martedì 10 novembre 2009

Pubblico Ministero

Il P.M. Mentre la pretesa civile può essere oggetto di esecuzione spontanea, senza il ricorso alla giurisdizione (pagamento spontaneo di un debito), quella penale richiede obbligatoriamente una attenta considerazione giurisprudenziale, infatti, alle parti non è consentito accordarsi sulla sussistenza dell’illecito penale e sulla pena applicabile. Lo strumento attraverso il quale si mette in atto la GIURISDIZIONE è il processo. Una delle parti necessarie del processo è il P.M.. Il P.M. veglia sull'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza: fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Gli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, sono coperti da magistrati che esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia , ed i magistrati addetti ai rispettivi uffici (cd. sostituti) esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente, che si contrappone alla magistratura giudicante, in quanto il loro compito è quello di proporre ai giudici delle domande dirette a promuovere e stimolare la loro attività (ufficio di iniziativa), contrapposto a quello del giudice (che è ufficio di decisione e di accertamento).
Il PM come organo statuale - La funzione del P.M. è pubblica ed obiettiva. La Costituzione assegna allo stesso l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale e l’obiettività della sua azione deriva dal fatto che egli è soggetto terzo per evitare un processo ingiusto o ingiustizie nel processo. Assegna la funzione a magistrati per la loro connotazione pubblica rendendo per essi obbligatorio l’esercizio dell’azione penale mentre l’azione civile è facoltativa.
Atti del PM - Richieste: di incidente probatorio, di rinvio a giudizio, di archiviazione, di revoca della sentenza
Conclusioni: requisitorie.
Modifica dell’imputazione
Contestazione nel corso dell’udienza preliminare
Contestazione nel giudizio di mprimo grado o arresto in udienza
Consenso: al si agli artt. 444 e 446 (patteggiamento) in tema di applicazione di pena
Dissenso: art 446 co. 6
Fascicolo del pubblico ministero È il fascicolo in cui sono raccolti gli atti espletati nell'udienza preliminare [vedi —>], con esclusione di quelli che vanno a formare il fascicolo per il dibattimento [vedi —»], e gli atti assunti nella fase delle indagini preliminari [vedi —»] trasmessi al Pubblico Ministero [vedi —>].
Il (—) non costituisce oggetto di visione e studio da parte del giudice dibattimentale. Invece i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti raccolti in tale (—), depositato nella segreteria del P.M. In esso possono essere inseriti gli atti di indagine (integrativi) compiuti dal P.M. successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio da parte del giudice dell'udienza preliminare. Eccezionalmente il (—) viene consegnato al giudice dibattimentale:
1) per decidere il rito ed. del patteggiamento [vedi —»];
2) per stabilire, all'esito del dibattimento, la decidibilità allo stato degli atti, e valutare, conseguentemente, la legittimità del rigetto del rito abbreviato [vedi —» Giudizio abbreviato].
Come sopra accennato, refluisce nel (—), all'esito delle indagini preliminari, il fascicolo del difensore. Formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, tale «terzo fascicolo», introdotto dalla L.397/2000, costituisce uno strumento di raccolta delle risultanze investigative difensive. Il P.M. ha diritto di accedere agli atti ivi contenuti e ad estrarne copia, prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento

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