giovedì 23 settembre 2010

Servizi Segreti – Top secret

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è il complesso dei soggetti che si può definire come la comunità dell'intelligence nell'ambito delle "nuove" strutture d'informazione e sicurezza italiane. Istituito con la legge 124/2007 che ha riformato la Comunità intelligence italiana che già operava da oltre 30 anni in forza della legge 801/1977.
Sono stati ridisegnati organi, funzioni e compiti del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, che risulta ora composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva, funzioni di alta direzione e responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, l’apposizione e la tutela del segreto di Stato, la nomina e la revoca del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nonché la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Il Presidente del Consiglio può delegare tutti i compiti a lui attribuiti in via non esclusiva all’ Autorità delegata, individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) costituisce l’organismo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro competenze, e il cui titolare, il Direttore generale del DIS, è il diretto referente. Il DIS è destinatario di specifici e più incisivi compiti rispetto a quelli assegnati alla Segreteria Generale del CESIS dalla legge 801/77, specie in materia di raccordo informativo, così da assegnare al Dipartimento un ruolo di centralità nell’ambito del Sistema.
Per la gestione dell’intero settore il Presidente del Consiglio si avvale di un organo collegiale, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la cui composizione e le cui attribuzioni solo in parte ricalcano quelle del precedente CIIS, annoverando ora funzioni deliberative sugli indirizzi generali e sulle finalità fondamentali della politica dell’informazione per la sicurezza.
Le competenze delle due Agenzie, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sono ripartite secondo l’ambito territoriale della minaccia, temperato da una competenza per materia in taluni settori, a differenza di quanto previsto dalla legge 801/77 il cui criterio era ancorato alla sola competenza per materia.
Per lo svolgimento di operazioni per scopi istituzionali, è consentito agli addetti delle Agenzie di avvalersi, con le limitazioni previste dalla legge, dello strumento delle garanzie funzionali. Si tratta di un articolato sistema di regole finalizzato a rendere esenti gli agenti di AISE e AISI da responsabilità penale per le condotte che possono configurare ipotesi di reato.
In materia di segreto di Stato, la legge di riforma ha introdotto una nuova disciplina ispirata al bilanciamento delle esigenze di sicurezza dello Stato con quelle di garanzia dei cittadini.
Il controllo politico sull’attività del Sistema è affidato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) cui spetta il compito di verificare in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. La legge ha conferito al Comitato incisivi poteri di controllo e funzioni consultive, imponendo inoltre al Presidente del Consiglio specifici obblighi di comunicazione nei confronti del Comitato stesso.
Quattro, in sintesi, le principali linee d'intervento della riforma introdotta dalla legge 124/2007:
a) la semplificazione e la riorganizzazione degli apparati, con un chiarimento delle responsabilità e delle catene di comando;
b) la predisposizione di un sistema di garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi;
c) la riforma della disciplina del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza;
d) il potenziamento degli strumenti di controllo del Comitato parlamentare e della Corte costituzionale.
Per eventuali approfondimenti consultare il sito www.sicurezzanazionale.gov.it, il sito internet dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Si riporta una sintesi della riforma attuata con la legge 124/2007.
Responsabilità politica
La responsabilità politica è un concetto giuridico, politico e filosofico in base al quale si determina se un soggetto operante nello stato ed investito di una carica politica debba o meno rispondere “ed eventualmente a chi” delle scelte politiche compiute
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• coordinamento della politica informativa e di sicurezza
tutela del segreto di Stato
Ministro della difesa:
• responsabile del SISMI (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ministro dell’interno
responsabile del SISDE (nomina del Direttore, responsabilità dell’ordinamento e attività, approvazione bilanci e rendiconto spese riservate)
Ora (legge 124/2007)
Presidente del Consiglio dei ministri:
• alta direzione
• responsabilità politica generale
• apposizione, conferma dell’opposizione e tutela del segreto di Stato
• nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI
• determinazione delle risorse finanziarie
• coordinamento delle politiche per l’informazione per la sicurezza
I Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa sono tempestivamente e con continuità informati da AISE e AISI per i profili di rispettiva competenza.
Organi collegiali
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Le funzioni di segretario del Comitato erano svolte dal Segretario generale del CESIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza e proposta sugli indirizzi generali e sugli obbiettivi della politica di informazione e sicurezza
• parere sulla nomina dei vertici, dei capi reparto degli organismi di informazione e sicurezza e sui regolamenti in materia di personale.
Ora - (legge 124/2007)
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
Presieduto dal Presidente del Consiglio
composto dai ministri di:
• affari esteri
• interno
• giustizia
• difesa
• economia e finanze
• sviluppo economico
• e dall’Autorità delegata
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Direttore generale del DIS.
Competenza:
• funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi generali e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza
• elaborazione degli indirizzi generali e sugli obbiettivi da perseguire
• delibera sulla ripartizione dei fondi e sui bilanci di DIS, AISE e AISI
• è sentito per la nomina dei vertici di DIS, AISE e AISI e sui regolamenti previsti dalla legge
Coordinamento
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Segreteria generale del CESIS
• dipendeva dal Presidente del Consiglio dei ministri
• funzioni di supporto al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS)
• organo individuato con direttiva presidenziale quale strumento per coadiuvare il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e per conferire indirizzo unitario all’attività del settore
• esercitava, attraverso l’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), compiti di tutela amministrativa del segreto
Ora (legge 124/2007)
Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza e verifica i risultati delle attività svolte da AISE e AISI
• è informato costantemente delle operazioni di competenza di AISE e AISI e trasmette al Presidente le analisi prodotte dal Sistema
• raccoglie informazioni, analisi e rapporti provenienti da AISE e AISI, dalle forze armate e di polizia, dalle pubbliche amministrazioni e da enti di ricerca
• elabora analisi globali da sottoporre al CISR, analisi strategiche o relative a particolari situazioni e progetti di ricerca informativa
• promuove e garantisce lo scambio informativo tra le Agenzie e le forze di polizia
• vigila, attraverso, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto
• impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di DIS, AISE e AISI, ed elabora con AISE e AISI il piano di acquisizione delle risorse umane, materiali e strumentali
• cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale
• esercita, attraverso l'Ufficio centrale ispettivo, il controllo sull'AISE e sull'AISI verificando la conformità delle rispettive attività alle leggi, ai regolamenti e alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
• provvede all'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi di settore, e vigila anche sulla loro sicurezza, sulla loro tenuta e gestione, tramite l'Ufficio centrale degli archivi
• provvede alla formazione di base e continuativa e all'aggiornamento del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, attraverso la Scuola di formazione
Strutture operative
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)
• dipendeva dal Ministro della difesa
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia, aggressione, svolgendo a tali fini anche compiti di controspionaggio
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero
• svolge attività in materia di controproliferazione concernenti materiali strategici e quelle di informazione per la sicurezza, al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni sul territorio nazionale solo in collaborazione con l’AISI, quando siano connesse ad attività che l’AISE svolge all’estero
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)
• dipendeva dal Ministro dell’interno
• assolveva ai compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attentasse e contro ogni forma di eversione
Ora (legge 124/2007) - Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)
• risponde al Presidente del Consiglio dei ministri
• ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica
• svolge attività di informazione per la sicurezza, all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia
• ha il compito di individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali
• può svolgere operazioni all’estero solo in collaborazione con l’AISE, quando siano connesse ad attività che l’AISI svolge all’interno del territorio nazionale
Segreto di Stato
Prima (legge 801/1977 - abrogata)
Il segreto di Stato copriva gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione potesse arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non potevano essere oggetto del segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
Ora (legge 124/2007)
Il segreto di Stato copre gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa arrecare danno all’integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
Non possono essere coperti dal segreto di Stato:
• fatti eversivi dell’ordine costituzionale
• fatti di terrorismo
• fatti costituenti i delitti di strage comune e con finalità di attentare alla sicurezza dello Stato
• associazione di tipo mafioso
• scambio elettorale di tipo politico-mafioso
Limite temporale
Introdotto il limite temporale di 15 anni, prorogabile di altri 15.
Dopo 15 anni dall’apposizione o dalla conferma dell'opposizione del segreto di Stato, chiunque abbia un interesse può richiedere al Presidente del consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l’accesso oppure dispone una o più proroghe con un provvedimento motivato (durata complessiva massima di 30 anni).
Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano gravi ragioni di eccezionale gravità e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
Garanzie funzionali
Prima (legge 801/1977 - abrogata) - Non erano previste "garanzie funzionali
Ora (legge 124/2007)
Non sono punibili i dipendenti di AISE e AISI che, in presenza di determinati presupposti e in base a una specifica procedura posta a garanzia dei diritti dei cittadini, pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata
Organo di controllo parlamentare
Prima (legge 801/1977 – abrogata)
Comitato parlamentare di controllo (COPACO)
• costituito da 4 deputati e da 4 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite
• controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla legge 801/1977
• poteva richiedere al Presidente del Consiglio e al CESIS informazioni esclusivamente sulle linee essenziali delle strutture e dell’attività di SISMI e SISDE
• poteva formulare proposte e rilievi
• veniva informato di ogni conferma dell’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio
• era ammessa per prassi la possibilità di ascoltare in audizione i vertici o gli appartenenti agli organismi, dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio o del Sottosegretario di Stato con delega ai Servizi

Ora (legge 124/2007)
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR)
• costituito da 5 deputati e da 5 senatori, vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dall’incarico
• il presidente è scelto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione
• maggiori poteri di controllo che si traducono in una serie di obblighi di comunicazione da parte del Governo e si esplicano anche in direzione dell’Autorità giudiziaria, attraverso la richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
• potere di svolgere periodicamente audizioni del Presidente del Consiglio, dell’Autorità delegata, del Direttore generale del DIS, dei Direttori di AISE e AISI, dei Ministri componenti il CISR e, in casi eccezionali, anche di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. In tal caso, il Presidente del Consiglio può opporsi per giustificati motivi. Il Comitato può anche ascoltare ogni persona non appartenente al Sistema in grado di fornire elementi utili ai fini del controllo parlamentare
• esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sugli schemi di regolamento previsti dalla legge 124/2007, sui relativi provvedimenti di integrazione o modifica, e sugli schemi di decreto concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di DIS, AISE e AISI
• ogni 6 mesi, il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato una relazione sull’attività di AISE e AISI, contenente tra l’altro un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
Fonte: http://www.sicurezzanazionale.gov.it