sabato 4 luglio 2009

La P.A. può conferire incarichi al personale dipendente

E’ legittimo il conferimento da parte dell'amministrazione comunale dell’incarico di direzione lavori e simili a tecnici appartenenti all'ufficio tecnico dell'ente stesso. Lo ha affermato il TAR Veneto, sezione I, nella sentenza n. 3011/08
Secondo il TAR del Veneto, Venezia, sez. I, sent. 23.4.08, n° 3011, l'amministrazione comunale può conferire l’incarico "esterno" di direzione lavori e simili a tecnici appartenenti al suo ufficio tecnico (nella fattispecie il capo dell’ufficio tecnico era stato nominato direttore dei lavori di coltivazione di una cava comunale).
Il TAR ha interpretato l’art. 31 del D.P.R. 347/83, secondo cui è vietato corrispondere ai dipendenti degli Enti Locali “ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente” in aggiunta a quanto previsto dall'accordo approvato col detto D.P.R.. Al riguardo il TAR ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 30/3/93 n. 425; T.A.R. Puglia, sez. I, 5/9/90, n. 799; T.A.R. Abruzzo, 20/2/87, n. 60) per cui il principio dell’onnicomprensività della retribuzione, rispondendo solo ad una esigenza di uniformità del trattamento economico dei dipendenti pubblici e di globalità della previsione di spesa, non consente di intendere il divieto di cui all’art. 31 del D.P.R. 347/83 come divieto operante anche nel caso in cui l'attività svolta dal dipendente non sia riconducibile a funzioni e poteri connessi con la qualifica e l’ufficio ricoperti. In sostanza potrà esser remunerata dall'ente locale l'attività "esterna" del suo dipendente che consista in mansioni a cui egli potrebbe sottrarsi come dipendente (stante la tipizzazione dei compiti d’ufficio).
Il TAR ha inoltre richiamato l’art. 58, del d.lgs. 29/93, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire ai propri dipendenti anche incarichi non previsti da specifiche disposizioni di legge, ma “espressamente autorizzati” e previa adozione di criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità escludendo in tal modo incompatibilità di diritto o di fatto.
Tenuto conto di tali principi normativi, ma anche avuto riguardo delle modeste dimensioni organiche del comune, che non sono tali da porre in essere provvedimenti di carattere generale – conclude il TAR – l’individuazione di una risorsa umana interna idonea a svolgere la specifica attività richiesta dall’Amministrazione medesima nel proprio interesse e in eccedenza rispetto agli obblighi di servizio è un atto del tutto legittimo.

Riporto di SEGUITO LA SENTENZA TAR VENETO 3011/08
T.A.R. Veneto - VeneziaSezione I - Sentenza 23 aprile 2008, n. 3011
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori:
Bruno Amoroso - Presidente
Italo Franco - Consigliere
Fulvio Rocco - Consigliere,
relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso R.G. 929/1995, proposto da R. A., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco dalla Mura e dall’Avv. Giovanni Maggiolo, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San marco n. 3472, contro- la Regione Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San marco n. 63;- il Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Vicenza (Regione Veneto), in persona del suo Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio, e nei confrontidel Comune di Marano Vicentino (Vicenza), in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,per l’annullamentodell’ordinanza del Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Vicenza Prot. n. 11671/1-13100 Reg. n. 306 dd. 10 gennaio 1995, recante l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Marano Vicentino n. 672 dd. 7 dicembre 1994 relativa al conferimento al ricorrente dell’incarico professionale di direzione della cava comunale “Dei Vegri”.Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 21 – 23 marzo 1995 e depositato il 25 marzo 1995;visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;viste le memorie prodotte dalle parti;visti gli atti tutti di causa;uditi nella pubblica udienza del 23 aprile 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. Semenzato, in sostituzione dell’Avv. Maggiolo, per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Gasparini per la Regione Veneto;ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO1.1.
