mercoledì 16 giugno 2010

Il mancato rispetto del patto di stabilità non comporta il divieto di affidare incarichi.

Gli enti locali che non hanno rispettato gli obbiettivi di cui al patto di stabilità possono continuare ad affidare incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza.
Corte dei conti della Lombardia, con propria delibera 288/2010, ha precisato i confini della norma (articolo 76, comma 4 del Dl 112/2008) con cui è stata introdotta la sanzione del divieto di assunzione con qualsiasi tipologia contrattuale, comprese le collaborazioni coordinate continuative.
Le sanzioni o limitazioni amministrative a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli finanziari costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa degli enti interessati; tant’è che all’irregolarità finanziaria è necessario porre rimedio adottando le misure necessarie per ricondurre la gestione finanziaria dell’ente entro i limiti stabiliti dall’ordinamento.
L’art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133 precisa a chiare lettere che l’espressione “assunzioni di personale” va interpretata in senso ampio, in quanto tale processo può essere attivato dall’ente “a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”
Detti divieti atti a garantire condotte virtuose, e di rientro dal mancato rispetto del patto, il legislatore ha inoltre sottolineato il divieto di stipulare contratti di servizio «elusivi» del vincolo. Su questo aggettivo si è concentrata la Corte dei Conti lombarda, puntualizzando che il comportamento elusivo deve essere qualificato come tale solo nel caso in cui l'ente violi, anche se solo in via indiretta, il precetto tipizzato dal legislatore.
Conseguentemente non rientrano nel divieto di assunzione i contratti d'opera intellettuale finalizzati a instaurare un rapporto che si sostanzia in attività di studio, ricerca e consulenza. In senso contrario si collocano invece le collaborazioni coordinate e continuative, poiché il datore di lavoro conserva il potere di verifica tipico della prestazione di lavoro subordinato. In quest’ottica, quindi, il rapporto di collaborazione autonoma che instaura l’ente con il soggetto estraneo alla sua organizzazione deve avere ad oggetto un incarico specifico e non deve essere finalizzato ad inserire detto soggetto in modo permanente nell’organizzazione dell’ente medesimo.
Quindi, fermo restando il dovere dell’ente locale di rispettare la puntuale disciplina sull’affidamento degli incarichi esterni, la stipula da parte dell’ente locale che non ha rispettato il patto di stabilità di contratti d’opera intellettuale per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, stante il carattere della occasionalità, non integra una ipotesi di violazione in via indiretta del divieto sancito dall’art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133 ”.

2 commenti:

  1. ciao, questo significa che in caso di sforamento del patto di stabilità non possono essere assunti i co.co.co. per i quali si è già effettuata la selezione e stilata la graduatoria?
    se è così, come possono rivalersi i mancati co.co.co.?
    grazie

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  2. Credo a mio parere k il miglior strumento per rivalersi è il voto … cmq il legislatore pare stia intervenendo in tal senso, ed è in atto un disegno di legge che prevede che gli amministratori di enti k per 3 anni consecutivi nn hanno rispettato gli obbiettivi di cui al patto di stabilità vanno a casa e nn sono rieleggibili almeno per il primo rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco …. Quindi, se passa detta legge in tanti enti vicini al dissesto si va tutti a casa e senza Consiglio Comunale, senza Giunta, senza le “Sanguisuga” di consulenti esperti “mangia pane a tradimento” tutti gli enti diventano virtuosi e nell’assumere devono rispettare le precedenti graduatorie.

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