sabato 9 maggio 2009

Corte dei conti – Responsabilità Amministrativa

Il danno erariale per i debiti fuori bilancio non deve essere l’incubo per i funzionari e dirigenti degli enti Locali. In questi giorni, alcuni miei amici che operano nella P.A., mi hanno manifestato diverse perplessità circa le loro responsabilità, scaturenti in seguito al riconoscimento da parte dell'Ente di debiti fuori bilancio. Probabilmente qualche fonte di informazione è stata distorta al riguardo. In realtà il danno erariale, conseguente all'adozione di deliberazioni del consiglio comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio, non può essere imputato ai responsabili dell'area tecnica e dell'area finanziaria dell'Ente, in quanto questi esprimono i loro pareri sulle deliberazioni solamente in forza della funzione che la legge attribuisce ai pareri stessi.
L'equivoco è nato forse da una sentenza di una sezione territoriale della Corte dei conti in Sicilia che ha destato clamore in tutta Italia. La verità è che quella sentenza è stata riformata decisamente dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello Sicilia. Per chi volesse approfondire, la sentenza è la n. 1 del 13 Gennaio 2009. Di seguito riporto stralcio di in articolo pubblicato sul sole 24 ore del 18/02/2009.
L'articolo 49 del TUEL prevede che sulla proposta di deliberazione presentata alla Giunta ed al Consiglio Comunale debba essere richiesto il parere sulla regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato e, nel caso in cui vi sia un impegno di spesa o una diminuzione di entrata, anche al responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I Responsabili di settore però, sia chiaro una volta per tutte, non sono tenuti a rilevare una qualsiasi illiceità della proposta di deliberazione, e non si può imputare ad essi alcuna violazione dei doveri d'ufficio.
CORTE DEI CONTI - SEZ. APP. REG. SICILIANA - sentenza n. 1 del 13 gennaio 2009 – Presidente SANCETTA, Estensore GRILLO - P.M. MARCINNO’.
Corte dei conti – Responsabilità amministrativa – Delibera consiliare –Pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile – Apporto causale – Non sussiste.
I pareri di regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di delibera consiliare, sono da ritenersi privi di effetto sul verificarsi del danno da indebita erogazione, sussistendo la piena riferibilità causale all’organo deliberante che pone detti pareri in posizione di mero presupposto giuridico.
Sul riconoscimento di debiti fuori bilancio non “pesano” i pareri di regolarità tecnica e contabile (Sicilia Appello n. 1/2009).
L’adozione di delibere da parte di Consigli comunali, che può produrre danno erariale in caso di illiceità delle spese, ha fornito spesso motivo di lavorio giurisprudenziale nel determinare l’apporto dei diversi soggetti che compaiono nel procedimento, con mutamenti di giudizio anche fra il primo grado e l’appello in sede di giustizia contabile. Nella decisione in commento, adottata in appello in riforma della decisione del giudice territoriale, si è ritenuto di non attribuire effetto causale, nella produzione del danno, sia al parere di regolarità tecnica sia al parere di regolarità contabile espressi dai rispettivi responsabili. Si versava in una fattispecie di rimborso di spese legali
Per dar conto del travaglio interpretativo sul particolare aspetto dei pareri obbligatori su tali atti degli Enti Locali, può essere utile il confronto con altra recentissima decisione, la sentenza della Sezione Seconda d’Appello 14 gennaio 2009 n. 17. Ivi si rileva che se l’articolo 53 della legge 8 giugno 1992 n. 142, adesso sostituito dall’articolo 49 del 18 agosto 2000 n. 267, prevede la responsabilità amministrativa e contabile del responsabile del servizio per i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica delle proposte di deliberazione degli organi collegiali, “evidentemente il legislatore ha ritenuto i suddetti pareri rilevanti nel procedimento di adozione dei provvedimenti degli organi dell’ente locale”, sicché non può negarsi ad essi rilevanza causale altrimenti la prevista responsabilità sarebbe una mera affermazione, mai destinata a verificarsi in concreto. In quella decisione coloro che resero i pareri sono stati comunque mandati esenti da responsabilità per mancanza di gravità della colpa.
Con impostazione assai diversa la decisione della Sezione d’Appello siciliana si allinea ad altra giurisprudenza, per la quale, rilevato che i pareri espressi dai responsabili dell’aerea tecnica e del servizio finanziario dei comuni costituiscono atti preparatori che legittimano l’adozione delle deliberazioni per le quali i pareri sono richiesti, afferma che i pareri stessi pur essendo presupposto di diritto, rispetto alla validità formale della deliberazioni, non interferiscono sull’autonomo e corretto esercizio dei poteri spettanti all’organo deliberante, al quale spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi.
I casi di condanna a risarcire per i responsabili dei pareri di regolarità tecnica e contabile sono in verità peculiari. Si pensi alla ugualmente recente sentenza della Sezione giurisd. Sardegna 20 ottobre 2008 n. 2051, dove su una delibera consiliare sono riportate le tre distinte annotazioni favorevoli in ordine alla “regolarità tecnica”, alla “regolarità contabile”, alla “copertura finanziaria”, tutte a firma del medesimo soggetto che aveva svolto altro incarico (Presidente di Commissione di gara) nell’ambito dello stesso procedimento oggetto della delibera. In un altro caso (Sez. reg. Campania n. 7 luglio 2008 n. 1641) si è attribuita responsabilità (anche) per il parere favorevole di regolarità tecnica ad una delibera di attribuzione di compensi aggiuntivi per l’evidente antigiuridicità della corresponsione. Si confronti anche, in Sez. giurisd. Toscana 17 giugno 2008 n. 429, l’addebito rivolto anche al dirigente del settore mobilità del Comune per il parere di regolarità tecnica reso ad una delibera approvativa di contratto di gestione parcheggi, per il quale contratto aveva anche espresso parere di congruità.
Dal punto di vista dottrinario, il discorso potrebbe ampliarsi a ricomprendere tutta la problematica relativa alla funzione consultiva e alla partecipazione dei pareri obbligatori alla decisione amministrativa o politica. Per rimanere in un ambito di valutazione degli orientamenti della giurisprudenza, sarà sufficiente segnalare che la soluzione più equilibrata è in definitiva quella di attribuire ai pareri in questione un particolare peso nella determinazione dell’evento rappresentato dalla adozione di una delibera produttiva di danno, e coloro che li hanno espressi responsabili e chiamati a risarcire, quando ricorra un “quid pluris”. Ossia quando si riscontri un ulteriore fattore “aggravante”, che può risiedere nell’abnormità della delibera stessa, o nella particolare pregnanza del parere e del ruolo che ha rivestito chi l’ha espresso o in altro riferibile alle concrete fattispecie.

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