sabato 19 novembre 2011

Madiazione Civile e Commerciale A Locri



A Locri, il 9 ottobre scorso, in via Cosmano n. 103 è stata inaugurata la A.D.R. Camera Caritatis, Camera Internazionale di Conciliazione ed Arbitrato. All’evento erano presenti: il Dott. Giuseppe Gabriele Presidente di A.D.R. Camera Caritatis, la Dott.ssa Luisa Bondì coordinatrice dell’organismo, la Dott.ssa Marzia Giacalone docente esperta in materia di Mediazione, il dott. Giuseppe Staltari responsabile della sede di Locri, nonché le principali autorità civili, militari e religiose esistenti nel nostro territorio. L’apertura dell’Organismo è legata al recente cambiamento normativo che, a partire dal 20 marzo 2011, rende obbligatoria la Mediazione come condizione di procedibilità nei casi di controversie relative a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, contratti assicurativi bancari e finanziari, risarcimento dal danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, ossia offre la possibilità di risolvere le controversie sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile, commerciale e societaria, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, ha lo scopo di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un conciliatore terzo e neutrale, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.
Nel corso dell’inaugurazione l’Assessore Comunale Dott. Francesco Galasso in rappresentanza anche del Sindaco On. Giuseppe Lombardo che per impegni istituzionali era fuori città ( visita del Pontefice in Calabria; ma che si era recato personalmente nelle ore precedenti a portare i propri auguri per l’iniziativa promossa sul proprio territorio), ha consegnato gli Attestati di Mediatore Civile e Commerciale, rilasciati a conclusione del primo percorso formativo tenutosi a Locri, presso Palazzo Nieddu del Rio nei giorni 26, 27 settembre e 6,7,8 ottobre scorsi. L’ A.D.R. Camera Caritatis, infatti, oltre ad essere Organismo deputato a gestire procedure di Mediazione, è anche Ente di Formazione accreditato del Ministero della Giustizia. “La figura professionale del Mediatore apre concrete prospettive sul territorio della Locride, come hanno ben compreso i primi corsisti- sostiene il Dott. Staltari- che, con assiduità, impegno costante ed attiva partecipazione hanno seguito le magistrali lezioni della Dott.ssa Giacalone, giungendo così ad una positiva valutazione finale.” Il Dott. Staltari ed i responsabili dell’ A.D.R. Camera Caritatis, entusiasti del successo riportato dal corso riproporranno nuovi corsi di formazione a Locri accessibili, come previsto dalla normativa, a laureati di qualsiasi indirizzo ( anche con Laurea triennale) o iscritti ad ordini professionali.
La Dott.ssa Luisa Bondì ha più volte sottolineato l’importanza dell’informazione del cittadino sul nuovo Istituto della Mediazione. Finalità della Mediazione è,infatti, quella di soddisfare i bisogni delle parti contendenti e di unire le posizioni in conflitto, traghettando le stesse parti verso la risoluzione della loro controversia. La Mediazione, inoltre, rispetto al giudizio ordinario, significa: durata inferiore e certa, costo inferiore e certo, sgravi fiscali (esenzione imposta di bollo), esenzione dell’imposta di registro, credito di imposta.

lunedì 1 agosto 2011

Nuovo Dm sulla mediazione



Il decreto del ministero della Giustizia, un correttivo del Dm 180/2010, già vistato dalla Corte dei conti, ma ancora alla firma del ministro, pone una stretta sulla qualità dei mediatori e sui costi della procedura, ed a giorni dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, in attesa che la Consulta si esprima in merito alla questione di legittimità del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità, ha approntato un nuovo testo che apporta alcune modifiche al precedente decreto 180/2010, nel quale professionalità dei mediatori e tariffe sono stati i temi sui quali è stata data maggiore attenzione.
Stop dunque alla trasversalità dei mediatori, per prevenire il rischio di trovarsi di fronte a persone poco competenti. Gli organismi di mediazione dovranno indicare nei propri regolamenti dei criteri per l’assegnazione delle controversie che siano rispettosi della competenza professionale del mediatore designato, tenendo conto della laurea conseguita. Si incrementa poi l’aggiornamento formativo biennale, e cresce il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione per garantirne l’effettività.

