lunedì 21 giugno 2010

Progressioni verticali - L’ANCI si esprime sul decreto Brunetta.

Interviene l’ANCI con il documento datato 4 febbraio “linee guida per l'applicazione del dlgs 150/2009” nel quale afferma che le progressioni verticali, negli enti territoriali, sono possibili con le vecchie regole fino a quando gli Enti non avranno adeguato i propri regolamenti interni alla novella normativa e, comunque, fino al termine ultimo del 31/12/2010.
Il tema è particolarmente sentito nella P.A. e spesso i burocrati, poco elastici lo interpretano in maniera molto restrittiva. Nel documento de quo si afferma che tra le disposizioni vigenti che risultano ancora applicabili rientra la programmazione triennale delle assunzioni (nella quale occorre aver previsto le progressioni verticali nel 2010). Inoltre, ci tengo a puntualizzare che, non risulta abrogato espressamente l’art.91, 3 comma del D.Lgs. 267/2000 che, per particolari figure professionali, prevede ancora concorsi interni.
“Per i Comuni la riforma Brunetta è una opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per questo l’ANCI si è subito organizzata per affrontarla e non subirla come calata dall’alto, ma accompagnando i Comuni ad un percorso condiviso.”. Lo ha detto il Segretario generale ANCI, Angelo Rughetti, nel suo intervento introduttivo al convegno ‘Lavoro pubblico e riforma - La rilevazione delle performances dei Comuni’, in corso di svolgimento a Roma.
Il segretario generale ANCI ha ricordato come, il giorno dopo l’entrata in vigore del dlgs Brunetta, ANCI e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione hanno firmato uno specifico protocollo di intesa, da cui poi è scaturito il progetto Performance e Merito che intende proprio favorire l’applicazione della riforma ‘Brunetta’ nei Comuni.
La pubblica amministrazione non è un comparto omogeneo “fatto tutto di fannulloni o di personale inadeguato, come alcuni media si sforzano di dipingere”. Si tratta, invece, di un mondo abbastanza variegato che va studiato con attenzione, facendo i dovuti distinguo.
Di seguito riporto parte di un articolo pubblicato su ITALIA OGGI del 03/04/2010
Secondo l'Anci, le progressioni verticali negli enti territoriali, esse sono ancora possibili nel 2010 per due ragioni:
In primo luogo, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento di ciascun ente alla riforma, comunque considerato obbligatorio, si applicano, fino al 31 dicembre le «disposizioni vigenti» alla data di entrata in vigore del decreto. Tra tali disposizioni, secondo l'Anci, rientra la programmazione triennale delle assunzioni, per la parte che abbia previsto progressioni verticali nel 2010.
In secondo luogo, nota l'associazione, non risulta abrogato espressamente l'articolo 91, comma 3, del dlgs. 267/2000, che disciplina i concorsi interni.
In senso contrario, si deve osservare che il programma delle assunzioni è un atto amministrativo: esso deve, dunque, rispettare il principio di legalità e subordinazione alla legge.
La quale ha sostituito alle progressioni verticali il concorso pubblico con riserva. Dunque, la programmazione che abbia previsto nel 2010 concorsi interni è da considerare necessariamente abolita. In secondo luogo, l'articolo 91, comma 3, è evidentemente implicitamente abrogato dall'eliminazione dei concorsi interni. Per altro, esso comunque non è più dal 2001 norma vigente: esso venne, infatti, disapplicato dall'articolo 9 del Ccnl 5 ottobre 2001. Vediamo gli ulteriori punti del decalogo proposto dall'associazione.
Trasparenza. L'Anci evidenzia che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del dlgs 150/2009 risulta immediatamente obbligatoria. Infatti, la trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni, non derogabile. Oggetto della valutazione. La valutazione dei dipendenti sia di qualifica dirigenziale, sia privi di tale qualifica, ricorda l'Anci, è già da tempo prevista nel sistema locale, anche in via di prassi.
Vi sono alcuni elementi di novità degli oggetti da valutare: per dirigenti e posizioni organizzative sono da definire obiettivi individuali, che concorrono al risultato; per il personale delle qualifiche sono necessari obiettivi individuali o anche di gruppo. Uno specifico elemento da considerare per la dirigenza (trasponibile anche ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali ove manchi la dirigenza) è la capacità di diversificare le valutazioni. Ambiti della valutazione. L'Anci ritiene applicabile anche agli enti locali la previsione secondo la quale la valutazione ha a riferimento non solo la prestazione lavorativa individuale, ma anche le strutture amministrative di vertice (come autonomamente definite da ciascun ente) e l'amministrazione nel suo complesso.
Per gli enti di piccole dimensioni, le linee guida ammettono che talvolta la valutazione individuale possa coincidere, di fatto, anche con la valutazione della struttura di vertice, se essa coincida con un singolo dipendente. La valutazione dell'ente nel suo complesso, secondo l'Anci, sarà possibile solo una volta operativi i protocolli di intesa per estendere anche agli enti locali i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 13. Soggetti valutatori. Le linee guida affermano che gli articoli 13 e 14 nella sostanza non risultano operanti per comuni e province. In quanto alla commissione di cui all'articolo 13, si è detto prima che occorreranno i protocolli di intesa tra associazioni degli enti locali e stato. Per quanto concerne l'articolo 14, esso disciplina gli organismi indipendenti di valutazione, ma tale norma vale solo per le amministrazioni statali, incidendo sulla disciplina del dlgs 286/1999, norma che non trova applicazione nell'ordinamento locale. Pertanto, presso comuni e province potranno continuare a svolgere la funzione di valutazione i nuclei. Strumenti di programmazione.
L'Anci conferma la inapplicabilità dell'articolo 10 del dlgs 150/2009, in tema di piano della performance e relazione sulla performance: relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e referto sulla gestione, infatti, sono documenti programmatici, da sempre presenti nell'ordinamento locale, che svolgono le medesime funzioni.
Dirigenza.
Gli enti sono obbligati ad adeguare al più presto l'ordinamento alla riforma, in particolare per assicurare il procedimento di evidenza pubblica richiesto per il conferimento e la revoca degli incarichi. L'Anci ricorda come non sia possibile considerare gli incarichi dirigenziali connessi ad un rapporto di fiducia con gli organi di governo.
Le linee guida ritengono applicabile ancora, nonostante la riforma, l'articolo 110 del dlgs 267/200, con argomentazioni tuttavia non del tutto persuasive. Solo per gli enti con dirigenza varranno le modifiche alla procedura per le sanzioni disciplinari.
Fonte: ITALIA OGGI

