giovedì 19 novembre 2009

Ricorso c/o Commissione Tributaria

Il ricorso deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio del ministero delle finanze, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
• notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
• invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
• consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre.
In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.
Nel caso di consegna diretta all’Ufficio o invio per posta, deve essere consegnato o spedito l’originale del ricorso in bollo, conservandone copia in carta semplice per la successiva costituzione in giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devono essere consegnati all’ufficiale giudiziario 2 originali del ricorso, entrambi in bollo (uno rimarrà alla controparte, l’altro sarà restituito al ricorrente con apposta la "relata di notifica").
Centri di servizio
È soggetta a regole particolari la procedura per i ricorsi contro le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.
In questi casi il ricorso, in bollo, deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale "tramite il Centro di servizio" e inviato allo stesso Centro di servizio a mezzo posta, con plico raccomandato senza busta, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso di mancata risposta dopo almeno 6 mesi (e non oltre due anni) dalla presentazione del ricorso, il contribuente deve depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio delle imposte dirette competente (o l’Ufficio delle entrate, ( a indirizzi ) se istituito) il fascicolo di parte contenente:
• la copia del ricorso in carta libera, dichiarata conforme all’originale
• la fotocopia della ricevuta della spedizione del ricorso
• la fotocopia della cartella di pagamento;
• altri eventuali documenti a sostegno del ricorso.
È possibile chiedere - oltre alla sospensione amministrativa ai Centri di servizio - la sospensione alla Commissione provinciale anche prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, depositando anticipatamente i documenti sopra indicati.
6. Quando proporre il ricorso
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto (avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, ecc.).
Può accadere che l’atto di imposizione vero e proprio manchi (come, ad esempio, nel caso di una domanda di rimborso a cui l’Amministrazione non ha dato risposta).
In questi casi occorre attendere che si formi il c.d. “silenzio-rifiuto”, e cioè che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda. A partire dal 91° giorno, e fino a quando il diritto non si prescrive (termine che può variare, secondo i casi, dai 48 mesi ai 10 anni) è possibile proporre il ricorso.
I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.
La condanna alle spese
Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte).
Sospensione dell’atto impugnato
Se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione.
La richiesta motivata può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione).
Quando la sospensione è richiesta in materia di sanzioni tributarie non penali:
1. il giudice deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa;
2. può essere proposta istanza anche dinanzi alla Commissione tributaria regionale.
Dopo la presentazione occorre la costituzione in giudizio
Nei 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve "costituirsi in giudizio".
Questo adempimento è di fondamentale importanza in quanto la sua omissione o, anche, la semplice tardività comporta l’inammissibilità del ricorso.
Una inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita.
La costituzione in giudizio si effettua depositando presso la segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente:
• l’originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario; se la presentazione è avvenuta per consegna diretta o a mezzo posta, si deposita una copia del ricorso dichiarata conforme all’originale insieme alla copia della ricevuta di consegna o di spedizione
• l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso. Se sorgono contestazioni, il giudice può ordinare l’esibizione in originale di tutti gli atti e documenti.
Anche l’Ufficio deve costituirsi
L’obbligo di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei cui confronti il ricorso è proposto, che deve depositare le proprie controdeduzioni.
Tale adempimento è di estrema importanza in quanto tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte.
Nelle controdeduzioni la parte resistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito.
La parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso.
Unica eccezione è data dai ricorsi proposti ai Centri di Servizio per i quali la costituzione in giudizio avviene entro 60 giorni dalla richiesta di trasmissione del ricorso (da parte della segreteria della Commissione Tributaria Provinciale) che fa seguito al deposito del ricorso da parte del contribuente.
Le regole per il deposito dei documenti
Il processo tributario è un processo prevalentemente documentale: non è quindi ammessa la possibilità di avvalersi degli altri mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, il giuramento e la prova testimoniale.
Per essere utilizzati nel processo, i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati (ad esempio, nel ricorso).
È comunque ammesso produrli anche separatamente; in tal caso è però necessario preparare una apposita nota (chiamata "Nota di deposito documenti"), firmarla e depositarla in segreteria (in originale e in tante copie in carta semplice per quante sono le altre parti).
I "motivi" e il divieto delle "memorie integrative"
Uno degli elementi essenziali del ricorso - prescritto a pena di inammissibilità - è costituito dai "motivi", ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni.
L’esposizione dei motivi che sono a base del ricorso costituisce un elemento di estrema importanza in quanto i motivi non potranno essere integrati in atti successivi.
Fa eccezione il caso in cui l’integrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di documenti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. In questi casi l’integrazione è ammessa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’interessato ha notizia del deposito.
Se è stata già fissata l’udienza di trattazione l’interessato deve dichiarare a pena d’inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in udienza pubblica, che intende proporre motivi aggiunti. Dopo tale adempimento la trattazione o l’udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire il deposito della memoria.
L’integrazione dei motivi si effettua mediante un atto che deve avere, per quanto applicabili, i requisiti prescritti per il ricorso.
È invece possibile depositare, anche successivamente al ricorso, documenti e memorie illustrative (atti che senza ampliare l’ambito della controversia si limitano ad illustrare in maniera più approfondita i motivi già esposti nel ricorso). Nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio è possibile anche la presentazione di "brevi repliche", con le quali si propongono ulteriori contestazioni alle argomentazioni esposte nelle memorie.
Il deposito delle memorie, dei documenti e delle repliche va effettuato entro precisi termini: fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti; fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, per le memorie; fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio, per le brevi repliche.

