martedì 16 giugno 2009

La Costituzioni - Diritto Pubblico Comparato

1947 dicembre 23, RomaTelegramma del Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi ai Prefetti d’Italia, al Presidente della Regione Sicilia, al Presidente della Valle d’Aosta, all’Alto Commissario di Sardegna, con il quale si comunica l’approvazione, in data 22 dicembre, della Costituzione Italiana ad opera dell’Assemblea Costituente.ASBg, Fondo Prefettura, Ufficio Gabinetto, b. 131, f. 1cc. 4 ( telegramma - che trovani nell'ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO)

Come nasce la Costituzione: il potere costituente e il potere costituito - La costituzione si basa su un'autorità politica dotata di particolare forza in virtù di un determinato momento storico. Tale volontà politica è il potere costituente: caratteristica fondamentale di questo è la sua originarietà, ovvero si legittima in via di fatto.
Nei fatti il potere costituente è appartenuto a sovrani, a oligarchie, a poteri esterni allo stato. Ma secondo la teoria del costituzionalismo il potere costituente appartiene al popolo. È inviolabile, irrevocabile e intrasmissibile. Ogni decisione successiva è espressione del potere costituito che opera secondo i principi dettati dal potere costituente.
Sono strettamente legate alla teoria del potere costituente quella del contratto sociale, quella della sovranità popolare e quella del diritto di resistenza.
Il potere costituente esprime una situazione fattuale che si autolegittima in virtù del proprio affermarsi e che si compendia nella formula per cui non è legale, poiché non conforme all'ordinamento vigente, ma è legittimo, poiché espressione di una legge superiore.
Nel procedimento costituente l'iniziativa appartiene ad una autorità straordinaria: un organo ad hoc, un organo previsto dalla costituzione fino ad allora vigente.
Vi è comunque una assunzione fattuale di poteri non contemplati nell'ordinamento costituito.
La funzione di tale autorità straordinaria è di norma finalizzata all'assemblea costituente. A questa segue la stesura del testo costituzionale che viene spesso sottoposto a referendum popolare

Le costituzioni secondo la loro origine.
1. Le costituzioni popolari sono quelle nate dal potere costituente esercitato da popolo.
2. Le costituzioni concesse sono frutto di una auto-limitazione del sovrano:
- lo Statuto Albertino
3. Le costituzioni pattizie si fondano sull'accordo tra il sovrano e l'assemblea rappresentativa del popolo.
4. Le costituzioni plebiscitarie sono approvate dal popolo mediante un plebiscito.
5. Le costituzioni eteronome o imposte sono date da un ordinamento esterno in seguito ad eventi bellici o in correlazione con la concessione di indipendenza.
6. Le costituzioni condizionate sono quelle nelle quali la libertà del potere costituente è condizionata a trattati internazionali:
- la Costituzione di Waimar del 1919 doveva tener conto dei Trattati di Versailles.

Costituzione formale e materiale - Per Costituzione Formale si intende la costituzione nel testo approvato dall'Assemblea Costituente o da altro organo a ciò competente.
La Costituzione Materiale è il valore che sorregge la costituzione formale, è il modo di essere dello stato, la sua unità politica. Si identifica con i fini politici fondamentali di una società e con le forze sociali e politiche dominanti. È quella costituzione che, partendo dalla costituzione formale e quindi non disattendendola, la integra con le decisioni politiche fondamentali nelle quali si identificano le forze della società. Le norme della costituzione materiale potrebbero prevalere su quelle della formale secondo il volere della classe politica dominante. Tale pericolo è sventato dal fatto che la costituzione materiale non deve prevalere su quella formale, l'unica funzione ad essa attribuita è di carattere interpretativo.
La teoria della costituzione materiale, essendo legata al potere costituente, all'opinione comune delle forze pubbliche dominati, serve a individuare i valori dominati o “super-principi” della costituzione, operazione impossibile sul piano formale data la pari-ordinazione delle disposizioni costituzionali. Ciò è di grande rilievo ai fini del bilanciamento.In sintesi la costituzione materiale può essere considerata come la costituzione formale che abbandona la presunzione di separazione tra diritto e politica.

