sabato 4 luglio 2009

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto, o anche TFR, è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Quindi è una porzione di retribuzione che spetta al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro. Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile.
Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat). Dal 2005 il valore del Tfr maturato non è più presente come voce nel modello Cud. Il lavoratore può comunque richiederlo in ogni momento al proprio datore oppure consultare l'ultima busta paga dell'anno e in sede di conguaglio fiscale.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 24 novembre 2005 la Riforma della Previdenza complementare. Con queste disposizioni si disciplina la destinazione del Tfr ai fondi pensione complementari, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. La novità parte dal 1° gennaio 2007. Da questa data scatta il decorso dei sei mesi entro i quali il lavoratore che non ha ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, dovrà scegliere se destinare o meno il Tfr ai fondi pensioni.
In mancanza di una comunicazione, scatta il meccanismo di silenzio-assenso e il Tfr finisce automaticamente nei fondi. Il datore di lavoro, invece, in mancanza di scelta del lavoratore, ha l'obbligo di riversare il Tfr verso il Fondo per l'erogazione del Tfr, gestito dall'Inps. I Fondi pensione hanno quindi adeguato i propri statuti e le imprese di assicurazione hanno costituito il patrimonio separato e autonomo per la gestione di forme previdenziali mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Il TFR Spetta:
·
ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000;
· ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
· ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare: il passaggio al Tfr è automatico.
Il "TFR", viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale e collettivo, dimissioni, ecc. Infatti, la legge riconosce ai lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, rubricato "Disciplina del Trattamento di Fine Rapporto" il quale stabilisce che:
  • garanzia del TFR: «In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni»;
  • rivalutazione del TFR (4° e 5° comma): «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente»;
  • anticipazione del TFR: «Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione». Altri riferimenti successivi per l'anticipazione del TFR sono: L. 29.05.1982, n. 297 - Art. 7, c. 1, L. 8.03.2000, n. 53 - Sent. Corte Costituzionale 18.03.1991, n. 142 - Sent. Corte di Cassazione 11.04.1990, n. 3046 - C.M. Lav. 29.11.2000, n. 85.
Tale trattamento, come si accennava, rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di favorire al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche connesse con il venir meno della retribuzione. Ci sono altre forme di "compenso" per la cessazione del rapporto di lavoro, come la "buonuscita" o il "golden handshake" degli americani. È parte integrante del salario lordo, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un salario differito, del quale è proprietario il singolo lavoratore, che il datore di lavoro trattiene e di cui è responsabile, con il compito di reinvestirlo all'interno dell'azienda. Se l'azienda fallisce o è inadempiente al momento della liquidazione (interruzione del rapporto di lavoro) oppure di una richiesta di anticipo, l'INPS garantisce per il soggetto privato e paga la somma dovuta. Non esiste analoga garanzia per i contributi pensionistici e i salari arretrati.
Sezioni di riferimento c/o impdap
Modulistica – Modello Tfr1 (PDF, 1.807Kb)›
Modulistica – Modello Tfr2 (riliquidazione) (PDF, 1.807Kb)›
Previdenza complementare – Tfr e complementare

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