domenica 23 agosto 2009

Cittadini dell'Unione Europea

Chiunque abbia la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione europea è cittadino europeo. La cittadinanza dell'UE integra quella nazionale senza sostituirla. Parte integrante del trattato che istituisce la Comunità europea dal 1992, la cittadinanza del'Unione prevede una serie di diritti: la libertà di circolare e di soggiornare su tutto il territorio dell'UE, il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni municipali ed europee, la protezione diplomatica e consolare, ecc.
L'Unione europea attribuisce un'importanza fondamentale al rispetto dei diritti umani sulla base degli articoli 6, 7 e 13 del trattato sull'Unione europea e della carta dei diritti fondamentali. Basata su iniziative e programmi comunitari come Daphné e Progress, la sua azione si concentra sulla lotta contro le discriminazioni, il razzismo, la xenofobia e sulla tutela delle minoranze in settori come l'asilo, l'immigrazione o l'occupazione. In questo contesto, l'Agenzia europea dei diritti fondamentali controlla se questi valori sono rispettati e svolge un importante compito di collegamento e informazione tra le diverse parti interessate.
La cittadinanza europea è stata introdotta con il trattato sull'Unione europea (TUE) firmato a Maastricht nel 1992.
la cittadinanza dell'Unione riconosce quattro diritti specifici:
- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni municipali e del Parlamento europeo nello Stato di residenza;
- la protezione diplomatica e consolare delle autorità di ogni Stato membro allorquando lo Stato di cui l'individuo è cittadino non è rappresentato in uno Stato terzo (articolo 20 TCE);
- il diritto di petizione e di ricorso al mediatore europeo.
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1999), lo status di « cittadino europeo » conferisce del pari i seguenti diritti:
il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua;
- il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in presenza di determinate condizioni (articolo 255 TCE) ;
- il diritto alla non discriminazione fra cittadini dell'Unione basata sulla cittadinanza (articolo 12 TCE) e il diritto di non discriminazione per motivi riguardanti genere, razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale;
- la parità di condizioni ai fini dell'accesso alla funzione pubblica comunitaria.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) costituisce la sintesi dei valori condivisi dagli Stati membri dell'UE e riunisce per la prima volta in un unico testo i diritti civili e politici classici e i diritti economici e sociali. La sua finalità è enunciata nel preambolo: "è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici".
Contenuto
Per la prima volta si trovano riuniti in un unico documento tutti i diritti, che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la carta conferisce ai diritti fondamentali, essa contribuisce a sviluppare il concetto di cittadinanza dell'Unione ed a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La carta rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, che prima era garantita unicamente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'articolo 6 del trattato UE.
La carta comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:
capo I: Dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);
capo II: Libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);
capo III: Uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);
capo IV: Solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);
capo V: Cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, mediatore, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);
capo VI: Giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);
capo VII: Disposizioni generali.
In linea generale, i diritti menzionati sono riconosciuti a tutti. Nondimeno, la carta fa riferimento anche a categorie aventi particolari esigenze (i minorenni, gli anziani, le persone affette da disabilità). Inoltre, il capo V tratta la situazione specifica del cittadino europeo, richiamandosi ad alcuni diritti già enunciati nei trattati (libertà di circolazione e di soggiorno, diritto di voto, diritto di petizione) e introducendo il diritto a una buona amministrazione.Tenuto conto dell'evoluzione sociale, oltre ai diritti classici (diritto alla vita, libertà di parola, diritto a un ricorso effettivo, ecc.) la carta enuncia diritti non figuranti nella Convenzione del 1950 del Consiglio d'Europa (protezione dei dati personali, bioetica, ecc.). Conformemente ad alcune legislazioni nazionali, la carta riconosce per il costituirsi della famiglia, modalità diverse dal matrimonio. Inoltre, non si parla più di matrimonio tra uomo e donna, ma semplicemente di matrimonio.
Campo di applicazione
Le disposizioni generali mirano a stabilire i nessi tra la carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ed a determinare il campo d'applicazione della carta: essa si applica alle istituzioni europee nel rispetto del principio della sussidiarietà e in nessun caso può ampliare le competenze ed i compiti a queste attribuiti dai trattati. I principi della carta si applicano anche agli Stati membri (alle autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale), nell'ambito della loro attuazione della normativa comunitaria. Del resto, il dovere degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali nel contesto del diritto comunitario era già stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (si veda, per esempio, la causa C 292/97).
