mercoledì 12 agosto 2009

I DIRITTI ASSOLUTI

I diritti assoluti sono diritti che danno vita ad una relazione tra un soggetto ed un bene. Prescindono totalmente dalla collaborazioni dei terzi per la realizzazione del diritto e a quest’ultimi è imposto un mero dovere di astensione. L’assolutezza del diritto è nel fatto che esso può essere fatto valere erga omnes, con conseguente astensione a carico della collettività.
Tipici diritti assoluti sono i diritti reali, cioè i diritti su una cosa, e i diritti della personalità.
I diritti della personalità: Le fonti normative in materia di diritti della personalità sono molteplici:
- La Costituzione che tutela la personalità individuale all’art. 2 e la dignità di ogni cittadino (artt. 4,13,15,13,21,32,41,42)
- Il Codice civile che colloca nel titolo “Delle persone fisiche” le norme relative al nome (artt. 6,9) al diritto all’immagine(art.10) e agli “atti di disposizione del proprio corpo”
- Le norme penali di tutela dell’integrità fisica, dell’onore del segreto della corrispondenza
- La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina.
- Alcune importanti leggi speciali riordinate nel Codice in materia di protezione dei dati personali.
L’art.2 della Costituzione contiene il principio costruttivo di tutti i rapporti tra la persona, i gruppi sociali e lo Stato: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)
Stabilisce una correlazione tra il valore della personalità individuale e la gamma dei diritti inviolabili dell’uomo: lo strumento ed il criterio con cui si protegge la personalità è la garanzia dei diritti fondamentali
- I diritti inviolabili sono garantiti non solo guardando all’uomo come singolo ma anche nelle formazioni sociali, cioè all’interno dei gruppi che si creano nella vita sociale. Questi gruppi sono presi in considerazione come luoghi in cui si realizza il valore della persona.
- Da un lato la Repubblica si impegna a proteggere il valore della persona umana all’interno dei gruppi onde evitare che l’interesse di “molti” sacrifichi il valore della persona e dall’altro lato si riconosce la stessa formazione sociale come mezzo di valorizzazione del singolo
Tutto ciò si traduce nel concetto che l’art. 2 della Costituzione costituisce la base normativa di un’ampia gamma di diritti che hanno in comune di garantire lo svolgimento della personalità: i c.d. diritti della personalità.
l’integrità fisica e morale: L’integrità fisica è un bene che potremo definire assoluto nel senso che va al di sopra della volontà dello stesso interessato; l’art.5 del c.c. infatti: Vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando ne consegua una diminuzione permanente dell’integrità, o che siano contrari alla legge. Una deroga all’art. 5 c.c. è costituita dalle leggi sul trapianto di organi tra i viventi
L’integrità fisica, poi, oltre ad essere tutelata dalle norme penali, in quanto la sua lesione è considerata un reato perseguibile a norma di legge, è anche sempre considerata “danno ingiusto” e quindi fondamento di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.
Per quanto riguarda il diritto alla salute, si tratta di un diritto soggettivo assoluto (erga omnes) sulla base dell’art. 32 Cost.
L’integrità morale è in genere collegata ai casi di ingiuria e diffamazione ed è oggetto di tutela penale; la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 Cost., molte volte entra in conflitto con questioni di integrità morali; trattasi di questione assai scabrosa nel senso che laddove termina il “diritto di cronaca”, che è collegato alla libertà di manifestazione del pensiero, inizia il diritto alla integrità morale. In molti casi l’interesse a preservare il decoro o l’onore dell’individuo può essere questione molto delicata se si considera il diritto di cronaca e viceversa.
