mercoledì 22 luglio 2009

Il public management locale - L. 18 giugno 2009 , n. 69

Disposizioni in materia di sviluppo economico, semplificazione competitività LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 L’obiettivo della semplificazione demandato al Governo nell’ambito delle proprie competenze, parte dalla necessità che le norme giuridiche siano rese chiare nel loro contenuto e nelle loro finalità operando corretti collegamenti tra disposizioni collegate.Nelle intenzioni del legislatore, perché al momento di ciò si tratta, le norme sostituite, abrogate o modificate devono essere espressamente richiamate.Il rinvio a norme contenute in altre disposizioni legislative, o regolamenti, decreti, circolari, deve essere il più possibile esplicito.Si tratta di una operazione, niente affatto semplice, vista la molteplicità di norme che si sovrappongono su una determinata materia, anche mediante semplici aggiustamenti; ne è un esempio l’ormai famoso comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 “perfezionato” ulteriormente dall’art. 22 della legge sulla semplificazione in esame (v. art. 22, comma 2).È auspicabile a questo punto che vadano a sparire quei rinvii assolutamente generici ad interi corpi normativi che vengono richiamati “in quanto compatibili”. Formula usata ed abusata che si presta a tutte le interpretazioni con conseguente assenza di certezza nel provvedere di conseguenza.L’evoluzione della p.a. nei termini voluti dal Governo richiede la certezza di norme sulle quali operare, sia nei momenti ordinari della sua attività, che, e soprattutto nelle situazioni di emergenza, e non può prestare il fianco a paure, difficoltà di applicare la legge, possibilità di ricorsi.Una normativa chiara e precisa, oltreché stabile va ancora a ridurre quel fenomeno delle collaborazioni che si è cercato di arginare a valle, senza pensare che, spesso il ricorso a tali figure appare la conseguenza di avere la chiarezza, per quanto possibile, di un quadro normativo complesso, disomogeneo, articolato.A dare un carattere di garanzia alle intenzioni del Governo viene sancito che le disposizioni in materia di chiarezza dei testi normativi “costituiscono principi generali per la produzione normativa”.In un’opera di continuità e di rafforzamento dell’azione di semplificazione interviene l’art. 5 che aggiunge un art. 17-bis alla legge 400 del 1988 con l’attribuzione al Governo della funzione di raccogliere in “testi unici compilativi” le disposizioni regolanti materie e settori omogenei.La stessa funzione, a livello di redazione di schemi di testi unici, può essere esercitata anche dal Consiglio di Stato con l’opportuna precisazione che in tal caso non è richiesto il parere dello stesso Consesso.Infine continua l’opera di svecchiamento normativo con un’indagine sulle disposizioni pubblicate prima dell’1 gennaio 1970, al fine di verificarne la loro permanenza, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi.L’art. 4, “Semplificazione della legislazione”, appare, nella sua struttura, un esempio di contraddizione tra quanto voluto dal legislatore e la sua formulazione che contiene sostituzione di commi, soppressione di commi, sostituzione di parole.La Contrattazione collettiva nazionale, da qualche anno ricorre alla tecnica di sostituire integralmente gli artt. dei contratti di lavoro oggetto di modifiche, con un nuovo testo.Questo consente all’operatore di avere il quadro completo ed immediato dell’istituto sul quale lavorare, senza che debba ricorrere allo studio ed alla comparazione di più testi al fine di integrare le rispettive disposizioni in una visione unitaria.Una serie di modifiche intervengono sulla legge n. 241 in materia di procedimento amministrativo al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione del procedimento.Con riguardo a quest’ultimo aspetto, gli enti locali conformano i propri regolamenti ai termini previsti per le amministrazioni dello Stato, tenendo conto, ai fini del superamento del termine di 90 giorni, della propria organizzazione, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. In ogni caso non può essere superato il termine di 180 giorni eccetto per i procedimenti di acquisto della cittadinanza e quelli riguardanti l’immigrazione.I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte e, fatta salva la necessità di acquisire valutazioni tecniche, i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; al fine di acquisire informazioni e certificazioni si ricorre alla conferenza di servizi quando nel termine di trenta giorni non sono acquisiti gli elementi richiesti o sia intervenuto dissenso di alcuna delle amministrazioni interpellate.Le modifiche contemplano forme di responsabilità in caso di mancata emanazione del provvedimento o mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento.È disposta la competenza del g.a. in materia di controversie tendenti al risarcimento del danno ingiusto a causa dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.L’art. 8 interviene sull’art. 16 della legge n. 241 concernente l’acquisizione di pareri nell’ambito dell’istruttoria del procedimento amministrativo al fine di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva che passano da 45 giorni a 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o facoltativo e l’organo competente non abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere. L’art. 9 modifica gli artt. 14-ter e 19 della legge n. 241 rispettivamente in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione di inizio attività.Sul primo punto consente la partecipazione alla conferenza, senza diritto di voto, dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e di gestori di servizi pubblici quando lo stesso progetto abbia un qualche effetto sulla loro attività.Per quanto concerne la d.i.a., vengono sottratti alla relativa disciplina i procedimenti riguardanti oltre l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza.L’art. 10 reca ulteriori modifiche alla legge n. 241 in ordine al suo ambito di applicazione con riguardo alle società a totale o prevalente capitale pubblico per quanto concerne le loro funzioni amministrative.L’art. 11 reca