Tra le novità:
1) Abolizione della maggiorazione di un quinto
precedentemente applicabile per le mediazioni che si concludevano con la proposta del mediatore, ancorché in presenza della sola parte istante, mentre dovrebbe salire da un quinto ad un quarto quella prevista in caso di successo della mediazione stessa.
2) Nelle Materie condizioni di procedibilità art. 5 del decreto 28/2010, scende da un terzo alla metà il corrispettivo delle indennità da corrispondere all’organismo per quei casi con valore stimato superiore ai 250.000 euro,
rimanendo invece invariata la riduzione di un terzo per quelli di valore inferiore.
3)
Su indennità e diritti, riguarda l’ attuazione della proposta di pagamento del solo diritto fisso di 40 euro per il primo scaglione – innalzato a 50 euro per gli altri scaglioni – nel caso in cui le parti invitate a partecipare alla mediazione disertino la prevista riunione. In tale ipotesi pertanto agli organismi verrebbe corrisposto il solo diritto fisso di segreteria e non più, come invece avviene fino ad oggi, il pagamento della prevista indennità ridotta di un terzo. Ma a tal proposito non spetterebbe più al mediatore la redazione del verbale negativo, bensì alla segreteria dell’organismo.
4) Per quanto concerne la qualità dei mediatori - le principali novità riguarderanno il previsto aggiornamento professionale che, oltre alle già previste 18 ore biennali di formazione specifica, necessarie per mantenere la qualifica di mediatore, necessiterà anche di un tirocinio assistito in almeno venti casi di mediazione, la cui partecipazione sarà garantita gratuitamente dagli organismi, che ne disciplineranno le modalità di erogazione nei rispettivi regolamenti.
5) Gli organismi di mediazione dovranno indicare nei propri regolamenti dei criteri per l’assegnazione delle controversie che siano rispettosi della competenza professionale del mediatore designato, tenendo conto della laurea conseguita e, quindi, delle specifiche competenze professionali. Si tratterebbe in sostanza di porre una barriera alla (temuta?) trasversalità dei mediatori, per prevenire il presunto rischio di trovarsi di fronte a persone poco competenti.
Il DM non fa nessuno accenno all’accordo sulla soglia dei 5mila euro entro cui contenere l’obbligatorietà della mediazione. Ed è anche probabile che la previsione dell’assistenza dell’avvocato, per non essere incostituzionale, divenendo un ostacolo all’accesso alla giustizia, debba passare per una rimodulazione delle tariffe.
La Ue a lavoro sull’Adr
Sulla situazione complessiva della giustizia civile arriva anche l’allarme dell’Unione europea che sta lavorando su diverse direttrici. A Bruxelles piace la conciliazione paritetica, proprio quella portata avanti dalla associazione dei consumatori, che si basa sulla stesura di protocolli con le imprese. Entro il 2012, poi, dovrebbe esserci una legislazione quadro europea sull’Adr. Il tema, infatti, rientra in una delle 12 azioni chiave individuate dalla Commissione per rilanciare i mercati interni. Più avanti, invece, è la risoluzione alternativa delle controversie per gli acquisti online, dove è prevista una procedura conciliativa da svolgersi interamente in rete per le transazioni avvenute fra stati diversi. In questo caso, un atto normativo immediatamente applicabile, un regolamento od una decisione, è atteso già in autunno. Aperta anche la procedura di consultazione sulla class action.

domenica 31 luglio 2011

Agevolazioni fiscali nella mediazione (credito d'imposta)



- Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)
- il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)
- Il gratuito patrocinio da ai cittadini di modesta condizione economica la possibilità di nominare un difensore di fiducia a spese dello Stato nel corso di un processo. Nel caso della mediazione la possibilità data è quella che le spese di mediazione non vengano pagate dalla persona non abbiente ma dallo Stato. Il gratuito patrocinio è usufruibile dalla persona che non ha un reddito imponibile superiore a euro 9.723,84, ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010)
- alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, Un credito d'imposta per l'indennità dei mediatori, in caso di successo della mediazione, fino a concorrenza di 500 euro. Mentre è ridotto della metà se il procedimento non va a buon fine. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50 mila euro. Sono le agevolazioni fiscali previste per chi ricorre all'istituto della mediaconciliazione.
- Il Ministero della giustizia comunica l’importo del credito di imposta all’interessato e trasmette all’Agenzia delle entrate le generalità del beneficiario e il relativo importo comunicato a quest’ultimo. Il beneficiario dovrà indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi. Per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo il credito di imposta permette di effettuare una diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini i.r.a.p.
Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi usando il modello 730/2011 ha potuto notare, tra le novità in esso contenute, la sezione VI presente nel quadro G rubricata come credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, riservata a coloro che si sono avvalsi dell'istituto per la risoluzione delle proprie liti civili nel corso del 2010.
Le istruzioni per la compilazione del modello hanno riproposto il contenuto dell'articolo 20 del dlgs n. 28 del 5 marzo 2010 di previsione dell'agevolazione, indicando le modalità di riporto dell’importo a credito nelle specifiche colonne (1 e 2) del rigo G8.
L’art. 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante. Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2010 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio. Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nel Modello Unico un importo eccedente il limite di 500 euro.
A riguardo del credito di imposta, a decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui sopra relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente.
Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo sopra indicato.
Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine sopra indicato, ossia entro il 30 maggio, per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tra le maggiori novità nel modello Unico 2011, relativo al periodo di imposta dell’anno 2010, quindi debutta, l’introduzione nel Quadro RN, rigo 24, colonna 4 alla casella “Mediazioni” del credito di imposta di cui trattasi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure da parte dei contribuenti NON titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. In tal caso va indicato nel quadro CR, rigo CR13.
Rigo CR13Colonna 1 (Credito anno 2010) riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell’anno 2010Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione
I contribuenti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito d’imposta solo in compensazione mediante il modello F24 e, pertanto, non devono compilare il quadro CR. Il credito d’imposta dovrà, tuttavia, essere esposto nell’apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

