domenica 5 luglio 2009

La Revocazione

Caratteri e Funzioni - La revocazione (ex art.395 c.p.c.) è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, che può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie di impugnazioni (appello o ricorso per cassazione), in quanto talune circostanze possono aver deviato un giudizio in modo così radicale da lasciar presumere che l’eliminazione della turbativa del giudizio, possa mutare l’orientamento del giudice.
I provvedimenti impugnabili con questo mezzo sono le sentenze pronunciate in grado d’appello o in sede di rinvio, in possibile concorrenza col ricorso per cassazione (art.398, 4 comma), e le sentenze di primo grado, nei cui confronti siano scaduti i termini per l’appello, ma limitatamente a determinati casi.
L’art. 395 c.p.c. individua due tipi di revocazione: la revocazione di carattere ordinario e la revocazione di carattere straordinario. La prima è esperibile in presenza di determinati vizi, immediatamente verificabili in sentenza ed è assoggettata ai termini ordinari di impugnazione e non è più esperibile con il passaggio in giudicato della sentenza; mentre la seconda è esperibile nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali che legittimano l’utilizzo di questo strumento anche se la sentenza è passata in giudicato.
L’istanza di revocazione deve essere proposta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e si presenta con la forma dell’atto di citazione.
La pronuncia del giudice può essere d’inammissibilità o di rigetto della domanda per infondatezza dei motivi, oppure essere favorevole all’impugnante e contenere la revocazione della sentenza impugnata.
Motivi o Casi - La revocazione (ex art.395 c.p.c.) è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale.
La revocazione ad istanza di parte è un mezzo di impugnazione limitato, in quanto la legge stabilisce a priori, ex art.395 c.p.c., i motivi per cui essa può essere proposta.
La revocazione presenta una netta distinzione tra fase rescindente, che mira a togliere di mezzo la sentenza impugnata, e fase rescissoria che mira a sostituire la decisione revocata con un'altra decisione di merito. Entrambe queste fasi sono affidate al medesimo giudice, confluendo anche nella medesima sentenza. Dall'esame dei motivi e della identificazione dei provvedimenti impugnabili si deduce che la causa che ne determina l'ingiustizia è esterna al processo o al procedimento logico-giuridico di formazione della sentenza.
Le sentenze impugnabili per revocazione sono:
· Quelle pronunciate in grado diappello o in unico grado
· Le sentenze di primo grado, a condizione che sia scaduto il termine per l'appello e limitatamente ai motivi indicati ex art.395 c.p.c. n° 1,2,3,6, sempre che le circostanze che ne determinino la revocazione siano state scoperte dopo la scadenza del termine.
I motivi sono espressamente indicati nell'art 395 c.p.c. e sono:
1. Dolo di una parte a danno dell'altra. Per dolo intendiamo gli artefici o i raggiri posti in essere da una parte per paralizzare ovvero menomare fortemente la difesa avversaria. Sempre che tali artefici o raggiri siano stati e determinanti sulla decisione della lite, impedendo alla controparte di difendersi ma altresì al giudice di percepirne l'esatta realtà processuale con susseguente ingiustizia della sentenza.
2. Prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima di esse
3. Ritrovamento dopo la sentenza di documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
4. Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione viene a fondarsi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
5. Contrasto della sentenza con altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. Si tratta del c.d. giudicato esterno, il quale opera solo su eccezione di parte. Ovviamente tale contrasto deve investire due sentenze provviste di autorità di cosa giudicata materiale ex art.2909 c.c. pronunciate tra le stesse parti e sullo stesso oggetto.
6. Sentenza è effetto del dolo del giudice con sentenza passata in giudicato. In questo caso c’è un comportamento fraudolento da parte del giudice e non delle parti.
Nell'ambito dei motivi è inoltre importante la distinzione tra i nn.1,2,3,6 ed i nn. 4,5 del predetto articolo in quanto il primo gruppo di motivi, che vengono usualmente definiti come straordinari (revocazione straordinaria), si basa su circostanze che posso essere scoperte in qualunque momento ed il termine inizia a decorrere a norma del all'326 c.p.c dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o è stato recuperato il documento. Al secondo gruppo di motivi, quelli ordinari, (revocazione ordinaria) appartengono quelle circostanze conoscibili dalla semplice lettura della sentenza e quindi il termine ha decorso dalla notificazione o dalla pubblicazione della stesa.
Legittimati ad impugnare sono solo le parti nei riguardi delle quali è stata emessa la sentenza.
Revocazione ad istanza del P.M. (art. 397 c.p.c.) - A norma dell'art. 397 cpc la revocazione della sentenza può inoltre essere richesta dal P.M. in due singoli casi ed a condizione che si tratti di cause in cui la legge prevede il suo intervento obbligatorio.
1. quando la sentenza sia stata pronunciata senza che egli sia stato sentito
2. quando la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge
Il termine per proporla decorre dalla data in cui l'organo abbia avuto conoscenza della sentenza o della collusione ed il termine è di 30 giorni. È opportuno ricordare che quando il P.M. ha il potere di azione egli ha la facoltà di proporre come ogni altra parte in giudizio qualsiasi impugnazione, quindi anche la revocazione per tutti i motivi previsti ex art.395 cpc
Revocazione ed opposizione di terzi - La revocazione (ex art.395 c.p.c.) è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, che può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie di impugnazioni, in quanto talune circostanze possono aver deviato un giudizio in modo così radicale da lasciar presumere che l’eliminazione della turbativa del giudizio, possa mutare l’orientamento del giudice. La revocazione può essere di carattere ordinario o di carattere straordinario. La prima è esperibile in presenza di determinati vizi, immediatamente verificabili in sentenza ed è assoggettata ai termini ordinari di impugnazione e non è più esperibile con il passaggio in giudicato della sentenza; mentre la seconda è esperibile nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali che legittimano l’utilizzo di questo strumento anche se la sentenza è passata in giudicato.
L'opposizione di terzo (ex art.404 c.p.c.) è un mezzo di impugnazione a carattere straordinario, che può essere esperito da chi non ha partecipato al giudizio precedente. Anche questo mezzo di impugnazione si articola in due tipologie distinte:
· Opposizione di terzo ordinaria
· Opposizione di terzo revocatoria
La prima tipologia di opposizione di terzo è quella concessa ai terzi che siano titolari di un diritto incompatibile con quello dichiarato in sentenza. Affinché il terzo possa proporre l’impugnazione è necessario che la sentenza produca effetti direttamente nella sua sfera giuridica.
La seconda tipologia è quella che prevede che gli aventi causa o i creditori di una delle parti possano fare opposizione alla sentenza, quando questa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno. Legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria sono quindi gli aventi causa e i creditori.