Pena di morte - Omicidio legalizzato

Ronnie Lee Gardner: ha deciso di morire fucilato nel carcere di Salt Lake City (Utah)
Una modalità d’altri tempi e che Ronnie aveva scelto il 23 aprile scorso: il 17/06/2010 il governatore dello Utah “Gary Herbert” ha respinto l’ultima richiesta di clemenza presentata dai suoi avvocati «Il caso di Gardner è stato esaminato da numerosi tribunali in modo completo ed equo», con questa motivazione.
Pochi giorni prima un’altra istanza era stata respinta dal Board of Pardons and Parole (comitato che esamina le richieste di grazia) dello Utah. Lo Utah ha abolito le esecuzioni per fucilazione nel 2004 ma coloro che erano già stati condannati in quella data hanno conservato il diritto di scegliere come andare al creatore, se con l’iniezione letale o con un plotone d’esecuzione.
La fucilazione, ormai rarissima, segue un preciso rituale. Il condannato viene legato a una sedia. Cinque volontari, rappresentanti delle forze dell’ordine, si sistemano a otto metri da lui armati di fucili Winchester caricati con una cartuccia calibro 30: solo uno ha l’arma caricata a salve. Un obiettivo in tessuto bianco viene appuntato all’altezza del cuore del detenuto, la testa viene coperta con un cappuccio e i boia fanno fuoco, senza sapere chi tra loro causerà la sua morte.
Ronnie Lee Gardner era stato condannato a morte nel 1985 per duplice omicidio. Pochi mesi prima aveva ucciso, durante un litigio, il barista Melvyn Otterstrom. Poi, al processo, tentando di scappare dal tribunale ha colpito a morte uno dei giudici, Michael Burdell. La famiglia di questi, contraria alla pena di morte, aveva appoggiato la richiesta di clemenza presentata dai legali (e respinta dalla Corte Suprema), ma la famiglia del barista si è opposta.
Negli USA era da 14 anni che non veniva eseguita una condanna mediante fucilazione, e dal 1976, anno in cui è tornata in vigore la pena di morte sono 1.216 di cui: 1.042 per iniezione letale, 157 con la sedia elettrica, 11 con camera a gas, 3 per impiccagione, 3 per fucilazione.

