martedì 27 ottobre 2009

Libertà di Stampa

In Italia la libertà di stampa è sancita dall'Art. 21 della Costituzione (anche se l'associazione Reporter Senza Frontiere ha sospettato alcune limitazioni durante i vari governi di Silvio Berlusconi tra fine anni '90 ed inizio anni 2000).
Non in tutti i paesi del mondo l'informazione è protetta da una carta dei diritti o da articoli specifici della costituzione relativi alla libertà della stampa. Ad esempio l'Australia non ha nessun articolo nella sua costituzione e neanche una "carta dei diritti" che tuteli il diritto alla libertà di stampa.
Ex art. 21 Cost. la libertà di manifestazione del pensiero è conferita a tutti (anche stranieri). Possibilità dunque di manifestare il proprio pensiero con la parola lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Trattasi di un diritto, questa volta, che adempie ad una fondamentale funzione sociale negli stati a democrazia pluralista : la libera formazione della pubblica opinione che a sua volta, sotto un determinato profilo, si identifica con la volontà popolare. Compresi in tale diritto anche il c.d. diritto al silenzio (di non manifestare il proprio pensiero) e la facoltà ad informare (libertà di informazione). Discusso invece è il diritto all'informazione. Unici limiti :
• la riservatezza e l’onorabilità della persona. Ci sono norme penali che puniscono i reati di diffamazione, oltraggio ed ingiuria e norme civili con misure preventive e sanzionatorie a tutela dei diritti della personalità.
• il buon costume,essendo vietate le manifestazioni di pensiero che offendono il comune senso del pudore e la decenza
• il segreto giudiziario per proteggere la reputazione degli imputati e garantire il buon andamento dei processi
• il segreto di Stato a tutela di interessi militari, diplomatici o di sicurezza
• apologia di reato intesa come comportamento idoneo a provocare delitti.
Parlando di stampa ( il legislatore costituzionale non ha preso in considerazione gli altri moderni mezzi di comunicazione di massa ) l'art. 21 Cost. prevede il divieto di ogni forma di autorizzazione preventiva e di censura mentre il sequestro degli stampati può avvenire solo per atto motivato della autorità giudiziaria. Problemi riguardo la stampa in ordine al segreto istruttorio. Per la televisione nel '76 si è abolito il monopolio pubblico purché le reti private fossero autorizzate dallo stato e non eccedenti gli ambiti locali. Infine per tutelare il c.d. diritto d'accesso ai suddetti mezzi di comunicazione di tutte le forze politiche, sociali, culturali, si è istituita nel '75 una commissione interparlamentare.
La libertà di stampa è una delle garanzie che un governo democratico, assieme agli organi di informazione (giornali, radio, televisioni, provider internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l'esistenza di una stampa libera, con una serie di diritti estesi principalmente ai membri delle agenzie di giornalismo, ed alle loro pubblicazioni.
Si estende anche al diritto all'accesso ed alla raccolta d'informazioni, ed ai processi che servono per ottenere informazioni da distribuire al pubblico.

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