venerdì 4 settembre 2009

Il Concordato Fallimentare e Concordato Preventivo

Il concordato fallimentare, che va tenuto distinto dal concordato preventivo (che costituisce una vera e propria procedura concorsuale, come stiamo per approfondire) è, ove vengano rispettate determinate condizioni, una delle forme di chiusura del fallimento. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. In merito al contenuto della proposta de quo, essa può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei oppure trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi. La proposta può anche indicare trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse oppure optare per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l’art. 128 l.fall. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine per la proposizione di eventuali opposizioni. Se entro quel termine non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame, provvedendo con decreto motivato e pubblicato a norma dell'articolo 17 l.fall.. Tale forma di pubblicità è funzionale anche all’eventuale proposizione del reclamo dinanzi alla corte di appello, che pronuncerà in camera di consiglio.
Gli articoli successivi si occupano di disciplinare i vari aspetti legati, rispettivamente, all’efficacia del concordato, ai suoi effetti, nonché ai casi di annullamento dello stesso, oggi previsti senza più ombra di dubbio in modo tassativo.

Il concordato preventivo
Come si è accennato all’inizio, il concordato preventivo è una delle procedure concorsuali regolate dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in particolare al suo titolo III. Gli scopi che tale procedura si prefigge di raggiungere sono molteplici, ma la dottrina ne segnala almeno tre. In primo luogo, il concordato preventivo mira a soddisfare l’interesse del debitore ad ottenere una paralisi delle azioni esecutive nei suoi confronti, conservando, al tempo stesso, la disponibilità e l’amministrazione della sua impresa. In secondo luogo, il concordato preventivo tiene conto dell’interesse dei creditori ad evitare una lunga e dispendiosa attività liquidatoria fallimentare, conseguendo il soddisfacimento delle proprie ragioni in tempi brevi. In terzo luogo, non è certo trascurabile l’interesse pubblico a garantire continuità a un’impresa (con tutto ciò che ne consegue, anche in termini occupazionali e di riflessi sul mercato nazionale o, quantomeno, locale), a patto che questa abbia dimostrato di possedere ancora potenzialità produttive degne di fiducia.
Anche il concordato preventivo è stato preso in considerazione dal D.L.gs. n. 5/2006, il quale ha tentato di risolvere una pluralità di frizioni e di difficoltà applicative che la dottrina aveva rilevato. Senza addentrarci troppo nella disamina delle singole novità, potremmo dire, fin da ora, che l’attuale assetto normativo rende i creditori divisibili in classi, in modo da rendere più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria. Il concordato diventa, così, lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano a oggetto la ristrutturazione dell'impresa, come emerge già dalla nuova rubrica del titolo III della legge fallimentare, nella quale, dopo le parole “del concordato preventivo (…)”, sono state inserite le parole “ (…) e degli accordi di ristrutturazione”.