Il ricorrente, Arch. A. R., espone di essere dipendente del Comune di Marano Vicentino (Vicenza) preposto all’incarico di capo dell’Ufficio tecnico comunale.Il Comune, a sua volta, è proprietario di un terreno ubicato sempre a Marano Vicentino, in Via Capitello di Sopra, in ordine al quale ha ottenuto dalla Regione Veneto il rilascio dell’autorizzazione n. 5884 dd. 18 novembre 1980 per svolgervi l’attività di cava; e tale titolo autorizzatorio è stato prorogato sino alla data del 19 dicembre 1991 per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 7349 dd. 19 dicembre 1991.Il ricorrente espone – altresì – che il Comune di Marano Vicentino ha svolto in modo discontinuo ma in forma comunque diretta l’attività di coltivazione della cava di cui trattasi con vendita ai privati della relativa ghiaia.Il ricorrente evidenzia, quindi, che a’ sensi dell’art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 gli imprenditori di miniere e cave devono nominare un direttore responsabile, sotto la cui autorità devono essere svolti i lavori di coltivazione.In relazione a ciò, con deliberazione n. 672 dd. 7 dicembre 1994 la Giunta Comunale di Marano Vicentino ha quindi nominato il R. responsabile della miniera comunale.Nelle premesse di tale deliberazione si legge che il Sindaco riferisce quanto segue: “Premesso che questo Comune è proprietario di un terreno sito in Via Capitello di Sopra per il quale la regione Veneto ha rilasciato in data 18 novembre 1980 sub n. 5884 l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava in seguito prorogata con provvedimento della Giunta Regionale n. 7349 del 19 dicembre 1991 sino al 31 dicembre 1995; considerato che fa parte del programma di questa Amministrazione, come risulta dal Programma Opere Pubbliche e degli interventi di straordinaria manutenzione anno 1994 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 4 luglio 1994, attivare l’escavazione di almeno 95.000 mc. di ghiaia; visto che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 gli imprenditori di miniere o di cave devono nominare un direttore sotto l’autorità del quale sono svolti i lavori e al quale spetta di osservare tutte le norme in materia; visto che anche la L.R. 7 settembre 1982 n. 44 all’art. 15 prescrive che il progetto di coltivazione di una cava deve indicare il direttore dei lavori, al quale spetta l’alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto. Alla luce di quanto sopra, propongo di affidare l’incarico professionale di direttore della cava comunale dei Vegri, indispensabile ai fini della normativa statale e regionale sopraccitata per poter procedere all’escavazione, al dipendente Arch. R. A., Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale. 1) Preciso che il suddetto incarico non è connesso con i compiti istituzionali del Comune (ritenendo per tali quelli strettamente correlati con la ragion d’essere del Comune), trattandosi di un’attività saltuaria che il Comune svolge a livello imprenditoriale, e che esclusivamente per questo motivo la Giunta Comunale ritiene di affidare l’incarico al dipendente Arch. R.; 2) tuttavia, visto che il considerare o meno istituzionale una attività del Comune è opinionabile (sic!), non essendo la cosa definita in nessuna norma, faccio inoltre notare che quand’anche si aderisca alla tesi che tutte le attività che il Comune sceglie di fare, per il solo fatto che le fa, sono compito istituzionale,il Comune dovrebbe comunque avere la possibilità di autodeterminarsi, e cioè di valutare se quella attività non usuale che il Comune decide di svolgere, sarà svolta in via continuativa e costante tanto da rendere necessaria e opportuna una certa organizzazione interna di mezzi e di uomini. Di fatto in questo Comune la coltivazione della Cava è, al contrario, saltuaria e comunque di durata limitata nel tempo (qualche mese per ogni contratto di vendita) e può non essere affatto attivata per alcuni anni (vedi anni 1991, 1992 e 1993). Per questo motivo il Comune non ha ritenuto né (sic!) di creare strutture ad hoc, né di calibrare l’ufficio tecnico anche in funzione di tali compiti, come ben risulta e dalle attribuzioni dell’ufficio … e dai mansionari dei dipendenti …. Il Comune, al contrario, anche per il fatto che la necessità della nomina del Direttore di cava è strettamente collegata alla coltivazione della stessa, e che l’attività di coltivazione è saltuaria e limitata nel tempo (cioè collegata all’estrazione di un certo quantitativo di ghiaia messo in vendita) ha ritenuto di incaricare di volta in volta un professionista della direzione della stessa. Né avrebbe senso paragonare le attività di una cava di ghiaia con la gestione della rete idrica o del gas che sono, quelli sì, compiti istituzionali, tant’è che le opere sono elencate tra le opere di urbanizzazione primaria, e possono essere gestite da altri soggetti solo su “concessione” del Comune. Posso quindi rammentare che i compiti di Direttore di cava sono, ai sensi dell’art. 7 e successivi del D.P.R. 128 del 9 aprile 1959, i seguenti: 1) attuare le misure di sicurezza previste dal D.P.R. 128 del 9 aprile 1959; 2) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme; 3) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dalle norme; 4) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione; 5) verificare che non siano rimossi e modificati i dispositivi di sicurezza oltre a quelli di protezione; 6) verificare che non siano eseguite manovre, operazioni che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori; 7) denunciare al Distretto Minerario ogni infortunio avvenuto nella cava, negli impianti entro due giorni corredando la denuncia da certificato medico; 8) verificare l’esistenza della recinzione di delimitazione dell’area ed, inoltre, verificare lo stato di conservazione e la conseguente manutenzione della stessa; 9) verificare i fronti di abbattimento e che le escavazioni meccaniche non superino il limite a cui possono giungere gli organi dell’escavatrice; 10) verificare del rispetto delle norme autorizzative per la profondità, le distanze, le fasce di rispetto e la chiusura dell’accesso alla cava in caso di inattività. In proposito, preciso che non è precluso ai Comuni di avvalersi della particolare competenza tecnica di un proprio dipendente e di affidargli incarichi professionali, al di fuori dei suoi compiti d’ufficio, da espletare in ore non rientranti nell’orario di servizio, ed inoltre che il principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti, di cui in particolare all’art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, non esclude la corresponsione del compenso spettante all’impiegato di un Ente Locale al quale sia stato attribuito un incarico professionale esulante dai suoi obblighi d’ufficio, compenso che va determinato sulla base delle tariffe professionali decurtate da un terzo alla metà, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Cons. Stato, Sez. III, sentenza – sic! – 1 giugno 1982 n. 595/81). Rammento, inoltre, che il surrichiamato concetto di onnicomprensività del trattamento economico, per effetto della giurisprudenza formatasi, ha subito un temperamento che permette oggi di affermare che il pubblico dipendente può legittimamente percepire compensi per attività che esulino da quelle normalmente e istituzionalmente attribuitegli (Corte dei Conti, dec. N. 1/43, Corte Costituzionale sentenza n. 130 del 14 luglio 1982, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza – sic! – 5 marzo 1986 n. 213, C.G.A. Sicilia, 11 dicembre 1989 n. 462). Ciò è anche dimostrato dal fatto che il D.P.R. 23 luglio 1991 n. 245 prevedeva, per il censimento generale del 1991, che gli Enti interessati potessero avvalersi di propri dipendenti, al di fuori dell’orario di servizio, con compensi speciali; l’entrata in vigore dell’art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 non ha sostanzialmente mutato il regime sopra citato: infatti, il primo comma dell’art. 58 conferma ed estende a tutto il pubblico impiego la vigente disciplina delle incompatibilità dettate dall’art. 60 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957) secondo il quale “l'impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.Con lo stesso comma 1 vengono però mantenute ferme anche le disposizioni contenute in numerose leggi speciali, che consentono a particolari categorie di pubblici dipendenti l’esercizio della libera professione a latere dell’attività con rapporto di dipendenza. Ribadito in tal modo il vigente regime delle incompatibilità, l’articolo in esame, con i commi successivi, introduce una vera e propria disciplina di conferimento di incarichi extra ufficio al pubblico dipendente. Le nuove disposizioni sono ovviamente finalizzate anch’esse a garantire correttezza, trasparenza e imparzialità – e non certamente situazioni anomale