martedì 27 ottobre 2009

Referendum

La parola referendum riprende il gerundivo neutro latino del verbo refero ed indica lo strumento attraverso cui il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici; esso è uno strumento di democrazia diretta, consente cioè agli elettori di fornire - senza intermediari - il proprio parere su un tema oggetto di discussione.
Si differenzia dal plebiscito, in quanto il suo uso è regolamentato e può anche essere di uso frequente.
Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana.
L'esito referendario, espressione di questa sovranità, è una fonte del diritto primaria che vincola i legislatori al rispetto della volontà del popolo.
Forme e limiti di questa sovranità sono regolati dalla Costituzione dalle successive norme che stabiliscono le procedure referendarie e le materie che non sono sottoponibili a referendum.
In presenza di nuova legge che non rispetti l'esito referendario, i soggetti autorizzati (magistrati, politici, associazioni di cittadini) possono ricorrere alla Corte Costituzionale per ottenere l'abrogazione della legge.
La ratifica di trattati internazionali e, in particolare, l'adesione a organizzazioni inter-nazionali e sovra-nazionali sono compiti del Parlamento, non sottoponibili a consultazione referendaria. Nella maggioranza dei Paesi europei invece devono essere sottoposti a consultazione popolare, poiché l'adesione comporta una cessione e limitazione della sovranità.
Secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, il referendum abrogativo non è ammissibile in caso di norme collegate ad impegni comunitari, quali regolamenti Ue di immediata attuazione o leggi italiane che recepiscono una direttiva.
Nell'Unione europea non esiste l'istituto del referendum abrogativo nè può chiedersi alla Corte di Giustizia la disapplicazione di una direttiva in uno Stato membro perché questa confligge con la sua Costituzione.
La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.
Il 2 giugno 1946 in Italia si svolse il primo referendum istituzionale. Gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia.
Il referendum può definirsi come atto normativo con forza legislativa conferito alla volontà popolare. Si distingue tra :
Referendum statali, referendum regionali, territoriali.
I referendum statali si distinguono a loro volta in referendum abrogativi e referendum confermativi.

Referendum abrogativo: ex art. 75 Cost., su richiesta di 500000 elettori o di 5 Consigli Regionali è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge o di un atto avente valore di legge.
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
- le leggi di bilancio
- le leggi di amnistia e di indulto
- le leggi di ratifica dei trattati internazionali
- le leggi tributarie
Possono parteciparvi tutti i cittadini che possono essere elettori alla camera dei deputati.
Procedimento del referendum abrogativo:
a) Iniziativa per la raccolta delle firme da parte dei promotori
b) Deposito delle sottoscrizioni presso la cancelleria della corte di cassazione
c) Accertamento della legittimità della richiesta effettuato per la parte procedurale dalla stessa Corte di cassazione, per l'ammissibilità costit. da un organo denominato "ufficio centrale per il referendum".
d) Indizione della votazione, previa delibera del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente della Repubblica.
e) Votazione e scrutinio
f) Dichiarazione del risultato. Nel caso questo sia favorevole il capo dello Stato, previa attestazione dell'ufficio centrale per il referendum, dichiara con decreto l'abrogazione delle
disposizioni di legge oggetto del referendum. L'abrogazione decorre di regola dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale. Per ragioni di opportunità si può far decorrere fino a massimo 60 giorni dalla pubblicazione.
per quanto riguarda i rischi di intralcio del referendum nel funzionamento delle istituzioni si ovvia soprattutto con limitazioni cronologiche e impedendo più di una convocazione all'anno. Il referendum non ha corso quando durante lo svolgimento del procedimento la disposizione relativa venga abrogata o modificata sostanzialmente.
Referendum conservativo: è detto anche referendum costituzionale. E' regolato dall'art. 138 Cost. e per le modalità attuative dalla legge n. 352 del 1970. E' detto confermativo perché consiste in una conferma popolare delle leggi di revisione od integrazione costituzionale approvate nella seconda votazione solo a maggioranza assoluta da parte dei componenti delle camere e non con la maggioranza qualificata dei due terzi, nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione provvisoria di dette leggi modificative ne facciano richiesta
come minimo un quinto dei componenti di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Il referendum confermativo consiste dunque in un concorso popolare alla determinazione di una volontà di legislazione costituzionale come aggravamento della procedura di revisione. Così la legge di revisione costituzionale appare come un atto complesso dovuto all'incontro di più volontà normative.
Per quanto riguarda il referendum regionale esso può essere indetto per: - approvare la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni - per abrogare o meno leggi o regolamenti regionali (l'ammissibilità dipende dallo Statuto) -per l'istituzione di nuovi comune e il cambio delle loro denominazioni (consultivi).

Nessun commento:

Posta un commento