martedì 10 maggio 2011

Mediazione civile – Risolto il problema della privacy



Mediazione civile – Risolto il problema della privacy

Con un provvedimento e due autorizzazioni il Garante Privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che siano chiamati a gestire le procedure rese obbligatorie dallo scorso marzo per una serie di controversie civili. I tre atti firmati il 21 aprile scorso – di cui due autorizzazioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2011, sono valide fino al 30 giugno 2012 e lanciano una scialuppa di salvataggio al sistema mediazione, che altrimenti avrebbe rischiato di arenarsi di fronte ai vincoli legati al trattamento di informazioni tutelate dalle norme sulla privacy. Il fulcro della questione è l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento). L'authority della riservatezza semplifica adempimenti e procedure degli organismi, mantenendo al contempo alta la guardia sui diritti e le libertà delle parti coinvolte
Il nuovo regolamento “regolamento tipo” predisposto in combutta del ministero della Giustizia si può utilizzare senza aspettare il via libera dell'autorità, per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e anche informazioni di carattere giudiziario. Naturalmente, questi dati possono essere utilizzati solo nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria.
Gli altri due provvedimenti invece permettono al Garante di rilasciare autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili (autorizzazione n. 161) e giudiziari (autorizzazione n. 162), così come previsto dagli articoli 26 e 27 del Codice della privacy. Il primo provvedimento autorizza gli organismi di mediazione privati al trattamento dei dati sensibili. Mentre il secondo dà l'ok in pratica a tutti i soggetti coinvolti – organismi di mediazione, pubblici o privati, enti di formazione e ministero della Giustizia – a trattare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità richiesti dalle norme sulla conciliazione a soci, associati, amministratori e rappresentanti degli enti e organismi e anche ai singoli mediatori.

