martedì 2 febbraio 2010

RIFORMA DELLA P.A. - COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Torniamo a parlare nuovamente della riforma Brunetta sulla P.A. giacché, lo scorso 31 ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale nr. 254 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), che è entrato in vigore lo scorso 15 novembre.

RIFORMA DELLA P.A. CAMBIANO LE COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Il dirigente d'ufficio potrà decidere per sanzioni fino a 10 giorni di sospensione. All'Ufficio per i procedimenti disciplinari compete l'assegnazione delle sanzioni superiori ai 10 giorni di sospensione e fino al licenziamento senza preavviso. In tal caso, il responsabile deve trasmettere entro 5 gg. la segnalazione all'ufficio (e contestualmente anche all'interessato), che provvederà a contestare l'addebito al dipendente entro i successivi 40 gg. ed a convocarlo con preavviso di 20 gg. Tutto il procedimento si dovrà concludere entro 120 gg. Contro tali sanzioni non ci si potrà più avvalere dei collegi arbitrali o degli arbitri unici previsti dal CCNL, bensì solo dal giudice ordinario, previa impugnazione entro 20 gg. presso l'ufficio di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro. In alternativa si potrà far ricorso alla "conciliazione preventiva" non obbligatoria, ad esclusione del licenziamento.
In tal caso, la richiesta andrà fatta ed il procedimento dovrà concludersi entro 30 gg. dalla contestazione, ma in seguito, non la si potrà più impugnare davanti al giudice. La comunicazione al dipendente interessato potrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o consegna a mano o fax o raccomandata. In caso di false testimonianze o di rifiuto di testimoniare (colleghi presenti al fatto) gli stessi potranno essere sospesi fino a 15 gg.
Ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto Lgs. N. 165/2001, come introdotto dall’art. 69 del Decreto Lgs n. 150/2009, la contestazione dell’addebito risulta nulla quando è posta in essere da organo incompetente. Si pensi a taluni funzionari che pur svolgendo funzioni Dirigenziali in base ad un incarico conferito dal Sindaco, restano pur sempre dei dipendenti della Pubblica Amministrazione appartenente al personale dei livelli e non rivestono “qualifica dirigenziale” atteso che, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del Decreto Lgs n. 29/1993 “L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami”. Il suddetto dettato normativo è peraltro applicabile anche per i dipendenti degli enti locali della Regione siciliana “Vedasi Circolare 1 aprile 2003, n. 4”. (G.U.R.S. del 24 aprile 2003 - n. 19) dell’Assessorato degli enti Locali Regione Siciliana
Pertanto, se il soggetto che ha avviato il procedimento disciplinare, pur ricoprendo un incarico dirigenziale non ha la qualifica di Dirigente, non è applicabile il primo periodo del comma 2 dell’art. 55 bis D. Lgs 165/2001, bensì il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo in base al quale “Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale (omissis) il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.” ed il comma 4 prevede che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2 (omissis).”
Conseguentemente, in stretto ossequio a quanto disposto dalla predetta normativa, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, la contestazione dell’addebito, la convocazione per il contraddittorio, l’istruzione e la conclusione del procedimento disciplinare rientravano nell’esclusiva competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Detto Ufficio per i procedimenti disciplinari deve contestare l’addebito e condurre il procedimento disciplinare secondo quanto stabilito al comma 2 del citato art. 55 bis e nel rispetto dei termini ivi previsti. In particolare detto ufficio deve contestare l’addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa senza indugio e comunque non oltre venti giorni da quando ha avuto notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti e punibili.
Si rileva a tal fine: - che ex art 55 bis comma 3 del D. Lgs 165/2001 “Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale (omissis) trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato”.
Se per i casi più gravi interviene direttamente l'ufficio disciplinare, per le azioni di un collaboratore che comportino una sanzione compresa tra il richiamo scritto e la sospensione fino a dieci giorni i compiti dei dirigenti sono divenuti delicatissimi, perché questi sono chiamati ad agire in prima persona. L'importanza degli obblighi impone all'ente oneri di formazione per mettere i dirigenti in condizione di operare nel pieno rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa dei collaboratori, esercitando però in pieno le proprie prerogative e responsabilità.
È possibile decidere che ogni dirigente si organizzi in autonomia, nell'ambito della propria unità organizzativa, dotandosi di personale amministrativo di supporto che svolga funzioni di segreteria quando si deve avviare un procedimento disciplinare di minor gravità. In queste ipotesi, però, c'è il rischio che nello stesso ente le procedure disciplinari e le decisioni assunte nei confronti di dipendenti che abbiano commesso lo stesso tipo di infrazione siano esercitate con modalità diverse, giungano a provvedimenti non coerenti e diano origine a disparità di trattamento con il rischio di contenziosi. Il decreto mette al riparo il dirigente per le determinazioni assunte nell'esercizio dell'azione disciplinare, salvo i casi di dolo o colpa grave. Ma resta il danno derivante da un annullamento giurisdizionale di un provvedimento per altri versi giustificato.
A mio parere sarebbe opportuno che l'ente metta a disposizione del personale con qualifica di dirigente un ufficio di staff per il supporto in materia disciplinare. Si potrebbe in questo modo garantire uniformità di procedure e, pur nell'ambito della sua autonomia decisionale, il dirigente potrà avvalersi del supporto di collaboratori che, avendo la visione generale dei provvedimenti disciplinari emessi in tutti i settori dell'ente, potranno fornirgli elementi per giungere a una uniformità di giudizio. Questa struttura di supporto potrà anche essere individuata nello stesso ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che è chiamato a svolgere il ruolo di autorità disciplinare nei casi di maggiore gravità ma che, in questi casi, fungerebbe da «responsabile del procedimento», mentre al dirigente competeranno tutti gli atti a rilevanza esterna. Questa ipotesi presenta indubbi vantaggi di economicità ed efficienza, evitando di duplicare strutture e personale addetto alla stessa attività. Al contempo consente di mettere in relazione l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e il dirigente, fin dal primo momento in cui questi viene a conoscenza di una violazione dei doveri di un collaboratore.

1 commento:

  1. quale qualifica occorre per il pubblico dipendente per seguire i provvedimenti disciplinari? assistente? funzionario? dirigente?

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