La pena di morte è l'attuazione del principio etico-giuridico in base al quale lo Stato può decidere legittimamente di togliere la vita ad una persona.

Il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana il 30 novembre 1786 con l'emanazione del nuovo codice penale toscano (Riforma criminale toscana o Leopoldina) firmato dal granduca Pietro Leopoldo (divenuto poi Leopoldo II del Sacro Romano Impero), influenzato dalle idee di pensatori come Cesare Beccaria; tale giornata è festa regionale in Toscana.
In Italia, gli stati preunitari prevedevano la pena di morte, che nel 1889 fu tuttavia abolita dall'ordinamento del Regno d'Italia con il codice Zanardelli. Reintrodotta dal fascismo per i più gravi delitti politici nel 1926, e per quelli comuni nel 1930, fu definitivamente sostituita con un decreto legislativo dell'agosto 1944, dopo la caduta del fascismo, dall'ergastolo. La Costituzione italiana, ribadendone all'articolo 27 il divieto e riaffermando il principio secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ha lasciato in vigore la pena di morte solo per i casi previsti dalle leggi militari di guerra; anche questi casi sono però definitivamente caduti nel 1994.
Nel 2007 è stata completamente espunta dalla Costituzione anche con riferimento alle leggi militari di guerra.
Oggi nella nostra Italia tutto è ammesso ….. si pensi che Spatuzza u tignusu, pluriomicida, pluristragista che scioglie i bambini nell'acido, che mangia panini mentre agita l'acido che scioglie, sol perché è un pentito viene osannato sulle piazze…. E forse riuscirà, raccontando minchiate e fantasiose puttanate, a salvarsi il culo dal dal 41 bis e dagli ergastoli che gli sono stati inflitti.
Gli americani degli USA definiscono il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis (praticato esclusivamente in Italia) peggiore della pena di morte. Così lo considera il giudice Sitgraves "la coercizione" del carcere duro imposto ai detenuti per mafia "non è da considerarsi collegata a nessuna sanzione legalmente imposta o punizione e quindi costituisce una tortura".
Con queste motivazioni viene motivata la mancata estradizione di Rosario Gambino perchè secondo il giudice "sarebbe arrestato e rinchiuso in un carcere disegnato per obbligare fisicamente e psicologicamente i criminali come lui a rivelare informazioni sulla Mafia".
Per Maggiori approfondimenti: http://vistidalontano.blogosfere.it/2007/10/usa-si-a-pena-di-morte-e-guantanamo-no-al-41bis.html
Nel dicembre 1995, Raffaele Cutolo venne assoggettato al 41 bis, e così commentò: "Le condizioni in cui è costretto a vivere un uomo sottoposto al regime del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, sono indegne per un paese civile; meglio la pena di morte che una vita dove è proibito fare e ricevere telefonate, parlare con altre persone se non con un familiare una volta al mese per un’ora, cucinarsi e svolgere qualsiasi attività ricreativa, culturale o sportiva".
Il diritto romano prevedeva la pena di morte, ma per i cittadini romani concedeva una speciale garanzia: una condanna a morte emanata in base all'imperium del magistrato, non poteva essere eseguita senza concedere al condannato la facoltà di fare appello ai comizi centuriati tramite l'istituto della provocatio ad populum. Cicerone che, da console, in occasione della Congiura di Catilina aveva fatto eseguire condanne a morte senza concedere la provocatio ad populum, fu condannato all'esilio a seguito della Lex Clodia.
Nella Bibbia sono elencate situazioni in cui nelle leggi, che Dio dà a Mosè per esporle al popolo ebraico, si stabilisce la pena capitale come punizione per determinate colpe: ad esempio, nell'Antico Testamento è scritto: « Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. » (Esodo 21,12)
Nell'Antico Testamento (Genesi, 2,12-15), esistono alcuni passi in cui Dio condanna la vendetta umana, minacciando punizioni peggiori («sette volte» e «settanta volte sette») per chi avesse ucciso Caino e Lamech.
Pensatori cristiani come Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino sostengono la liceità della pena di morte sulla base del concetto della conservazione del bene comune. L'argomentazione di Tommaso d'Aquino è la seguente: « Come è lecito, anzi doveroso, estirpare un membro malato per salvare tutto il corpo, così quando una persona è divenuta un pericolo per la comunità o è causa di corruzione degli altri, essa viene eliminata per garantire la salvezza della comunità » (Summa theologiae II-II, q. 29, artt. 37-42.)
Il Catechismo della Chiesa Cattolica (1997) parla della pena di morte all'interno della trattazione sul quinto comandamento, "Non uccidere"
La pena di morte non ha alcun tipo di influenza sul tasso di criminalità, infatti i dati statistici ci insegnano che nei paesi dove è applicata, la criminalità non è diminuita, anzi in alcuni casi è addirittura aumentata.
A mio avviso la pena di morte è una pena inutile, una pena che oltre ad andare contro il diritto fondamentale della nostra esistenza, il diritto alla vita, lede una serie di disposizioni normative di carattere internazionale approvate anche dai paesi che sistematicamente applicano la pena capitale come pena "ordinaria".
Facendo una attenta analisi, infatti, la pena di morte e lesiva dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948 non è un trattato internazionale ma, come si esprime nel suo preambolo, è un ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni, pertanto si afferma che non sia produttiva di norme giuridicamente obbligatorie; essa ha comunque una notevole importanza perché viene richiamata nel Preambolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed anche nel Patto internazionale dei diritti civili e politici. Da ciò è chiara l'anti-giuridicità della pena di morte.
Ronnie Lee Gardner, sicuramente era un assassino, ma in questo modo i “maestri di giustizia” si sono posti sul suo stesso piano. Anche loro sono diventati assassini, e lo giustificano con “giustizia è fatta” o frasi simili. Bisognerebbe dare a tutti un’altra possibilità perché la pena deve far riflettere, lo scorrere inesorabile del tempo a vuoto fa più male perché non c’è alternativa che arrendersi a questo tempo, tempo che può far riflettere. Un pena duratura è più efficace perché si protrae nel tempo, mentre la morte finisce e dopo i problemi legati alla vita si dissolvono.
Il sangue chiama a se altro sangue in tutte e due le direzioni.
Raramente nelle aule dei Tribunali umani la Vera Giustizia viene applicata e coloro che la richiedono devono saper aspettare con pazienza che la Vita renda loro Giustizia.
Questo è l’atteggiamento che il Vero Uomo DEVE avere nei rapporti umani e sociali.
Uccidere è sempre sbagliato, anche quando a uccidere è lo Stato.
PAESI IN CUI LA PENA DI MORTE È ATTUALMENTE IN VIGORE
(fonte Amnesty International)