sabato 7 maggio 2011

La MEDIAZIONE CIVILE - E le sue bugie

La MEDIAZIONE CIVILE
e tutte le bugie raccontate sul suo conto

Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE o, semplicemente, MEDIAZIONE CIVILE. Lo strumento è finalizzato a risolvere una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata.
La mediazione civile può essere facoltativa: riguardo ai diritti disponibili, quindi, si ha sempre la possibilità di avvalersi un mediatore piuttosto che intentare causa in tribunale. E’ invece obbligatoria prima di agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie indicate dalla legge (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; dal 2012 anche per condominio e danni da circolazione di veicoli e natanti). Infine, può essere demandata dal giudice.
Nell’ambito della mediazione civile, la legge definisce espressamente i concetti fondamentali di:
• mediazione (l’attività svolta da un terzo finalizzata a risolvere una controversia);
• mediatore (il soggetto qualificato che svolge la mediazione);
• organismo di mediazione (l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge);
• conciliazione (l’eventuale risultato positivo della mediazione).
Come strumento di risoluzione delle controversie, la mediazione civile è oggettivamente più semplice, più veloce e più economica rispetto a una causa civile. Infatti, visti gli ottimi risultati già ottenuti all’estero, è stata introdotta nel nostro Paese allo scopo di far diminuire il numero di cause civili da far giungere in tribunale e poter smaltire così l’enorme arretrato giudiziario esistente.
Sono in tantissimi a ritenere questo rivoluzionario strumento molto valido e in grado di far raggiungere ottimi risultati. Le uniche persone che sono contrarie alla mediazione civile sono quelle che hanno l’interesse, soprattutto economico, a lasciare la giustizia civile italiana nella grave situazione in cui si trova. Tant’è che esse hanno dato libero sfogo alla fantasia elaborando una serie di falsità e bugie sulle quali è opportuno fare chiarezza.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SI CHIAMI “MEDIA-CONCILIAZIONE”
Il termine “media-conciliazione” è stato inventato da coloro che sono ostili alla riforma per ridicolizzarla e per creare confusione. Infatti, è usato in prevalenza da costoro. Fonti anche molto autorevoli si sono già espresse sull’inesattezza di questo nome e sul fatto che contrasti con le definizioni dettate dalla legge (Guida al Diritto del 7 marzo 2011). Non a caso, il Ministero della Giustizia utilizza soltanto i nomi mediazione civile oppure mediazione civile e commerciale.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ALLUNGHI I TEMPI PER OTTENERE GIUSTIZIA
Per legge, il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 4 mesi. Quindi, un tempo sufficiente per gestire in modo appropriato una questione e per tentare di risolvere definitivamente la controversia, ma di gran lunga inferiore ai 9 anni di durata media di una causa civile in Italia.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE VADA A “PRIVATIZZARE LA GIUSTIZIA”
Il ricorso al tribunale è sempre possibile ma, su alcune materie, soltanto dopo aver fatto un ultimo tentativo per arrivare a una conciliazione: la mediazione civile, appunto, la quale si può svolgere presso organismi di mediazione, sia privati che pubblici, scelti liberamente. Inoltre, il mediatore civile non è un giudice, quindi non stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma aiuta le parti a trovare una soluzione che sia in grado di soddisfare entrambe.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ABBIA UN COSTO DI 9200 EURO
Il compenso del mediatore è proporzionato al valore della lite. E’ pari a 9200 euro soltanto per le controversie di valore superiore a 5 MILIONI di euro (!) Per ogni tipo di controversia, comunque, il costo della mediazione civile non soltanto è sempre certo, ma è di gran lunga inferiore a quanto si spenderebbe intentando una causa civile. Inoltre, la mediazione prevede agevolazioni e ulteriori riduzioni, ed è gratuita per chi non può permettersela.
NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SIA UN COSTO AGGIUNTIVO SENZA GARANZIE
La mediazione civile ha costi e tempi certi prestabiliti dalla legge. Invece, una causa civile ha una durata molto più lunga e sempre incerta (la media nazionale è di 9 anni), e un costo sicuramente maggiore e di ammontare indeterminato. Quanto alle garanzie, intentare causa in tribunale non significa avere la garanzia di vincere o di ottenere giustizia. Tutt’altro. In sede di mediazione civile, invece, è altamente probabile che le parti, interagendo tra di loro e con il mediatore, possano individuare una soluzione che soddisfi tutti in modo veloce ed economico.
Per avere una conferma sui dati qui riportati e per maggiori informazioni riguardanti la mediazione civile, visitare il sito del Ministero della Giustizia [ www.giustizia.it ]

