che può far riflettere. Un pena duratura è più efficace perché si protrae nel tempo, mentre la morte finisce e dopo i problemi legati alla vita si dissolvono.
Il sangue chiama a se altro sangue in tutte e due le direzioni.
Raramente nelle aule dei Tribunali umani la Vera Giustizia viene applicata e coloro che la richiedono devono saper aspettare con pazienza che la Vita renda loro Giustizia.
Questo è l’atteggiamento che il Vero Uomo DEVE avere nei rapporti umani e sociali.
Uccidere è sempre sbagliato, anche quando a uccidere è lo Stato.
PAESI IN CUI LA PENA DI MORTE È ATTUALMENTE IN VIGORE
(fonte Amnesty International)

AFGHANISTAN
ALGERIA
ANTIGUA E BARBUDA
ARABIA SAUDITA
ARMENIA
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELIZE
BENIN
BIELORUSSIA
BIRMANIA
BOTSWANA
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
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COREA DEL NORD
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EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
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TOTALE: 91 Paesi e territori