AFGHANISTAN
ALGERIA
ANTIGUA E BARBUDA
ARABIA SAUDITA
ARMENIA
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
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BELIZE
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UGANDA
UZBEKISTAN
VIET NAM
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAMBIA
ZIMBABWE
TOTALE: 91 Paesi e territori

sabato 19 giugno 2010

LETTERA APERTA complessi turistici da realizzare a Campobello di Mazara

In un tempo in cui la gente non ha più fiducia nella politica e nelle Istituzioni, in cui è difficile condurre una vita dignitosa non solo per il caro euro ma anche per una tassazione iniqua, in cui l’iniziativa imprenditoriale si scontra con una burocrazia spesso lenta e farraginosa, in cui diventa indispensabile puntare su un turismo ecosostenibile per salvaguardare l’ambiente e quindi la vita, in cui le fasce più deboli invocano servizi di qualità piuttosto che un assistenzialismo che offende tanto il cittadino quanto le Istituzioni, in cui creare occupazione impone scelte responsabili e forti, in cui abbiamo più che mai bisogno di punti di riferimento nelle Istituzioni…..
Non vedo all’orizzonte niente di buono. Imprenditori che invocano servizi ad una P.A. che non riesce a dare risposte ….. è il caso della
LETTERA APERTA
Campobello di Mazara li 04/06/2010

