sabato 4 luglio 2009

Job Sharing o Lavoro Ripartito

Il contratto di lavoro ripartito, o job sharing, è una tipologia di contratto di lavoro con il quale due lavoratori si impegnano ad adempiere solidalmente ad un'unica e identica obbligazione lavorativa. Introdotto con la riforma Biagi, nell'ambito della complessiva riforma del mercato del lavoro, esso è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003, art. 41 - 45.
I soggetti che "collaborano" al rapporto definito Job Sharing sono di solito due, mentre le fasce orarie lavorative sono due o più di due.
La forma prevista è quella scritta ad probationem, mentre l'atto deve contenere la percentuale temporale del lavoro che deve essere svolto da entrambi i lavoratori. Nel caso non fosse indicato, ognuno dei due soggetti resta responsabile solidalmente nei confronti del datore.
Lo Job sharing è differente dal contratto part- time, poichè è uno solo il rapporto di lavoro con l'azienda. I due o più soggetti hanno un obbligo comune nei confronti del datore di lavoro. Le caratteristiche principali dello Job Sharing che lo differenziano dal contratto di lavoro part- time sono:
o il job sharing implica un'unica obbligazione tra i soggetti- lavoratori nei confronti del datore dilavoro, i coobligati quindi devono essere legati da un forte rapporto di fiducia l'un l'altro tale da consentir loro di impegnarsi nei confronti di terzi (azienda);
o i lavoratori devono indicare la ripartizione dell'attività al datore di lavoro. Tale ripartizione deve essere comunicata all'azienda sia in percentuale che nel dettaglio (il giorno, il mese e l’anno). I coobligati devono anche definire la possibilità o meno di modificare questa percentuale in futuro.
Job Sharing significa letteralmente condivisione dellavoro. Per tale ragione i lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, della distribuzione dell’orario di lavoro e in caso di assenza di uno dei lavoratori, il datore di lavoro può pretendere l’adempimento dell’intera prestazione dall’altro, senza corrispondere maggiorazioni per lavoro straordinario.
Una notevole rigidità nasce dal fatto che il contratto non possa indicare eventuali sostituti, che non svolgono normalmente turni di lavoro, ma che, previo il consenso scritto di entrambi i contraenti, il datore sia obbligato ad assumere temporaneamente, nel caso in cui entrambi i contraenti dimostrino un impedimento a recarsi nel luogo di lavoro. La normativa austriaca prevede ad esempio questa possibilità. Diversamente, il lavoratore è privato di diritti e tutele quali lo sciopero, la copertura per malattia e assicurativa, rischiando il pagamento di penali.
Nel caso di recesso o estinzione da parte di uno dei due contraenti, il rapporto di lavoro cessa anche per l'altro.
La disciplina è affidata quasi interamente alla contrattazione collettiva e, in mancanza, ai principi generali della legge in materia di lavoro subordinato.
In realtà il lavoro condiviso, pensandoci bene non è stata una vera e propria novità, poiché è dal 1998 che in Italia è possibile lavorare «in coppia». Questo particolare tipo di contratto è stato espressamente previsto anche dai Ccnl del turismo e del terziario, «nascendo» a seguito di una circolare del ministero del Lavoro (la n. 43 del 7 aprile 1998) che individuava la caratteristiche fondamentali di questa forma atipica di prestazione.

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