domenica 6 dicembre 2009

La Conciliazione C/O le Camere di Commercio

La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
Ad esempio l’arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell’arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.
Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.
Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti:
a) Volontarietà del procedimento:
- Le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, e:
possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi.
- In caso di accordo delineano personalmente i suoi termini.
- Non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.
b) Procedura Cooperativa:
La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa per cui si deve "attaccare il problema e non le persone coinvolte".
c) La imparzialità
il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.
d) È una procedura rapida:
Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta.
f) Creatività
sulla misura degli interessi e i bisogni delle parti; ogni accordo sarà modellato
g) Preserva la riservatezza:
Nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, ne dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell’inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza".
h) Autocomposizione:
Le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
i) E’ economica:
Si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, ne perizie, ne altri costi addizionali.
i) Autonoma
Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
m) Direzione della procedura ad opera del conciliatore
Il conciliatore è un terzo imparziale, con la preparazione sufficiente ad applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative.
In sintesi questi sono i vantaggi della conciliazione:
- È più economico che altri sistemi alternativi.
- È uno dei metodi di risoluzione delle dispute più veloce.
- Si può salvare ed addirittura, consolidare il rapporto.
- Le parti hanno la certezza di una data certa per l’udienza
- Si possono valutare più opzioni creative.
- Si può utilizzare un numeroso elenco di procedure e tecniche, nonché creare soluzioni su misura".
- È riservata.
- Le parti controllano la soluzione.
- È possibile chiarire i veri punti della controversia.
- È possibile ottenere una soluzione soddisfacente per tutte le parti.
- Se le parti non giungono ad un accordo, non perdono alcun diritto e sono libere di abbandonare le trattative in qualsiasi momento.
Le Camere di commercio sono enti pubblici terzi e neutrali cui il legislatore ha riconosciuto una competenza in materia di conciliazione a partire dalla legge 580/1993.
In seguito ci sono state molte leggi che hanno esteso le competenze delle Camere di commercio in diversi settori.
Ma oltre alle Camere del Commercio ci sono altri enti, "AUTORIZZATI DAL MINISTERO" che con molta professionalità, si adoperano in tal senso.
Di seguito riporto alcuni spezzoni di pubblicazioni tratte dal sito di retecamere.
La realtà dei rapporti commerciali spesso determina la nascita di conflitti che possono sorgere tra imprese oppure tra imprese e consumatori.
La tipologia di queste controversie, tuttavia, è tale da richiedere soluzioni rapide, poco dispendiose, sicure, che siano in grado di conservare le relazioni ed i rapporti commerciali tra imprese che agiscono nel medesimo settore o nella stessa area geografica e - d’altro canto - che consentano ai consumatori di ottenere la tutela necessaria anche rispetto alle controversie di valore più esiguo.
Tali esigenze non trovano adeguata risposta nei tribunali, che hanno tempi e costi eccessivi, che non sempre si adattano ai bisogni delle moderne economie di mercato, e che a volte fanno desistere le parti nella ricerca di soluzioni.
Per ovviare a tutto questo le Camere di commercio italiane, in attuazione della legge n. 580 del 1993, hanno istituito un servizio di Conciliazione che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per:
• la rapidità dei tempi di soluzione;
• la semplicità del procedimento;
• i costi ridotti e predeterminati;
• la riservatezza della procedura.
Sia le imprese che i consumatori possono rivolgersi al servizio di Conciliazione attivo nelle Camere di commercio, per tentare di porre fine alla controversia nata tra loro, grazie all’intervento di un terzo indipendente ed imparziale, che renda più semplice la possibilità che questi trovino una soluzione amichevole. In questo modo la composizione della controversia si raggiunge sulla base della effettiva volontà delle parti, magari con una soluzione creativa. Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che tra loro ha la medesima efficacia di un contratto; in caso contrario esse possono abbandonare il procedimento in ogni momento. Il sistema camerale offre un servizio efficace, rapido ed omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto a regole e tariffe. Ciò è stato possibile grazie ad un notevole impegno e ad un grande sforzo organizzativo, con lo scopo di offrire un servizio utile per gli operatori del mercato e potenzialmente in grado di migliorare l’intero sistema di giustizia in Italia.
Perché parliamo di risoluzione alternativa:
• innanzitutto perché la Conciliazione camerale offre alle imprese ed ai consumatori una possibilità concreta ed efficace
di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo: le parti infatti possono
sempre rivolgersi al giudice ordinario se lo vogliono;
• perché sono le parti stesse a gestire interamente la procedura: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite (una soluzione amichevole, costruita intorno alla collaborazione ed alla composizione piuttosto che allo scontro);
• infine, perché è alternativa la soluzione: essa, infatti, non si basa solo su diritti e obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
Delle Camere di Commercio d'Italia
1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Servizio di Conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che
possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.
La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di Conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
2 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di Conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.
Le parti possono avviare il procedimento di Conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di Conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.
La Segreteria comunica all’altra parte, nel più breve tempo possibile, l’avvenuto deposito della domanda di Conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Se l’altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell’incontro.
Qualora l’attività del Servizio di Conciliazione presupponga un’apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l’elenco dei Servizi di Conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.
3 - IL CONCILIATORE
Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un’apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio nel rispetto della normativa vigente. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l’opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di commercio.
Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.
Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.
Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di Conciliazione.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità ad aderire al codice di comportamento. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conciliatore l’individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell’esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.
4 - LA SEGRETERIA
La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall’organismo che istituisce il servizio di Conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di Conciliazione.
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di Conciliazione.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di Conciliazione.
La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all’incontro di Conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l’incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.
La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:
• qualora la parte invitata a partecipare alla Conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all’art.2, non comunichi la propria adesione;
• in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di Conciliazione.
Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:
a - l’avvenuto deposito della domanda;
b - la mancata adesione al procedimento;
c - l’avvenuta chiusura del procedimento.
5 - L’INCONTRO DI CONCILIAZIONE
La sede dell’incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un’altra sede scelta dalle parti per singoli atti.
Il primo incontro di Conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell’adesione dell’altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all’incontro. Il conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Il conciliatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
6 - ESITO DELL’INCONTRO DI CONCILIAZIONE
Il verbale di Conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell’esito dell’incontro e, eventualmente, dell’impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.
In caso di esito positivo della Conciliazione, i termini dell’accordo sono recepiti:
a - nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento
b - in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.
Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la Conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore ne dà atto nel verbale.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
7 - RISERVATEZZA
Il procedimento di Conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di Conciliazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all’incontro di Conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di Conciliazione.
Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di Conciliazione.

