domenica 5 luglio 2009

Perpetuatio iurisdictionis

Perpetuatio iurisdictionis - Con L. n. 353/90 il Legislatore ha novellato l’articolo 5 del c.p.c. estendendo la perpetuatio iurisdictionis ai mutamenti della “legge vigente”, oltre che - come in precedenza – alle variazioni dello “stato di fatto” esistente al momento della proposizione della domanda.
In base all’istituto della perpetuatio iurisdictionis la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Ciò si sostanzia nell’esigenza che il processo, incardinato avanti a colui che è – all’atto della proposizione della domanda – il Giudice competente a conoscere la controversia, permanga nella cognizione di quel Giudice malgrado l’eventuale sopravvenienza di elementi, fattuali o giuridici, atti ad influire sullo ius dicere del Magistrato adìto. La garanzia della perpetuatio jurisdictionis, per un primo verso, non può non ritenersi manifestazione del principio (garantistico) d’irretroattività della legge e della necessità di esonerare le parti dalle variazioni di competenza e/o giurisdizione sopravvenute al processo. Sicché sono irrilevanti, ai fini della prosecuzione del giudizio, le variazioni di fatto o di diritto.

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