lunedì 21 giugno 2010

Progressioni verticali - L’ANCI si esprime sul decreto Brunetta.

Interviene l’ANCI con il documento datato 4 febbraio “linee guida per l'applicazione del dlgs 150/2009” nel quale afferma che le progressioni verticali, negli enti territoriali, sono possibili con le vecchie regole fino a quando gli Enti non avranno adeguato i propri regolamenti interni alla novella normativa e, comunque, fino al termine ultimo del 31/12/2010.
Il tema è particolarmente sentito nella P.A. e spesso i burocrati, poco elastici lo interpretano in maniera molto restrittiva. Nel documento de quo si afferma che tra le disposizioni vigenti che risultano ancora applicabili rientra la programmazione triennale delle assunzioni (nella quale occorre aver previsto le progressioni verticali nel 2010). Inoltre, ci tengo a puntualizzare che, non risulta abrogato espressamente l’art.91, 3 comma del D.Lgs. 267/2000 che, per particolari figure professionali, prevede ancora concorsi interni.
“Per i Comuni la riforma Brunetta è una opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per questo l’ANCI si è subito organizzata per affrontarla e non subirla come calata dall’alto, ma accompagnando i Comuni ad un percorso condiviso.”. Lo ha detto il Segretario generale ANCI, Angelo Rughetti, nel suo intervento introduttivo al convegno ‘Lavoro pubblico e riforma - La rilevazione delle performances dei Comuni’, in corso di svolgimento a Roma.
Il segretario generale ANCI ha ricordato come, il giorno dopo l’entrata in vigore del dlgs Brunetta, ANCI e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione hanno firmato uno specifico protocollo di intesa, da cui poi è scaturito il progetto Performance e Merito che intende proprio favorire l’applicazione della riforma ‘Brunetta’ nei Comuni.
La pubblica amministrazione non è un comparto omogeneo “fatto tutto di fannulloni o di personale inadeguato, come alcuni media si sforzano di dipingere”. Si tratta, invece, di un mondo abbastanza variegato che va studiato con attenzione, facendo i dovuti distinguo.
Di seguito riporto parte di un articolo pubblicato su ITALIA OGGI del 03/04/2010
Secondo l'Anci, le progressioni verticali negli enti territoriali, esse sono ancora possibili nel 2010 per due ragioni:
In primo luogo, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento di ciascun ente alla riforma, comunque considerato obbligatorio, si applicano, fino al 31 dicembre le «disposizioni vigenti» alla data di entrata in vigore del decreto. Tra tali disposizioni, secondo l'Anci, rientra la programmazione triennale delle assunzioni, per la parte che abbia previsto progressioni verticali nel 2010.
In secondo luogo, nota l'associazione, non risulta abrogato espressamente l'articolo 91, comma 3, del dlgs. 267/2000, che disciplina i concorsi interni.
In senso contrario, si deve osservare che il programma delle assunzioni è un atto amministrativo: esso deve, dunque, rispettare il principio di legalità e subordinazione alla legge.
La quale ha sostituito alle progressioni verticali il concorso pubblico con riserva. Dunque, la programmazione che abbia previsto nel 2010 concorsi interni è da considerare necessariamente abolita. In secondo luogo, l'articolo 91, comma 3, è evidentemente implicitamente abrogato dall'eliminazione dei concorsi interni. Per altro, esso comunque non è più dal 2001 norma vigente: esso venne, infatti, disapplicato dall'articolo 9 del Ccnl 5 ottobre 2001. Vediamo gli ulteriori punti del decalogo proposto dall'associazione.
Trasparenza. L'Anci evidenzia che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del dlgs 150/2009 risulta immediatamente obbligatoria. Infatti, la trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni, non derogabile. Oggetto della valutazione. La valutazione dei dipendenti sia di qualifica dirigenziale, sia privi di tale qualifica, ricorda l'Anci, è già da tempo prevista nel sistema locale, anche in via di prassi.
Vi sono alcuni elementi di novità degli oggetti da valutare: per dirigenti e posizioni organizzative sono da definire obiettivi individuali, che concorrono al risultato; per il personale delle qualifiche sono necessari obiettivi individuali o anche di gruppo. Uno specifico elemento da considerare per la dirigenza (trasponibile anche ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali ove manchi la dirigenza) è la capacità di diversificare le valutazioni. Ambiti della valutazione. L'Anci ritiene applicabile anche agli enti locali la previsione secondo la quale la valutazione ha a riferimento non solo la prestazione lavorativa individuale, ma anche le strutture amministrative di vertice (come autonomamente definite da ciascun ente) e l'amministrazione nel suo complesso.
Per gli enti di piccole dimensioni, le linee guida ammettono che talvolta la valutazione individuale possa coincidere, di fatto, anche con la valutazione della struttura di vertice, se essa coincida con un singolo dipendente. La valutazione dell'ente nel suo complesso, secondo l'Anci, sarà possibile solo una volta operativi i protocolli di intesa per estendere anche agli enti locali i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 13. Soggetti valutatori. Le linee guida affermano che gli articoli 13 e 14 nella sostanza non risultano operanti per comuni e province. In quanto alla commissione di cui all'articolo 13, si è detto prima che occorreranno i protocolli di intesa tra associazioni degli enti locali e stato. Per quanto concerne l'articolo 14, esso disciplina gli organismi indipendenti di valutazione, ma tale norma vale solo per le amministrazioni statali, incidendo sulla disciplina del dlgs 286/1999, norma che non trova applicazione nell'ordinamento locale. Pertanto, presso comuni e province potranno continuare a svolgere la funzione di valutazione i nuclei. Strumenti di programmazione.
L'Anci conferma la inapplicabilità dell'articolo 10 del dlgs 150/2009, in tema di piano della performance e relazione sulla performance: relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e referto sulla gestione, infatti, sono documenti programmatici, da sempre presenti nell'ordinamento locale, che svolgono le medesime funzioni.
Dirigenza.
Gli enti sono obbligati ad adeguare al più presto l'ordinamento alla riforma, in particolare per assicurare il procedimento di evidenza pubblica richiesto per il conferimento e la revoca degli incarichi. L'Anci ricorda come non sia possibile considerare gli incarichi dirigenziali connessi ad un rapporto di fiducia con gli organi di governo.
Le linee guida ritengono applicabile ancora, nonostante la riforma, l'articolo 110 del dlgs 267/200, con argomentazioni tuttavia non del tutto persuasive. Solo per gli enti con dirigenza varranno le modifiche alla procedura per le sanzioni disciplinari.
Fonte: ITALIA OGGI

1 commento:

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