martedì 10 novembre 2009

Il giudice nel processo penale

La sovranità dello Stato viene esplicata attraverso tre principali funzioni, la funzione legislativa, la funzione giurisdizionale e quella esecutivo-amministrativa.
In particolare la funzione giurisdizionale consiste nel dare concreta attuazione alla volontà della legge quando questa non sia stata pacificamente e spontaneamente osservata.
Gli organi della giurisdizione penale sono:
IL GIUDICE DI PACE; IL TRIBUNALE OR-DINARIO; LA CORTE D’ASSISE; LA CORTE D’APPELLO; CORTE D’ASSISE D’APPELLO; IL TRIBUNALE PER I MINORENNI; IL MA-GISTRATO DI SORVEGLIANZA; LA CORTE DI CASSAZIONE.
Il giudice può essere definito come il rappresen-tante monocratico o collegiale dell’organo giuri-sdizionale dello stato, chiamato ad esercitare, con carattere di indipendenza e terzietà, la giurisdizio-ne in un determinato processo penale.
La sfera di potestà del Giudice Penale è definita: dalla competenza funzionale (Giudici Comuni e Giudici Speciali di I e II grado, precisando che il Giudice che ha partecipato ad un certo grado e stato del giudizio non può intervenire nei gradi o negli stadi successivi a fine di non turbare la serenità e l’obiettività del giudizio), dalla competenza per materia ( a seconda della pena prevista per il reato, del tipo di reato o del soggetto che lo ha commesso), dalla competenza per territorio ( definita dal rapporto che intercorre tra il luogo ove è stato commesso il reato e la sede giudiziale cui appartiene quel luogo), dalla competenza per connessione ( scaturente dalla relazione tra più situazioni astrattamente idonee a dar vita ad autonomi processi penali) ed infine dai principi che reggono le ipotesi di riunione o separazione dei processi. Tutto ciò delinea la giurisdizione del giudice penale e quindi la relativa sfera di potestà.
Gli atti del giudice Art. 125. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la moti-vazione è espressamente prescritta dalla legge. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un com-ponente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si rife-risce il dissenso e dei motivi dello stesso, succin-tamente esposti. Il verbale, redatto dal meno an-ziano dei componenti togati del collegio e sotto-scritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelle-ria dell'ufficio. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oral-mente.

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