giovedì 17 settembre 2009

DALLA NORMA GIURIDICA ALL’ORDINAMENTO

L’insieme di norme costituisce l’ordinamento giuridico, le norme sono in rapporto tra loro. La parola diritto oltre ai suoi innumerevoli significati,ha anche quello di ordinamento giuridico,nelle espressioni “diritto canonico”..”diritto italiano”.. Dai trattati del Thon del Binding risulta che il vero e proprio elemento primo della realtà giuridica è la norma di per sé stessa considerata, e l’ordinamento no era oggetto autonomo di studio. I primi a richiamar l’attenzione sulla realtà dell’ordinamento giuridico furono i teorici dell’istituzione. IL titolo del libro del Santi Romano è l’ordinamento giuridico..abbiamo valutato che la teoria dell’istituzione è la continuazione della normativa e le due non sono in opposizione. Secondo me la teoria dell’istituzione ha avuto il grande merito di capire che il diritto non è solo norma, ma che essa è legata ad altre in un sistema normativo. Tra i meriti di Kelsen, vi è quello di aver avuto piena consapevolezza dell’importanza dei problemi connessi all’esistenza di questo sistema;infatti nella sua opera “teoria generale del diritto e dello stato”, la trattazione della teoria del diritto è divisa nelle parti nomostatica e nomodinamica, relative rispettivamente alla norma e all’ordinamento. Ordinamento giuridico e definizione del diritto
Abbiamo capito che non si può dare definizione al diritto ponendoci dal punto di vista della norma presa isolatamente La norma è resa efficace dalla complessa organizzazione che è l’ordinamento giuridico. Prendendo ad esame la singola norma non si è potuto trarre alcun elemento caratteristico per distinguerla da altre categorie di norme(morali..sociali). Nell’insieme dei tentativi compiuti per caratterizzare il diritto attraverso qualche elemento della norma, consideriamo 4 criteri:
formale (si ritiene di poter definire il diritto per un elemento strutturale,abbiamo visto che in base alla struttura, le norme si dividono in positive-negative;categoriche-ipotetiche;
generali-individuali. Ma la prima e la terza non distinguono in quanto possono trovarsi in altri ordinamenti),
materiale(criterio che si vorrebbe trarre dal contenuto delle norme cioè dalle azioni possibili di regolamentazione, ma il campo delle azioni possibili è vasto e riguarda anche le regole di condotta. I tentativi si richiamavano alle azioni interne e esterne; soggettive e intersoggettive),del sogg.che pone la norma(teoria del diritto come regola coattiva e teoria del diritto come emanazione del potere sovrano convergono.Una volta definito il diritto col potere sovrano,si è già fatto il salto dalla norma all’ordinamento in quanto ciò che sovranità in una società viene definito attraverso l’ordinamento giuridico;dunque la sovranità concretizza non una norma ma l’ordinamento), del destinatario (può presentare le due varianti del suddito e del giudice. Per quanto riguarda i sudditi, l’affermazione è accompagnata dal fatto che si dice giuridica la norma che è seguita con convinzione o credenza della sua obbligatorietà. Ma questo sentimento è il sentimento che la singola norma fa parte di un’organismo più complesso dal quale trae il suo carattere specifico. Per quanto riguarda le norme rivolte al giudice, la sua figura è intesa come colui cui una norma dell’ordinamento attribuisce il potere e dovere di stabilire il diritto).In tutti i casi siamo rinviati dalla singola norma al sistema normativo.Dobbiamo abbracciare l’ordinamento.
La nostra definizione di diritto:
Abbiamo determinato la norma giuridica con i caratteri dell’esteriorità e dell’istituzionalizzazione onde la definizione di norma giuridica come quella norma”la cui esecuzione è garantita da sanzione esterna istituzionalizzata. Quindi parlando di istituzionalizzazione pur partendo dalla singola norma si giunge all’ordinamento. Ciò che noi usiamo chiamare diritto è un carattere di certi ordinamenti normativi più che delle loro norme. Così il problema della definizione di diritto diviene il problema di definizione di un’ordinamento normativo. In questo caso per definire la norma giuridica basterà dire che è quella appartenente ad un ordinamento giuridico. Ma cosa si intende per ordinamento giuridico? Il dire che la sanzione organizzata lo distingua sappiamo che ciò riguarda proprio l’ordinamento nel complesso,in quanto vi sono norme non sanzionate. Anche considerando l’efficacia come carattere per distinguere l’ordinamento,è giusto dire che essa nel complesso è carattere costitutivo del diritto. L’efficacia è fondamento della validità dell’ordinamento.Una norma consuetudinaria diviene giuridica quando entra a far parte di un’ordinamento. Esistono norme giuridiche perché esistono ordinamenti giuridici distinti da non.giuridici e non viceversa.Il termine “diritto”quindi indica un sistema normativo,non un tipo di norma.Pluralità di norme: Non esistono ordinamenti formati da una sola norma, poiché bisognerebbe immaginarne una che comprenda tutte le azioni possibili e le qualificasse con una sola modalità. Esistono solo 3 possibili di ord. con 1 sola norma:
1—tutto è permesso (negazione stessa di ordinamento giuridico, in quanto la definizione di stato di natura è negazione di lrdin civile)
2—Tutto è proibito (impossibile vita sociale umana)
3—tutto è comandato (impossibile la vita umana in quanto e azioni possibili sono in conflitto tra loro). Al contrario è concepibile un’ordinamento che comandi o vieti una sola azione,il che genera il permesso per tutte le altre. Nell'ordinamento esistono norme di condotta, di struttura o di competenza (prescrivono condizioni e procedimenti attraverso i quali vengono emanate norme di condotta valide). E’ concepibile un’ordinamento composto da una sola norma di struttura?Generalmente lo si considera monarchia assoluta —“E’ obbligatorio tutto ciò che il sovrano comanda”…e comunque non implica il fatto che vi siano norme di condotta:esse sono tante quanti i comandi del sovrano.Esiste il problema dell’unità e della gerarchia delle norme;si tratta di sapere se l’ordinamento costituisca oltre ad unità un sistema. Il problema delle antinomie giuridiche. Il problema della completezza e delle lacune dell’ordinamento. Il problema del rinvio di un’ordinamento all’altro.

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