Tipi di Concordato - Essenzialmente due tipi:
- garantito: quando è a priori garantita la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e della percentuale concordataria (almeno il 40%) per i creditori chirografari
La riforma fallimentare (art. 160 L.F.)ha eliminato qualsiasi riferimento alla soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e richiede solo un piano per la soddisfazione dei creditori chirografari senza il limite del 40%
- con cessio bonorum , quando senza garanzia vengono ceduti ai creditori tutti i beni che al momento dell'omologa deve sussistere il requisito dell'idoneità degli stessi a coprire la percentuale concordataria. Tuttavia se per cause successive questa previsione non si avvera, non si ha risoluzione del concordato.
La riforma del concordato preventivo
Il decreto legge n. 35 del 2005 (cd. decreto competitività), convertito in Legge n. 80 del 14 maggio 2005, è entrato in vigore il 17 marzo 2005, trovando applicazione per tutti i procedimenti pendenti e non ancora omologati a tale data.
Il nuovo art. 160 della Legge fallimentare, così come riformulato dalla Legge n. 80 del 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento una diversa concezione della procedura di concordato preventivo, eliminando quei requisiti di meritevolezza che facevano del concordato una soluzione alle tensioni finanziarie, non irreversibili, dell'imprenditore "onesto ma sfortunato". Una delle principali modifiche introdotte dalla riforma è l'abbandono della rigidità del principio della par condicio creditorum. Ora i creditori possono essere suddivisi in classi omogenee e le stesse possono ricevere un trattamento diverso.
Il concordato preventivo biennale
In diritto tributario si usa lo stesso termine "Concordato preventivo" per indicare tutt'altro istituto: la possibilità di determinare in via preventiva e forfettaria il carico fiscale.
La legge n. 326 del 2003 ha introdotto una forma sperimentale di concordato preventivo fiscale che interessa le annualità 2003 e 2004, che devono essere oggetto di accordo preventivo in modo congiunto. L'adesione al concordato da parte del contribuente determina una serie di benefici relativi alla determinazione agevolata delle imposte sul reddito, alla semplificazione di alcuni obblighi contabili e alla limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Condizioni per l’ammissione al concordato preventivo
L’art. 160 l.fall., che si occupa di individuare le condizioni per l'ammissione alla procedura in esame, stabilisce che l'imprenditore in “stato crisi” (intendendosi per tale anche, ma non necessariamente, lo “stato di insolvenza” di cui all’art. 5 l.fall.) ha facoltà di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano, il quale può prevedere una serie di interventi. Il primo di questi è la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Altri possibili contenuti della proposta de quo sono, da una parte, l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore e, dall’altra parte, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. L’imprenditore, infine, può proporre ai creditori un piano che preveda trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La domanda di ammisione al concordato preventivo
Ai sensi dell’art. 161 l.fall., per accedere alla procedura in commento, è necessario avanzare specifica domanda, attraverso un ricorso sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. All’istanza devono essere allegati, da parte del debitore, una serie di documenti, tra i quali rivestono particolare importanza: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori (contenente, a sua volta, l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione), l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, nonché un’idonea documentazione dalla quale si possa dedurre il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione, il tribunale emette un decreto con cui dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente, ma solo previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con tale provvedimento, il tribunale provvede a delegare un giudice alla procedura di concordato e ad ordinare la convocazione dei creditori. Con il medesimo atto, inoltre, viene nominato il commissario giudiziale (il quale, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, riveste le funzioni di pubblico ufficiale, in modo assimilabile, sotto vari profili, al curatore fallimentare) e si stabilisce il termine entro il quale il ricorrente deve depositare, nella cancelleria del tribunale, la somma che si presume necessaria per l'intera procedura (cfr. art. 163 l.fall.).
Principali effetti del concordato preventivo
Il concordato preventivo produce una serie di effetti; tra questi emerge l’inizio dell’attività di vigilanza del commissario giudiziale, nonostante il debitore conservi l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa. E’ da rilevare che oggi non è più prevista la generale “direzione del giudice delegato”, ma l’autorizzazione di tale organo è necessaria affinché gli atti di straordinaria amministrazione non perdano efficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato (anche se il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta tale autorizzazione).
Nonostante vari articoli (tra cui gli artt. 165 e 169 l.fall.) rinviino a numerose norme dettate per il fallimento, alcune regole, anche in merito agli effetti, sono del tutto peculiari del concordato preventivo. Ad esempio, a partire dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti, del resto, rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori, inoltre, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, a meno che non vi sia all’uopo una specifica autorizzazione del giudice.
Dato che durante il concordato il debitore non perde la disponibilità dei propri beni, il commissario giudiziale ha poteri meno incisivi rispetto a quelli del curatore fallimentare. Egli ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta l'attività svolta dal debitore, collaborando con quest'ultimo nella gestione dell'attività di impresa e nell'esecuzione degli obblighi concordatari. Il commissario inoltre riferisce al giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni eventualmente riscontrate. Può essere nominato commissario chi ha i requisiti per essere curatore fallimentare (art. 163 c. 2 n. 3 che richiama gli articoli 28 e 29 L.F.). Nell'esercizio delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico ufficiale (art. 165 L.F.). Di seguito elenchiamo le competenze e le attività del commissario nelle diverse fasi del concordato preventivo: - Sulla base delle scritture contabili e dell'elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata in cui si comunica l'avvenuta ammissione alla procedura della società, si indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, si richiede l'espressione di voto e l'entità del credito vantato; - In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; - Vigilare sull'amministrazione dei beni verificando che l'imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato; - Redigere l'inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori. - Verificare l'iscrizione della causa a ruolo. - Predisporre parere motivato da depositarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza. Gli atti, sia commissivi che omissivi, del commissario sono impugnabili mediante reclamo ai sensi dell'art. 36 legge fallimentare.
Aspetti procedurali del concordato preventivo
Al commissario giudiziale spetta la verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161; costui apporterà, così, le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie. Successivamente, lo stesso organo comunicherà ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori medesimi e le proposte del debitore.
Espletati i numerosi adempimenti procedurali, di cui agli artt. 171 e ss. l.fall., si riunirà l'adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato, in seno alla quale il commissario giudiziale illustrerà la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Ciascun creditore esporrà, se lo ritiene opportuno, le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e solleverà le contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore, a sua volta, potrà rispondere e contestare i presunti crediti, fornendo i dovuti chiarimenti.
L’art. 177 l.fall., nel dettare regole dettagliate sul punto, prevede, in via generale, che per l’approvazione del concordato è indispensabile il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza dei crediti ammessi al voto, può approvare il concordato perfino se risulti il dissenso di una o più classi di creditori, a patto che la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato; per aversi siffatto esito, tuttavia, è necessario il concorso di un’altra condizione: il tribunale deve ritenere che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Nel rispetto delle procedure e delle condizioni indicate dagli artt. 179 e ss. l.fall., poi, si provvederà all’omologazione del concordato da parte del tribunale, con decreto motivato, il quale sarà comunicato tanto al debitore quanto al commissario giudiziale. A quest’ultimo spetta il compito di darne notizia ai creditori, nonché di pubblicarlo e affiggerlo a norma dell'articolo 17 l.fall... Con il decreto di omologazione si chiude la procedura di concordato preventivo, a patto che l'omologazione stessa intervenga nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso, termine prorogabile di sessanta giorni per una sola volta, con apposito decreto del tribunale (cfr. art. 181 l.fall.).
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La riforma del 2006, come si accennava, ha introdotto alcuni articoli nell’originario impianto della legge fallimentare. Tra questi, ha richiamato l’attenzione soprattutto l’art. 182bis, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti. A tal fine, è attribuita al debitore la facoltà di depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese, in modo che sia i creditori che ogni altro interessato siano in grado di proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il tribunale, una volta decise le opposizioni, procede all'omologazione con decreto motivato. L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Effetti ed esecuzione del concordato preventivo
Ai sensi dell’art. 184 l.fall., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato, anche se costoro mantengono inalterati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, pur restando salva la possibilità di stabilire in senso opposto nel contesto dell’accordo.
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli dovrà riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. L’art. 186 l.fall., infine, si occupa di disciplinare i casi e le modalità procedurali relativi alla risoluzione e all’annullamento del concordato, operando ampi rinvii a quanto stabilito nel titolo dedicato al fallimento, precisando che, con la sentenza che risolve o annulla il concordato, il tribunale dichiara il fallimento dell’impresa interessata.

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