Previsto dal codice civile è anche il diritto d’immagine: è vietato sia la riproduzione sia la diffusione senza il consenso dell’interessato salvo i casi in cui si tratta di personaggio o avvenimento di interesse pubblico. La difesa avviene con l’azione inibitoria (ordine di cessare l’abuso) salvo il risarcimento del danno.
il diritto alla riservatezza il primo intervento del legislatore in materia di tutela della riservatezza è avvenuto con la legge n° 675/96: tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali; in seguito si è aggiunto un D.P.R. e il D.lgs. 282/99 e tutta la materia è stata riordinata in un testo unico: il Codice in materia di protezione di dati personali. Continua alle pagg. 7/E - 8/E
I diritti reali - Quando una cosa è in proprietà di una persona, tutti gli altri hanno il dovere di astenersi dall’utilizzare la cosa e da turbare il libero uso ed il godimento del proprietario: il quale può pretendere da chiunque il rispetto di questo dovere. Si parla in questo senso di diritti reali che sono diritti caratterizzati:
- dalla assolutezza: il diritto può essere fatto valere verso chiunque ( erga omnes)
- dalla immediatezza: il titolare del diritto non ha bisogno della cooperazione altrui
- dalla inerenza: il titolare del diritto può agire verso chiunque, a sua volta,vanti diritto sulla cosa.
Si parla di diritti reali limitati in luogo di diritti reali su cosa altrui. La qualifica viene dal confronto con il diritto di proprietà.
diritto di proprietà La disciplina principale del diritto di proprietà è dettata, nel nostro ordinamento dall'articolo 832 e successivi del codice civile e dall'articolo 42 e successivi della Costituzione. Il dettame congiunto delle due norme fissa i principi ed i limiti che regolano il diritto di Proprietà nell'ordinamento italiano.
Secondo la nozione dell'art. 832, la proprietà è "il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico." Ma l'art. 832 in verità è una norma che, al costo di un notevole grado di astrazione, identifica gli elementi comuni ai vari contenuti che il diritto di proprietà può assumere in rapporto alle varie categorie di beni. La proprietà è infatti il nome di un diritto. Ma non essendo un diritto un'entità astratta, bensì l'immagine riflessa della realtà sociale, tale concetto costituisce il modo per evocare in maniera generale e astratta una pluralità di qualificazioni di comportamento che si collegano cumulativamente ad una pluralità di fattispecie delle quali una si suppone alternativamente verificata quando si usa il termine proprietà. Continua a pagg. 10/E (11/E proprietà edilizia).
L’espropriazione: L’art. 43 Cost. prevede che a fini di utilità generali la legge possa “riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti determinati imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano caratteri di preminente interesse generale”
Si tratta della c.d. nazionalizzazione che non consiste nel trasferire la proprietà di determinati beni allo Stato ma nel riservare o trasferire imprese, cioè attività economiche.
Più in generale l’interesse pubblico può richiedere che lo Stato si assicuri la proprietà di determinati beni: è la c.d. espropriazione per motivi di interesse generale
Più precisamente l’art. 834 c.c. stabilisce che l’espropriazione necessita di:
- Un pubblico interesse previsto dalla legge
- Il pagamento di una giusta indennità - Si noti che la Costituzione all’art. 42 2° comma non parla di giusta indennità ma di indennizzo - La Costituzione stabilisce per l’espropriazione una riserva di legge cioè prevede che solo attraverso una legge formale si possano stabilire cause di espropriazione: c.d. principio di legalità dell’espropriazione.
I modi di acquisto della proprietà: fatti e gli atti giuridici che hanno per effetto l’acquisto della proprietà sono elencati nella art. 922 c.c.:
- Modi di acquisto a titolo originario: Occupazione, Invenzione, Accessione, Unione commistione, Specificazione, Usucapione e Acquisto del possesso di buona fede di cosa mobile;
- Modi di acquisto a titolo derivativo: Contratto e Successione causa di morte (mortis causa)
I diritti reali di godimento: Sono diritti che assicurano in varia misura l’utilizzazione della cosa da parte del titolare del diritto limitato. l’usufrutto, l’uso e l’abitazione – la superficie, l’enfiteusi e le servitù prediali
L’usufrutto I diritti dell’usufruttuario sono contenuti negli artt. 981 c.c. e ss. mentre gli obblighi sono contenuti negli artt. 1001 c.c. e ss. Il proprietario non ha la facoltà di godere della cosa se non con il consenso dell’usufruttuario; conserva comunque il potere di disporre della nuda proprietà.
