giovedì 19 novembre 2009

Detrazioni Fiscali per i figli a carico

Il genitore non affidatario non ha diritto alla detrazione a fronte dell’obbligo di sostenere spese per il mantenimento dei figli. Per il genitore non affidatario la norma potrebbe risultare particolarmente penalizzante in quanto tenuto al mantenimento dei figli mediante un assegno che, per le norme tributarie non fruisce di beneficio fiscale. Con la nuova disposizione il genitore non affidatario sostiene un onere che incide sulla capacità contributiva.
La regola di ripartizione al 50% subisce rilevanti modifiche in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento dei figli a un unico genitore o con affidamento congiunto o condiviso. In tale ipotesi, la nuova normativa prevede che, salvo accordo contrario, la detrazione spetta per intero al genitore affidatario, o al 50% in caso di affidamento congiunto. Inoltre: ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo fra le parti, il secondo genitore è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.
La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’art.12 del TUIR, nel seguente modo:
“…La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
Non mi sembrano sussistere dubbi sul fatto che, in mancanza di specifico accordo, la detrazione spetti al coniuge affidatario. Addirittura, in caso di impossibilità per il genitore affidatario di usufruire della detrazione, la norma prevede che può usufruirne l’altro coniuge che,però, deve riversarla al coniuge affidatario. Il nuovo testo, però, è in vigore dal 1° gennaio 2007. C’è da dire che la tesi dell’Agenzia, precedente il nuovo art.12 del TUIR, è frutto di una interpretazione, se vogliamo anche labile, che si basa sul collegamento con una circolare che si esprime in termini alquanto generici. A favore del contribuente c’è, invece, il peso, nella gerarchia delle fonti, di un atto avente forza di legge, che, sebbene possa disporre solo per il futuro, può servire a misurare anche per il passato le varie tesi interpretative,anche considerando una estensiva applicazione del principio del “favor rei” di cui all’art. 3 del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.
Riporto alcune domante poste all’agenzia delle entrate … con relative risposte:
Genitori separati
D Si chiedono chiarimenti in merito alle istruzioni al Modello 730/2008 per quanto concerne la ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori separati. In particolare, si chiede se il riferimento ai "limiti di reddito" del genitore affidatario (ovvero di uno dei due genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) debba essere inteso come reddito piu' elevato, oppure possa riferirsi anche al caso in cui il genitore affidatario non riesca a fruire della detrazione in quanto, pur avendo un reddito maggiore dell'altro genitore, sia in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta.
R Premesso che per i genitori legalmente ed effettivamente separati la ripartizione della detrazione per figli a carico e' diversamente disciplinata dalla lett. c), comma 1, dell'art. 12 del Tuir, a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli, si fa presente che, in base all'interpretazione della disposizione suddetta fornita dalla scrivente nella circolare n. 15 del 2007, sono individuabili le seguenti fattispecie:
a) nel caso di affidamento ad un solo genitore, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo salvo la possibilita' di accordo per suddividere la detrazione al 50 per cento tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito piu' elevato;
b) nel caso, invece, di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, nella misura del 50 per cento tra i genitori salvo la possibilita' di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito piu' elevato.
Questa interpretazione e, in particolare, la fissazione della detrazione secondo percentuali prefissate (50 per cento e 100 per cento), nonche' il riferimento al "reddito piu' elevato", si e' resa necessaria al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra i genitori separati e quelli non separati.
Pertanto, la detrazione per figli a carico non puo' piu' essere ripartita liberamente tra i genitori separati.
