sabato 4 luglio 2009

DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva

Teorizzato dal legislatore nel 2002 ma entrato in vigore per difficoltà tecniche solo nel 2005, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è oggi uno degli adempimenti di natura previdenziale più comuni per gli imprenditori.
In sostanza, il DURC è il documento che attesta che l’imprenditore è, appunto, in regola con il versamento dei contributi previdenziali verso INPS, INAIL e (qualora il documento fosse richiesto da imprese operanti nel settore delle costruzioni) Casse Edili.
Quest’attestazione è oggi indispensabile in diversi ambiti, e il rischio del suo mancato rilascio costituisce un deterrente formidabile per quei tanti imprenditori che fin troppo spesso “dimenticano” di denunciare i propri lavoratori agli enti previdenziali e di versare puntualmente i contributi.Sono numerose le ipotesi in cui l’imprenditore deve richiedere il DURC. Innanzitutto, quando intende concorrere ad una gara per un appalto pubblico: la regolarità contributiva è un elemento essenziale per poter competere, e deve essere assicurata anche in seguito (al momento della stipula del contratto, del pagamento dei saldi avanzamento lavori, del collaudo finale…).
Ma il requisito della regolarità contributiva è necessaria anche quando si intende eseguire lavori edili nel settore privato, prima della presentazione della denuncia di inizio attività e/o dell’inizio dei lavori, oppure quando si vuole richiedere l’iscrizione nell’albo fornitori di un ente pubblico, o ancora quando si vogliano domandare agevolazioni o sovvenzioni non solo in ambito previdenziale, o infine quando si voglia gestire in concessione un servizio pubblico.
La regolarità nel versamento dei contributi è appunto attestata dal DURC, che deve essere richiesto dallo stesso imprenditore, direttamente o tramite un consulente del lavoro o un’associazione di categoria. Ma anche l’ente pubblico appaltante può avere interesse a conoscere nel dettaglio la posizione dell’impresa e richiedere il relativo DURC.
Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
Il DURC può essere richiesto telematicamente (tramite internet o presentando il modulo di richiesta allo sportello delle proprie casse edili di competenza (è consigliabile la richiesta telematica) ai sottoindicati siti. Bisognerà essere in possesso di un codice pin e una password
Per avere il pin e la password, bisogna recarsi in qualsiasi sede inail con un documento dal quale possano rilevarsi i dati d'iscrizione.
La prima volta che si accede al servizio di Punto Cliente occorre digitare il proprio CODICE DITTA ed il CODICE PIN. La procedura chiederà, per comprensibili motivi di sicurezza, di immettere il CODICE PIN (password) personalizzato. Il CODICE PIN personalizzato (password) deve essere composto di 8 caratteri e dovrà rispettare le seguenti regole di qualità: i caratteri ammessi sono tutte le lettere, sia maiuscole che minuscole, i numeri ed i segni di interpunzione. Si sottolinea che le lettere maiuscole e minuscole sono considerate come caratteri differenti pertanto , ad esempio, il CODICE PIN (password) "casa:001" è diversa da "CASA:001"; contenere almeno un numero. E' necessario conservare gelosamente il CODICE PIN (di 8 caratteri) personalizzato per gli accessi successivi. Sarà possibile in ogni momento modificare il CODICE PIN personalizzato utilizzando l'apposita funzione.
Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico.
Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di Cassa Edile, INPS o INAIL una "Ristampa" del DURC.
Il DURC ha validità di novanta giorni dalla data di rilascio per i soli lavori privati in edilizia; l’utilizzo di un DURC non più rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato. Negli altri casi, il DURC ha validità per l’appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.).
Al momento non è previsto il rilascio del DURC per via telematica, non essendo ancora operativa la firma digitale. E' invece prevista la richiesta telematica.
Per chiedere il durc manualmente allo sportello della cassa edile:
Il tempo massimo per il rilascio del durc è di 30 giorni a meno di riserve degli enti. Dopo di chè scatta il "silenzio assenso".
Per Saperne di più:

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