una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, per l’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio sanitaria da esercitare dalle farmacie pubbliche e private, nonché per la revisione dei requisiti di ruralità al fine di riservare la corresponsione dell’indennità solo in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmaci sul territorio.Inoltre, nel contesto della norma, è riportata una disposizione volta a semplificare alcuni adempimenti amministrativi a carico dei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, disposizione che nel rimandare ad altre amministrazioni l’accessibilità ai documenti richiesti, appare in controtendenza al principio di efficienza, e di soddisfazione del cittadino “cliente”.L’art. 14 demanda ad un decreto del MEF di concerto con i Ministri interessati, la definizione delle modalità e delle procedure che le amministrazioni pubbliche dovranno adottare in modo da prevenire l’indebito utilizzo dei fondi stanziati per il periodo 2007/2013 a favore delle aree sottoutilizzate.L’art. 17 contiene una motivazione costituita dalla necessità di “di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese”. Per queste finalità sono abrogate alcune disposizioni introdotte, con l’ultima modifica, nel codice dei contratti pubblici per garantire una maggiore trasparenza del procedimento.Infatti le norme abrogate impedivano, in caso di procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso al quale si applicava il criterio dell’esclusione automatica delle offerte, la contemporanea partecipazione del consorzio e dei consorziati.L’eliminazione del divieto di partecipare alla medesima procedura di gara sia dei consorzi che dei consorziati laddove l’amministrazione si fosse avvalsa della facoltà di applicare l’esclusione automatica, sembra reintrodurre il principio generale per il quale i consorzi stabili ed i consorzi di cooperative devono indicare in sede di offerta quali sono i consorziati che concorrono, ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.L’art. 21 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare sul proprio sito i dati più rilevanti, indicati dalla norma, riferiti ai dirigenti ed ai segretari comunali e provinciali, nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.I commi 2 e 3 apportano modifiche all’art. 3, comma 52-bis della legge n. 244/2007 in materia di operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni; in particolare:- viene definito il termine per rendere operativa la disciplina in materia di limiti massimi di trattamento economico onnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui ai commi da 44 a 52 dello stesso art. 3 della L.F. 2008.- viene disciplinato in maniera più dettagliata il conferimento di incarichi che superano il tetto della retribuzione, con i requisiti del merito e della trasparenza e sulla base di motivazione che dia conto di ciò.L’art. 22 introduce modifiche ad decreto legislativo n. 165 del 2001.Si tratta della riproposizione di una norma già contenuta nella legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001, art. 29) che autorizzava le pubbliche amministrazioni ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno a condizioni di ottenere conseguenti economie di gestione.La realizzazione di queste operazioni comporta conseguenze sulla dotazione organica dei rispettivi enti anche con riguardo ai fondi della contrattazione integrativa.Questo aspetto dà valenza all’inserimento della norma di seguito all’art. 6 del D.Lgs. n. 165 in materia di organizzazione e disciplina delle dotazioni organiche.È demandata al collegio dei revisori dei conti la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dell’art. in esame, evidenziando i risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione del personale, anche ai fini della valutazione del personale con qualifica dirigenziale.Il successivo comma 2 modifica in parte l’art. 7, comma 6 dello stesso decreto n. 165 del 2001.Con le modifiche apportate si stabilisce che si possa prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti “di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa” oltre che nei confronti di coloro che operano nel campo dei mestieri artigianali, anche nell’attività informatica, anche per i servizi a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro, a condizione che non si determinino “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.L’art. 23 promuove l’individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso nelle amministrazioni pubbliche statali, con l’obbligo per le medesime di pubblicare sul proprio sito un indicatore dei tempi medi pagamento delle prestazioni acquisite, nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all’utenza.L’art. 30 dispone che le carte dei servizi predisposte dai soggetti che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità, devono prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia (secondo uno schema tipo di procedura conciliativa da individuare con decreto), e quella di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.L’art. 32 reca disposizioni finalizzate all’eliminazione degli sprechi collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea riconoscendo:- a decorrere dal 1° gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici o su quelli di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati e disponendo che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più valore dalla stessa data;- a decorrere dall’1° gennaio 2013, la medesima disciplina si applica alla pubblicazione relativa ai provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e bilanci.L’art. 34 reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione e per permettere di conoscere i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche ed i servizi disponibili.La disposizione in esame contribuisce a dare attuazione ed ampliare l’utilizzo di questo strumento tecnologico per un maggiore dialogo con i cittadini, già avviato con l’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, e relativo D.P.C.M. 6 maggio 2009, al quale era collegato un effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta.

Nessun commento:

Posta un commento