venerdì 6 maggio 2011

Prima settimana ok per la mediazione civile


E si scopre che anche chi non la vuole

l’ha inconsapevolmente aiutata

A una sola settimana dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione civile, cerchiamo di fare un primissimo bilancio con l’aiuto di alcuni professionisti che la svolgono. Nessuna pretesa, le rivoluzioni culturali non avvengono dall’oggi al domani. Ma, si sa, il buongiorno si vede dal mattino e, a quanto pare, la giornata che vede per protagonista la mediazione civile si preannuncia già molto lunga e radiosa.
«Nel corso di questa prima settimana», spiegano Antonella e Luisa, due sorelle avvocato titolari di un avviato studio legale e convinte sostenitrici della mediazione civile e commerciale, «abbiamo fornito numerose e dettagliate informazioni a chi le richiedeva e “preso per mano” quattro tentativi di mediazione; nei prossimi giorni vedremo dove porteranno».
Ci permettiamo di far notare loro che, probabilmente, l’ostacolo più grosso è rappresentato dal fatto che la mediazione civile stravolge anche il modo di concepire una lite. «Personalmente, abbiamo preparato molto accuratamente il varo definitivo del 20 marzo», spiegano le professioniste. «In questi mesi, abbiamo partecipato a diverse iniziative e organizzato anche alcuni convegni nella nostra provincia trovando curiosità, interesse e porte aperte un po’ ovunque».
Continuando l’intervista, però, ci attende una sorpresa: l’importante e inconsapevole aiuto che la riforma avrebbe ricevuto anche da parte di coloro che non la vorrebbero. «In tutta sincerità, dobbiamo ringraziare moltissimo chi in questi mesi ha continuato ad attaccare questo nuovo strumento chiamandolo con nomi differenti da quello ufficiale», commentano compiaciute le due sorelle. «Così, mentre le frange della categoria avverse all’istituto si occupavano di inveire contro quella che chiamavano la “conciliazione obbligatoria” o la “media conciliazione” o tanto altro ancora, noi abbiamo potuto far conoscere la mediazione civile alle persone comuni in tutta tranquillità e senza il pericolo che quello che dicevamo fosse sminuito o svalutato il giorno dopo da qualche giornale».
E così, nonostante i malumori e le iniziative intraprese da chi le remava contro, la mediazione civile è riuscita a giungere praticamente indisturbata al 20 marzo. E ora? «La gente vede molto di buon occhio questo nuovo strumento», rispondono fiduciose le due professioniste. «Anche perché, direttamente o indirettamente, sa bene che una causa civile può portare a uno stillicidio di tempo e denaro per molti anni. E’ quindi pronta per la svolta radicale».
Se una buona giornata può scorgersi dal suo inizio, si diceva, questa prima settimana di vita “ufficiale” della mediazione civile sembra essere già la luminosa alba di una lunga giornata di sole. Si spera naturalmente che quei raggi e quel calore possano raggiungere presto anche la Giustizia italiana, ormai da molti anni costretta ad arrancare nel profondo buio dell’arretrato giudiziario.

