martedì 2 dicembre 2008

I Servizio Offerti dall'IforCenter n° 4

La mission dell’InforCenter è quella di curare gli interessi generali del sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo locale, la trasparenza e la regolazione del mercato, garantendo il raccordo del sistema delle imprese con le amministrazioni pubbliche.
I Servizi che l’inforCenter offre alle imprese, si possono dividere in due grandi gruppi:
- i servizi amministrativi
- i servizi di supporto
I primi sono quelli che gli imprenditori sono obbligati a richiedere alla Camera per avviare o modificare qualunque tipo di attività.
I secondi sono invece servizi che l’ente camerale è in grado di svolgere per sostenere la crescita dei soggetti economici del territorio di competenza.
I SERVIZI AMMINISTRATIVI
La Camera di Commercio registra e certifica i principali eventi che caratterizzano la vita dell’impresa. Tra gli archivi camerali, il più importante è il Registro delle imprese, una vera e propria anagrafe aziendale. Tutte le imprese iscritte sono chiamate a versare un diritto fisso entro giugno di ogni anno.
Chi svolge specifiche attività deve inoltre iscriversi in specifici Albi, Ruoli, Elenchi. Per alcune attività particolari o per il commercio con l’estero devono essere richiesti alla Camera determinati atti, certificati, autorizzazioni o licenze. Registro delle imprese
Il Registro delle Imprese è stato istituito dall’art. 2188 c.c. a norma del quale “è istituito il Registro delle Imprese per le iscrizioni previste dalla legge”.
Dopo un periodo transitorio, durato oltre 50 anni, con Legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stata data attuazione al Registro delle Imprese.
Il Registro delle Imprese è entrato in funzione il 19 febbraio 1996, presso le Camere di Commercio, con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Il Registro delle Imprese è suddiviso in:
- Protocollo, con funzione di gestione della fase di presentazione degli atti agli sportelli del registro
- Sezione ordinaria, dedicata ai soggetti per i quali il codice civile prevede l’obbligo di iscrizione
- Sezione speciale, cui devono iscriversi gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici, nonchè dedicato all’annotazione degli artigiani iscritti all’Albo
Soggetti obbligati all’Iscrizione nel Registro delle Imprese
Sono tenuti all’iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:
- Imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.)
- Società (art. 2200 c.c.)
- Consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.)
- Società consortili (art. 2615-ter c.c.)
- Enti pubblici economici aventi per oggetto esclusivo o principale attività com-merciale (art. 2201 c.c.).
- Società estere con sede in Italia
Sono tenuti all’iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:
- Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
- Piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)
- Imprese artigiane (L. n. 443/1985)
- Società semplici (art. 2251 c.c.)
Soggetti non obbligati all’Iscrizione nel Registro delle Imprese
I seguenti soggetti, in quanto non svolgenti attività di impresa, non sono tenuti agli obblighi di iscrizione:
- Professionisti
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Venditori porta a porta
- Esercenti attività occasionali o saltuarie e artistiche
- Imprese agricole con volume di affari inferiore a € 10.329,13
- Azienda coniugali
- Associazioni tra imprese, professionisti e agricoltori
- Enti non commerciali, salvo che svolgano una attività economica strumentale a quella istituzionale; nel qual caso sono obbligati all’iscrizione nel REA
- Società di muto soccorso
Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è il codice fiscale; nel caso si tratti di impresa individuale sarà quello del titolare.Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea)
Il R.E.A. completa e integra le informazioni del Registro delle Imprese. I dati forniti dal R.E.A. sono quelli relativi all'inizio, alla modifica, sospensione o cessazione dell'attività, quelli dell'apertura, modifica o cessazione di unità locali, le nomine e cessazioni di responsabili tecnici, l'indicazione dell'attività prevalente e altro ancora.
Le denunce da effettuare al R.E.A. devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato. La normativa di riferimento è data dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 1995 e da quello stabilito dal regio decreto del 1934 sul Registro Ditte.
Al momento dell'iscrizione di un'impresa o della prima unità locale di un'impresa con sede fuori provincia, l'ufficio del Registro delle Imprese assegna automaticamente un numero che identifica l'impresa nella denuncia dei dati R.E.A..