L’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, (godimento inteso come utilizzazione), quindi può usare direttamente ed indirettamente la cosa, percepirne i frutti naturali e civili “… l’usufruttuario può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”. Per realizzare il godimento l’usufruttuario ha il diritto di ottenere il possesso della cosa (inteso come disponibilità materiale). Ha il potere di disporre del proprio diritto o per un certo periodo di tempo o per tutta la sua durata. Il limite essenziale consiste nel rispettare la destinazione economica della cosa, non si può quindi alterare le caratteristiche del bene che ne delimitino gli impieghi economici. Può invece introdurre dei miglioramenti.
Obblighi: Innanzitutto deve restituire la cosa alla cessazione del diritto. Deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento del bene. Deve fare l’inventario e prestare garanzia; se non lo fa il proprietario non è tenuto a consegnargli la cosa. Deve pagare le spese ma solo per l’ordinaria manutenzione e amministrazione della cosa, quella di straordinaria amministrazione spetta al proprietario. Deve, infine, pagare le imposte, i canoni e le rendite.
L’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuarioe se questo lo aliena ildiritto cessa alla morte del primo titolare o alla scadenza prevista per il primo titolare. Si estingue per: prescrizione per non uso ventennale; confusione (cioè riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona); perimento della cosa; abuso dell’usufruttuario accertato dal giudice.
In caso l’usufrutto abbia ad oggetto cose consumabili si parla di quasi – usufrutto, potendo l’usufruttuario servirsi delle cose, consumandole e pagandone il valore. Quindi ne acquista la proprietà con l’obbligo di restituzione del solo valore.
L’uso attribuisce al titolare il diritto di servirsi della cosa e di goderne i frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia ma a differenza dell’usufrutto è personalissimo e non può essere ceduto; pertanto si estingue con la morte del titolare.
L’abitazione attribuisce il diritto d’uso di un immobile al solo scopo di abitarvi. Il diritto è incedibile e il titolare può far godere della abitazione solo i membri della sua famiglia.
La superficie presuppone una separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà di ciò che è costruito sopra o sotto il suolo che avviene ad esempio quando il proprietario di un area costituisce a favore di un altro soggetto il diritto di costruire.
Il diritto di costruire è un diritto reale su cosa altrui (sull’area), che se viene esercitato determina l’acquisto della proprietà dell’edificio separatamente da quella del suolo.
Sul suolo c’è il c.d. diritto di superficie, cioè la facoltà di edificare che è un diritto reale limitato
Sull’edificio, se costruito c’è proprietà superficiaria
Nel condominio, ad esempio, il suolo è proprietà comune ai condomini, mentre i singoli appartamenti sono proprietà individuale di ciascun condomino.
L’enfiteusi consiste nella concessione da parte del proprietario di un fondo ad un terzo, con l’obbligo per quest’ultimo di migliorare il fondo e di pagare un canone annuo.
L’obbligo di miglioria è essenziale all’enfiteusi
L’enfiteuta ha il diritto di affrancazione, cioè il diritto di acquistare il qualsiasi momento la proprietà del fondo
Le servitù prediali sono definite dall’art. 1027 c.c.:
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
Il proprietario del fondo servente (cioè il fondo gravato da servitù) non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù
Non si impone un obbligo di fare
Il peso può consistere in un obbligo di non fare
Il peso può consistere in un obbligo di lasciar fare
Si tratta, quindi di un limite imposto al diritto di proprietà su un fondo per la migliore utilizzazione di un altro fondo, appartenente ad un diverso proprietario, il quale acquista un diritto reale limitato sul fondo servente.
Ex art. 1031 c.c. si può costituire
Coattivamente
Volontariamente (ad esempio per contratto o per testamento)
Per usucapione
Per destinazione del padre di famiglia -- In un fondo, che appartiene al proprietario si crea, fra parti diverse, uno stato di cose tale che, se si trattasse di proprietà distinte, saremo di fronte ad una servitù
Si estingue per:
Confusione
Prescrizione , in caso di non uso prolungato per 20 anni
Non si estingue per impossibilità di fatto di esercitarla, né per il venir meno dell’utilità della stessa: devono comunque trascorrere 20 anni.
