sabato 22 agosto 2009

Reperibilità e Riposo Compensativo

Corte Cortei Cassazione Sezione civile, lavoro 19/11/2008 n. 27477
1. Reperibilità - Funzione - Servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo - Limita ma non esclude il godimento del riposo stesso - Trattamento economico aggiuntivo - E' dovuto.
2. Reperibilità - servizio di reperibilità svolto in giorno festivo - Senza effettiva prestazione di lavoro - Diritto ad un ulteriore giorno di riposo compensativo - spetta solo ove previsto dalla contrattazione collettiva.
3. Reperibilità - Servizio di reperibilità svolto in giorno festivo - Senza effettiva prestazione di lavoro - mancato godimento di un ulteriore giorno di riposo compensativo - risarcimento del danno da usura psicofisica - Non spetta - Ragioni.
La Corte di Cassazione, Sezione civile, è stata chiamata a pronunciarsi ancora una volta sul dibattuto tema della reperibilità, con riguardo in particolare alla sua connessione con l’istituto del riposo compensativo.
Chiari i principi espressi dalla sentenza:
1. La reperibilità del dipendente, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Pertanto, non equivalendo ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice (nella specie la reperibilità era stata compensata con apposita indennità).
2. Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro, pur potendo essere previsto dalla contrattazione collettiva, non può trovare la sua fonte nell'art. 36 Cost., che prevede il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, infatti, pur essendo una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, poiché è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve diversa tutela dall'ordinamento.
3. Il mancato godimento del giorno di riposo compensativo nel caso di servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo non dà diritto ad un particolare ristoro per il danno da usura psico-fisica in conseguenza del mancato recupero, nel caso in cui i dipendenti, nei giorni festivi soggetti a reperibilità, non abbiano svolto alcuna attività lavorativa. D'altro canto, all'obbligo di mera disponibilità ad una eventuale prestazione non può attribuirsi una idoneità ad incidere sul tessuto psico-fisico del lavoratore tale da configurare una violazione di norme generali.
Come emerge dai principi espressi dalla Corte, il punto focale e di raccordo tra la reperibilità ed il riposo compensativo è la contrattazione collettiva.
Per il Comparto Enti Locali esiste una norma ad hoc che disciplina e dirime la questione, l’art. 23 del CCNL 14/09/2000.
Tale disposizione contrattuale espressamente prevede e disciplina il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore assegnato ad un periodo di reperibilità domenicale o comunque ricadente nel giorno di riposo settimanale
L’art. 23 comma 4 del CCNL del 14/09/2000 specifica che la fruizione del riposo compensativo in tale ipotesi non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
La formulazione della norma sostanzialmente richiama e ripete, anche se in termini più chiari e precisi il testo dell’art. 49 comma 1 DPR 333/90 che precedentemente regolava la materia e ricalca il principio per cui il periodo di reperibilità di domenica o nella giornata di riposo settimanale non può in alcun modo essere equiparata ad effettiva prestazione lavorativa.
Conseguentemente, in considerazione di tale diversità della prestazione dovuta, anche il riconoscimento del diritto al riposo compensativo nei casi di reperibilità del lavoratore, non seguita da effettiva prestazione lavorativa, avviene in termini diversi da quelli stabiliti per le diverse ipotesi del lavoratore in reperibilità chiamato a rendere una effettiva prestazione lavorativa nel corso della stessa.
Pertanto nella settimana nella quale il dipendente già collocato in reperibilità nel giorno della domenica o del riposo compensativo, lo stesso deve comunque prestare le 36 ore di lavoro d’obbligo settimanale.
Concludendo, l’art. 23 comma 4 del CCNL 14/09/2000 secondo cui “ La fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale”, deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che abbia prestato servizio di reperibilità di domenica o comunque in giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato e che fruisca del riposo compensativo è tenuto, comunque, a svolgere completamente l’orario di lavoro ordinario di 36 ore nelle settimane in cui gode del riposo.

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