Oltre ai dati economici delle imprese, il R.E.A. raccoglie le informazioni relative alle associazioni che pur non essendo imprese e quindi non esercitando un'attività a scopo di lucro, svolgono un'attività economica secondaria e strumentale allo scopo principale dell'associazione (come per esempio la gestione di un bar o l'organizzazione di avvenimenti sportivi). Per denunciare al R.E.A. tali attività economiche occorre che esse siano rivolte all'esterno, non devono, dunque, essere iniziative solo per i soci.
Albi Ruoli ed Elenchi
Hanno il compito di raccogliere i nominativi di coloro che sono abilitati professionalmente a esercitare una specifica attività.
Gli Albi hanno il compito di raccogliere i nominativi di coloro che sono abilitati professionalmente a esercitare una specifica attività.
I vari tipi di Albi
Albo delle imprese artigiane;
Albo dei Mandatari Commissionari Astatori;
Albo Imbottigliatori;
Albo degli imprenditori agricoli
Albo tecnici degustatori vini doc e docg;
Albo dei vigneti doc. docg e elenco delle vigne I.G.T.;
Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;
Alla Camera di Commercio compete la tenuta di ruoli ed elenchi professionali nei quali devono essere iscritte specifiche categorie di operatori economici o di professionisti. Compilati da apposite Commissioni costituite presso la Camera di Commercio, hanno la duplice funzione di abilitare e far conoscere coloro che sono ritenuti idonei a esercitare una professione o un'attività d'impresa.
I vari tipi di Ruoli ed Elenchi
Ruolo dei Conducenti di Veicoli e Natanti;
Ruolo dei Mediatori;
Ruolo dei Mediatori Marittimi;
Ruolo dei Periti ed Esperti;
Ruolo degli Agenti di Commercio;
Elenco degli Ottici
Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici
Elenco degli operatori agrituristici
Elenco degli spedizionieri
Elenco Provinciale dei Raccomandatari Marittimi;
Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti olio d'Oliva;
Registro Esercenti il Commercio:
Autorizzazioni e Licenze
Presso la Camera di Commercio le imprese dovevano richiedere autorizzazioni e licenze per panificazione, macinazione, produzione e/o deposito all’ingrosso di margarina e grassi alimentari.


Certificazioni
Secondo il Codice civile, il certificato è il documento che attesta l’esistenza di un’impresa, pubblicizzando tutti i dati soggetti ad iscrizione. Alle Camere di Commercio, che costituiscono la parte della pubblica amministrazione dedicata alle imprese, spetta la funzione di rilasciare a richiesta certificati. Nel mondo degli affari le certificazioni camerali contribuiscono alla circolazione di informazioni certe e quindi allo sviluppo regolato del mercato.
La certezza dell’informazione non va, tuttavia, confusa con la verità dell’informazione. Talvolta, infatti, i certificati rilasciati dalle Camere di Commercio riguardano le registrazioni basate sulle dichiarazioni degli interessati, in questo caso si presume che i fatti o le situazioni certificati siano veri fino a che non venga provato il contrario. Quando le registrazioni vengono effettuate a seguito di accertamenti condotti dalla Camera di Commercio, la certezza è identificabile anche con la verità dell’informazione, nel senso che si ha in assoluto la presunzione di veridicità dell’informazione.
Le Certificazioni anagrafiche (tra cui la Certificazione antimafia); le Visure; i Certificati relativi a registri abilitanti; i Certificati relativi al Ruolo dei periti e degli esperti e i Certificati relativi all’Albo delle imprese artigiane sono le principali certificazioni che la Camera di Commercio rilascia all’impresa, sulla base di modelli ministeriali predeterminati e a seguito del pagamento dei diritti di segreteria da parte del richiedente.
Atti e certificati per l’estero
Le Camere di Commercio svolgono funzioni di regolazione e controllo in materia di commercio con l’estero emettendo diversi tipi di certificati.
Certificato di origine. Viene rilasciato alle imprese italiane che commerciano con paesi non appartenenti all’Unione Europea, che ne facciano richiesta. Il documento attesta esclusivamente l’origine della merce e accompagna i prodotti esportati in via definitiva.
Carnet Ata. Con validità massima di 12 mesi, viene rilasciato per l’esportazione temporanea di campioni commerciali (o animali), merci e strumenti professionali destinati a esportazioni o a mostre e fiere, senza pagare alla frontiera imposte e diritti doganali. Non è richiesto nei paesi dell’Unione europea, salvo che si raggiunga uno di questi attraverso la Svizzera.