c.a. Signori Amministratori, Consiglieri e Funzionari
del Comune di Campobello di Mazara
per conoscenza e diffusione
Spett. le Soprintendenza BBCCAA di Trapani
Agli organi di stampa
Oggetto: Progetti di variante urbanistica ai sensi dell’art. 5 DPR 445/98 per la realizzazione di due complessi turistici da realizzare a Campobello di Mazara, in località Torretta Granitola e Tre Fontane.
Premessa:
Con istanza della società Caddie srl del 14/5/2008 prot. 8443 e con istanza dalla G.S. Crono srl del 10/03/2008 protocollo 4285, è stata richiesta l’attivazione delle procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000 (convocazione Conferenza dei servizi) per l’approvazione in variante urbanistica dei progetti per la costruzione di due Strutture Turistico Alberghieri, da realizzare in Campobello di Mazara località Torretta Granitola, sull’area individuata in catasto terreni al Foglio di mappa n° 20 Sez. 2° particelle 97-98-44-54-70, ed in località Tre Fontane sull’area individuata in catasto terreni al Foglio di mappa n° 33 particelle 303-304-305-65-237-66-1432-1433-1434-1435-1437-1438-300.
Egregi Amministratori, Consiglieri e Funzionari, desideriamo esternare la nostra libera opinione con questo scritto per costituire memoria alle nostre comunicazioni essendo ormai snervati dalla vostra costante inoperosità.
Non abbiamo l’intenzione di soccombere all’indifferenza e alla rassegnazione per avvantaggiarvi, ma vogliamo sensibilizzarvi al cambiamento e all’efficienza a vantaggio dell’intera comunità per incrementare l’economia del
territorio.
Nonostante le pubbliche promesse di riscatto dell’economia Comunale attraverso il Turismo, non esiste reale e concreta volontà politica di impegnarvi a portare avanti iniziative per lo sviluppo turistico del Comune, se non per singoli interventi, finanziati con denaro pubblico, che comunque a tutt’oggi non trovano riscontri realizzativi facendo naufragare ancora di più quei progetti che con fondi propri e senza chiedere finanziamenti pubblici
vorrebbero valorizzare l’offerta turistica di ambiti attualmente sprovvisti di strutture con interventi conformi all’esistente e non invasivi come le mega strutture ormai statisticamente individuate improduttive non creando, in aggiunta, indotti economici indigeni.
L’Amministrazione Comunale di Campobello e il suo Assessorato all’Urbanistica nonché la Soprintendenza di Trapani con l’azione intrapresa hanno dimostrato di volere sbarrare richieste legittime di attivazione di
procedimenti con convocazione di Conferenza dei servizi per l’approvazione in variante urbanistica di iniziative proponendo il loro inserimento all’interno della variante al Piano Regolatore Generale che non vedrà di certo la fine a breve.
L’Amministrazione per dimostrare la reale volontà di sviluppare turisticamente il territorio, non solo a parole come in qualsiasi manifestazione continuate a ribadire, dovrebbe attuare con gli strumenti urbanistici più opportuni e dinamici la validazione delle istanze anche confrontandosi con i diretti interessati coadiuvati dai loro validi professionisti per pianificare un percorso trasparente e di sicuro ritorno.
Non si capisce come da un lato si arrestano nuove, valide e modeste iniziative propositive nel settore Turistico che darebbero lustro al Comune valorizzando brani del territorio sviluppatosi fino ad ora in modo spontaneo e
qualche volta abusivo.
Mentre si difendono iniziative come i mega villaggi turistici che giacciono da anni nei cassetti comprovando il disinteresse dei singoli soggetti e l’inosservanza delle norme, impegnando, nel frattempo, tutta la volumetria
disponibile per concrete iniziative turistiche e perpetrando l’arresto di fatto dello sviluppo turistico di Campobello di Mazara.
Auspichiamo una vostra attenta riflessione rendendoci disponibili all’effettuazione di un convenevole pensiero collettivo.

