domenica 5 luglio 2009

Il procedimento legislativo e le sue fasi

E' noto che il potere legislativo è identificato con il parlamento, ed infatti lo art. 70 Cost. afferma che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Le leggi ordinarie emanate dal parlamento nella gerarchia delle fonti sono subordinate solo alle leggi costituzionali (e quindi esse come tali sono inidonee a riformare la costituzione, anche se è lo stesso parlamento a potere modificare la costituzione con opportuno procedimento distinto da quello di emanazione delle leggi ordinarie). In ogni caso ha dunque anche la c.d. competenza delle competenze ed è detto allora organo sovrano. Ne consegue che deroghe alla competenza legislativa del parlamento possono essere previste solo da leggi costituzionali.
Tuttavia in determinati casi il ricorso alla legge ordinaria emanata dal parlamento per la disciplina di una determinata materia è esplicitamente previsto e obbligatorio per la Costituzione. Si tratta delle materie in cui sussiste una riserva di legge, che può essere:
· assoluta: tutta la normativa della materia deve risultare da legge, es. la previsione di un fatto come reato.
· relativa: quando si consente che la legge stabilisca solo i principi fondamentali e si permette che altra normativa di dettaglio sia attuata tramite regolamento o atto sublegislativo.
I FASE: INIZIATIVA LEGISLATIVA
Il potere di iniziativa legislativa si esplica nella presentazione di un disegno di legge redatto in articoli ad una delle due camere del parlamento avente la conseguenza di attivare il procedimento legislativo.
Si discute se il titolare dell'iniziativa abbia la pretesa di vedere la sua proposta oggetto di una deliberazione a carattere definitivo. La risposta è certo positiva anche se nella pratica, per vari motivi e non solo per la mole di lavoro parlamentare, vengono attuate varie tecniche di insabbiamento costituzionalmente scorrette che vanificano tale pretesa.
Titolari del potere di iniziativa legislativa sono (art. 71, 99, 121 Cost):
- il governo (l'esecutivo senza tale potere non potrebbe attuare il suo programma politico)
- i membri delle camere
- il popolo (mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli)
- il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (ovviamente con il limite delle materie di ec. e lav.)
- i consigli regionali, nelle materie di interesse regionale.
II FASE DELL'ESAME O DISCUSSIONE
Una volta presentato il progetto di legge ad uno dei rami del parlamento il presidente della camera cui sia stato presentato lo assegna alla commissione competente per materia in modo che possa riferire all'assemblea dopo un esame preliminare (la commissione si riunisce in sede referente).
- Non possono però essere assegnati alle commissioni progetti di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti in precedenza respinti se non siano trascorsi 6 mesi dalla data della reiezione.
- Oltre al parere della commissione competente può essere facoltativamente richiesto l'esame di un'altra commissione.
- Sempre e obbligatoriamente l'esame spetta anche alla commissione bilancio e programmazione qualora il progetto di legge preveda entrate o spese.
Le commissioni, dopo l'esame, nominano un relatore per riferire alla assemblea ed eventualmente un comitato o sottocommissione per sostenere la discussione.
I gruppi dissenzienti possono designare anche propri relatori di minoranza. La discussione in assemblea verte sia sulle linee generali che sui singoli articoli.
La discussione può portare verso tre direzioni:
1. approvazione
2. rigetto
3. approvazione con emendamenti
Emendamento è ogni modifica del testo di un disegno di legge, e potere di emendamento è il potere di modificare il testo mediante l'approvazione di una proposta di emendamento.
L'emendamento in qualità di parziale modifica di un disegno di legge non può essere totale e imponente una regolamentazione opposta.
Gli emendamenti si distinguono in:
- soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, dal punto di vista sostanziale;
- divisivi, riunitivi e traspositivi, dal punto di vista formale.
Lo stesso emendamento può essere suscettibile di subemendamento.
In sede di discussione possono sorgere vari problemi (per es. proposizione di emendamenti già respinti) sull'ammissibilità degli emendamenti, e a riguardo compito delicato di decisione spetta al presidente della camera.
Il progetto di legge approvato da una camera viene trasmesso all'altra dov'è sottoposto al medesima iter procedurale al fine di pervenire ad un approvazione nell'identico testo. Qualora si abbia una approvazione anche parzialmente difforme il progetto viene ritrasmesso alla prima camera che lo ha approvato e fin che non venga approvato nel medesimo testo da entrambe le camere fa la spola da una all'altra (si dice fa da navetta con il rischio che non si pervenga ad una approvazione entro la fine della legislatura con effetto ghigliottina. Il che descrive una tecnica di insabbiamento verificantesi qualora la maggioranza non voglia assumersi la responsabilità politica di un esplicito rigetto).
III FASE COSTITUTIVA
Con la approvazione del medesimo progetto da parte di entrambe le camere si forma la volontà legislativa del parlamento. Per le deliberazioni di approvazione è sufficiente una maggioranza semplice (la maggioranza dei presenti, da qui il valore dell'astensione).
Sistemi di votazione parlamentare:
1. a scrutinio palese : a) per alzata di mano, b) per divisione nell'aula, c) per appello nominale, d) con procedimento elettronico.
2. a scrutinio segreto : a) a mezzo di palline b/n, b)con deposito di scheda, c) con procedimento elettronico.
IV FASI DI INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTO LEGISLATIVO
Perché la volontà legislativa sia accertata e produca effetti giuridici occorre la promulgazione e la pubblicazione della legge ai sensi art. 73 e 74 Cost.
Con la promulgazione il Capo dello Stato attesta solennemente che la legge è stata approvata con regolare procedimento e la rende esecutoria.
Promulgazione di una legge.
Costituisce la fase di integrazione dell’efficacia dell’atto legislativo
Perché la volontà legislativa sia accertata e produca effetti giuridici occorre la promulgazione e la pubblicazione della legge ai sensi art. 73 e 74 Cost.
Con la promulgazione il Capo dello Stato attesta solennemente che la legge è stata approvata con regolare procedimento e la rende esecutoria.
Con la pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale si consente la conoscenza o meglio la presunzione di conoscenza (non potrà essere addotta la ignoranza della legge, a meno che, come sancito in tema di legge penale dalla Corte Costituzionale (1988) il suo contenuto non sia di complessa individuazione da parte dei destinatari).
La legge entra in vigore dopo un periodo di vacatio legis dalla data di pubblicazione di solito di 15 giorni (art. 73 Cost.)
L'atto di promulgazione non ha natura legislativa e quindi la promulgazione (salvo la limitata facoltà di rinvio ex art. 74 Cost.) è atto dovuto a meno che la promulgazione non costituisca un caso limite di attentato alla costituzione. Il Capo dello Stato può anche rinviare la legge al Parlamento,secondo l'art. 74, con un messaggio contenete le proprie ragioni per tale decisione,ma se il Parlamento ripresenta legge questa volta deve essere promulgata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Questo rinvio è comunque l'unico strumento che ha il Capo dello Stato per interporsi nel procedimento legislativo

Nessun commento:

Posta un commento