domenica 23 agosto 2009

La R.S.U. negli Enti Locali

La rappresentanza sindacale unitaria.
La RSU è quell’ "organismo di rappresentanza unitaria" che, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 165/2001 "viene altresì costituito (…) mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori" in ciascuna amministrazione che occupi oltre quindici dipendenti, salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali (1).
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 D.Lgs. 165/2001, "sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori" (art.42, comma 4, D.Lgs. 165/2001; già art.47 D. Lgs. 29/1993, sostituito dall’art.6 D. Lgs. 396/1997).
Questa disposizione è stata attuata con l’accordo collettivo quadro in data 7/8/1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle pubbliche aministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale; accordo collettivo quadro integrato e modificato, quanto al comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, con accordo collettivo in data 20/10/1998, che ha, tra l’altro, stabilito il numero dei componenti delle RSU in relazione alla dimensione (per numero di dipendenti) di ciascun Ente (2).
Le RSU, alle quali può essere attribuita la titolarità esclusiva dei diritti di informazione e partecipazione previsti dalla legge o dai contratti collettivi, hanno, come è stato evidenziato, una legittimazione potenzialmente esclusiva alla contrattazione integrativa, salva la possibilità per i contratti collettivi di disporre che "la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto: art.42, comma 7, D.Lgs. 165/2001). Cosa, questa, che è avvenuta con l’art.10 CCNL del 1/4/1999 (ci si riferisce sempre al comparto delle Regioni e Autonomie Locali), che ha disposto che per la contrattazione collettiva decentrata integrativa la delegazione di parte sindacale sia composta dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
Lo stesso CCNL/1999 delinea il sistema delle relazioni sindacali, complessivamente confermato, pur con alcune modifiche, dal CCNL 22/1/2004: "Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli Enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale", e si articola nei seguenti modelli relazionali: 1) contrattazione collettiva a livello nazionale; 2) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal CCNL e contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale (con la partecipazione di più Enti); 3) concertazione ed informazione.
Contrattazione. L’ampiezza della legittimazione a contrattare delle RSU è affidata alla contrattazione nazionale di comparto. Ai sensi dell’art.3 CCNL/1999 (quello stipulato il 1/4/1999), infatti, la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge "sulle materie e con le modalità indicate" dal CCNL. Ai fini che qui interessano si può ricordare che compete alla contrattazione collettiva decentrata, tra l’altro, "le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili" (v. infra), "le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125" (ora D. Lgs. n°198/2006; v., comunque, infra), le "implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi", "i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio" (etc.).
I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione negoziale, fatte salve le materie (sempre previste dal CCNL) che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche "essendo legate a fattori organizzativi contingenti". Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art.2 del D. Lgs. 286/1999. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi (3).
Informazione e concertazione. Il sistema delle relazioni sindacali comprende altresì gli istituti dell’ "informazione" e della "concertazione" (art.3, comma 2, lett. d), CCNL/1999).
Ai sensi dell’art.7 CCNL/1999 "L'Ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali (…) sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva". Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione" (v., per le ulteriori materie di interesse, anche il CCNL 14/9/2000).
Ciascuno dei soggetti sindacali, ricevuta la suddetta informazione, entro i successivi dieci giorni può attivare la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’Ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione - nelle materie ad essa riservate – non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
La concertazione, ex art.8 CCNL/1999 sì come sostituito dall’art.6 CCNL/2004, "si effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del CCNL stipulato il 31.3.1999 (sul sistema di classificazione professionale) e per le seguenti materie: a) articolazione dell'orario di servizio; b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale; d) andamento dei processi occupazionali; e) criteri generali per la mobilità interna. (V., per le ulteriori materie di interesse, anche il CCNL del 14/9/2000).
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli Enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti (art.8 CCNL/1999, come sostituito dall’art.6 CCNL/2004). Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta e dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Parte di un articolo Pubblicato da Stefano Gennai - Sul Sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=34842 - Clicca sul Link per leggere integralmente l'articoli. Inserito nel mio Blog esclusivamente per fini didattici.

3 commenti:

  1. grazie per l'utilità e completezza della trattazione
    federica

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    1. volevo chiederle se hanno diritto al voto il personale comunale -ausiliario polizia municipale- con contratto a termine. Grazie.

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    2. A mio Avviso no!!!
      Ad ogni Buon Fine: sono aventi diritto -
      il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo
      parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica
      di eletto nella RSU;in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in
      servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a
      seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle
      procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio);

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