Al di fuori delle ipotesi suddette, l'art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir, stabilisce una diversa disciplina nel caso in cui il genitore originariamente beneficiario della detrazione per figli a carico (il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito.
In tal caso la norma stabilisce che la detrazione non fruita possa essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore e che quest'ultimo sia tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa, salvo la possibilita' di accordarsi diversamente.
Come evidenziato nella richiamata circolare n. 15 del 2007, il riferimento della norma all'impossibilita' di "usufruire della detrazione per limite di reddito" individua l'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio della detrazione per figli a carico ai sensi dell'art. 12 del Tuir, non possa di fatto fruirne, in tutto o in parte, a causa di una imposta incapiente.
Pertanto, la fattispecie presa in considerazione dalla norma e la possibilita', quindi, di devolvere la detrazione per intero all'altro genitore, ricorre anche nell'ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito piu' elevato rispetto a quello dell'altro genitore, non possa fruire della detrazione in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta.
In sostanza, la possibilita' di attribuire la detrazione al genitore con reddito piu' basso e' riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente alla ipotesi in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.
Quindi in conclusione:
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori separati. La circolare spiega che, nel caso di affidamento ad un solo genitore, essa spetterà interamente a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
In caso, invece, di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato. Solo nel caso in cui il genitore originariamente beneficiario della detrazione non può fruirne per limiti di reddito, la detrazione non fruita può essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore. Quest'ultimo dovrà in tal caso riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione (o, in caso di affidamento congiunto pari al 50% della detrazione), salvo la possibilità di accordarsi diversamente. La possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito con reddito più basso è, in sostanza, riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente nel caso in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.
Ancora in tema di detrazioni per figli a carico la circolare si sofferma sui requisiti e sulla documentazione necessaria per poterne fruire, nel caso si sia residenti in un paese comunitario. La Finanziaria 2007 ha infatti attribuito anche ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia. Esse spettano però a condizione che i soggetti richiedenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato. E' inoltre richiesto che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, o in altro, di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.
Quanto all'ulteriore detrazione introdotta per le famiglie con almeno quattro figli a carico, il documento spiega che non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativamente alla detrazione ordinaria: l'ulteriore detrazione, pari a 1.200 euro, è comunque ripartita tra gli stessi al 50 per cento. Se però la percentuale di carico varia durante l'anno, sarà necessario calcolare la media ponderata delle percentuali.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico, per ragioni di evidente equità sociale, non possono che spettare, salvo diverso accordo tra i coniugi, al genitore affidatario che ha, nella maggior parte dei casi, effettivamente ed esclusivamente i figli a proprio esclusivo carico.
Riporto di seguito alcuni pareri e quesiti....
4 Dicembre 2008 - di Alfredo Matranga - www.diritto.it - Prima importante applicazione, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 477 del 12.11.08, della II sezione), della norma prevista dalla Finanziaria 2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06) in materia di detrazioni per i figli a carico, secondo cui in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione (per i figli a carico) spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
