sabato 15 agosto 2009

L'errore e sua rilevanza in diritto penale

Errore e sua rilevanza in diritto penale
L’errore può essere definito come una falsa rappresentazione della realtà.
L’errore è da tener distinto dall’ignoranza che è assoluta mancanza di conoscenza ed implica un quid negativo. Essendo l’errore causato dall’ignoranza di un quid che deve essere conosciuto la dottrina ritiene che errore ed ignoranza coincidano.
Diverso è il ragionamento quanto al dubbio infatti è definito quale incertezza, conflitto tra due o più descrizioni della realtà.
In relazione alle conseguenze che l’errore produce si distingue in errore proprio ed improprio.
L’errore proprio è quello che fa ritenere al soggetto di agire, nel rispetto della legge, mentre la viola.
L’errore improprio fa ritenere al soggetto di commettere un illecito, mentre il suo comportamento non viola nessuna norma penale.
A seconda del momento in cui l’errore interviene si distingue in errore motivo ed errore inabilità. L’errore motivo è quello che interviene nella fase ideativi del reato e si distingue in relazione all’aspetto su cui cade in errore sul fatto ed errore sul diritto.
L’errore inabilità è quello che interviene nella fase di esecuzione del reato, dando luogo alle ipotesi di aberratio.
Errore proprio sul diritto art. 5 – errore su legge penale
(Errore di fatto sul fatto art. 47 comma 1 e 2)
L’art. 47 dispone che l’errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente. Se si tratta di un errore determinante da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’errore di fatto che esclude la punibilità è quello essenziale cioè quello che cade su uno degli elementi essenziali per la sussistenza del reato. È il caso di chi per errore asporta una cosa altrui credendola propria, non sarà punito, in quanto per la sussistenza del furto occorre la conoscenza dell’altruità della cosa.
L’errore sul fatto che esime dalla punibilità è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa prescrizione della realtà che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base.
Sono irrilevanti gli errori sull’oggetto, sulla persona e sul nesso causale. La disciplina di tali errori esclude sempre il dolo se scusabile ed esclude anche la colpa. Invece se inescusabile cioè frutto negligenza, trascuratezza ossia di colpa, sussiste la responsabilità a titolo di colpa.
Errore di diritto sul fatto art. 47 comma 3
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la responsabilità, quando ha cagionato un errore di fatto che costituisce reato.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono di dover distinguere le norme extrapenali in due categorie: norme extrapenali integratrici del precetto penale e norme extrapenali che non abbiano tale carattere.
Le norme extrapenali integratrici del precetto penale che sono quelle norme che danno maggiore concretezza ad una figura astratta del reato (reato di esercizio abusivo di un professionista) e norme che concretizzano i precetti delle norme penali cosiddette in bianco.
Appartengo alle norme extrapenali che non abbiano tale carattere tutte le restanti norme extrapenali.
L’errore sul divieto si ha quando il soggetto si rappresenta, vuole e realizza un fatto materiale che è perfettamente identico a quello vietato dalla norma penale, ma per errore crede che non sia vietato. L’errore sul fatto che costituisce reato si ha quando il soggetto crede di realizzare un fatto diverso da quello vietato dalla norma penale.
Mentre l’errore sul divieto non esclude nel soggetto la conoscenza dell’offensività del fatto e quindi il dolo, l’errore sul fatto fa venir meno la volontà del fatto criminoso.
Il legislatore fa uso di elementi naturalistici uomo, elementi di comune esperienza pudore ed elementi normativi possesso-altruità. L’art. 47 comma 3 disciplina l’ipotesi dell’errore sugli elementi normativi che si risolve in un errore sul fatto se si risolve in un errore sul diritto non esclude la colpevolezza.
Errore determinato dall’altrui inganno art. 48
L’errore sul fatto costituisce reato può derivare anche dell’altrui inganno. A tal riguardo l’art. 48 prevede che le disposizioni dell’art. 47 si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce reato è determinato dall’altrui inganno, ma del fatto commesso della persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo. Altresì l’art. 48 disciplinerebbe una ipotesi di responsabilità dell’autore mediato.
Nella categoria di autore mediato rientrano tutte le ipotesi in cui taluno si serva al fine di commettere un reato di un soggetto non imputabile o non punibile per altra causa.
