venerdì 27 novembre 2009

Modello per il Rimborso dell’ IVA sulla Tassa Rifiuti “TIA”

La Corte Costituzionale con la sentenza 238/2009 ha sancito che la TIA è una tassa e pertanto non può essere applicata l’IVA.
Bisogna controllare attentamente la bolletta: se è stata applicata l'Iva (nella misura del 10%) sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti, si può richiederne il rimborso immediato!!
L’aggravio dell’IVA sul pagamento della tassa rifiuti è illegittima da ciò ai cittadini italiani deve essere restituita l’IVA pagata per la tassa rifiuti negli ultimi dieci anni.
Ma per i risarcimenti si rischia di ottenerli alle calende greche se il Governo non dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale; nel frattempo, tutte le più importanti Associazioni di Consumatori si sono mobilitate iniziando a mettere sotto pressione i Comuni o le società di gestione che sul territorio con puntualità inviano ai cittadini le fatture sulla TIA ancora con l'applicazione dell'IVA, come se nulla fosse. I Comuni e le società di gestione dei rifiuti, non a caso, sostengono che, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, nulla sia cambiato; ed in verità è tutto vero, visto che occorre dare attuazione alla sentenza. Ma nel frattempo i cittadini, anche per preservarsi dalla prescrizione debbono necessariamente mobilitarsi.
E allora, cosa bisogna fare?
Innanzitutto bisogna controllare di avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA, facendo attenzione che, nelle relative fatture, sia stata effettivamente addebitata l’IVA.
Per richiedere il rimborso e la cessazione immediata dell’applicazione dell’IVA, per gli aventi diritto basterà recarsi presso uno degli sportelli delle associazioni di categorie del vostro paese, ma per chi ama risolvere direttamente i propri problemi, di seguito riporto uni schema indicativo di domanda da presentare al più presto per non incorrere nella prescrizione decennale.
Spett.le *___________________________
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Raccomandata A/R
Spett.le*____________________________
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Raccomandata A/R

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________, nato/a a __________________________________, il___________________________, C.F.:__________________________e residente in_____________________, Via/P.zza _______________________ numero________ cap.____________,
in qualità di **: ____________________ dell’immobile sito in _____________________, Via/P.zza_______________________________________n.______________, iscritto al Catasto del Comune di____________________________, Sezione________________, Foglio_________, Particella___________, Sub___________, Zona____________, Categoria___________, Classe___________;

PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU/TIA comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale ha rilevato la natura tributaria di TARSU e TIA. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità».”
ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE

1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
_________________________, lì _________________ Firma

Riepilogo Fatture:
Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________

Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________

Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________

Anno _____ Fattura n. ______ Importo ________
totale fatture ______ Iva versata __________

Totale Iva versata _________
Allegati:
- copia fattura n._________ del __________;
- copia fattura n._________ del __________;
- copia fattura n._________ del __________;
- copia fattura n._________ del __________;

* Compilare alternativamente a seconda di chi vi ha fatturato la TARSU/TIA: Comune, Gestore privato o azienda municipalizzata.
** Per ogni immobile di cui si chiede il rimborso dell’Iva versata, indicate la vostra qualifica (ad esempio proprietario, affittuario…) e riportate gli estremi catastali dell’immobile che trovate sulla visura catastale o sugli atti del notaio.

- Elencare le copie delle fatture che si allegano riportandone il numero e l’anno di versamento, ricordando di allegare tutte le fatture emesse nello stesso anno in caso di pagamento frazionato.
- Elencate le fatture che allegate indicando l’anno di pagamento, il numero della fattura, l’importo totale della stessa e l’Iva versata, inserendo il totale nell’ultimo rigo della tabella, in corrispondenza della colonna relative all’IVA.

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