domenica 5 luglio 2009

Il principio di sussidiarietà ed i servizi erogati dalla P.A.

Il principio di sussidiarietà è espressamente menzionato dalla Costituzione in riferimento alle funzioni amministrative (art. 118) e all’esercizio del potere sostitutivo statale (art. 120). Ha però una portata molto più ampia: riguarda, infatti, non solo la funzione amministrativa, ma anche quella ‘normativa’, di carattere amministrativo e legislativo. Quindi incide anche sul sistema delle fonti, più precisamente, sulla ripartizione della potestà normativa tra le molteplici istituzioni che costituiscono la Repubblica ai sensi dell’art. 114 della Costituzione
Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto:
- in senso verticale riguarda la ripartizione di competenze tra centro e periferia e oggi vige la regola di far operare il soggetto giuridico più vicino all'ambito preso in esame. In sostanza deve agire normalmente, il livello di governo "inferiore", più vicino ai cittadini. Con la riforma del titolo V della Costituzione operata con la legge 3/2001, la ripartizione gerarchica delle competenze è stata spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio. Infatti l'art. 118 Cost. nella nuova formulazione affida le funzioni amministrative ai comuni essendo operativo, di norma, il livello piu' basso di governo, salvo che la necessità di un esercizio unitario, porti alla loro attribuzioni a province, città metropolitane, regioni, Stato secondo criteri di adeguatezzan, sussidiarietà, differenziazione
- in senso orizzontale è invece relativa ai rapporti tra pubblici poteri e organizzazioni sociali,.: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime. Alla sussidiarietà orizzontale richiama il comma 3 dell’art. 118 Cost. dopo la riforma operata con la legge 3/2001 quando afferma che gli enti locali e lo Stato incentivano l'azione autonoma dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- Art. 117 Cost., Materia esclusive e materie concorrenti...;
Modifiche costituzionali apportate dalla legge n.3/2001(Modifiche del Titolo V della Costituzione)
La riforma del titolo V della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 3/2001, ha strutturalmente modificato l’ordinamento della Repubblica.
Tale riforma attua una profonda separazione tra funzioni legislative e funzioni amministrative: la prima appartiene paritariamente allo Stato ed alle regioni (art. 117 comma 1) mentre la seconda, regolata dalla combinazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sperra in primo luogo ai Comuni.
Col nuovo art. 117 della Costituzione, risulta infatti profondamente modificato il riparto del potere legislativo tra Stato e Regioni. si è sostanzialmente modificato il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni a statuto ordinario in quanto, mentre con l’abrogato art. 117 erano elencate le materie per le quali la potestà legislativa competeva alle regioni, il nuovo articolo 117 contiene un elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ed un elenco delle materie riservate alla potestà legislativa concorrente Stato - Regioni. Pertanto la competenza legislativa è correlata a materie di esclusiva pertinenza statale; a materie riservate alla competenza legislativa concorrente e, per quanto non espressamente elencato, (quindi per esclusione) a materie di esclusiva competenza regionale. Il nuovo art. 117 ha inteso equiparare pienamente le Regioni e lo Stato sul piano delle “funzioni” legislative, essendo la differenza del potere legislativo tra i due Enti non più basata su un concetto quasi gerarchico ma, invero, su due distinti livelli di competenze sulle materie, di pari rango. Ne deriva che sui rapporti tra legge statale e legge regionale, le due categorie di norme hanno pari “dignità” e svolgono allo stesso titolo il pieno esercizio del potere legislativo della Repubblica
Il potere regolamentare alla luce della riforma della Legge 3/2001
Il nuovo art. 117 è innovativo rispetto al precedente in quanto conferisce alla competenza regolamentare valore di rango costituzionale.
Infatti:
- lo Stato esercita il potere regolamentare nelle materie di sua esclusiva competenza legislativa e può delegare alle Regioni l'esercizio del potere regolamentare;
- le Regioni esercitano il potere regolamentare in ogni altra materia non assegnata alla competenza dello Stato;
- agli enti locali (Province e Comuni) spetta la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative ad essi demandate.
L'art. 118 della Cost. It., modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, esplicita il principio di sussidiarietà: «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
Giuridicamente la sussidiarietà si pone in relazione diretta e derivata con il decentramento riconosciuto nei principi fondamentali della Cost.It. all'art.5. In sostanza si stabilisce una "efficace sinergia" tra corpo sociale e Stato: da una parte le comunità locali si organizzano nel rispetto dei modelli culturali tradizionali e dall'altra lo Stato può risparmiare sui servizi migliorandoli. La sussidiarietà si potrebbe pertanto riassumere con "più governo e meno gestione da parte dello Stato".
Tuttavia la sussidiarietà non può essere intesa sono in senso verticale, con una ripartizione delle competenze sulla base del decentramento, ma anche in senso orizzontale, riconoscendo l'auto-organizzazione e l'autonomia degli enti intermedi. Il principio di sussidiarietà così inteso è indispensabile per il rinnovamento della PA e può rappresentare il trait d'union tra decentramento e federalismo.
La sussidiarietà orizzontale valorizza la PA e si pone in alternativa all'esternalizzazione (quindi outsourcing) dei servizi pubblici. In questo senso possiamo fare riferimento alla Legge n.4 del 2004, nota come Legge Stanca, e al Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 relativi all'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. I siti pubblici hanno l'obbligo di dotarsi di una certificazione a garanzia dell'accessibilità delle informazioni fornite ai cittadini disabili. I soggetti privati hanno invece la facoltà di conformarsi agli standard tecnici stabiliti dal CNIPA dopo aver ascoltato i soggetti maggiormente rappresentativi dei disabili stessi.
Questa sussidiarietà orizzontale verrebbe perduta qualora la certificazione venga rilasciata da valutatori privati, anche se dovessero rispondere ai requisiti definiti ed accertati dal soggetto pubblico. Con la sussidiarietà orizzontale è infatti riconosciuta la capacità dei privati di usare gli standard definiti a livello pubblico: l'attività pubblica deve essere quella che gestisce le regole. Al cittadino non può che restare sempre il ruolo essenziale per la verifica della qualità del servizio erogato.

1 commento:

  1. complimenti mi è piaciuto il mio articolo per la chiarezza e precisione nell'esposizione della trattazione in oggetto .....
    anzi mi è stato molto molto utile per i miei studi.

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