lunedì 1 agosto 2011

Nuovo Dm sulla mediazione



Il decreto del ministero della Giustizia, un correttivo del Dm 180/2010, già vistato dalla Corte dei conti, ma ancora alla firma del ministro, pone una stretta sulla qualità dei mediatori e sui costi della procedura, ed a giorni dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, in attesa che la Consulta si esprima in merito alla questione di legittimità del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità, ha approntato un nuovo testo che apporta alcune modifiche al precedente decreto 180/2010, nel quale professionalità dei mediatori e tariffe sono stati i temi sui quali è stata data maggiore attenzione.
Stop dunque alla trasversalità dei mediatori, per prevenire il rischio di trovarsi di fronte a persone poco competenti. Gli organismi di mediazione dovranno indicare nei propri regolamenti dei criteri per l’assegnazione delle controversie che siano rispettosi della competenza professionale del mediatore designato, tenendo conto della laurea conseguita. Si incrementa poi l’aggiornamento formativo biennale, e cresce il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione per garantirne l’effettività.

Tra le novità:
1) Abolizione della maggiorazione di un quinto
precedentemente applicabile per le mediazioni che si concludevano con la proposta del mediatore, ancorché in presenza della sola parte istante, mentre dovrebbe salire da un quinto ad un quarto quella prevista in caso di successo della mediazione stessa.
2) Nelle Materie condizioni di procedibilità art. 5 del decreto 28/2010, scende da un terzo alla metà il corrispettivo delle indennità da corrispondere all’organismo per quei casi con valore stimato superiore ai 250.000 euro,
rimanendo invece invariata la riduzione di un terzo per quelli di valore inferiore.
3)
Su indennità e diritti, riguarda l’ attuazione della proposta di pagamento del solo diritto fisso di 40 euro per il primo scaglione – innalzato a 50 euro per gli altri scaglioni – nel caso in cui le parti invitate a partecipare alla mediazione disertino la prevista riunione. In tale ipotesi pertanto agli organismi verrebbe corrisposto il solo diritto fisso di segreteria e non più, come invece avviene fino ad oggi, il pagamento della prevista indennità ridotta di un terzo. Ma a tal proposito non spetterebbe più al mediatore la redazione del verbale negativo, bensì alla segreteria dell’organismo.
4) Per quanto concerne la qualità dei mediatori - le principali novità riguarderanno il previsto aggiornamento professionale che, oltre alle già previste 18 ore biennali di formazione specifica, necessarie per mantenere la qualifica di mediatore, necessiterà anche di un tirocinio assistito in almeno venti casi di mediazione, la cui partecipazione sarà garantita gratuitamente dagli organismi, che ne disciplineranno le modalità di erogazione nei rispettivi regolamenti.
5) Gli organismi di mediazione dovranno indicare nei propri regolamenti dei criteri per l’assegnazione delle controversie che siano rispettosi della competenza professionale del mediatore designato, tenendo conto della laurea conseguita e, quindi, delle specifiche competenze professionali. Si tratterebbe in sostanza di porre una barriera alla (temuta?) trasversalità dei mediatori, per prevenire il presunto rischio di trovarsi di fronte a persone poco competenti.
Il DM non fa nessuno accenno all’accordo sulla soglia dei 5mila euro entro cui contenere l’obbligatorietà della mediazione. Ed è anche probabile che la previsione dell’assistenza dell’avvocato, per non essere incostituzionale, divenendo un ostacolo all’accesso alla giustizia, debba passare per una rimodulazione delle tariffe.
La Ue a lavoro sull’Adr
Sulla situazione complessiva della giustizia civile arriva anche l’allarme dell’Unione europea che sta lavorando su diverse direttrici. A Bruxelles piace la conciliazione paritetica, proprio quella portata avanti dalla associazione dei consumatori, che si basa sulla stesura di protocolli con le imprese. Entro il 2012, poi, dovrebbe esserci una legislazione quadro europea sull’Adr. Il tema, infatti, rientra in una delle 12 azioni chiave individuate dalla Commissione per rilanciare i mercati interni. Più avanti, invece, è la risoluzione alternativa delle controversie per gli acquisti online, dove è prevista una procedura conciliativa da svolgersi interamente in rete per le transazioni avvenute fra stati diversi. In questo caso, un atto normativo immediatamente applicabile, un regolamento od una decisione, è atteso già in autunno. Aperta anche la procedura di consultazione sulla class action.