domenica 9 agosto 2009

Modifiche al codice della strada

Inasprite tutte le sanzioni per violazioni al codice della strada commesse di notte. In particolare, l'incremento è previsto per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.
A partire dall'8 agosto 2009 cambiano le sanzioni per chi guida sotto l'influenza dell'alcool o di droghe o supera i limiti di velocità. L'ammenda prevista in questi casi è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Una quota pari al venti per cento della multa andrà ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna.
Ciò per effetto delle norme introdotte dall'art.3 comma 55 della legge n.94 del 15 luglio 2009 che modificano gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992.
Guida in stato di ebrezzaSecondo l'art. 186 comma 2 del decreto legislativo riformulato, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Guida sotto l'effetto di drogheChiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. Come sanzione accessoria è prevista la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Limiti di velocitàAi fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.
In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Le sanzioni amministrative pecuniarie - con la nuova legge sulla sicurezza - sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Invece, chi viene beccato alla guida di un veicolo provvisto di assicurazione falsa o contraffatta, il DDL introduce la confisca del veicolo intestato al conducente. Per chi ha falsificato i documenti, è prevista la sospensione della patente per un anno. Per quanto riguarda il conseguimento della patente, il DDL estende gli stessi requisiti previsti per ottenere la patente al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e al certificato di abilitazione professionale. Quindi, niente patente e patentino per chi è “affetto da malattia fisica o psichica” nonché per i “delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali” o a misure antimafia, oppure persone condannate per produzione, traffico e di sostanze stupefacenti.
Decoro delle strade E' stato introdotto l'articolo 34-bis che punisce con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 (euro 500 entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica del verbale) chiunque insozza (così è scritto nella legge n.94) le strade pubbliche mediante getto di rifiuti o di oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
Per saperne di più:- il testo dell'art.142, dell'art.186 e dell'art.187 del codice della strada con le modifiche apportate dalla legge sulla sicurezza n.94 del 15 luglio 2009.
Fonte Governo.it

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