La questione al vaglio della Commissione riguardava l’impugnazione di una cartella esattoriale con cui era stato ingiunto al ricorrente il pagamento di € 379,87 per la presunta illegittima detrazione fiscale totale (100%) per il figlio allo stesso affidato dal Tribunale in sede di separazione giudiziale. Tale detrazione a parere dell'Amministrazione finanziaria poteva essere riconosciuta al ricorrente solo nella misura del 50%, poiché la sentenza di separazione aveva solo affidato e non posto a carico di uno dei due coniugi i figli, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettavano ad entrambi in eguale misura.
Al contrario, la Commissione Tributaria ha ritenuto fondato nel merito il ricorso poiché l’Ufficio non ha fornito alcuna prova che i figli del ricorrente, allo stesso affidati dal Tribunale, sono rimasti anche a carico del coniuge separato.
In conclusione, la Commissione Tributaria di Lecce, richiamando anche la Legge Finanziaria 2007, ha affermato l’importante principio in base al quale le detrazioni fiscali per i figli a carico, per ragioni di evidente equità sociale, non possono che spettare, salvo diverso accordo tra i coniugi, al genitore affidatario che ha, nella maggior parte dei casi, effettivamente ed esclusivamente i figli a proprio esclusivo carico.
Avv. Alfredo Matranga
Quesito: Detrazione figli a carico coniugi separati - Pubblicato su 8 Luglio 2007 da ascomprocida
a cura di Giorgio Di Dio – Isola di Procida
QUESITO
Separazione tra coniugi i figli vengono affidati alla mamma con assegno di mantenimento a carico del papà. La mamma inserito la detrazione per i figli al 100%. L’ufficio ha rettificato il mod. 730 per la quota 50% detratta con la motivazione: Le detrazioni per i figli spettano al 50% perchè ne ha beneficiato il coniuge nella sua dichiarazione l’altra metà. A me sembra carente la motivazione in quanto l’ufficio, a cui è stato consegnato la copia della separazione, non fa menzione dell’atto di affidamento stabilito dal giudice. Inoltre il papà non partecipa alle spese mediche dei figli cosi come stabilito invece dalla sentenza di separazione ed a tale proposito ci sono giudizi in corso. Si può impugnare l’operato dell’ufficio? Quando non c’è possibilità di ripartizione “discrezionale” per ovvi motivi conflittuali?
Cordialmente
E. Panico
RISPOSTA
Per quanto mi risulta gli Uffici Delle Entrate hanno sempre ritenuto che la detrazione per figli in caso di separazione spetti a entrambi i genitori in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno, non essendo condizionata dalla convivenza del figlio stesso con il genitore, come è affermato dalla circolare 15 del 1° febbraio 2002, e che, in mancanza di accordi specifici, queste vada ripartita al 50% per ciascun coniuge. Credo sia arduo, anche se non impossibile, addurre motivi di natura civilistica ( conflitto tra i coniugi,il papà che non partecipa alle spese mediche, ecc.) a sostegno della tesi dell’attribuzione della detrazione al solo coniuge affidatario. Piuttosto io farei leva sul punto che segue.
La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’art.12 del TUIR, nel seguente modo:
“…La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
Non mi sembrano sussistere dubbi sul fatto che, in mancanza di specifico accordo, la detrazione spetti al coniuge affidatario. Addirittura, in caso di impossibilità per il genitore affidatario di usufruire della detrazione, la norma prevede che può usufruirne l’altro coniuge che,però, deve riversarla al coniuge affidatario. Il nuovo testo, però, è in vigore dal 1° gennaio 2007. C’è da dire che la tesi dell’Agenzia, precedente il nuovo art.12 del TUIR, è frutto di una interpretazione, se vogliamo anche labile, che si basa sul collegamento con una circolare che si esprime in termini alquanto generici. A favore del contribuente c’è, invece, il peso, nella gerarchia delle fonti, di un atto avente forza di legge, che, sebbene possa disporre solo per il futuro, può servire a misurare anche per il passato le varie tesi interpretative,anche considerando una estensiva applicazione del principio del “favor rei” di cui all’art. 3 del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472