Caddie srl
G.S. Crono srl

Tanti trovano in questi fatti un "nuovo" di cui avrebbero fatto a meno, una amministrazione comunale che sembra aver ereditato tutto il peggio di quella precedente ed aggiungendone anche dell'altro, finora inedito o conosciuto da pochi…..
E’ di sconcertante evidenza lo sconforto di troppi campobellesi di fronte al desolante quadro politico cittadino nel quale promesse elettorali, programmi, ideali, sogni, hanno lasciato il posto ad interessi personalistici, ad alchimie politiche portatrici di instabilità e confusione che hanno finito inevitabilmente per disorientare i cittadini tutti ed in particolar modo coloro che hanno mantenuto l’orgoglio di essere “campobellesi”, componenti di una comunità che nella storia ha portato in tutti i campi lustro alla nazione per laboriosità, capacità di dialogo ed integrazione interculturale, menti eccelse e bellezze incommensurabili.
Chi guarda ancora la nostra Campobello con occhio critico ed attento, ma soprattutto con spirito libero, non si riconosce più negli attuali schieramenti politici che già oggi, in vista delle amministrative del 2011, sono preoccupati unicamente di giocare al totosindaco, senza accennare minimamente a confrontarsi su problematiche cittadine, su progetti e su programmi per il rilancio di una città che è ormai allo stremo e soprattutto senza ascoltare la voce dei cittadini che, ormai stanchi di un "nuovo" di cui avrebbero certamente fatto a meno, vogliono scrivere per Campobello una nuova pagina di storia.
Sono certo che per la mia Campobello sia necessario dotarsi di una nuova grande visione strategica che si opponga con forza al ristagno dei numerosi problemi irrisolti e sappia affrontare le sfide dei tempi moderni, e che sia altresì necessario formare una classe dirigente competente, aperta al dialogo e al confronto, capace di dare prospettive e fiducia ai cittadini e rivolta alla ricerca del “bene comune” inteso come l’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro Persona.
Peppe Gabriele

mercoledì 16 giugno 2010

Il mancato rispetto del patto di stabilità non comporta il divieto di affidare incarichi.

Gli enti locali che non hanno rispettato gli obbiettivi di cui al patto di stabilità possono continuare ad affidare incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza.
Corte dei conti della Lombardia, con propria delibera 288/2010, ha precisato i confini della norma (articolo 76, comma 4 del Dl 112/2008) con cui è stata introdotta la sanzione del divieto di assunzione con qualsiasi tipologia contrattuale, comprese le collaborazioni coordinate continuative.
Le sanzioni o limitazioni amministrative a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli finanziari costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa degli enti interessati; tant’è che all’irregolarità finanziaria è necessario porre rimedio adottando le misure necessarie per ricondurre la gestione finanziaria dell’ente entro i limiti stabiliti dall’ordinamento.
L’art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133 precisa a chiare lettere che l’espressione “assunzioni di personale” va interpretata in senso ampio, in quanto tale processo può essere attivato dall’ente “a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”
Detti divieti atti a garantire condotte virtuose, e di rientro dal mancato rispetto del patto, il legislatore ha inoltre sottolineato il divieto di stipulare contratti di servizio «elusivi» del vincolo. Su questo aggettivo si è concentrata la Corte dei Conti lombarda, puntualizzando che il comportamento elusivo deve essere qualificato come tale solo nel caso in cui l'ente violi, anche se solo in via indiretta, il precetto tipizzato dal legislatore.
Conseguentemente non rientrano nel divieto di assunzione i contratti d'opera intellettuale finalizzati a instaurare un rapporto che si sostanzia in attività di studio, ricerca e consulenza. In senso contrario si collocano invece le collaborazioni coordinate e continuative, poiché il datore di lavoro conserva il potere di verifica tipico della prestazione di lavoro subordinato. In quest’ottica, quindi, il rapporto di collaborazione autonoma che instaura l’ente con il soggetto estraneo alla sua organizzazione deve avere ad oggetto un incarico specifico e non deve essere finalizzato ad inserire detto soggetto in modo permanente nell’organizzazione dell’ente medesimo.
Quindi, fermo restando il dovere dell’ente locale di rispettare la puntuale disciplina sull’affidamento degli incarichi esterni, la stipula da parte dell’ente locale che non ha rispettato il patto di stabilità di contratti d’opera intellettuale per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, stante il carattere della occasionalità, non integra una ipotesi di violazione in via indiretta del divieto sancito dall’art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133 ”.

