martedì 5 maggio 2009

Straordinario elettorale 2009 Comune di M.

In qualità di RSU del Comune di M. siamo stati subissati di lamentele da parte di diversi lavoratori che definiscono “vergognosa” oltre che illegittima la determinazione n. 204 del 06/04/2008 assunta dalla Responsabile di P.O. Dott.ssa M. O., con la quale sono state individuate le unità di personale che effettueranno lavoro straordinario in occasione delle elezioni europee ed amministrative del 06-07 giugno 2009.
Le lagnanze riguardano diversi aspetti:
  • quali criteri sono stati utilizzati per individuare il personale autorizzato allo straordinario e per quantificare il rispettivo monte ore di straordinario atteso che nel periodo 8 aprile – 7 luglio si va da un minimo di 35 ore ad un massimo di 245 ore?
  • Poteva la dott.ssa M. O., Responsabile di P.O. del Servizio Elettorale autorizzare se stessa, nonché il responsabile di P.O. Dott. V. I. (dipendente regionale in posizione di comando, peraltro “abusivo” in quanto il suo è un comando che in violazione di legge si protrae da decine di anni) a svolgere lavoro straordinario per 245 ore?
  • E’ legittimo che 31 dipendenti siano stati autorizzati a prestare lavoro straordinario per oltre 100 ore e tantissimi dipendenti che avevano dichiarato la propria disponibilità a prestare lavoro straordinario non siano stati tenuti in alcuna considerazione senza che sia stato motivato in alcun modo il rigetto della loro richiesta?