Antonio Lanzillotti

giovedì 5 maggio 2011

Amministrative 2011 a Campobello di Mazara


Sono 195 candidati nelle undici liste che sostengono la candidatura dei sette che si contendono la poltrona di “Primo Cittadino”, per le Amministrative del 29 e del 30 maggio, a Campobello di Mazara
1) CANDIDATO SINDACO VINCENZO CUTTONE
POPOLARI E LIBERALI NEL PDL: Accardo Maurizio, Agola Giuseppe, Alfano Marco, Bascio Salvina, Billitteri Tommaso, Buscemi Carlo, Capizzi Francesco, Chiofalo Giuseppina, Conti Ugo Calogero, Di Girolamo Vito, Firreri Antonio, Grimaldi Marcello, Leone Francesca Maggio Enzo, Milazzo Daniela, Montalbano Enzo Puccio Francesco, Spanò Gianvito, Stallone Anna Maria, Stallone Paolo.
CANDIDATO SINDACO GIANVITO GRECO
LISTA CIVICA SEL-UNITI PER CAMBIARE: Accardo Giovanni, Bono Agostino Gaetano (detto Tano Bono), Calandrino Giovanni, Compagno Marcella, Gregorio Giuseppe, Gulotta Giuseppe, Indelicato Rosaria, La Rosa Stefano, Lazzara Sabina, Leone Calogero, Luppino Dino, Mangiaracina Francesco, Moceri Rocco Roberto, Muracchia Graziella Passanante Francesca, Passanante Giovanni Battista, Passanante Giuseppe, Polizzi Salvatore, Rosso Marilù, Pellegrino Salvatore.
CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE STALLONE
LISTA CIVICA GRUPPO SUD-NUOVO SECOLO: Giorgi Salvatore (detto Mario Cucco), Accardo Giovanni, Ancona Antonina Maria Anna, Barbera Giuseppe Salvatore, Barruzza Mariangela, Bellafiore Antonino, Bertuglia Giuseppe, Di Dio Vincenzo, Gentile Giacomo Maurizio Maria, Lipari Carmelo, Lombardo Rossana, Lupo Gaspare Antonio, Marchione Maria, Moceri Giovanni, Sugamiele Giuseppe Salvatore, Di Giovanni Salvatore.
FORZA DEL SUD: Palermo Calogero Giovanni, Accardi Consulto, Baiata Dorotea, Bonomo Michele, Ciaramitaro Cesare, Di Pietra Salvatore, Firreri Salvatore, Greco Gaspare, Luppino Rossella, Maggio Giovanni (detto Burzotta), Orlando Francesco, Pizzolato Antonino (detto Nino), Puccio Giovanni, Randazzo Maria, Russo Mariella, Sapia Vincenza, Savalli Salvatore, Sicurella Paolo, Tumbarello Angelina (detta Tamburello).
CANDIDATO SINDACO DANIELE MANGIARACINA
LISTA SICILIA VERA: Asaro Diana Maria, Barbera Giuseppe, Bascio Stefano, Beltrallo Giovanni Onofrio, Bonafede Salvatore, Bottino Salvatore, Firreri Vito, Gabriele Cosimo, Lo Grasso Gaspare, Mirabile Antonino, Maggio Andrea, Mistretta Riccardo, Moceri Angela, Sciacca Vito, Quarrato Ornella, Riserbato Rosalinda, Rota Sebastiano, Russo Vito, Stallone Maurizio, Leone Marilena.
ALLEANZA PER LA SICILIA: Aula Antonino, Barbera Giovanni, Cusumano Francesco, D’Avaro Gaspare, Diluvio Bartolomeo (detto Lillo), Gioia Daniele, Indelicato Vito, Lazzara Antonino, Lombardo Antonella Loredana, Maggiolino Antonino, Masaracchio Pietro, Montalbano Angelo, Passanante Gaspare Vito, Pellegrino Mariangela, Pizzo Giuseppe, Risalvato Leonarda, Rizzo Rossana, Sciacca Saverio Massimiliano (detto Massimo o Masino), Stallone Rosetta, Rizzo Gaspare.
CANDIDATO SINDACO DINA LA VARVERA
LISTA CIVICA UDC-FLI-PLI: Accardi Giuseppe, Agueci Alberto, Buscaglia Alessandro Bartolomeo, Cudia Sonia, Di Benedetto Clara (detta Clara), Fazzuni Giuseppe (detto Pino), Gullo Giacomo Giuseppe, Indelicato Vincenzo, La Rosa Francesco, La Varvera Silvio, Licata Benedetto, Manzo Gaetano, Moceri Luca, Pantaleo Lina Desireè, Passanante Giuseppe Salvatore, Pisciotta Vito, Puntrello Salvatore, Stallone Antonino, Tamburello Vitalba, Varvaro Pippo.
CANDIDATO SINDACO ALFONSO TUMBARELLO
PDL: Grosso Francesco, Atrous Amir, Bonsignore Giuseppe, Bruno Giovanni, Caracci Sandro, Carini Ignazio, Ciravolo Vincenzo, Crifasi Gaspare, Di Natale Vincenzo, Di Stefano Francesco, Giorgio Gianfranco, Indelicato Caterina Maria, Licata Antonino, Marchese Agostino Giuseppe, Pizzo Davide Vincenzo, Raineri Giovanni, Ravazza Domenico, De Petri Lina, Polizzi Silvia, Labruzzo Francesco.
CANDIDATO SINDACO CIRO CARAVA
PD: Sciarrotta Virginia Anna, Accardo Angelo Antonio, Accardo Antonino (detto Nino), Armata Antonino Giacomo, Beltrallo Michele, Di Maria Tommaso, Ferraro Rosaria Angela, Gambini Rocco, Giammarinaro Silvio Vito, Gioia Leonardo, Indelicato Pietro, Licata Giacomo, Marchetti Elisa, Perricone Giovanni, Pisciotta Francesco, Roberti Paolo, Schifano Nicolò, Trento Alessandro, Tripoli Maria, Tumminello Simone Antonio.
MPA: Accardo Bartolomeo (detto Bart), Asaro Salvatore, Barresi Salvatore Rosario, Calia Francesco, Cognata Gaspare Vincenzo, Cuman Maria Cristina, Di Vece Clezia Gabriella Caterina, Gallo Laura, Giardina Vincenzo, La Chiana Giuseppe, La Rosa Martino, Licata Leonardo, Luppino Giacomo, Passanante Andrea (detto Andrea), Passanante Vito (detto Vito), Schepisi Giovanni, Leo Bartolomeo Emanuele, Norrito Anna, Abate Giovanni Alessandro, Maggio Salvatore.
DEMOCRAZIA E LIBERTA: Accardo Angelo, Accardo Giuseppe, Balistreri Vito, Barruzza Paolo, Bono Vito, Caro Giuseppe, Castiglione Giuseppe, Catalano Emanuele, Cudia Vito, Galfano Natale, Gentile Massimo, Grasso Alessandro, Gulotta Andrea Antonino, Miccichè Settimo, Montalbano Agostino, Pellegrino Giovanni, Rizzo Francesco, Stallone Biagio Diego Emanuele, Tarpeo Alessandro, Zito Gaudenzia.