7 commenti:

  1. nel caso in cui vengono aggiunti nuovi documenti in appello dopo il 1° grado di giudizio la revocazione è ammissibile, e il giudice della corte di appello può rendere ammissibili tali mezzi di prova inviando la CTU?

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  2. Antonio, non comprendo la 2° parte della domanda: "...inviando la CTU?".Comunque, se i documenti hanno motivo di revocazione ai sensi del 1,2, e 3 del 395 c.p.c. ( revoc. straordinaria), tutto e' possibile ( qualora revocata la sentenza). Sempreche' la "scoperta" e' avvenuta successivamente al termine per l'impugnazione ordinaria. E' di tutta evidenza che se la conoscenza dei documenti avrebbe consentito un diverso andamento e conclusione del giudizio, consentendo, anche a mezzo di espletamento di una CTU,ogni accertamento in punto di fatto a favorire la parte lesa dall'assenza di documenti che la parte non ha potuto produrre a causa di forza maggiore o per fatto dell'altra parte ( forse questo e' il caso al quale facevi riferimento), allora va da se che tale espletamento di CTU ( in quanto necessario) e' ammissibile.

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  3. In caso di domanda per revocazione di una sentenza passata in giudicato da 18 mesi è possibile citare il comma 2 del suddetto articolo oppure è stato abrogato?

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  4. la CTU recita:... I sanitari dell'unina refertano igroma subdurale post trauma alla lettura di una rx effettuata dall'INAIL 30 gg. dopo l'infortunio del 23/7/1990, non presente, peraltro, agli atti.
    Il giudice rigetta il ricorso motivando.... non risulta a quella data l'escavazione della teca...
    L'infortunato ritrova la rx effettuata dall'INAIL il 23/8/1990. L'INAIL rifiuta di consegnare il referto diagnosi proprio. L'infortunato fa diagnosticare la rx INAIL del 23/8/1990 al Prof.... di neuroradiologia dell'UNINA che referta: escavazione della teca in regione frontale dx. Il reperto radiologico orienta per un approfondimento diagnostico a mezzo TAC e RM ......
    Si puo richiedere la revocazione straodinaria? Grazie Mimmo.

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  5. Il problema che Vi pongo è il seguente: è stata notificato un atto di citazione relativo alla revocazione di una sentenza della corte di Appello che ha accolto il reclamo in materia di estensione del fallimento. Poiché la materia specifica in merito alla dichiarazione e revoca dei fallimenti - ai sensi della legge sulla sospensione dei termini - si sottrae alla sospensione feriale dei termini processuali, volevo sapere se - in ogni modo - il termine di trenta giorni, dal momento della scoperta della documentazione, utile per la notifica della citazione per revocazione è da intendersi 'secco' e non soggetto alla sospensione feriale. Grazie. Francesco.

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  6. Ho un quesito personale. Ho iniziato una causa per simulazione nel 1997 terminata nel 2011. 15 gg fa, ho trovato un documento che potrebbe rovesciare la sentenza poiche' dallo stesso emerge che l'atto di compravendita che transava degli immobili per procura,rimette gli stessi procuratori nel possesso degli stessi. Poiche' non sono decorsi i 30giorni sono nei termini per proporre la revocazione, ma essendo la sentenza passata in giudicato, trattasi di revocazione ordinaria o straordinaria?

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  7. Così a naso penso che puoi adire le vie legali utilizzando l'istituto della revocazione. Ma fai attenzione nel dimostrare una data certa nel ritrovamento del documento de quo. Es. utilizza dei testimoni a conferma del tuo ritrovamento. Comunque ti consiglio di consultarti con un buon legale - il tutto non è poi tanto semplice. By

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