A tutti questi colleghi che sono rimasti amareggiati e mortificati dall’adozione del provvedimento in questione vorremmo solo indirizzare qualche riflessione affinché ognuno possa, se lo ritiene, intraprendere ogni iniziativa che ritiene più opportuna a tutela dei propri diritti:
Criteri di individuazione del personale autorizzato allo straordinario elettorale
I criteri di individuazione del personale autorizzato allo straordinario elettorale non sono evincibili dal provvedimento adottato dalla Dott.ssa O., che fa solo un generico quanto vuoto riferimento “anche ad una maturata esperienza acquisita”. Intanto la locuzione “anche” rimanda ad altri criteri che però non sono esplicitati nel provvedimento talché si potrebbe anche ipotizzare un criterio clientelare sicuramente estraneo ai principi cui deve uniformarsi l’operato di una pubblica amministrazione.
Tanto più considerando che con l’adozione del provvedimento di autorizzazione allo straordinario elettorale si è andati, come si dirà, oltre i limiti del tetto massimo dell’orario di lavoro previsti dalla vigente normativa, cosa che si sarebbe potuta tranquillamente evitare accogliendo la disponibilità manifestata da altri dipendenti comunali che avrebbe consentito una diversa distribuzione orizzontale del monte ore di straordinario necessario per assicurare il buon andamento delle operazioni elettorali garantendo così il rispetto della normativa in tema di orario di lavoro e consentendo, in un periodo di particolare crisi, che più lavoratori potessero accedere ai benefici economici dello straordinario elettorale a fronte di attività che non richiedendo specifiche professionalità basate su costanti esperienze pregresse, potevano benissimo essere svolte.
L’allargare la platea dei lavoratori coinvolti nello straordinario avrebbe peraltro garantito una maggiore efficienza dell’intera macchina amministrativa ove si consideri che avendo autorizzato a taluni dipendenti un montante orario superiore di già al tetto massimo stabilito dalla normativa vigente, qualora si presentassero eventi straordinari ed imprevedibili che necessitino dell’attività di quel personale all’interno del Settore di appartenenza, il rispettivo Dirigente non potrebbe utilizzarli proprio perché hanno già raggiunto o oltrepassato il limite massimo dell’orario di lavoro.
Straordinario elettorale ed orario di lavoro
Come chiarito definitivamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il 27 settembre 2006 in risposta ad un’istanza di interpello avanzata dal Comune di Fivizzano, lo straordinario elettorale svolto dai dipendenti comunali rientra pienamente nel tetto massimo dell’orario di lavoro e pertanto nel tetto delle 48 ore settimanali previsto dal D. lgs n. 66/2003 e per la cui violazione il dlgs n. 213/2004 prevede l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico dei datori di lavoro. Nel caso in cui tale tetto sia stato superato, anche se solo per una settimana, le unità operative delle amministrazioni locali che hanno più di 10 dipendenti devono informare la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Ciò in virtù del fatto che lo straordinario elettorale è disciplinato dal D.L. n. 8/1993 e che tale disposizione stabilisce un tetto specifico per lo straordinario elettorale dei dipendenti comunali (50 ore per persona elevabile fino a 70 ore) e che in assenza di una deroga espressa contenuta nel dlgs n. 66/2003, il ministero del lavoro chiarisce, in modo molto radicale, che il tetto medio delle 48 ore settimanali calcolate nel corso di un quadrimestre è assolutamente invalicabile.
Poiché le 48 ore settimanali (36 + 12 di eventuale straordinario) sono un tetto medio calcolato nel corso di un quadrimestre, una persona può fare, in un quadrimestre, un massimo di 192 ore di straordinario (12 ore x 16 settimane).
Orbene, nel periodo in cui è stato autorizzato lo straordinario (8 aprile- 07 luglio) ci sono dipendenti che sono stati autorizzati ad effettuare straordinario per 200 ore o addirittura 245 oltrepassando così ampiamente il tetto massimo delle 192 ore nel quadrimestre. Ciò comporta che mentre nel trimestre di riferimento (8 aprile -7 luglio) i lavoratori avrebbero potuto effettuare un orario di lavoro massimo di 576 ore (di cui 432 di lavoro ordinario -36 ore x 12 settimane – e 144 di straordinario – 12 ore x 12 settimane), alcuni ne verrebbero ad effettuare invece un totale di 677 (di cui 432 di lavoro ordinario -36 ore x 12 settimane – e 245 di straordinario). Ciò sempre che i dipendenti non effettuino ulteriori ore di lavoro a compensazione dei mancati rientri estivi, il che comporterebbe un ulteriore superamento del tetto massimo dell’orario di lavoro stabilito dalla vigente normativa.
Inoltre poiché nel periodo 8 aprile – 7 maggio e 8 maggio-06 giugno ci sono dipendenti cui sono state assegnate n. 70 ore di straordinario è evidente che viene superato il tetto massimo delle 48 ore settimanali di servizio (36 ore settimanali x 4= 144 + 70 ore straordinario = 214 ore lavorative/ 4 settimane= h 53,5 ore lavorative settimanali) in quanto è stata autorizzata una media di 17,5 ore di straordinario settimanale (70/4=17,5) superiore alle predette 12 ore massime di straordinario settimanale.
Come ribadito nella citata risposta del Ministero del Lavoro, nel caso in cui il lavoro aggiuntivo per i periodi elettorali determina il superamento, anche per una sola settimana, del tetto delle 48 ore di lavoro, l’Ente che ha più di dieci dipendenti deve comunicarlo ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro, ma non si è a conoscenza se detto adempimento, la cui mancata effettuazione è oggetto di specifica sanzione, sia stato posto in essere dal Comune di Mazara.
Ciò vale anche per l’ultimo periodo 07 giugno -07 luglio ove la situazione è ancora più abnorme poiché nella previsione di un possibile ballottaggio che si svolgerebbe in tale periodo vengono addirittura autorizzate 105 ore di straordinario (70 + 35) nell’arco di un mese. In tal senso tale autorizzazione di 150 ore nell’arco di un mese contraddice l’asserito rispetto del limite massimo individuale delle 70 ore mensili richiamato nelle premesse della determinazione adottata dalla Dott.ssa O. e previsto all’art. 15 del D.L. n. 8/1993, convertito dalla L. n. 68/1993, che “autorizza espressamente il personale dei Comuni addetti ai servizi elettorali, in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di 50 ore per persona e sino ad un massimo mensile individuale di 70 ore”.
Sarebbe inoltre da verificare, visto l’abnorme montante di straordinario individuale autorizzato, se viene rispettato il disposto dell’art. 7 del Decreto Lgs 66/2003 che prevede per i dipendenti 11 ore di riposo continuativo giornaliero e dell’art. 8 del medesimo Decreto che impone la pausa di 10 minuti in caso di orario che supera le 6 ore. Infatti la citata risposta del Ministero del Lavoro chiarisce inequivocabilmente che “non sono ipotizzabili deroghe alle previsioni di queste norme, né esse sono rintracciabili nel testo del contratto collettivo ai sensi del primo comma dell’art. 17”.
Straordinario elettorale ai responsabili di P.O.
Il problema non è lo svolgimento dello straordinario, ma il suo pagamento.
Ai titolari di posizione organizzativa spettano, ai sensi dell'articolo 10 del Ccnl 31 marzo 1999, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato Peraltro, il comma 1 del citato articolo 10 ha chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e comprende ogni trattamento accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario.
L'articolo 39, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000 consente l'erogazione, come risultato, anche dei compensi correlati al lavoro straordinario elettorale
Citazione:
Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.
Pertanto il CCNL consente il pagamento dello "straordinario elettorale" anche ai dipendenti titolari di posizione organizzativa, ma sotto la forma dell'"anticipo dell'indennità di risultato".
Ciò vuol dire che, in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL, lo straordinario elettorale spettante alla P.O. altro non è che una parte dell’indennità di risultato che viene corrisposta anticipatamente a prescindere da ogni valutazione, ma nel corrispondere l’indennità di risultato non potrà essere superato il limite massimo previsto calcolando anche l’anticipazione data sotto forma di straordinario elettorale.
Poiché nel provvedimento emesso dalla Dott.ssa O. per i responsabili di P.O (Dott.ssa M. O. e Dott. V. I.) è previsto un compenso lordo pari ad € 4.500,65, resterà solo da verificare se al momento dell’attribuzione dell’indennità di risultato per l’anno 2008, tenuto conto del compenso per lavoro straordinario effettivamente erogato alle P.O., non venga in totale superato il massimo di indennità di risultato percepibile nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale.
Nella speranza di essere stati di ausilio per i dubbi manifestati dai numerosi lavoratori che si sono rivolti a noi, mandiamo un caloroso saluto e restiamo disponibili per ogni ulteriore chiarimento, comunicando che in qualità di RSU trasmetteremo la presente alla Dott.ssa O. sollecitando una revisione del provvedimento che sia rispettosa della vigente normativa e tenga in debito conto le aspettative dei lavoratori.
I Componente R.S.U. Peppe Gabriele & Leo Iemmola

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