TA R I F FARIO DEL SERV I Z I O D I C O N C I L I A Z I O N E
delle Camere di Commercio
I diritti di segreteria, pari a 30 Euro, sono da versare con le seguenti modalità:
• a cura della parte istante al deposito della domanda;
• a cura delle parti che accettano di partecipare all’incontro di Conciliazione, prima del medesimo.
I diritti di segreteria non sono dovuti nei seguenti casi:
• quando una delle parti della controversia è un consumatore;
• quando il tentativo di Conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
• quando le parti depositano una domanda di Conciliazione congiunta.
La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare l’importo delle spese di Conciliazione fino ad un massimo del 5%. Le spese di Conciliazione, indicate nella tabella sottostante, sono comprensive di IVA.
Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio dell’incontro di Conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento.
Esse comprendono anche l’onorario del conciliatore, e coprono l’intero procedimento di Conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due.
Il valore della lite è indicato nella domanda di Conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.
Valore della lite (in Euro)
Fino a 1.000,00 - Diritti di segreteria 40,00
da 1.001,00 a 5.000,00 - Diritti di segreteria 100,00
da 5.001,00 a 10.000,00 - Diritti di segreteria 200,00
da 10.001,00 a 25.000,00 - Diritti di segreteria 300,00
da 25.001,00 a 50.000,00 - Diritti di segreteria 500,00
da 50.001,00 a 250.000,00 - Diritti di segreteria 1.000,00
da 250.001,00 a 500.000,00 - Diritti di segreteria 2.000,00
da 500.001,00 a 2.500.000,00 - Diritti di segreteria 4.000,00
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 - Diritti di segreteria 6.000,00
oltre 5.000.000,00 - Diritti di segreteria 10.000,00
Nelle spese di conciliazione è compresa l’IVA. Spesa per ciascuna parte

Nessun commento:

Posta un commento