che potrebbero determinarsi in occasione di conferimento di incarichi – sia rispetto alle regole del rapporto d’impiego, sia rispetto a quelle dell’esercizio libero-professionale. Al riguardo, il comma 2 dell’art. 58, con una contorta formulazione ricca di negazioni, sancisce bensì un apparente divieto, ma nella sostanza prevede che le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi ai propri dipendenti purchè ricorrano le condizioni ivi genericamente stabilite, ovvero purchè: l’attività da svolgere non sia compresa negli ordinari compiti o doveri d’ufficio; il conferimento di incarico sia espressamente previsto o disciplinato da norme di legge o regolamentari; l’incarico sia espressamente autorizzato. Strettamente correlate a quelle del comma 2 sono le disposizioni del comma 5, dalle quali si desumono anzitutto due possibili ipotesi: a) che ciascun incarico sia conferito direttamente dall’amministrazione di appartenenza; b) che quest’ultima autorizzi il proprio dipendente ad eseguire incarichi “che provengano” b.1) da altra amministrazione; b.2) da società private o persone fisiche che svolgono attività d’impresa o commerciale (risultano quindi esclusi in ogni caso gli incarichi conferiti da privati in senso stretto). In entrambe le ipotesi sub a) e sub b) l’amministrazione (conferente o autorizzante) deve provvedere “secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione” (comma 5). E’ agevole rilevare come “i criteri oggettivi e predeterminati” di cui al comma 5 costituiscano, ancor più che le generiche condizioni fissate dal comma 2, il principale argine alla discrezionalità delle amministrazioni nel conferimento degli incarichi ai propri dipendenti. A proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 1934 del 13 luglio scorso, ha chiarito che i criteri oggettivi di cui al comma 5 devono essere stabiliti dalle singole amministrazioni. Orbene, la prescrizione di stabilire criteri predeterminati sicuramente tiene conto, come spesso accade, della grande realtà dove sono presenti più figure con la stessa ed analoga professionalità. Quindi, appare giusto e necessario stabilire a priori i criteri per l’attribuzione degli incarichi extra ufficio. Nel Comune di marano esiste, di diritto e di fatto, una sola figura cui potrebbe essere affidato l’incarico di cui trattasi. L’Architetto Capo Ufficio Tecnico e, al momento, una sola opportunità di affidamento di incarichi extra ufficio: la direzione della coltivazione della Cava Comunale dei “Vegri”. Per le considerazioni di cui sopra appare inutile stabilire a priori i criteri di scelta quando tale scelta è preclusa per mancanza delle figure professionali ad hoc. Preciso, infine, che l’opportunità di avvalersi di personale dipendente è data sia dal conseguente, notevole risparmio economica, data la evidente maggiore onerosità se si facesse ricorso a professioni esterni, sia da rapporto di fiducia esistente tra l’Amministrazione e l’Arch. R.. Il relatore propone, quindi, l’approvazione della seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 53 della L. 8 giugno 1990 n. 142, gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile e sotto il profilo della legittimità”.Nel dispositivo della deliberazione, si legge quindi che la Giunta delibera “delibera: 1) di approvare l’allegato disciplina per il conferimento dell’incarico professionale di Direttore della Cava Comunale dei “Vegri” all’Arch. R., dipendente di ruolo di questo Comune con la qualifica funzionale 8^, limitatamente all’estrazione di mc. 95.000; 2) di affidare al dipendente Architetto Signor R. A., che viene all’uopo autorizzato, il suddetto incarico da espletarsi fuori orario di servizio, con le modalità di cui al suapprovato disciplinare di incarico e fuori orario di servizio (sic!); 3) di autorizzare il Segretario Comunale a sottoscrive il disciplinare in rappresentanza del Comune; 4) di imputare la spesa relativa all’anno 1994, prevista in complessive Lire 20.000.000.- lorde, sul capitolo 3254/RP 1993 del bilancio per l’esercizio in corso (spese inerenti l’attività di cava); 5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo di legittimità da parte del Co.Re.Co. ai sensi dell’art. 45 della L.R. 8 giugno 1990 n. 142; 6) di dare atto che l’eventuale annullamento del presente provvedimento da parte del Co.Re.Co. comporterebbe per il Comune la necessità di conferire un incarico a professionista esterno (data l’impossibilità per il Comune di affidare all’Ufficio Tecnico Comunale le relative incombenze per i motivi sopra esposti) con conseguente maggior onere di Lire 16.151.546 + I.V.A. 19% e C.N.P.A. liberi professionisti 2% per un totale complessivo di Lire 19.543.370.