sabato 17 luglio 2010

La Conciliazione Obbligatoria

Il Governo, con il Decreto Legislativo n° 28 del 04 marzo 2010 (attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) ha disciplinato la mediazione delle controversie prevedendo, fra le altre cose, la delega sulla conciliazione, un filtro obbligatorio per alleggerire il carico dei Tribunali civili su di cui ad oggi pesano moltissime cause.
Dalle liti di condominio all’eredità, dal 20/03/2011 data di entrata in vigore del provvedimento, sarà obbligatorio tentare di trovare una mediazione che nelle intenzioni del Governo serve a frenare al ricorso del Tribunale.
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire un tentativo di conciliazione prima di poter adire un giudice.
LA CONCILIAZIONE (MEDIATION) è una procedura in cui un terzo professionista neutrale, imparziale e specificamente preparato, assiste le parti in lite aiutandole a trovare una soluzione negoziata che sia soddisfacente per entrambe.
I vantaggi della conciliazione sono evidenti e tangibili, in quanto consente la risoluzione della vertenza per via negoziale, garantisce l'estrema riservatezza verso i terzi, contiene al massimo i costi sia in termini economici che di tempo, ma soprattutto aiuta le parti a mantenere i loro rapporti per il futuro.
Questo tentativo (o meglio “mediazione”) si promuove con domanda ad un organismo di mediazione pubblico o privato a scelta della parte fra quelli iscritti in un apposito registro c/o il Ministero della Giustizia e segue un procedimento molto snello e informale.
Dal tentativo di Conciliazione:
- se le parti trovano un accordo e “conciliano”, sarà redatto un apposito verbale che dovrà essere omologato dal tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale sarà titolo per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
- e le parti non trovano un accordo, il conciliatore redige dunque un verbale nel quale da' atto del mancato accordo e formula una propria proposta di conciliazione.
Il contenuto di questa proposta giocherà un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario poiché se la sentenza del giudice corrisponderà interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del conciliatore sarà condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.
Il tempo massimo della conciliazione è fissato in 4 mesi, trascorso il quale il processo può iniziare.
Il procedimento conciliativo, non è soggetto ad alcuna formalità, ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.
L’obiettivo del conciliatore è quello di raggiungere un accordo amichevole di definizione della controversia tra le parti: la speranza è che il vantaggio di trovare una soluzione, o comunque un compromesso accettabile in tempi così rapidi trasformi quello che sembra una scommessa in un’operazione di successo.
Per arrivare a questo, il governo ha previsto un largo uso di incentivi, prevedendo agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 51.000 euro, e le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.
A far data dal 20/03/2011 tante cause si dovranno chiudere o con una stretta di mano o con un arrivederci in tribunale ed avrà un ruolo sempre più importante il Conciliatore, una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale, in grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negoziazione e di facilitare l’accordo tra le parti orientandole verso la soluzione ottimale.


1 commento:

  1. karo peppe, mi kiarisci un dubbio? se il giudice appurato ke nn è stato esperito il tentativo di konciliazione, invita le parti a farlo entro i 15 gg, è un invito o un obbligo?

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