Carnet Tir. Consente agli autotreni l’attraversamento delle frontiere senza uscita doganale. Il documento ha validità solo nei paesi aderenti alla Convenzione sul trasporto internazionale di merci. Il Carnet Tir è rilasciato nei limiti di disponibilità fissati dall’Iru di Ginevra, previa valutazione dei requisiti di sicurezza economica posseduti dal richiedente.
Marchio Ine. Serve per l’esportazione dei vini verso gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Le Camere di Commercio, dopo aver svolto adeguate istruttorie, trasmettono le domande presentate dalle ditte all’Istituto per il commercio estero (Ice).
I SERVIZI DI SUPPORTO
La complessità dello scenario interno e internazionale e le nuove regole che esso impone rendono indispensabile l’ampliamento della rete di servizi per le imprese. In quanto rappresentanti degli interessi locali, le Camere di Commercio possono svolgere una serie di attività di supporto agli imprenditori: servizi di informazione, aggiornamento, assistenza, promozione. Tali servizi sono assicurati direttamente dall’ente camerale o indirettamente attraverso le Aziende speciali.
Regolamentazione del mercato
Per aiutare le imprese ad affrontare la rete delle relazioni produttive e commerciali, le Camere di Commercio hanno messo a punto alcuni servizi, che per semplicità possiamo chiamare di «regolamentazione» del mercato. L’obiettivo è quello di adeguare le normative e le procedure all’evoluzione delle attività economiche del territorio.
Brevetti e marchi.
Presso gli Uffici della Camera si possono depositare le domande e i documenti necessari a ottenere il brevetto per invenzioni, modelli di utilità o ornamentali e marchi di impresa. Il servizio serve per tutelarsi di fronte a copie o riproduzioni, ma anche per proteggere le denominazioni su alcuni mercati esteri.
Brevetto italiano
Definizione di brevetto:
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull' oggetto del brevetto, viene attribuito al soggetto che brevetta il diritto esclusivo di realizzare l'oggetto del brevetto nonché viene attribuito al medesimo soggetto il diritto di disporne e di commerciarlo, viene attribuito a detto soggetto anche il diritto di vietare a terzi di produrre il bene oggetto del brevetto, di usarlo, di commerciarlo, venderlo o importarlo.
Norme di riferimento:
La disciplina italiana sulle tre differenti tipologie di brevetti è contenuta: negli articoli da 2584 a 2591 c.c. e nel Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (più volte modificato, da ultimo dal D. Lgs. 19/3/1996, n. 198 ) relativamente ai brevetti per invenzioni industriali, negli articoli da 2592 a 2594 c.c. e nel Regio Decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (modificato, da ultimo dalla L. 14/2/1987, n. 60) relativamente ai brevetti per modelli di utilità e brevetti per modelli e disegni ornamentali
Brevettabilità
Sono brevettabili:
- e invenzioni industriali - L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.
- modelli di utilità - Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.
- modelli ornamentali - Il modello ornamentale è un trovato che conferisce ai prodotti industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi.
- le nuove varietà vegetali - La nuova varietà vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
- le topografie di prodotto a semiconduttori - La topografia di prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.Durata del brevetto
Per ognuna di queste tipologie il monopolio temporaneo che viene conferito, ha durata differente; infatti, esso decorre dalla data di presentazione della domanda e dura:
- 20 anni per le invenzioni;
- 15 anni per i modelli ornamentali;
- 10 anni per i modelli di utilità,
- 15 anni per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso);
- 0 anni per le topografie di prodotti a semiconduttori: per questi beni, i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano dalla prima delle seguenti date:- la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale; - la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.
Condizioni per la brevettabilità:
Al fine di ottenere un brevetto è necessario che l'invenzione presenti determinate caratteristiche:
- novità: l'invenzione non deve essere nota al pubblico; deve cioè esulare dallo stato della tecnica.
- attività inventiva: cioè l'invenzione, per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- industrialità: il "trovato" deve essere suscettibile di utilizzazione/fabbricazione nel settore industriale.
Le procedure da seguire per ottenere il brevetto:
Per ottenere un brevetto è necessario presentare una domanda redatta su appositi modelli. La domanda va consegnata ad una Camera di Commercio che funge da ufficio ricevente per conto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (via Molise, 19 - 00187 Roma).