SCHEMA DI RICORSO PROPOSTO PERSONALMENTE DALLA PARTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI __________________
ATTO DI RICORSO
( ex art. 18 D.Lgs n. 546/92 )

Sig. __________________, C.F. ___ ___ _____ _____, residente in ______, Via ___________ n. ___, ed ivi elettivamente domiciliato,
- Ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI _____________ – Via _________ n. __, __________________, in persona del Funzionario responsabile pro tempore
Resistente –
Avverso: avverso l’avviso di accertamento ______________ n. _____
Premessa in fatto
Con avviso notificato in data _____________ (illustrare i fatti salienti della Controversia), l’Ufficio di ______________ rettificava la dichiarazione _______________ con la seguente motivazione: ______________________________.
Per l’effetto accertava un’imposta pari a euro _____________(Il tributo al netto di interessi e sanzioni deve essere inferiore alla soglia dei 2582,28 euro) e, contestualmente, irrogava sanzioni per euro _____________________.
All’avviso veniva allegato il p.v.c. n. ______ del _________.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto
Ricorre
A codesta spettabile commissione tributaria provinciale per i seguenti
Motivi
1) ________________________________
2) ________________________________
3) ________________________________
Tanto esposto il ricorrente
Chiede
che codesta On.le Commissione tributaria provinciale di ______, in accoglimento del presente ricorso, dichiari la illegittimità dell’avviso impugnato e per l’effetto l’annullamento (totale o parziale) del medesimo;
che, in via subordinata, determini il maggior reddito in euro ______;
che annulli le sanzioni, sussistendo il presupposto di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, non sono applicabili qualora la violazione sia giustificata da "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce";
che, in ogni caso, condanni l’Ufficio di ___________ alla rifusione delle spese di giudizio.
Si deposita:
1) originale del ricorso (ovvero copia del ricorso consegnato all’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate, con ricevuta di deposito, ovvero copia del ricorso spedito a mezzo servizio postale con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento);
2) copia dell’atto impugnato;
3) altri eventuali documenti.
Luogo e data _____________________

Firma del contribuente
________________
NB. Si ricorda che sulla copia del ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale va inclusa l’attestazione di conformità all’originale.
Trattazione del ricorso e notifica della sentenza
La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.
Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).
La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata.
Pagamenti e rimborsi
Le norme processuali prevedono meccanismi di pagamento dei tributi e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata i tributi devono essere pagati:
• per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
• per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
• per il residuo ammontare determinato dalla commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
Nel caso di proposizione di un ricorso contro il rifiuto o il silenzio-rifiuto a provvedere ad un rimborso, se la Commissione condanna l’ufficio al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l’ha emessa, a richiesta dell’interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del C.p.c. La sentenza delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso C.p.c..

6 commenti:

  1. Ho un dubbio..se la trattazione in pubblica udienza è chiesta nel ricorso, la marca da bollo va apposta sull'originale presentato all'Ufficio o sulla copia conforme depositata per la costituzione in giudizio in segreteria della Comm. Trib?
    Spero di ricevere risposta e...soprattutto di ritrovare questo post...non mi ci ritrovo tanto con questo mezzo! :-)
    Grazie

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  2. Nel caso di consegna diretta all’Ufficio o invio per posta, deve essere consegnato o spedito l’originale del ricorso in bollo, conservandone copia in carta semplice per la successiva costituzione in giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devono essere consegnati all’ufficiale giudiziario 2 originali del ricorso, entrambi in bollo (uno rimarrà alla controparte, l’altro sarà restituito al ricorrente con apposta la "relata di notifica").

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  3. Si la trattazione in pubblica udienza deve essere richiesta specificatamente nel ricorso.

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  4. Faccio un esempio:
    Consegno a mano originale del ricorso all'Ufficio dove ho apposto la marca da bollo per ogni 100 righi e la marca da bollo per la procura speciale.Nel ricorso ho chiesto anche la pubblica udienza.

    Entro 30 giorni mi costituisco in giudizio presentando copia conforme all'originale in CTP e apponendo la marca da bollo per la pubblica udienza (sull'originale dell'Uff non l'ho messa!)
    E' corretto il mio operato oppure tutte le marche vanno sull'originale compresa quella per la pubblica udienza?
    Grazie per la risposta precedente


    sem

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  5. io ho in atto un ricorso alla commissione tributaria provinciale di palermo che dal 2009 non mi ha comunicato nulla. se non dovessero rispondermi vale il silenzio-assenso?

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  6. udienza di trattazione dopo 40 anni e la ricorrente è deceduta

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