mercoledì 2 giugno 2010

DECRETO-LEGGE 31/05/2010, n.78 - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO -


La manovra correttiva dei conti pubblici, ha un forte impatto sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, laddove l’art 9 del provvedimento dispone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale, incluso il trattamento accessorio, non può superare il trattamento in godimento nell’anno 2010.
Andando a leggere il cedolino, se la data a sinistra delloa voce STIPENDIO è compresa negli anni indicati, CONTROLLANDO LE NOSTRE TASCHE: VI TROVEREMO LA MANO DEL GOVERNO!
Neanche un soldo in più dai RINNOVI DEI CONTRATTI: AUMENTERA’ IL COSTO DELLA VITA E LE NOSTRE CAPACITA’ DI SPESA DIMINUIRANNO
Quanto al turn-over disciplinato dall’art 66 Dl 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 le forti limitazioni che stanno svuotando gli uffici pubblici vengono prolungate per altri 2 anni. Infatti dalle quote del 20% per gli anni 2010-2011 e del 50% per il 2012 si passa ad un tasso del 20% applicato dal 2010 al 2013; nel 2014 il turn-over sarà del 50% per tornare al 100% nel 2015.
Inutile dire che il turn-over del 2012 al 50% benché implicasse un’attesa di almeno 2 anni per migliaia di giovani vincitori dei maxi concorsi banditi tra il 2007 ed il 2008 e giunti a conclusione nel corso del 2010, era visto come un’ancora di salvezza. L’aver prolungato il limite del 20% per altri 2 anni fino al 2013 di fatto renderà estremamente difficile l’assunzione dei vincitori entro i termini di validità delle graduatorie.
Così bisognerà attendere le elezioni politiche del 2013 per sperare in un nuovo intervento legislativo che possa allentare la morsa che sta stritolando la pubblica amministrazione.
Cosi … fino al 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 130.000 euro. E figuriamoci che dolore … Dirigenti Rovinati, sul lastrico …. Prendendo la calcolatrice si può verificare che si tratta di 2000 euro in meno per chi prende 130.000 euro, 4000 euro in meno per chi ne prende 150.000, 9000 euro in meno per chi ne prende 200.000: QUALE GROSSO SACRIFICIO…
Per i dipendenti dei livelli (quelli che percepiamo circa 1000 euro al mese, per intenderci) Neanche un soldo in più dai rinnovo contrattuali - E’ chiaro che il costo della vita aumenterà e la nostra capacità di spesa diminuirà sempre di più …. Lu Cani Muzzica lu strazzatu … Non aggiungo alcun commento, che demando all’intelligenza dei lettori …. Ma per indurvi a riflettere riporto la poesia dal titolo “La Società” scritta dal grante ToTò.