Nel caso in cui la domanda si riferisca ad invenzioni sarà necessario allegare una descrizione sintetica del progetto, una descrizione analitica del progetto le rivendicazioni ed infine i disegni. Nel caso in cui invece la richiesta si riferisce a dei modelli sarà necessario allegare una descrizione del progetto, i disegni o le riproduzioni fotografiche o dai campioni.
N.B.: in entrambi i casi va allegata la certificazione di pagamento delle tasse di concessione governativa.
La domanda potrà essere presentata direttamente dall'inventore ovvero da un rappresentante in nome e per conto dell'interessato. Se l'interessato decide di nominare un rappresentante, nel caso in cui la domanda riguardi invenzioni o modelli di utilità, tale rappresentante dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei consulenti tenuto dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.
La domanda sarà sottoposta ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni assolutamente inderogabili; alla scadenza di tali 90 giorni il titolare potrà anche decidere di rendere la domanda accessibile anticipatamente.
Esame della domanda da parte dell'Ufficio
L'ufficio competente, dopo un esame di natura tecnica e amministrativa, esprime:
- parere positivo
- parere negativo
- richiesta di chiarimenti, cui l'interessato dovrà perentoriamente rispondere entro 60 giorni (tale termine, in - particolari condizioni, può essere prorogato fino a sei mesi).
Avverso la decisione definitiva dell'Ufficio il proponente, dissenziente, potrà presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell'ufficio.
Casi di nullità e decadenza del brevetto
La nullità del brevetto sopravviene nei casi di:
- mancanza dei requisiti richiesti;
- oggetti di brevetto che sono per legge esclusi dalla brevettabilità (art. 12, c. 2, L. inv.);
- descrizione non sufficientemente chiara e completa;
- oggetto che si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- mancanza dei requisiti di diritto del titolare.
La decadenza del brevetto consegue a:
- mancato versamento delle tasse entro i termini;
- mancata attuazione del trovato ovvero sua attuazione in misura insufficiente al fabbisogno del Paese
- entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
Tasse di Concessione Governativa
E' prevista una tassa di concessione governativa da versare all'atto della presentazione della domanda e una tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto
N.B.: all'atto della presentazione della domanda va pagata la tassa annuale per i primi tre anni.
Elenco ufficiale dei protesti cambiari e archivio nazionale dei protesti.
Le Camere di Commercio curano la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei protesti cambiari per il mancato pagamento di tratte accettate, vaglia e assegni bancari. La pubblicazione è quindicinale e si riferisce a protesti levati in provincia. Gli Uffici Protesti delle Camere di Commercio rilasciano visure dei protesti dell’ultimo quinquennio (con ricerca sull’intero territorio nazionale), forniscono statistiche mensili sui protesti cambiari e il nominativo del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto.
Il servizio è rivolto a banche, società finanziarie, professionisti, imprese, individui che desiderino verificare l’affidabilità di un’azienda, di una persona fisica o documentare la propria affidabilità.
Rilevazione dei prezzi e pubblicazione dei listini. Le Camere di Commercio rilevano e pubblicano settimanalmente i prezzi all’ingrosso di alcuni prodotti. Sempre presso gli uffici camerali si possono ottenere dichiarazioni di conformità dei prezzi e visti di deposito dei listini.
Assistenza ambientale
È un servizio diretto a fornire assistenza sulle tematiche e problematiche ambientali. In particolare, offre informazioni sulle normative nazionali e internazionali e sugli adempimenti amministrativi in materia di gestione rifiuti, emissioni sonore, recupero dei residui industriali, finanziamenti in campo ambientale. Fornisce, inoltre, indicazioni sugli operatori del settore: aziende autorizzate alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, laboratori di analisi. Tutte le imprese che producono e smaltiscono rifiuti devono presentare annualmente, presso le Camere di Commercio, il «MUD», che certifica l’impatto dei processi produttivi aziendali sull’ambiente («Modello unico di dichiarazione in materia ambientale», introdotto dalla legge 70/94).
Promozione
È un settore in cui il sistema camerale risulta particolarmente dinamico. Una attività capillare per valorizzare le risorse agricole locali, in termini di prodotti e di servizi: dalla realizzazione di fiere, mostre, incontri e convegni di settore alla partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero; dalla organizzazione di premi, concorsi di qualità, incontri e missioni alla pubblicazione di ricerche economiche, di prodotti editoriali e audiovisivi, alla progettazione di campagne di immagine territoriale.

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