-1.2.Con ordinanza Prot. n. 11671/1 – 1 3 13 00 – Reg. n. 306 la Sezione di Vicenza del Comitato Regionale di Controllo ha disposto l’annullamento della surriportata deliberazione giuntale, rilevando che con essa “il Comune … ripropone con argomentazioni in parte diverse una deliberazione già oggetto di annullamento da parte della Sezione – ordinanza n. 7908 del 7 settembre 1993”, “che non emergono nuovi elementi e che pertanto rimangono determinanti i motivi dell’annullamento di cui alla citata ordinanza n. 7980/93” , ed inoltre “che il punto 4 del dispositivo è assunto in contrasto con l’art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421”. 2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe l’Arch. A. R. chiede l’annullamento del testè riferito atto di controllo negativo, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, l’avvenuta violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, nonché l’avvenuta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 421 del 1979.3. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, concludendo per la reiezione del ricorso.4. Con ordinanza n. 541 dd. 5 aprile 1995 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato.5. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.6.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto.6.2. Va innanzitutto rilevato che, nella specie, la circostanza che l’organo di controllo abbia già avuto modo di annullare, con propria ordinanza n. 7908 del 7 settembre 1993 la precedente deliberazione giuntale n. 365 dd. 17 giugno 1993 con la quale era stato già conferito analogo incarico al R. (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), non rende inammissibile la proposizione, da parte di quest’ultimo, della presente impugnativa: e ciò in quanto il nuovo provvedimento adottato dalla Giunta Comunale è stato dotato di un impianto motivazionale ben più ampio del precedente e per il cui tramite la questione è stata interamente riesaminata.La riproposizione dell’incarico dello stesso R. è pertanto avvenuta considerando presupposti esegetico-normativi e giurisprudenziali per l’innanzi non considerati e costitutivi – quindi – di un provvedimento non meramente reiterativo del precedente affidamento di incarico.A fronte di ciò, meramente (ed illegittimamente) confermativa risulta – semmai - la pronuncia dell’organo di controllo laddove si limita a richiamare ob relationem il precedente annullamento fondandolo sul richiamo all’art. 31 del D.P.R. del D.P.R. 347 del 1983, in forza del quale “è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti” degli Enti Locali, “oltre a quanto specificatamente previsto” dall’accordo approvato con il D.P.R. medesimo, “ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”, con l’ulteriore prescrizione che “l’importo delle indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza”.A tale riguardo, va innanzitutto rilevato che la giurisprudenza aveva già chiarito che il principio dell’onnicomprensività risponde all’esigenza di uniformità del trattamento economico dei dipendenti pubblici e di globalità della previsione della relativa spesa e che pertanto il sopradescritto divieto di cui all’art. 31 del D.P.R. 347 del 1983 opera esclusivamente nell’ipotesi in cui l’attività svolta sia riconducibile all'esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l’ufficio ricoperti, ma non allorquando l’attività consista in mansioni a cui il dipendente possa sottrarsi perché non rientranti fra i normali compiti d'ufficio (cfr. sul punto, ex multis, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 settembre 1990, n. 799 e T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 20 febbraio 1987, n. 60) e, quindi, non connesse con l'ufficio ricoperto e con uno dei fini istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1993 n. 425), come – per l’appunto – nel caso di specie.Dirimente, tuttavia, risulta la susseguente disciplina generale contenuta nell’allora vigente art. 58 del D.L.vo 29 del 1993 intitolato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” e in forza della quale – per quanto qui segnatamente interessa – “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3” e “restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, agli articoli da 68 a 70 della L. 