domenica 30 agosto 2009

L. 69/’09 e le eventuali responsabilità dirigenziali.

L’inosservanza dei termini procedimentali L. 69/’09 e le eventuali responsabilità dirigenziali.
Tra le modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, apportate dalla legge 69/’09 occorre esaminare il testo novellato, pubblicato precedentemente su questo blog., dell’art. 2 e il nuovo art. 2 bis.
La nuova versione dell’art. 2 della l. 241/’90 conferma, al comma 1, il dovere delle pubbliche amministrazioni di conclusione del procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento espresso.
Novità, invece, si registrano nei successivi commi rispetto al termine generale di conclusione del procedimento, che viene ridotto da 90 a 30 giorni (decorrenti dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento ha luogo ad iniziativa di parte).
E’ palese il ritorno al termine sancito dal legislatore legge 241/90.
Si capisce che il legislatore, ha voluto accelerare l’azione delle pubbliche amministrazioni, riducendo la durata dei relativi procedimenti amministrativi.
E da precisare che, a differenza del 1° comma dell’art. 2, che parla di pubbliche amministrazioni in genere, i successivi commi fanno riferimento ai procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale differenziazione nei soggetti pubblici – già esistente nel testo previgente dell’art. 2, è chiaramente espressiva della valorizzazione dell’autonomia legislativa regionale e di quella regolamentare degli enti locali, frutto delle profonde modifiche intervenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/’01.
Sta di fatto che la mancata determinazione da parte di tali enti dei termini di conclusione dei rispettivi procedimenti collide con il principio posto dal comma 1, che indirettamente sembra indurre tutte le pubbliche amministrazioni a fissare i termini conclusivi dei rispettivi procedimenti.
Nel successivo art 2 bis, invece il legislatore, ha previsto che la fissazione dei termini conclusivi dei procedimenti abbia luogo con regolamenti da adottare entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge e che nello stesso periodo le regioni e gli enti locali si adeguino ai suddetti termini.
Apprezzabile novità è, invece, prevista dal comma 9 del nuovo testo dell’art. 2, che considera elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale la mancata emanazione dei provvedimenti nei termini conclusivi.
Il nuovo art. 2 bis della l. 241/’90 - “Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento”.
Il legislatore ha posto espressamente a carico delle pubbliche amministrazioni il risarcimento del danno da ritardo, stabilendo che “le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art- 1 comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Un elemento essenziale della riforma de quo è rappresentato dal dichiarato intento di accentuare la selettività nell’erogazione degli incentivi economici e di carriera, sia per il personale dirigenziale che per il personale dei livelli, in netta contrapposizione alla diffusa prassi di attribuire i suddetti incentivi “a pioggia”.
A tal fine, il decreto contempla un ciclo generale della gestione delle performance, inducendo le amministrazioni a rivedere l’organizzazione del proprio lavoro in vista del miglioramento delle performance. Prevede l’elaborazione di piani delle performance, meccanismi di valutazione delle prestazioni dei dipendenti , l’istituzione di organismi indipendenti di valutazione delle prestazioni.
In altri termini, c’è l’intento di stimolare gli enti pubblici ad organizzare un processo di pianificazione, programmazione e controllo delle proprie performance, attività nella quale è di fondamentale importanza la costante analisi del grado di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction).
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
E’ però evidente che, se gli obiettivi vengono raggiunti al di fuori di un sistema di regole, i risultati sono compromessi e ingenerano una ulteriore sfiducia dei cittadini e delle imprese nella Pubblica Amministrazione.Il passaggio delle competenze di spesa da organi collegiali (giunta e consiglio) a soggetti monocratici (dirigenti), pur positivo sotto il versante della velocizzazione delle procedure, ha annullato la fase della discussione e del confronto nella quale è insito un momento di autocontrollo. Oggi la maggior parte delle decisioni di spesa viene presa attraverso determine dirigenziali, con conseguenti possibili responsabilità per omissioni o culpa in vigilando per gli organi di vertice ed in particolare gli Organi di Governo, i Direttori Generali ed i Segretari, che possono trovarsi comunque a rispondere delle attività della struttura.
La legge di che trattasi precisa, inoltre, che “il risarcimento dei danni attiverà procedure di rimborso attraverso la Corte dei Conti, cui spetta la verifica del danno erariale, mentre è da escludere la copertura assicurativa a carico delle finanze pubbliche (sarà a carico dei funzionari)”.
A mio modestissimo parere. una corretta gestione dei procedimenti amministrativi e un’attenta redazione degli atti
amministrativi rappresentano un momento chiave nell’attività dell’ente locale. Garantire il conseguimento dell’obiettivo con efficacia ed efficienza nella legalità significa produrre atti nel minor tempo possibile, con il minor dispendio possibile di energie, senza aggravamenti procedurali e al riparo da eventuali attacchi sul piano giurisdizionale

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