Costituzioni rigide e costituzioni flessibili - Si definiscono costituzioni rigide quelle costituzioni che per essere variate richiedono procedure aggravate. Si ricordano la Costituzione Usa, le Costituzioni Francesi del 1791, 1793, 1795, la Costituzione belga del 1931, le più importanti costituzioni del XX secolo.
Si definiscono costituzioni flessibili quelle costituzioni modificabili con leggi ordinarie. Si ricordano lo Statuto Albertino, le carte francesi del 1814 e del 1830, la Costituzione Spagnola del 1808, la Costituzione del Sud Africa 1909, l'attuale costituzione della Nuova Zelanda, del Principato di Monaco e di Israele.
Costituzioni scritte, consuetudinarie, brevi o lunghe - Si definiscono costituzioni consuetudinarie quelle che nascono dal ripetersi e dal consolidarsi di usi e di tradizioni che ad un certo punto sono sentite come vincolanti, che si amalgamano e integrano con leggi formali. Esempio tipico è la costituzione britannica: questa è costituita anche da leggi (Bill of Rights 1689, Act of Settlement 1701, Scotland Act 1706, Parlament Act 1911, Statute of Westminster 1931, Human Rights Act 1998, Scotland Act 1998, Hause of Lord Act 1999) quindi può essere considerata una costituzione organica, storica o comulativa.
L'esigenza di rompere radicalmente col passato, di razionalità, di certezza del diritto, di uguaglianza e di conoscibilità portarono i costituenti a preferire la forma scritta.
Si definiscono costituzioni brevi quelle che disciplinano le competenze e l'assetto di organi di vertice dello stato e, al più, si limitano ad enunciare le libertà fondamentali che la costituzione garantisce. Si ricorda la Costituzione Usa e le maggiori costituzioni del 1800.
Sotto la spinta del pluralismo e dello scontro sociale, le costituzioni dovettero tener conto delle nuove classi sociali esistenti e del conseguente moltiplicarsi di interessi che attraversano le singole istituzioni. Le costituzioni disciplinarono quindi le relazioni tra gli organi di vertice, i diritti sociali, dettarono norme a protezione delle autonomie, introdussero misure a tutela delle minoranze e dei diritti di terza generazione. Diventarono quindi lunghe.
Costituzioni unitestuali e pluritestuali, costituzioni provvisorie e costituzioni instabili.
Le costituzioni documentali o uni-testuali sono quelle costituite da un unico testo, salvi i successivi emendamenti.
Le costituzioni pluri-testuali sono quelle costituite da più testi, come quella della III Repubblica Francese.
Le costituzioni provvisorie sono quelle che precedono una costituzione più approfondita e completa.
Le costituzioni instabili si hanno in Paesi di recente indipendenza ove lo scontro politico è tanto forte da determinare continue revisioni costituzionali anche attraverso procedure non legali

La difesa della Costituzione

La più nota linea di difesa della Costituzione è il controllo di costituzionalità delle leggi, cui si aggiungono ulteriori forme di controllo costituzionale che svolgono le Corti Costituzionali. Altrettanto importante è la difesa attraverso procedure aggravate di revisione costituzionale.
La difesa della Costituzione è un obbligo che grava su tutti, in particolar modo sui funzionari pubblici. Questo dovere è sancito dal giuramento di fedeltà alla Costituzione richiesto per i titolari di organi costituzionali. Anche i semplici cittadini hanno poi il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi, come da art 54 della Costituzione Italiana.
La difesa della Costituzione si esprime anche attraverso atti tipici degli organi costituzionali: in Italia, ad esempio, il Presidente della Repubblica in sede di promulgazione delle leggi o di emanazione di atti aventi forza di legge e le Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato in sede di esame delle proposte d legge devono fare uno specifico esame di costituzionalità di tali atti.
Il diritto di resistenza - L'art. 4 della Legge Fondamentale Tedesca recita: “Tutti i tedeschi hanno il diritto alla resistenza contro chiunque si appresti a sopprimere l'ordinamento vigente, se non sia possibile altro rimedio”. Esso consiste nell'inosservanza dei comandi incostituzionali (resistenza passiva) o anche nella reazione verso comportamenti incostituzionali (resistenza attiva). La resistenza vera e propria è quella collettiva, come diritto della gente ad opporsi ad uno Stato Tiranno.
Essa si distingue dalla rivoluzione poiché non si propone di instaurare un nuovo ordinamento, ma di restaurare l'ordine costituzionale calpestato dal potere costituito. Si distingue dalla disobbedienza civile, con la quale comportamenti disobbedienti prendono luogo contro obblighi discendenti dalla legge legittimamente posta dall'autorità, ma ritenuti non aderenti alla coscienza sociale. La resistenza mette in discussione l'opportunità e non la legittimità del comando dei pubblici poteri.
Peppe Gabriele

Nessun commento:

Posta un commento