10 commenti:

  1. Ciao, leggo questo articolo che condivido. mi residua un dubbio ma nel caso di affidamneto esclusivo del minore ad un solo genitore e assegnao di mantenimento a carico dell'altro genitore, nel 2006...si può detrarre al 100%? la finanziaria infatti è della fine del 2006..secondo te da quando si applica?
    grazie mille
    Elisabetta

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  2. condivido l'articolo. rimane un dubbio pratico cioè nel caso che l'ex coniuge non presenta la richiesta di detrazione fiscali per i figli non affidategli, mentre il coniuge affidatario e senza redditi propri presenta la richiesta all'amministrazione dell'ex coniuge senza che la stessa procede al riversamento delle detrazioni.Quali strumenti l'ex coniuge affidataria dei fligli può avere per ricevere le detrazioni spettantegli.

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  3. Buonasera a tutti, dopo tutta questa lettura mi e' rimasto ancora il dubbio! sia io che mia moglie abbiamo un reddito superiore ai 2800euro....io superiore a mia moglie,siamo in comunione dei beni e quindi nn siamo separati,siamo italiani e viviamo in italia,insomma una famiglia ordinaria....quindi a quanto sara' la percentuale di divisione? e se mi dite la circolare che tratta l'argomento...grazie!

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  4. Buon giorno, ho letto attentamente l'articolo e vorrei un chiarimento: sono un madre separata con affido esclusivo delle mie due bimbe; il mio exmarito versa un assegno di mantenimento alla mie figlie; ieri sera mi ha comunicato che, contrariamente a quanto fatto in precedenza, dal prossimo mese lui comunicherà in azienda che le figlie sono a suo carico al 50% e mi ha detto di fare lo stesso perchè posso incappare in sanzioni.
    Ma se non vi è accordo è lui che può incorrere in sazioni; vorrei essere corretta se sbaglio, im modo da togliermi qualsiasi dubbio.
    Grazie Margherita

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  5. A scanso di equivoco chiarisco:
    La detrazione per figli a carico non pu� essere ripartita liberamente tra i genitori separati. La circolare de quo spiega che, nel caso di affidamento ad un solo genitore, essa spetter� interamente a quest'ultimo, salvo la possibilit� di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito pi� elevato.

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  6. In caso di affido condiviso, quindi con figlio a carico al 50%, le spese sostenute per quest'ultimo si possono scaricare al 100% dal genitore che effettivamente le ha sostenute?

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  7. mi sembra evidente che questa norma penalizza ulteriormente il genitore non affidatario il quale ha comunque l'obligo del mantenimento degli stessi sinceramente ho la sensazione che questo è un altro espediente dello stato per carpire soldi ai contribuenti ciao sarino

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  8. buon giorno.
    ho letto l'articolo. sono dipendente statale e genitore affidatario dal 1996.
    Ero già a conoscenza della normativa del 2007, nonostante la quale mi continuano ad arrivare, ogni anno, cartelle esattoriali , per altro senza avviso bonario , lettere di trasmissione o alcunchè di riferibile al contenuto della cartella. Quest'anno mi è arrivata in relazione ai redditi del 2006. Già l'anno scorso mi sono inoltrata nel ginepraio delle corbellerie giuridiche finanziarie trovando, per fortuna, una persona capace all'agenzia delle entrate che ha quantomeno ricalcolato l'importo emesso con errore di circa 150 euro.
    Perchè si applichi il principio del "favor rei" mi dicono che devo far causa all'Agenzia. E' possibile? Perchè non richiedono il 50% indebitamente detratto dal padre ? Cosa posso fare per far definitivamente valere quelle che sembrano essere solo ipotesi di legge in merito?
    la ringrazio
    Fabrizia

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  9. Buongiorno,
    per una situazione ove una madre senza reddito e divorziata si è unita in matrimonio con un altro uomo che ha accolto suo figlio a lei affidato nella propria abitazione possono spettare a questo nuovo marito oltre alle detrazioni per la moglie a carico anche quelle per il figlio della moglie, non potendo la stessa utilizzarle per mancanza di reddito?

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  10. Buona sera!!!ho provato a chiarirmi le idee con i commenti ma non ho trovato la mia situazione, ovvero, mi è stato recapitato un contenzioso da parte dell' agenzia delle entrate in quanto mio figlio nato nel 2005, ma per motivi logistici risultava residente insieme alla mamma, mia compagna, con il nonno.Io ho ricevuto detrazioni fiscali per il bimbo dichiarato da me al 100%, ma erroneamente è stato dichiarato anche dal nonno.E' possibile che ci mandino un contenzioso pari al 50% per uno o dovrebbero mandarlo solamente al nonno? per sgravarmi da ciò mi ha dovuto fare un autocertificazione che lui rinunciava al reddito relativo a quell' anno!e se non l' avrebbe fatto?dovevamo pagare entrambi oppure da parte mia avevo dei mezzi per effettuare un ricorso?specifico che la mia compagna non recepisce reddito.
    la ringrazio anticipatamente.

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