
In sede civile, al (—) sono state riconosciute dal legislatore ampie competenze, sia con riguardo al criterio del valore che a quello della materia.
Con la L. 24-11-1999, n. 468 il Governo è stato delegato ad emanare le norme riguardanti la competenza del (—) in materia penale e il procedimento relativo. In attuazione della delega legislativa, il governo, con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ha introdotto nel nostro sistema processuale la competenza penale del Giudice di Pace per reati «minori», elencati nell'art. 4.
L'entrata in vigore della riforma era stata prevista per il 5-4-2001, ma è stata differita prima all'I-10-2001 dal D.L. 2-4-2001, n. 91, e successivamente al 2-1-2002 dalla L. 3-5-2001, n. 163, di conversione del citato decreto.
La nuova normativa, pur se autonoma e non modificatrice del codice di rito, si inserisce nel sistema processuale preesistente dal quale mutua i principi generali, le fasi e gli istituti più importanti (art. 2).
Il legislatore si è innanzitutto preoccupato di semplificare il procedimento, e per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, si è mosso simmetricamente su due fronti: riducendo il periodo di durata delle indagini preliminari (art. 16), dall'altra, ha eliminato la figura del giudice delle indagini preliminari, affidando i provvedimenti relativi a questa fase a un giudice di pace del capoluogo del circondario (art. 19).
In alternativa alla citazione a giudizio disposta dal P.M., ma limitatamente ai reati procedibili a querela, il legislatore ha previsto il ricorso immediato dell'offeso che può chiedere al giudice la citazione a giudizio della persona alla quale attribuisce il reato (art. 21).
Infine, per favorire la conciliazione, il giudice di pace è stato fornito di specifici strumenti di mediazione fra la persona offesa e l'imputato, che dovrebbero indirizzare verso soluzioni processuali diverse dalla sentenza di condanna (artt. 29 c. 4 e 5). Sul piano sostanziale il legislatore ha ridisegnato il quadro sanzionatorio, privilegiando la funzione rieducativa e la reintegrazione dell'offesa, piuttosto che la mera afflittività, ma garantendo una reale effettività della pena, che non può essere condizionalmente sospesa (art. 60).
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