La comunione
Ex art. 1100 c.c. la comunione è la situazione in cui: La proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone --- Equivale quindi a --- contitolarità di un diritto reale: - comproprietà (comunione di proprietà) - cousufrutto (comunione di usufrutto) - cosuperficie (comunione di superficie) - ecc…
Per quanto riguarda le fonti della comunione si distingue tra:
Comunione volontaria Quella che si realizza per volontà delle parti, per esempio quando 2 o più persone effettuano un acquisto;
Comunione incidentale Quella che si attua indipendentemente dalla volontà delle parti, per esempio la comunione tra gli eredi
Comunione forzosa Quella imposta dalla legge
Altro tipo è la comunione tra i coniugi che riguarda i beni acquistati, anche separatamente, dopo il matrimonio.
Le norme dettate dal legislatore sono ispirate dalla necessità di contemperare gli interessi del singolo con quelli collettivi. Vediamo ora le norme dettate dal legislatore:
- Art. 1102 c.c.: “ ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”
- Art. 1103 c.c.: “L’uso è un diritto e può essere ceduto agli altri nei limiti della propria quota”
- Ogni singolo può chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione art. 1111 c.c.
- In caso gli altri contitolari non acconsentano decide il giudice su richiesta di parte.
Per tutto ciò che riguarda l’amministrazione del bene decide la “maggioranza”; l’interesse collettivo prevale sull’interesse individuale.
la multiproprietà La multiproprietà è una figura giuridica recente e si configura come una sorta di proprietà ternaria. Precisiamo, innanzitutto, che ha ad oggetto il mercato immobiliare e l’acquirente ha diritto alla utilizzazione esclusiva, solo per un determinato periodo di tempo. Se dal punto di vista economico l’operazione è chiara, più complesso può essere il suo inquadramento giuridico.
La teoria della comunione qualifica la multiproprietà come una comunione alla quale viene apposta una clausola temporale che prevede che ciascun proprietario si impegni a lasciar godere il bene all’altro per il tempo e secondo i turni stabiliti.
La teoria della proprietà individuale vede la multiproprietà come un diritto di proprietà che avrebbe ad oggetto non la cosa nella sua integrità materiale ma il tempo/turno sulla cosa
Sembra preferibile la resi della comunione alla luce del fatto che la coesistenza dei multi -proprietari toglie al diritto di ciascuno quei caratteri di pienezza ed esclusività che abbiamo visto essere elementi della proprietà individuale e per quanto riguarda le soluzioni inerenti l’amministrazione e le spese l’istituto della proprietà fa riferimento a quello della comunione
Il Possesso - L’ordinamento giuridico prende in considerazione il fatto che una persona si trovi a disporre di una cosa, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non abbia il diritto di farlo
Art. 1140 c.c.: “ il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale”
La fattispecie che la norma descrive è un comportamento, una attività… …che si presenta all’osservatore tale e quale la condotta di un proprietario, o del titolare di un diritto reale
È quindi un potere di fatto, un potere sulla cosa (che si può esercitare sia in modo lecito che in modo illecito, in quanto non è contemplata dalla fattispecie la distinzione tra possesso lecito ed illecito), di chi si comporti di fatto come titolare di un diritto.
i requisiti del possesso - Il 2° comma dell’ art. 1140 c.c. dispone che: “…si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona” che ha la detenzione della cosa
L’attività corrispondente all’esercizio reale non può derivare solo dalla tolleranza del proprietario
La tolleranza non crea possesso - Possessore è colui che utilizza la cosa come la terrebbe il titolare di un diritto; non è possessore chi riconosce un diritto altrui, (animus possidenti) ma è detentore.
l’acquisto del possesso Il possesso si acquista per:
apprensione - Per impossessamento d’iniziativa di chi diviene possessore
consegna - Cioè in modo traslativo che può essere anche una consegna simbolica, come per esempio con consegna delle chiavi di un immobile
L’acquisto derivativo del possesso può realizzarsi anche senza la consegna quando:
- l’acquirente è già detentore e diviene possessore (traditio brevi manu)
- hi cede il possesso conserva la detenzione della cosa e “costituisce nel possesso l’acquirente” (costitutio possessorio).
