domenica 20 dicembre 2009

Nuove regole del processo civile - Legge n 69/09

Le nuove norme contenute nella novella del codice di procedura civile, L. 69/2009 pubblicata sulla G.U. del 19 Giugno 2009, si aggiungono, e completano, le leggi n. 263 del 28 dicembre 2005, n. 52 del 24 febbraio 2006, e col D. Lgs. N. 40 del 2 febbraio 2006.
Con la legge n 69 del 18/06/09 avente ad oggetto “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” si evidenzia un nuovo tentativo del legislatore volto a snellire la complessa macchina del sistema giudiziario.
I 72 articoli della nuova legge cambiano, inoltre, le regole del processo civile.
E’ stato introdotto un nuovo tipo di processo, il rito sommario. Detto rito sarà scelto liberamente dalla parte che promuove l’azione giudiziaria e riguarderà solamente le cause di competenza del tribunale civile in composizione monocratica. Il processo diviene molto snello, l’istruzione è sommaria ed il provvedimento conclusivo è un’ordinanza immediatamente esecutiva e non una sentenza. Detto tipo di processo viene introdotto dall’attore con ricorso (art.702 bis c.p.c.), notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il convenuto dovrà costituirsi dieci giorni prima dell’udienza. Il giudice potrà decidere di assumere i mezzi istruttori sommari che riterrà opportuni ed anche disporre che il giudizio prosegua nelle forme del rito ordinario se le richieste istruttorie delle parti sono tali da non consentire una istruzione sommaria.
La decisione sarà assunta con ordinanza immediatamente esecutiva e che potrà essere appellata dalle parti entro trenta giorni dalla comunicazione e/o dalla notificazione della stessa, altrimenti passerà in giudicato. Tutto ciò dovrebbe consentire un più rapido andamento dei processi civili.
Tra le varie modifiche del Codice di Procedura Civile riporto qui di seguito quelle che sembrano essere di maggiore rilevanza:
Notifiche telematiche
L’ufficiale giudiziario potrà notificare con i mezzi telematici e con le garanzie della posta elettronica certificata.
Competenza del giudice di pace
Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro e quelle per i sinistri fino a 20 mila euro. Si tratta di incrementi notevoli (un sostanziale raddoppio della competenza basa). Viene inoltre aggiunta la competenza per materia degli accessori su ritardata erogazione di pensioni e simili.
Competenza per territorio, materia e valore
Le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e devono essere risolte all´inizio del processo, che non deve essere un castello costruito sulla carta: da qui termini stretti di preclusione per sollevare l´eccezione.
Testimonianza scritta.
Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se il testimone si astiene ha l’obbligo di sottoscrivere comunque il modello indicando generalità e motivi di astensione. Se non spedisce la testimonianza nel termine stabilito può essere condannato a pena pecuniaria. Esaminate le risposte, il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
Procedimento sommario
Viene introdotto il procedimento sommario di cognizione, basato su una istruttoria essenziale e che si conclude con una ordinanza esecutiva. Sarà il giudice a valutare le esigenze istruttoria ridotte all’osso.
Procedimento sommario di cognizione (articolo 702 bis codice procedura civile); con gli articolo 702 e seguenti del codice di procedura civile è stato previsto un nuovo procedimento di cognizione che dovrebbe consentire una maggiore celerità per le cause decise dai Tribunale in composizione monocratica (cd. giudice unico). Presupposto fondamentale è per poter attivare questa nuova procedura è che per decidere la vertenza sia sufficiente una istruzione sommaria, e cioè una istruzione non particolarmente complessa. Tale procedimento viene promosso con ricorso (non quindi con il classico atto di citazione) a fronte del quale il giudice fissa udienza per la comparizione delle parti. La celerità di questa procedura è data dal fatto che controparte dovrà costituirsi in giudizio entro 10 giorni prima di detta udienza con un atto di costituzione il più completo possibile, contenente quindi tutte le domande, le eccezioni e, soprattutto, le prove che si intendo richiedere o dimettere in giudizio.
Calendario del processo
Il giudice, quando provvede su richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo indicando le udienze successive e gli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Pubblicazione della sentenza
La pubblicazione della sentenza può essere un modo per risarcire il danno e potrà avvenire anche per radio o in siti internet. Si riduce il termine per il passaggio in giudicato delle sentenze non notificate, da un anno a sei mesi;
Integrazione del pignoramento
Nella procedura esecutiva viene finalmente ammessa la possibilità di integrare il pignoramento nel corso della procedura stessa, senza doverne quindi iniziare una di nuova, nell’ipotesi in cui i beni risultano invenduti ovvero se la somma ricavata dalla vendita non è sufficiente a soddisfare le ragioni di tutti i creditori. Questo consente ai creditori tutti di soddisfarsi in un’unica procedura, usufruendo così dell’attività processuale fino a quel momento svolta, senza ulteriori perdite di tempo e denaro.
Tre deleghe
Il provvedimento contiene due deleghe: una per la riforma del processo amministrativo e l´altra per la riduzione e semplificazione dei processi civili. In particolare si prevede la riunificazione di tutti i riti previsti dalle leggi speciali (anche il rito societario, con esclusione dei riti fallimentari e in materia di famiglia e minori) in quelli tipici del codice di procedura civile. Con un´altra delega il provvedimento attribuisce al governo la regolamentazione della mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Da segnalare tra i criteri quello del dovere dell´avvocato di informare il cliente prima dell´instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi dell´istituto della conciliazione, e di ricorrere agli organismi di conciliazione e quello per cui chi rifiuta la conciliazione rischia di pagare le spese”.
Accanto alle spese di soccombenza fanno il loro esordio le spese di vittoria. Che cono accollate a chi vince la causa se ha rifiutato un accordo ragionevole. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, il giudice dovrà condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo la possibilità di compensazione delle spese (ogni parte si paga il suo avvocato) in caso di soccombenza reciproca o ricorrono eccezionali ragioni. Sempre sulle spese, la possibilità di compensazione non è lasciata all´arbitrio del giudice, che deve indicarne esplicitamente le ragioni nella motivazione.
Sanabile la nullità della procura
Il nuovo articolo 182 c.p.c. prevede ora che in caso di nullità della procura conferita al difensore, il Giudice, anche d’ufficio e cioè senza che il vizio sia stato rilavato da una delle parti, può concedere alle parti un termine per il rilascio della procura o la rinnovazione della stessa.

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