L’autore mediato è colui che abbia utilizzato artifici o altri mezzi di inganno per trarre in errore colui di chi si è servito per commettere il reato.
La vittima dell’inganno andrà esente da pena solo se il suo errore sarà incolpevole, in caso contrario risponderà del fatto commesso a titolo di colpa.
Errore nei soggetti non imputabili - ( patologico)
La dottrina distingue l’errore nei soggetti non imputabili in errore patologico e in errore non condizionato dalla causa di non imputabilità.
L’errore patologico condizionato dalla stessa causa di imputabilità rimane assorbito dallo stato di non imputabilità con la conseguenza che al proscioglimento del soggetto agente seguirà se sussistono i presupposti l’applicazione d’una misura di sicurezza, il caso del paranoico che uccide il suo presunto persecutore credendolo che stia per colpirlo.
L’errore non condizionato dalla causa di non imputabilità che potrebbe essere commesso nella stessa situazione anche da persona imputabile, per esso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 47 c.p. il caso dell’infermo di mente che si impossessa di una valigia altrui credendola sua.
Errore sulle circostanze l.19/90
A seguito della riforma con la l. 19/90 sul regime delle circostanze, l’errore ha un rilievo diverso a seconda che cada su circostanze attenuanti o su circostanze aggravanti.
L’errore sulla inesistenza di circostanza attenuanti è irrilevante per cui tali circostanze si applicano anche se l’agente le ha ritenute inesistenti.
L’errore scusabile sulla inesistenza di circostanze aggravanti è rilevante per cui l’agente ha ritenuto inesistente una o più circostanze aggravanti le stesse non si applicano. Se l’errore è stato determinato da colpa le circostanze aggravanti si applicano.
L’errore sulla esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti se non esistono non si applicheranno in nessun caso tali circostanze.
Errore sulle cause di giustificazione art. 59
L’art. 59 al terzo comma dispone che l’agente ritiene per errore che esistono circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.
Il codice realizza un’equiparazione fra la situazione di chi agisca in presenza di una scriminante e di chi abbia l’erroneo convincimento della sua sussistenza. Perché l’errore abbia efficacia scusante è necessario che ricada sui presupposti di fatto della scriminante ovvero su norma extrapenale integratrice di un elemento normativo della scriminante.
Se si tratta di errore determinato da colpa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo la punibilità non è esclusa.
Per l’operatività di tale articolo occorre che l’errore sia giustificato dalla ragionevole convinzione di agire in una situazione di fatto che avrebbe i presupposti della previsione normativa di non punibilità se fosse vera.
Si ha consenso putativo quando l’agente crede che l’azione sia stasa consentita dall’avente diritto mentre in realtà il consenso non fu mai prestato. Affinché tale consenso ricorra occorre che:
- esistono le condizioni obiettive per il consenso;
- l’agente ritenga per errore di fatto che esista il consenso;
- l’errore sia ragionevole.
L’esercizio putativo si ritiene ammissibile quando sussiste effettivamente l’esercizio di un dato diritto il caso del proprietario di uno sciame d’api che per inseguire penetri nel fondo di un vicino credendo per errore che le api si trovino lì.
Per configurarsi la legittima difesa putativa è necessario che l’errore scusabile a fondamento dell’istituto trovi adeguata giustificazione in qualche fatto che abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta sulla base di fatti concreti.
Errore improprio
L’errore improprio è quell’errore per effetto del quale l’agente ritiene di commettere un reato mentre in realtà non viola alcuna norma penale.
L’errore improprio può cadere sul diritto o sul fatto.
L’errore improprio sul diritto è quello che porta a ritenere esistente una norma penale incriminatrice che in realtà non esiste.
L’errore improprio sul fatto è quello che fa ritenere un certo fatto rientrante nella previsione di una norma incriminatrice effettivamente esistente mentre non vi rientra.
Il fatto commesso a seguito di errore improprio è un reato anche se può essere penalmente rilevante.
Le due ipotesi riconducibili alla figura dell’errore improprio sono: il reato putativo e il reato impossibile entrambi disciplinati dall’art. 49 c.p.

1 commento:

  1. Mi scusi una precisazione io non riesco proprio a capire la differenza fra concetto normativo ed elemento normativo (vedi pulitanò) sarebbe così cortese da spiegarlo...
    La ringrazio in anticipo

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