Per quanto riguarda le presunzioni temporali, la regola di base è che il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, ma:
- se la persona ha posseduto in tempo remoto, si presuppone il possesso intermedio
- se la persona possiede in base ad un titolo si presuppone che possieda dalla data del titolo
gli effetti del possesso Spieghiamo innanzitutto il disposto dell’art. 1147 c.c.:
Il possesso di buona fede:” è possessore di buona fede colui che possiede ignorando di ledere l’altrui diritto” Il possesso è qualificato da uno stato soggettivo del possessore che consiste in una ignoranza non colpevole o, come si vedrà più avanti, non causata da colpa grave
Questo stato soggettivo è presunto e basta che sussista al momento dell’acquisto del possesso; se viene meno successivamente non pregiudica gli effetti del possesso. Occorre dar la prova della malafede per evitare gli effetti della buona fede
Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi del possessore vengono in primo luogo quelli inerenti alla restituzione della cosa così come prevista dagli artt. 1148 c.c. e s.s, come il diritto di appropriarsi dei frutti, la competenza delle riparazioni, delle addizioni dei miglioramenti ecc.
Per quanto riguarda la circolazione dei beni mobili l’art. 1153 c.c. attribuisce al possesso una funzione essenziale ovvero: Quella di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e la velocità delle contrattazioni, per quanto riguarda i beni mobili non registrati.
L’art. 1153 c.c. infatti prevede che la persona alla quale è alienato un bene mobile non registrato ne acquisti la proprietà, anche se l’alienante non era proprietario della cosa, purchè:
- vi sia stato acquisto del possesso in buona fede
- vi sia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
La regola non si applica alle universalità e ai beni mobili registrati
L’acquisto del possesso di buona fede non sana i vizi dell’atto ma il difetto di legittimazione.
In caso di conflitto tra due aventi causa dallo stesso autore l’elemento risolutivo è la priorità di acquisto del possesso.
L’usucapione - Abbia visto che la proprietà riguarda un diritto non costruito esclusivamente sull’interesse del singolo, in quanto ha una funzione sociale e svolge una funzione sociale. Il legislatore, pertanto, considera meritevole di tutela la attiva utilizzazione dei beni a differenza della inerzia da parte del proprietario.
È in questa ottica che si spiega l’istituto giuridico della usucapione, il quale, si potrebbe dire, è un effetto prolungato del possesso che comporta l’acquisto della proprietà del bene a particolari condizioni.
Ulteriore spiegazione è anche la certezza dei rapporti giuridici: si fa coincidere una situazione di fatto – il possesso – con una situazione di diritto – la proprietà
Vediamo ora i presupposti del possesso per trasformarsi in usucapione:
- possesso pacifico e pubblico --- Il possesso non deve essere acquistato in modo violento o clandestino art. 1163 c.c.
- il possesso deve essere continuato - Il possessore non deve aver cessato di possedere per qualche tempo art. 1158 c.c.
- il possesso deve essere ininterrotto - Il possesso non deve essere interrotto per atto del proprietario o dai terzi che abbiano privato il possessore per oltre un anno art. 1167 c.c.
Poiché il possesso può essere esercitato non solo a titolo di proprietà ma anche a titolo di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, servitù, tutti i diritti reali possono essere acquistati per usucapione.
I termini ordinari sono: beni mobili, beni immobili e beni mobili registrati - 20 anni
mentre se c’è: buonafede, un titolo idoneo a trasferire la proprietà , trascrizione dell’atto Il termine si riduce a 10 anni per i beni immobili; a 3 anni per i beni mobili registrati.