LA SOCIETA’
"Signò m'aita scusà... i' songo 'e fore;
'o saccio, nun capisco...sò cafone;
però vurria sapè ched'è sta confusione?
Sti strille, chesta gente...e chillu carruzzone.
E chilli tre guagliuni
miezo a lli guardie cu e fucile armate
ca 'e porteno 'ncatena ammanettate.
Chi songo? Tre assassini?
Tre briganti 'e via Nova?
Tre carnette 'e malaspina?
Chi songo... e ch'anno fatto?".
"Niente di tutto questo, amico caro,
sono tre ladri, come vedi è chiaro.
Li portano in prigione ammanettati,
perchè la Società li ha giudicati".
"S'avettano arrubbà nu miliardo,
che ssaccio... un patrimonio ... ".
"Un miliardo? No, non dir sciocchezze!
Rubaron, sì, ma delle frivolezza:
mi pare, da una sporta, qualche mela.
Il gioco non valeva la candela".
"Signó m'aita scusà... i' songo 'e fora;
lo saccio, nun capisco... sò cafone;
e quanto l'hanno date?
e quanto hanna scuntà?".
"Un anno e quattro mesi, se non sbaglio.
Infatti la facenda passò al vaglio
d'un giudice severo e molto irato,
perchè quel furto lo trovò aggravato".
" 'A faccia d' 'o saciccio!
E chesto è tutto?
Signò pe' quacche mela...
ma ch'erano presutte?"
"Io penso che prosciutti o non prosciutti
la legge è legge ed è ugual per tutti.
La Società esige la condanna,
per chi la buona fede altrui inganna".
"Ah sì! chesto è overo,
è santa verità;
la legge è legge e s'adda rispettà.
Signò, ma spisso 'o cane mozzeca 'o stracciato.
E quacche vota 'a legge putesse fà 'a cecata!
E mo m'aita scusà... i' songo e fora
e nun saccio parlà, ve l'aggio ditto già;
ma c 'o permesso vuoste, vurria sapè chi site".
"Ancora tu non m'hai riconosciuto?
Ma allora tu sei un socio sprovveduto".
"Signò, mo nun capisco... che vò significà?
Sò addeventato socio? 'E quale società?"
"La Società Umana... quella nostra.
Tutti apparteniamo a questa giostra.
È Società simbolica, libera e democratica».
"Ah no! Mi dispiace signor mio!
Chello ca i' penzo 'e vuie,
o sape sulo Ddio!
Umano avite ditto?
Allora nuie mannammo,
senza penzà, 'ngalera
a chi se more e famma?
Chesta è na fetenzia... nun è democrazia!
Spiegateme na cosa:
Chi ha fatto chesti leggi scustumate,
ca pe chi tene famma
a pena s'è aggravata?".
"Noi della Società demmo il mandato
col nostro voto a qualche deputato".
"Ma allora 'a colpa è 'a nosta?
Nuie aimma jì, 'ngalera!
Tenimmo 'a faccia tosta
e la coscienza nera.
'A famma 'o ssaje ched'è?
'Na brutta malattia:
da 'o fuoco a nu governo, te cagna 'a geografia,
pò scancellà na storia, distrugge 'a munarchia.
Pò capità 'e vedè 'ncopp' 'a na barricata,
chill'ommo a panza chiena
ca primma ha condannato,
cu na scuppetta 'mmano ca spara scuppettate!".
poesia del grande Totò


DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
CAPO III - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA
Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". 7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".
8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: - le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle parole "anno 2010".
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di curo per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
21. . I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. . Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.
Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio e' differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento e' utile anche
ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal l° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, gia' appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale e' attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26 In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalie misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'
articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
29. Le societa' non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari ail'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al l° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e' abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.
34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovra'
tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna.
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
Art. 10 - Riduzione della spesa in materia di invalidita'
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo
1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: «Per il triennio 20102012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.»
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre
risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
Art. 11 - Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, gia' previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorche' anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. gin mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.".
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di curo per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il fmanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di curo per l'anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dall'anno 2011, l' erogabilita' a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita' medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parita' di dosaggio, forma farmaceutica ed unita' posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale con prezzo piu' basso, ferma restando la possibilita' della dispensazione delle altre specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo piu' basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in vigore e' pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorita' all'effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualita' dei principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalita' telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita' tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.
Art. 12 - Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione"
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento di limite di eta'
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal I gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbiiche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche' ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gia' versato a titolo di contribuzione dovuta.
Art. 13 - Casellario dell'assistenza
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.".
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al
reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Art. 14 - Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
e) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole " e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero deil'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata con criterio proporzionale.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di
competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e' sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009.
12. Per i'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse e' consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare le seguenti
apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80%;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonche' di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario
della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilita' finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta le decisione di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione di programmi comunitari.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto–legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fmo alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma
3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia' costituite.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria.