domenica 5 luglio 2009

Atto di citazione

Atto di citazione - Il processo di cognizione si articola in tre fasi: la fase d’introduzione, la fase di istruzione, la fase di decisione.
L'atto di citazione (domanda) è l'atto scritto, tipicamente e doppiamente recettizio con il quale un soggetto, l'attore, propone una domanda giudiziale, ovvero la citazione. L'atto ha la funzione duplice di convenire in giudizio il convenuto (vocatio in ius) e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione ("editio actionis").
L’atto di citazione ha una duplice efficacia: efficacia processuale, con la quale attiva il processo di cognizione, ed efficacia sostanziale, dove attore e convenuto diventano parti del processo e acquistano una serie di poteri consequenziali all’atto di citazione.
I requisiti formali dell'atto di citazione sono stabiliti dall'art.163 c.p.c.:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o assistono;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione.
Notificazione - L’atto di citazione produce i suoi effetti giuridici solo se notificato al destinatario, il quale assume la veste di convenuto. E’ un atto proprio dell’ufficiale giudiziario e avviene solo su istanza di parte o del pubblico ministero o del cancelliere.
La notificazione, prevista dall’art. 137 c.p.c., ha una funzione strumentale, quella di portare a conoscenza del destinatario un determinato atto.
È una attività che viene certificata dal pubblico ufficiale, il quale deve redigere una succinta relazione indicando il luogo, la data e la persona alla quale l’atto viene notificato.
La disciplina della notificazione è stabilita da una legge speciale ispirata al principio della congruità. La consegna dell’atto di notificazione (artt. 138 e 139 c.p.c.) deve essere effettuata nelle mani proprie del destinatario ed è possibile che venga fatta ad altre persone che diano affidamento di effettuare la consegna al destinatario.
Poiché la notificazione non ha equipollenti, la conoscenza dell’atto acquisita in modo diverso è ritenuto irrilevante. Pertanto la notificazione è valida solo quando viene effettuata nelle forme prescritte dalla legge.
Effetti della domanda - Una volta steso, l’atto di citazione deve essere consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c..
Solo se notificato l’atto di citazione produce effetti giuridici processuali e sostanziali:
· quelli processuali si riconducono alla litispendenza e fanno sì che la proposizione della domanda interrompa la prescrizione, che incomincerà nuovamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c.c.), ed impedisca il verificarsi delle decadenze;
· quelli sostanziali sono effetti marginali, riconducibili al fatto che la domanda non può essere accolta nel momento in cui è proposta ed il tempo per lo svolgimento del processo potrebbe svolgersi a danno di chi ha ragione. Gli effetti sostanziali si concretizzano nell’obbligo del possessore di buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la proposizione della domanda, nell’obbligo del possessore convenuto in rivendicazione ex art. 948 c.c.;nell’opponibilità delle sentenze che accolgono domande relative a beni immobili di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c..
Nullità della citazione - Ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la citazione è nulla:
- se vi è omissione o incertezza assoluta sulla indicazione del giudice, sulla individuazione delle parti o sull’oggetto della domanda;
- se sia assegnato al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge;
- se è stata omessa l’indicazione della data dell’udienza di comparizione.
La legge 353/90 all’art.164 ha previsto due nuove ipotesi di nullità della citazione:
- l’omissione dell’avvertimento al convenuto delle decadenze;
- l’omissione dell’esposizione dei fatti.
Quanto alla sanatoria delle nullità, l’art. 164 c.p.c. distingue due ipotesi:
1) Quando la nullità colpisce la vocatio in ius: se il convenuto non si costituisce, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione; se invece si costituisce, i vizi della citazione sono ispo facto sanati.
2) Quando la nullità colpisce l’editio actionis: se il convenuto non si costituisce, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione; se invece si costituisce, il giudice fissa all’attore un termine perentorio per integrare la domanda.
Il D.L. 35/2005, conv. in L.80/2005, ha apportato una lieve innovazione riguardante l’art.164, ultimo comma, chiarendo che, in caso di integrazione della domanda, “il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art.183”.

Nessun commento:

Posta un commento