Quanto ai beni mobili, la buona fede fa ridurre il termine a 10 anni, mentre la presenza di buona fede e titolo idoneo comporta l’acquisto immediato della cosa ex art. 1153 c.c.
La difesa dei diritti reali, le azioni possessorie e le azioni di nunciazione.
L’azione a difesa della proprietà è la azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. Con questa azione il proprietario chiede la consegna o la restituzione della cosa
L’azione di rivendicazione è rivolta contro chiunque detiene la cosa al momento in cui il proprietario agisce; una volta che la azione è iniziata, il convenuto non può liberarsi della cosa cedendo ad altri il possesso, anche se lo fa, rimane obbligato a recuperarla per l’attore e, in mancanza, a pagargliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Chi agisce in giudizio deve provare i fatti in base ai quali chiede la tutela giurisdizionale, di conseguenza chi agisce in rivendicazione deve dare la prova della proprietà.
L’acquisto a titolo derivativo attribuisce all’acquirente solo ciò che l’alienante può trasferire: di conseguenza, in forza di un acquisto a titolo derivativo io sono proprietario, solo se ho comprato da un altro proprietario e quest’ultimo lo era se a sua volta aveva acquistato da un legittimo proprietario e così via.
La prova di aver acquistato il diritto di proprietà non è raggiunta fino a quando non si è accertato un acquisto a titolo originario che costituisce il punto di partenza di tutti gli acquisti a titolo derivativo.
In realtà basta “ricostruire” un periodo di tempo sufficiente ad acquistare la proprietà per usucapione. Questa operazione si ottiene sommando i periodi più brevi consecutivi dei soggetti che hanno acquistato o ceduto la cosa, accertandosi che abbiano posseduto la cosa secondo le regole necessarie per il concretizzarsi della usucapione.
In certi casi raggiungere questa prova è operazione assai ardua se non impossibile, non a caso nella tradizione veniva chiamata “prova diabolica”, pertanto molte volte alla rivendicazione ricorrerà il proprietario che ha perso la possibilità per agire per la tutela del possesso o che abbia interesse agire per l’accertamento della proprietà.
A sua volta l’accertamento della proprietà può essere può essere chiesto senza domandare la restituzione: trattasi allora non di rivendicazione ma di azione di accertamento della proprietà
Altra azione che spetta al proprietario è la azione negatoria che è diretta: “a far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando il proprietario ha diritto di temerne il pregiudizio” art. 949 c.c. 1° comma
Le ultime due azioni a tutela della proprietà sono:
- l’azione di regolamento dei confini (art. 950c.c.)
- l’azione di apposizione di termini che a differenza della azione di regolamento di confini non presuppone controversia sui confini ma solo il non accordo delle parti per mettere i segni di delimitazione delle due proprietà
Infine al proprietario spettano anche le due azioni di nunciazione che spettano anche al possessore.
Le azioni possessorie - Qualunque possessore ha a sua disposizione l’azione di reintegrazione è azione che protegge il possessore contro lo spoglio cioè la privazione violenta o clandestina del possesso art. 1168 c.c. Anche il detentore può agire per lo spoglio, mentre non si può agire se la detenzione è dovuta a ragioni di ospitalità o di servizio.
Il possessore di immobili o di universalità di mobili, il cui possesso abbia i requisiti già visti per l’usucapione e sia durato almeno un anno, ha a disposizione l’azione di manutenzione, in tal caso il possesso è protetto:
- contro le molestie
- contro un privazione del possesso non violenta né clandestina
Entrambe le azioni possono essere esperite solo entro l’anno dallo spoglio.
Le azioni di nunciazione
Sono azioni che spettano sia al possessore sia al proprietario o titolare di altro diritto reale:
- Denunzia di nuova opera: può essere esperita quando si ha ragione di temere che da una nuova opera, intrapresa nel fondo altrui, possa derivare un danno alle proprie cose; l’opera non deve essere terminata.
- Denunzia di danno temuto: si riferisce al pericolo di un danno grave e prossimo derivante da uno stato di cose già esistente, ad esempio edifici, alberi situati nel fondo altrui

Nessun commento:

Posta un commento