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, all’art. 9, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1992 n. 498, all’art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991 n. 412 ed all'art. 1, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 510” (comma 1); …. “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati” (comma 3) e “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonchè l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione” (cfr. comma 5). Come a ragione ha evidenziato l’Amministrazione Comunale nella surriportata deliberazione giuntale n. 672 dd. 7 dicembre 1994, la disciplina contenuta nel testè illustrato art. 58 del D.L.vo 29 del 1993 consente alle pubbliche amministrazioni di conferire al personale dipendente incarichi anche non previsti da specifiche disposizioni di legge ma comunque “espressamente autorizzati”, fermo restando la previa adozione al riguardo dei predetti “criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità” e che consentano quindi di “escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.Risulta altrettanto fondato l’assunto dell’Amministrazione Comunale secondo cui le sue ben modeste dimensioni organiche ragionevolmente escludono l’esigenza di adottare al riguardo provvedimenti di carattere generale, stante la pronta e del tutto necessitata individuazione dell’unica risorsa umana interna idonea a svolgere la specifica attività richiesta dall’Amministrazione medesima nel proprio interesse e in eccedenza rispetto agli obblighi di servizio.In tal senso, va quindi evidenziato che a’ sensi dell'art. 58 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, le pubbliche amministrazioni possono conferire ai propri dipendenti anche incarichi non previsti da specifiche disposizioni di legge, ammettendosi quindi, sempreché ciò avvenga nell'interesse dell'amministrazione, il conferimento di attività a titolo di prestazione professionale, da svolgersi fuori dell’orario di lavoro, e che,pertanto, è legittimo il conferimento da parte dell'amministrazione comunale dell’incarico di direzione lavori e simili a tecnici appartenenti all'ufficio tecnico dell'ente (cfr. T.A.R. Sardegna, 23 dicembre 1998 n. 1397): e, all’evidenza, il caso di specie risulta pienamente rientrare nell’ambito di tale principio.Va soggiunto che neppure sussiste la violazione dell’art. 20 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421, recante il coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle Provincie e dei Comuni con le disposizioni di cui alla L. 5 agosto 1978 n. 468 e di cui alla L. 19 maggio 1976 n. 335 e in forza del quale - e per quanto qui segnatamente interessa – “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dello stanziamento di competenza iscritto in ciascun capitolo del bilancio in corso” (primo comma) e “formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, semprechè la relativa delibera venga assunta entro il termine dell’esercizio”. (secondo comma).Invero, il punto 4 del dispositivo della deliberazione giuntale n. 673 reca l’impegno della relativa spesa a valere su di un capitolo ivi testualmente definito come rientrante nell’ “esercizio in corso” ma altrettanto testualmente denominato “3254/RP ’93 – Spese inerenti l’attività di cava”, laddove la dizione “RP” indicherebbe “residui passivi” segnatamente rinvenienti dall’esercizio del 1993.Tuttavia, l’art. 21, sesto comma, del medesimo D.P.R. 421 del 1979 dispone che “le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non finanziate con entrate a destinazione vincolata e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono, in deroga al primo comma del precedente art. 20, essere impegnate in quello successivo. Decorso tale termine esse costituiscono, per la parte non impegnata, economia di spesa”: e ciò è – per l’appunto – legittimamente avvenuto nel caso di specie.7. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite,e sono liquidati nel dispositivo.P.Q.M.Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla in provvedimento impugnato..Condanna la Regione Veneto al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 1.500,00.- (millecinquecento/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2008.

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