La carta come parametro di riferimento in sede giudiziaria
Regolarmente menzionata dagli avvocati generali, la carta ha influito più volte sulle conclusioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE). Le conclusioni degli avvocati generali non sono vincolanti per la Corte di giustizia, ma suggeriscono soluzioni giuridiche a cui essa può ispirarsi. Qualche volta, le conclusioni comprendono un riferimento soltanto marginale alla carta, ma in certi casi gli avvocati generali se ne sono avvalsi per interpretare i diritti fondamentali, rammentando tuttavia che essa non è vincolante. Dunque, pur non avendo status giuridico, la carta non è priva di efficacia. I tre avvocati generali Tizzano, Léger e Mischo hanno dichiarato che "la carta ha innegabilmente collocato i diritti che ne costituiscono l'oggetto al più alto rango dei valori comuni agli Stati membri". Nella sentenza del 27 giugno 2006 relativa alla direttiva sul ricongiungimento familiare (causa C-540/03), per la prima volta la Corte di giustizia ha fatto esplicitamente riferimento alla carta sottolineandone l'importanza.
La rete di esperti indipendenti in materia di diritti dell'uomo
Nella sua relazione del 2000 riguardante la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000/2231(INI)), il Parlamento europeo aveva raccomandato di costituire una rete di esperti autorevoli in materia di diritti fondamentali, perché potessero valutare l'attuazione di ciascuno dei diritti enunciati nella carta. La rete è stata costituita nel settembre del 2002 e il 31 marzo 2003 ha presentato la prima "Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri nel 2002", compendiando le relazioni nazionali elaborate dai singoli esperti e rivolgendo raccomandazioni alle istituzioni e agli Stati membri. La rete era finanziata come "azione preparatoria", conformemente all'articolo 49 del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del Consiglio), conclusasi nel settembre 2006. Un'azione preparatoria ha infatti una durata massima di tre anni e non può essere prorogata.
Il diritto di petizione è il diritto di cui gode il cittadino dell'Unione europea, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede statutaria in uno Stato membro, di presentare al Parlamento europeo un'istanza o un reclamo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo concerne direttamente (articoli 21 e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea).
La commissione parlamentare competente per le petizioni esamina la ricevibilità delle domande e, ove lo ritenga opportuno, può sottoporre una questione all'attenzione del mediatore. Se una petizione è ritenuta ricevibile, la commissione competente per le petizioni può chiedere alla Commissione europea di trasmetterle determinati documenti o informazioni. Essa può inoltre trasmettere la petizione ad altre commissioni parlamentari per informazioni affinché queste ultime possano intraprendere un'azione. In casi eccezionali, la commissione competente per le petizioni può presentare una relazione al Parlamento affinché questa sia adottata in seduta plenaria o effettuare una missione d'indagine.
La funzione del mediatore europeo è stata istituita con il trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) per vegliare sull'amministrazione e la trasparenza amministrativa a livello delle istituzioni europee.
Il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo, dopo ogni elezione di quest'ultimo per la durata della legislatura (cinque anni). È abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione europea o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato membro, denunce che devono riguardare casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari (salvo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado). Ad esempio può trattarsi dell'assenza o del rifiuto di accesso alle informazioni, di un ritardo amministrativo ingiustificato, di un trattamento iniquo o discriminatorio o di una mancanza di trasparenza.
Il mediatore può aprire un'indagine di sua iniziativa o in seguito ad una denuncia. Le denunce possono essere trasmesse direttamente al mediatore o tramite un deputato europeo.
Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione egli ne investe l'istituzione interessata, procede alle indagini, ricerca una soluzione che possa rimuovere il problema e propone eventualmente raccomandazioni a cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre mesi con un parere circonstanziato. Se l'istituzione interessata non accetta di tenere conto delle raccommandazioni proposte, non può in alcun caso imporre una soluzione. Tuttavia potrà trasmettere una relazione speciale sulla questione al Parlamento europeo affinché quest'ultimo prenda le misure necessarie. Il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle indagini svolte.

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